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Document 32017R0127

    Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

    GU L 24 del 28.1.2017, p. 1–172 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/127/oj

    28.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 24/1


    REGOLAMENTO (UE) 2017/127 DEL CONSIGLIO

    del 20 gennaio 2017

    che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.

    (3)

    Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

    (4)

    È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

    (5)

    L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato in funzione delle varie attività di pesca. Nella regione coperta dal presente regolamento, quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'obbligo di sbarco si applica alle specie che definiscono le attività di pesca. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo, per un periodo massimo di tre anni, in preparazione della piena attuazione dell'obbligo di sbarco.

    (6)

    Le possibilità di pesca per gli stock delle specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1o gennaio 2017 dovrebbero compensare i precedenti rigetti e dovrebbero essere basate su informazioni e consulenze scientifiche. Al fine di garantire un'equa compensazione per il pesce che era precedentemente rigettato e che dovrà essere sbarcato a decorrere dal 1o gennaio 2017, l'aumento complementare dovrebbe essere calcolato secondo la seguente metodologia: il nuovo importo relativo agli sbarchi dovrebbe essere calcolato sottraendo dall'importo del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) relativo alle catture totali gli importi che continueranno a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco; successivamente un aumento complementare applicato all'importo relativo al TAC dovrebbe essere proporzionale alla variazione tra il nuovo importo calcolato per gli sbarchi e il precedente importo del CIEM relativo agli sbarchi.

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (2) è stato modificato dal regolamento (UE) 2016/2094 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che ha soppresso il capo III del regolamento (CE) n. 1342/2008. Per tale motivo, e in linea con il regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione (4), a decorrere dal 1o gennaio 2017 l'obbligo di sbarco del merluzzo bianco si applicherà alle catture di merluzzo bianco nella sottozona CIEM IV, nella divisione CIEM IIIa e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa, conformemente agli articoli 1 e 3 e all'allegato del regolamento delegato della Commissione. Di conseguenza, le possibilità di pesca per lo stock di merluzzo bianco dovrebbero essere fissate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto dei quantitativi di pesce che in passato sono stati riversati in mare e che ora dovranno essere sbarcati.

    (8)

    Secondo i pareri scientifici, la spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e VIId-VIIh) continua a essere gravemente minacciata e lo stock è in continuo declino. È opportuno pertanto mantenere le misure di conservazione intese a vietare la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIa, VIIb, VIIc, VIIg, VIIj e VIIk, escluse le acque situate entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. È opportuno proteggere le aggregazioni riproduttive di spigola limitando ulteriormente le catture commerciali nel 2017. Tenendo conto dell'impatto socioeconomico, è opportuno autorizzare attività di pesca limitate con ami e palangari, istituendo al tempo stesso un divieto per proteggere le aggregazioni riproduttive. Inoltre, le catture accessorie accidentali e inevitabili di spigola praticate da navi operanti con reti a strascico e sciabiche dovrebbero essere limitate al 3 % del peso delle catture complessive di organismi marini presenti a bordo con un massimo di 400 chilogrammi al mese. Per le stesse ragioni, per le reti da posta fisse le catture accessorie dovrebbero essere limitate a 250 chilogrammi al mese. È opportuno applicare un limite giornaliero alle catture nell'ambito della pesca ricreativa provenienti dallo stock settentrionale e, per motivi precauzionali, dallo stock del Golfo di Biscaglia.

    (9)

    Per alcuni anni determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. La ragione di tale trattamento specifico risiede nel cattivo stato di conservazione di questi stock e nel fatto che, a motivo dei loro elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non determineranno un aumento dei tassi di mortalità per pesca di tali specie, ma sono anzi ritenuti benefici per la loro conservazione. A decorrere dal 1o gennaio 2015, tuttavia, le catture di tali specie nell'ambito di attività di pesca pelagica devono essere sbarcate, a meno che siano contemplate da una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della politica comune della pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.

    (10)

    A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei regolamenti (CE) n. 509/2007 (5), (CE) n. 676/2007 (6) e (CE) n. 302/2009 (7) del Consiglio. L'obiettivo per lo stock di nasello meridionale di cui al regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio (8) è quello di ricostituire la biomassa degli stock interessati entro limiti di sicurezza biologica, mantenendoli in linea con i dati scientifici. Secondo i pareri scientifici, in assenza di dati definitivi su un obiettivo di biomassa dello stock riproduttore e tenendo conto dei cambiamenti nei limiti di sicurezza biologica, è opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca definiti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, fissare il TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile, come previsto dal CIEM.

    (11)

    Per quanto riguarda lo stock del merluzzo giallo nelle sottozone IX e X e nelle acque dell'Unione del Copace 34.1.1., che era precedentemente identificato come merlano, è opportuno assegnare al Portogallo possibilità di pesca aggiuntive che non superino 98 tonnellate. Il TAC del merlano in tali zone dovrebbe essere interrotto.

    (12)

    A seguito della recente definizione dei parametri di riferimento, per quanto riguarda lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni VIa, VIIb e VIIc (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le zone VIaS, VIIb e VIIc e l'altro per le zone Vb, VIb e VIaN). Secondo il CIEM per questi stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Poiché, secondo il parere scientifico, il piano di gestione per lo stock settentrionale (9) non può essere applicato agli stock combinati e non è possibile fissare possibilità di pesca distinte per questi due stock, è istituito un TAC limitato per consentire un programma di campionamento scientifico a gestione commerciale.

    (13)

    Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

    (14)

    Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (10) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC, il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4 di tale regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (15)

    Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.

    (16)

    È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2017 conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009.

    (17)

    Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune delle zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico. È pertanto opportuno, in particolare, consentire una limitata flessibilità all'interno della zona per l'eglefino dalla zona IVb e VIa alla zona IIa e IV.

    (18)

    In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

    (19)

    All'11a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Quito dal 3 al 9 novembre 2014, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2015. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

    (20)

    L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (11), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

    (21)

    Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2017, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.

    (22)

    Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (12) e le Isole Færøer (13), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia (14), la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2017. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.

    (23)

    Nella riunione annuale del 2016, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

    (24)

    Nella riunione annuale del 2016, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato una proroga del TAC e dei contingenti per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale e per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale e una proroga del TAC per il tonno albacora. Ha inoltre fissato un limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale, il pesce vela dell'Atlantico orientale e occidentale, ha stabilito un TAC per il pesce spada mediterraneo e ha confermato per il 2017 i TAC e i contingenti precedentemente stabiliti per il tonno rosso e il tonno obeso. Per quanto riguarda il marlin blu e il marlin bianco, l'ICCAT ha confermato per il 2017 i TAC predefiniti e ha accettato il piano di compensazione proposto dall'UE in seguito all'eccessivo sfruttamento da parte della Spagna nel 2014 e 2015. Come già avviene per lo stock di tonno rosso, è opportuno che le catture nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT debbano essere soggette ai limiti di cattura adottati da tale organizzazione. Inoltre, i pescherecci dell'Unione di lunghezza pari almeno a 20 metri dediti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT dovrebbero essere soggetti alle limitazioni di capacità adottate dall'ICCAT con la raccomandazione ICCAT 15-01. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione.

    (25)

    Nella 35a riunione annuale del 2016 le parti della Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie per il 2016/2017 e 2017/2018. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2017 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento di tale contingente nel corso del 2016.

    (26)

    Nella riunione annuale del 2016, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares). Ha, inoltre, adottato una misura volta a ridurre l'utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e a limitare l'uso di navi d'appoggio. Poiché le attività delle navi d'appoggio e l'uso di FAD sono parte integrante dello sforzo di pesca messo in atto dalla flotta operante con reti da circuizione, è opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

    (27)

    La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 18 al 22 gennaio 2017. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale. Tuttavia, lo stock di sugarello cileno non dovrebbe formare oggetto di pesca diretta prima che sia stato fissato un TAC a seguito di tale riunione annuale.

    (28)

    La Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) non è riuscita a concludere la 90a riunione annuale nel 2016 e una riunione straordinaria della IATTC si terrà dal 7 al 10 febbraio 2017. È opportuno che le misure attualmente in vigore per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato nella zona della convenzione IATTC siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.

    (29)

    Nella riunione annuale del 2016 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato una misura di conservazione relativa a TAC biennali per l'austromerluzzo, il granchio rosso di fondale, i berici e lo Pseudopentaceros spp. È stato inoltre adottato un TAC biennale per il pesce specchio atlantico nella divisione B1, mentre è stato limitato a un anno il TAC per tali specie nel resto della zona della convenzione SEAFO. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO.

    (30)

    Nella 13a riunione annuale la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha confermato le misure di conservazione e di gestione in vigore. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.

    (31)

    Nella 38a riunione annuale del 2016 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2017 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.

    (32)

    Nella 40a riunione annuale del 2016 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato limiti di cattura e di sforzo per alcuni stock di piccoli pelagici per il 2017 e 2018 nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mar Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione. I limiti massimi di catture stabiliti all'allegato IL sono fissati soltanto per un anno e non pregiudicano eventuali altre misure adottate in futuro né un eventuale sistema di ripartizione tra gli Stati membri.

    (33)

    Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del relativo impatto marginale sugli stock di piccole specie pelagiche, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche.

    (34)

    Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2016, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

    (35)

    Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in una nota verbale alla Norvegia del 25 ottobre 2016 in relazione a una normativa norvegese concernente la pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale, che secondo l'Unione non tiene conto delle specifiche disposizioni del trattato di Parigi e in particolare di quelle previste agli articoli 2 e 3 dello stesso. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatoria che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2017. Si ricorda che la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

    (36)

    Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (15), è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.

    (37)

    Poiché talune disposizioni devono essere applicate su base continuativa, e al fine di evitare l'incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2017 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018, è opportuno prevedere che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura continuino ad applicarsi all'inizio del 2018, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018.

    (38)

    Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione dello sforzo di pesca a esso assegnato conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

    (39)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché alla definizione del formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro.

    (40)

    Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017, a eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2017, e di talune disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

    (41)

    Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

    2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

    a)

    i limiti di cattura per il 2017 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2018;

    b)

    i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 gennaio 2018, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 25 e 26 e nell'allegato IIE;

    c)

    le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;

    d)

    le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 27 per i periodi del 2017 e del 2018 indicati in tale disposizione.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

    a)

    pescherecci dell'Unione;

    b)

    navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

    2.   Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

    a)   «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

    b)   «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

    c)   «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

    d)   «totale ammissibile di catture» (TAC):

    i)

    nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;

    ii)

    in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;

    e)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

    f)   «valutazioni analitiche»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

    g)   «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (17);

    h)   «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    i)   «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 4

    Zone di pesca

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

    a)   «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (18);

    b)   «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

    c)   «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

    d)   «unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    53° 30′ N 15° 00′ O,

    53° 30′ N 11° 00′ O,

    51° 30′ N 11° 00′ O,

    51° 30′ N 13° 00′ O,

    51° 00′ N 13° 00′ O,

    51° 00′ N 15° 00′ O,

    53° 30′ N 15° 00′ O;

    e)   «unità funzionale 26 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    43° 00′ N 8° 00′ O,

    43° 00′ N 10° 00′ O,

    42° 00′ N 10° 00′ O,

    42° 00′ N 8° 00′ O;

    f)   «unità funzionale 27 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    42° 00′ N 8° 00′ O,

    42° 00′ N 10° 00′ O,

    38° 30′ N 10° 00′ O,

    38° 30′ N 9° 00′ O,

    40° 00′ N 9° 00′ O,

    40° 00′ N 8° 00′ O;

    g)   «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;

    h)   «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

    i)   «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

    j)   «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (21);

    k)   «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (22);

    l)   «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 (23);

    m)   «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (24);

    n)   «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (25);

    o)   «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano indiano meridionale (26) e a ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

    p)   «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (27);

    q)   «sottozone geografiche della CGPM» (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo): le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (28);

    r)   «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

    s)   «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

    longitudine 150° O,

    longitudine 130° O,

    latitudine 4° S,

    latitudine 50° S.

    TITOLO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 5

    TAC e loro ripartizione

    1.   I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

    2.   I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (29) e nelle relative disposizioni di applicazione.

    Articolo 6

    TAC stabiliti dagli Stati membri

    1.   I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

    2.   I TAC stabiliti da uno Stato membro:

    a)

    sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock, e

    b)

    consentono:

    i)

    se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2017 in poi;

    ii)

    se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

    3.   Entro il 15 marzo 2017 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

    a)

    i TAC adottati;

    b)

    i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

    c)

    informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

    Articolo 7

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    1.   La conservazione a bordo o lo sbarco di catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:

    a)

    le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

    b)

    le catture sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

    2.   Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.

    Articolo 8

    Limitazioni dello sforzo di pesca

    Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

    a)

    allegato IIA per la gestione degli stock di passera di mare e sogliola nella sottozona CIEM IV;

    b)

    allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, a esclusione del Golfo di Cadice;

    c)

    allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

    Articolo 9

    Misure relative alla pesca della spigola

    1.   Ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk, nonché nelle acque delle divisioni CIEM VIIa e VIIg situate oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

    2.   Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva sono vietati la pesca della spigola, la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo o lo sbarco di catture di spigola effettuate nelle seguenti zone:

    a)

    divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh;

    b)

    acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.

    In deroga al primo comma, nelle zone di cui al medesimo comma si applicano, in relazione alla spigola, le seguenti misure:

    a)

    un peschereccio dell'Unione operante con reti a strascico e sciabiche (30) può detenere a bordo catture accessorie inevitabili di spigola non superiori al 3 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo in un unico giorno. Le catture di spigola detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione sulla base della presente deroga non possono superare 400 chilogrammi/mese;

    b)

    nel mese di gennaio 2017 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2017, i pescherecci dell'Unione che utilizzano ami e palangari (31) possono pescare la spigola e conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella suddetta zona in quantità non superiore a 10 tonnellate per nave all'anno;

    c)

    i pescherecci dell'Unione che utilizzano reti da posta fisse (32) possono detenere a bordo catture accessorie inevitabili di spigola non superiori a 250 chilogrammi/mese.

    Le suddette deroghe si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera b) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera c) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse.

    3.   I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola per tipo di attrezzo.

    4.   Dal 1o gennaio al 30 giugno 2017, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIh, per quanto concerne la spigola, sono consentite solo attività di pesca di cattura e rilascio, ivi compreso dalla riva. Durante tale periodo è vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta.

    5.   Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, non può essere conservato più di un esemplare di spigola per pescatore al giorno nei periodi e nelle zone seguenti:

    a)

    dal 1o luglio al 31 dicembre 2017 nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIh;

    b)

    dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017 nelle divisioni CIEM VIIj e VIIk.

    6.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb possono essere conservati al massimo cinque esemplari al giorno per pescatore.

    Articolo 10

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

    1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

    a)

    gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b)

    le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    c)

    le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

    d)

    gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    e)

    i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    f)

    le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    g)

    i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.

    2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

    3.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

    4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Articolo 11

    Periodi di divieto della pesca

    1.   Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1o maggio al 31 maggio 2017: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosme, molva azzurra, molva e spinarolo.

    Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    52° 27′ N

    12° 19′ O

    2

    52° 40′ N

    12° 30′ O

    3

    52° 47′ N

    12° 39,600′ O

    4

    52° 47′ N

    12° 56′ O

    5

    52° 13,5′ N

    13° 53,830′ O

    6

    51° 22′ N

    14° 24′ O

    7

    51° 22′ N

    14° 03′ O

    8

    52° 10′ N

    13° 25′ O

    9

    52° 32′ N

    13° 07,500′ O

    10

    52° 43′ N

    12° 55′ O

    11

    52° 43′ N

    12° 43′ O

    12

    52° 38,800′ N

    12° 37′ O

    13

    52° 27′ N

    12° 23′ O

    14

    52° 27′ N

    12° 19′ O

    In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    2.   La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 millimetri è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2017.

    Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV.

    Articolo 12

    Divieti

    1.   Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:

    a)

    razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;

    b)

    pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;

    c)

    sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

    d)

    squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

    e)

    squalo elefante (Cetorhinus maximus) in tutte le acque;

    f)

    zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

    g)

    squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

    h)

    complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

    i)

    sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

    j)

    sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

    k)

    canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

    l)

    smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

    m)

    manta della barriera corallina (Manta alfredi) in tutte le acque;

    n)

    manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque;

    o)

    le seguenti specie di mobule in tutte le acque:

    i)

    diavolo di mare (Mobula mobular);

    ii)

    diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);

    iii)

    diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);

    iv)

    diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);

    v)

    diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);

    vi)

    razza di Munk (Mobula munkiana);

    vii)

    diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

    viii)

    diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);

    ix)

    diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

    p)

    le seguenti specie di pesce sega (Pristidae) in tutte le acque:

    i)

    pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

    ii)

    pesce sega nano (Pristis clavata);

    iii)

    pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

    iv)

    pesce sega comune (Pristis pristis);

    v)

    pesce sega verde (Pristis zijsron);

    q)

    razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;

    r)

    razza norvegese [(Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;

    s)

    razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI e X;

    t)

    razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

    u)

    pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

    v)

    spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;

    w)

    squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

    2.   Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

    Articolo 13

    Trasmissione dei dati

    Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

    CAPO II

    Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

    Articolo 14

    Autorizzazioni di pesca

    1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

    2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.

    CAPO III

    Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

    Articolo 15

    Trasferimenti e scambi di contingenti

    1.   Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

    2.   Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione esprime senza indugio il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

    3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

    4.   Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

    5.   Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2018 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

    Sezione 1

    Zona della convenzione ICCAT

    Articolo 16

    Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

    1.   Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.

    2.   Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.

    3.   Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.

    4.   Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.

    5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.

    6.   La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.

    7.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 7.

    Articolo 17

    Pesca ricreativa

    Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

    Articolo 18

    Squali

    1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

    2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

    3.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

    4.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

    5.   È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

    Sezione 2

    Zona della convenzione CCAMLR

    Articolo 19

    Divieti e limiti di cattura

    1.   La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.

    2.   Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

    Articolo 20

    Pesca sperimentale

    1.   Nel 2017 gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alle suddette attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1o giugno 2017.

    2.   Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

    3.   Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

    Articolo 21

    Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2017/2018

    1.   Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2017/2018 ne danno notifica alla Commissione entro il 1o maggio 2017 mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2017.

    2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

    3.   Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

    4.   Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

    a)

    dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

    b)

    un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

    5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

    Sezione 3

    Zona di competenza della IOTC

    Articolo 22

    Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

    1.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

    2.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

    3.   Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporti un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.

    5.   Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

    Articolo 23

    Dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) derivanti e navi d'appoggio

    1.   Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 425 FAD derivanti in attività.

    2.   Il numero di navi d'appoggio dell'Unione non supera la metà dei pescherecci con reti da circuizione dell'Unione. Ai fini del presente paragrafo, il numero di navi d'appoggio dell'Unione e di pescherecci con reti da circuizione dell'Unione è stabilito in base al registro della IOTC delle navi in attività.

    Articolo 24

    Squali

    1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

    2.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

    3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

    Sezione 4

    Zona della convenzione SPRFMO

    Articolo 25

    Pesca pelagica

    1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

    2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2017 a un livello totale di 78 600 di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.

    3.   Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, affinché comunichi tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

    Articolo 26

    Pesca di fondo

    1.   Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2017 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.

    2.   Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

    Sezione 5

    Zona della convenzione IATTC

    Articolo 27

    Pesca con reti da circuizione

    1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

    a)

    dal 29 luglio al 28 settembre 2017 o dal 18 novembre 2017 al 18 gennaio 2018 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    le coste americane del Pacifico,

    longitudine 150° O,

    latitudine 40° N,

    latitudine 40° S;

    b)

    dal 29 settembre al 29 ottobre 2017 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    longitudine 96° O,

    longitudine 110° O,

    latitudine 4° N,

    latitudine 3° S.

    2.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2017, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

    3.   Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

    4.   Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:

    a)

    se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure

    b)

    nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

    Articolo 28

    Divieto di pesca di squali alalunga

    1.   Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

    2.   Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.

    3.   Gli operatori delle navi:

    a)

    registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);

    b)

    comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

    Articolo 29

    Divieto di pesca delle Mobulidae

    Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di esemplari di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di Mobulidae, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

    Sezione 6

    Zona della convenzione SEAFO

    Articolo 30

    Divieto di pesca degli squali di acque profonde

    Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

    gattuccio fantasma (Apristurus manis),

    squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),

    sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),

    sagrì atlantico (Etmopterus princeps),

    sagrì nano (Etmopterus pusillus),

    razze (Rajidae),

    squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),

    squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,

    spinarolo (Squalus acanthias).

    Sezione 7

    Zona della convenzione WCPFC

    Articolo 31

    Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

    1.   Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

    2.   I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

    3.   Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2017.

    4.   Gli Stati membri garantiscono che le catture accessorie di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con reti da circuizione non superino le 2 857 tonnellate nel 2017.

    Articolo 32

    Zona di divieto per la pesca con FAD

    1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano FAD tra le ore 00:00 del 1o luglio 2017 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2017. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun momento essa:

    a)

    utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;

    b)

    peschi su banchi avvalendosi di FAD.

    2.   Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

    3.   Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

    a)

    nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

    b)

    se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure

    c)

    in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

    Articolo 33

    Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

    Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

    Articolo 34

    Squali seta e squali alalunga

    1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:

    a)

    squali seta (Carcharhinus falciformis),

    b)

    squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

    2.   Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

    Articolo 35

    Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

    1.   Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui alla presente sezione.

    2.   Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 28.

    Sezione 8

    Zona dell'accordo CGPM

    Articolo 36

    Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18

    1.   Le catture di stock di piccoli pelagici effettuate da pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano i livelli registrati nel 2014, trasmessi conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1343/2011, quali indicati nell'allegato IL del presente regolamento.

    2.   I pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di questi 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell'acciuga.

    Sezione 9

    Mare di Bering

    Articolo 37

    Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

    È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

    TITOLO III

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

    Articolo 38

    TAC

    I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Færøer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

    Articolo 39

    Autorizzazioni di pesca

    I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste dal presente regolamento e dal capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.

    Articolo 40

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 39.

    Articolo 41

    Divieti

    1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:

    a)

    razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;

    b)

    le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:

    i)

    pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

    ii)

    pesce sega nano (Pristis clavata);

    iii)

    pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

    iv)

    pesce sega comune (Pristis pristis);

    v)

    pesce sega verde (Pristis zijsron);

    c)

    squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione;

    d)

    complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

    e)

    canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

    f)

    sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

    g)

    zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV e XIV;

    h)

    smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;

    i)

    manta della barriera corallina (Manta alfredi) nelle acque dell'Unione;

    j)

    manta gigante (Manta birostris) nelle acque dell'Unione;

    k)

    le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:

    i)

    diavolo di mare (Mobula mobular);

    ii)

    diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);

    iii)

    diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);

    iv)

    diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);

    v)

    diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);

    vi)

    razza di Munk (Mobula munkiana);

    vii)

    diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

    viii)

    diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);

    ix)

    diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

    l)

    razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;

    m)

    razza norvegese (Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;

    n)

    razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

    o)

    pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

    p)

    spinarolo (Squalus acanthias) nella acque dell'Unione;

    q)

    squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

    2.   Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 42

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 43

    Disposizione transitoria

    L'articolo 9, l'articolo 11, paragrafo 2, e gli articoli 12, 18, 19, 24, 28, 29, 30, 34, 37 e 41 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2018 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018.

    Articolo 44

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

    Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2017.

    Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 19, 20 e 21 e negli allegati IE e V per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2016.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. GRECH


    (1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

    (3)  Regolamento (UE) 2016/2094 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (GU L 330 del 3.12.2016, pag. 1).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 2).

    (5)  Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

    (6)  Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

    (8)  Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

    (9)  Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

    (10)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

    (11)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (12)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

    (13)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

    (14)  Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

    (15)  GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.

    (16)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (17)  Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

    (18)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

    (19)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

    (20)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

    (21)  Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

    (22)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

    (23)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

    (24)  Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

    (25)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CEE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

    (26)  Conclusa con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

    (27)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

    (28)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

    (29)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

    (30)  Tutti i tipi di reti a strascico comprese la sciabica danese e la sciabica scozzese, inclusi OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS e TB.

    (31)  Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne, inclusi LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS.

    (32)  Tutte le reti da posta fisse e trappole, inclusi GTR, GNS, FYK, FPN e FIX.


    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    ALLEGATO I:

    TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

    ALLEGATO IA:

    Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana Francese

    ALLEGATO IB:

    Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO 1

    ALLEGATO IC:

    Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO

    ALLEGATO ID:

    Zona della convenzione ICCAT

    ALLEGATO IE:

    Antartico — Zona della convenzione CCAMLR

    ALLEGATO IF:

    Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO

    ALLEGATO IG:

    Tonno rosso del sud — Zone di distribuzione

    ALLEGATO IH:

    Zona della convenzione WCPFC

    ALLEGATO IJ:

    Zona della convenzione SPRFMO

    ALLEGATO IK:

    Zona di competenza della IOTC

    ALLEGATO IL:

    Zona dell'accordo CGPM

    ALLEGATO IIA:

    Sforzo di pesca delle navi nella sottozona CIEM IV

    ALLEGATO IIB:

    Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice

    ALLEGATO IIC:

    Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe

    ALLEGATO IID:

    Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV

    ALLEGATO III:

    Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi

    ALLEGATO IV:

    Zona della convenzione ICCAT

    ALLEGATO V:

    Zona della convenzione CCAMLR

    ALLEGATO VI:

    Zona di competenza della IOTC

    ALLEGATO VII:

    Zona della convenzione WCPFC

    ALLEGATO VIII:

    Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione


    ALLEGATO I

    TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

    Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, IJ, IK e IL figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

    Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 (1), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

    I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

    Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

    Nome scientifico

    Codice alfa a 3 lettere

    Nome comune

    Amblyraja radiata

    RJR

    Razza stellata

    Ammodytes spp.

    SAN

    Cicerelli

    Argentina silus

    ARU

    Argentina

    Beryx spp.

    ALF

    Berici

    Brosme brosme

    USK

    Brosme

    Caproidae

    BOR

    Pesce tamburo

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Sagrì

    Centroscymnus coelolepis

    CYO

    Squalo portoghese

    Chaceon spp.

    GER

    Granchi rossi di fondale

    Chaenocephalus aceratus

    SSI

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    ANI

    Pesce del ghiaccio

    Channichthys rhinoceratus

    LIC

    Pesce del ghiaccio

    Chionoecetes spp.

    PCR

    Grancevole artiche

    Clupea harengus

    HER

    Aringa

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Granatiere di roccia

    Dalatias licha

    SCK

    Zigrino

    Deania calcea

    DCA

    Squalo becco d'uccello

    Dicentrarchus labrax

    BSS

    Spigola

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

    RJB

    Complesso di specie della razza bavosa

    Dissostichus eleginoides

    TOP

    Austromerluzzo

    Dissostichus mawsoni

    TOA

    Austromerluzzo

    Dissostichus spp.

    TOT

    Austromerluzzi

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Acciuga

    Etmopterus princeps

    ETR

    Sagrì atlantico

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Sagrì nano

    Euphausia superba

    KRI

    Krill antartico

    Gadus morhua

    COD

    Merluzzo bianco

    Galeorhinus galeus

    GAG

    Canesca

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Passera lingua di cane

    Gobionotothen gibberifrons

    NOG

    Nototenia

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Passera canadese

    Hippoglossus hippoglossus

    HAL

    Ippoglosso atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    ORY

    Pesce specchio atlantico

    Illex illecebrosus

    SQI

    Totano

    Istiophorus albicans

    SAI

    Pesce vela

    Lamna nasus

    POR

    Smeriglio

    Lepidonotothen squamifrons

    NOS

    Nototenia

    Lepidorhombus spp.

    LEZ

    Lepidorombi

    Leucoraja naevus

    RJN

    Razza cuculo

    Limanda ferruginea

    YEL

    Limanda

    Limanda limanda

    DAB

    Limanda

    Lophiidae

    ANF

    Rana pescatrice

    Macrourus spp.

    GRV

    Granatieri

    Makaira nigricans

    BUM

    Marlin azzurro

    Mallotus villosus

    CAP

    Capelin

    Manta birostris

    RMB

    Manta gigante

    Martialia hyadesi

    SQS

    Calamaro

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Eglefino

    Merlangius merlangus

    WHG

    Merlano

    Merluccius merluccius

    HKE

    Nasello

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Melù

    Microstomus kitt

    LEM

    Limanda

    Molva dypterygia

    BLI

    Molva azzurra

    Molva molva

    LIN

    Molva

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Scampo

    Notothenia rossii

    NOR

    Nototenia

    Pandalus borealis

    PRA

    Gamberello boreale

    Paralomis spp.

    PAI

    Granchi

    Penaeus spp.

    PEN

    Mazzancolle

    Platichthys flesus

    FLE

    Passera pianuzza

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Passera di mare

    Pleuronectiformes

    FLX

    Pesce piatto

    Pollachius pollachius

    POL

    Merluzzo giallo

    Pollachius virens

    POK

    Merluzzo carbonaro

    Prionace glauca

    BSH

    Verdesca

    Psetta maxima

    TUR

    Rombo chiodato

    Pseudochaenichthys georgianus

    SGI

    Pesce del ghiaccio

    Pseudopentaceros spp.

    EDW

    Pseudopentaceros spp.

    Rostroraja alba

    RJA

    Razza bianca

    Raja brachyura

    RJH

    Razza a coda corta

    Raja circularis

    RJI

    Razza rotonda

    Raja clavata

    RJC

    Razza chiodata

    Raja fullonica

    RJF

    Razza spinosa

    Dipturus nidarosiensis

    JAD

    Razza norvegese

    Raja microocellata

    RJE

    Razza dagli occhi piccoli

    Raja montagui

    RJM

    Razza maculata

    Raja undulata

    RJU

    Razza ondulata

    Rajiformes

    SRX

    Razze

    Reinhardtius hippoglossoides

    GHL

    Ippoglosso nero

    Sardina pilchardus

    PIL

    Sardina

    Scomber scombrus

    MAC

    Sgombro

    Scophthalmus rhombus

    BLL

    Rombo liscio

    Sebastes spp.

    RED

    Scorfani

    Solea solea

    SOL

    Sogliola

    Solea spp.

    SOO

    Sogliole

    Sprattus sprattus

    SPR

    Spratto

    Squalus acanthias

    DGS

    Spinarolo

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Marlin bianco

    Thunnus albacares

    YFT

    Tonno albacora

    Thunnus maccoyii

    SBF

    Tonno rosso del sud

    Thunnus obesus

    BET

    Tonno obeso

    Thunnus thynnus

    BFT

    Tonno rosso

    Trachurus murphyi

    CJM

    Sugarello cileno

    Trachurus spp.

    JAX

    Suri/sugarelli

    Trisopterus esmarkii

    NOP

    Busbana norvegese

    Urophycis tenuis

    HKW

    Musdea americana

    Xiphias gladius

    SWO

    Pesce spada

    La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

    Nome comune

    Codice alfa a 3 lettere

    Nome scientifico

    Berici

    ALF

    Beryx spp.

    Passera canadese

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Acciuga

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Rana pescatrice

    ANF

    Lophiidae

    Austromerluzzo

    TOA

    Dissostichus mawsoni

    Ippoglosso atlantico

    HAL

    Hippoglossus hippoglossus

    Tonno obeso

    BET

    Thunnus obesus

    Squalo becco d'uccello

    DCA

    Deania calcea

    Pesce del ghiaccio

    SSI

    Chaenocephalus aceratus

    Razza a coda corta

    RJH

    Raja brachyura

    Molva azzurra

    BLI

    Molva dypterygia

    Marlin azzurro

    BUM

    Makaira nigricans

    Melù

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Tonno rosso

    BFT

    Thunnus thynnus

    Verdesca

    BSH

    Prionace glauca

    Pesce tamburo

    BOR

    Caproidae

    Rombo liscio

    BLL

    Scophthalmus rhombus

    Capelin

    CAP

    Mallotus villosus

    Merluzzo bianco

    COD

    Gadus morhua

    Limanda

    DAB

    Limanda limanda

    Complesso di specie della razza bavosa

    RJB

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

    Sogliola

    SOL

    Solea solea

    Granchi

    PAI

    Paralomis spp.

    Razza cuculo

    RJN

    Leucoraja naevus

    Granchi rossi di fondale

    GER

    Chaceon spp.

    Passera pianuzza

    FLE

    Platichthys flesus

    Pesce piatto

    FLX

    Pleuronectiformes

    Manta gigante

    RMB

    Manta birostris

    Sagrì atlantico

    ETR

    Etmopterus princeps

    Argentina

    ARU

    Argentina silus

    Ippoglosso nero

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Granatieri

    GRV

    Macrourus spp.

    Nototenia

    NOS

    Lepidonotothen squamifrons

    Eglefino

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Nasello

    HKE

    Merluccius merluccius

    Aringa

    HER

    Clupea harengus

    Suri/sugarelli

    JAX

    Trachurus spp.

    Nototenia

    NOG

    Gobionotothen gibberifrons

    Sugarello cileno

    CJM

    Trachurus murphyi

    Zigrino

    SCK

    Dalatias licha

    Krill antartico

    KRI

    Euphausia superba

    Sagrì

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Limanda

    LEM

    Microstomus kitt

    Molva

    LIN

    Molva molva

    Sgombro

    MAC

    Scomber scombrus

    Pesce del ghiaccio

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Nototenia

    NOR

    Notothenia rossii

    Lepidorombi

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Gamberello boreale

    PRA

    Pandalus borealis

    Scampo

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Busbana norvegese

    NOP

    Trisopterus esmarkii

    Razza norvegese

    JAD

    Dipturus nidarosiensis

    Pesce specchio atlantico

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Austromerluzzo

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Pseudopentaceros spp.

    EDW

    Pseudopentaceros spp.

    Mazzancolle

    PEN

    Penaeus spp.

    Spinarolo

    DGS

    Squalus acanthias

    Passera di mare

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Merluzzo giallo

    POL

    Pollachius pollachius

    Smeriglio

    POR

    Lamna nasus

    Squalo portoghese

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Scorfani

    RED

    Sebastes spp.

    Granatiere di roccia

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Pesce vela

    SAI

    Istiophorus albicans

    Merluzzo carbonaro

    POK

    Pollachius virens

    Cicerelli

    SAN

    Ammodytes spp.

    Razza rotonda

    RJI

    Raja circularis

    Sardina

    PIL

    Sardina pilchardus

    Spigola

    BSS

    Dicentrarchus labrax

    Razza spinosa

    RJF

    Raja fullonica

    Totano

    SQI

    Illex illecebrosus

    Razze

    SRX

    Rajiformes

    Razza dagli occhi piccoli

    RJE

    Raja microocellata

    Sagrì nano

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Grancevole artiche

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Sogliole

    SOO

    Solea spp.

    Pesce del ghiaccio

    SGI

    Pseudochaenichthys georgianus

    Tonno rosso del sud

    SBF

    Thunnus maccoyii

    Razza maculata

    RJM

    Raja montagui

    Spratto

    SPR

    Sprattus sprattus

    Calamaro

    SQS

    Martialia hyadesi

    Razza stellata

    RJR

    Amblyraja radiata

    Pesce spada

    SWO

    Xiphias gladius

    Razza chiodata

    RJC

    Raja clavata

    Austromerluzzi

    TOT

    Dissostichus spp.

    Canesca

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Rombo chiodato

    TUR

    Psetta maxima

    Brosme

    USK

    Brosme brosme

    Razza ondulata

    RJU

    Raja undulata

    Pesce del ghiaccio

    LIC

    Channichthys rhinoceratus

    Musdea americana

    HKW

    Urophycis tenuis

    Marlin bianco

    WHM

    Tetrapturus albidus

    Razza bianca

    RJA

    Rostroraja alba

    Merlano

    WHG

    Merlangius merlangus

    Passera lingua di cane

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Tonno albacora

    YFT

    Thunnus albacares

    Limanda

    YEL

    Limanda ferruginea


    (1)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    ALLEGATO IA

    SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

    Specie:

    Cicerello

    Ammodytes spp.

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (SAN/04-N.)

    Danimarca

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Cicerello e catture accessorie connesse

    Ammodytes spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (1)

    Danimarca

    0 (2)

     

     

    Regno Unito

    0 (2)

     

     

    Germania

    0 (2)

     

     

    Svezia

    0 (2)

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

    (ARU/1/2.)

    Germania

    24

     

     

    Francia

    8

     

     

    Paesi Bassi

    19

     

     

    Regno Unito

    39

     

     

    Unione

    90

     

     

    TAC

    90

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone III e IV

    (ARU/34-C)

    Danimarca

    911

     

     

    Germania

    9

     

     

    Francia

    7

     

     

    Irlanda

    7

     

     

    Paesi Bassi

    43

     

     

    Svezia

    35

     

     

    Regno Unito

    16

     

     

    Unione

    1 028

     

     

    TAC

    1 028

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

    (ARU/567.)

    Germania

    296

     

     

    Francia

    6

     

     

    Irlanda

    274

     

     

    Paesi Bassi

    3 091

     

     

    Regno Unito

    217

     

     

    Unione

    3 884

     

     

    TAC

    3 884

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV

    (USK/1214EI)

    Germania

    6 (3)

     

     

    Francia

    6 (3)

     

     

    Regno Unito

    6 (3)

     

     

    Altri

    3 (3)

     

     

    Unione

    21 (3)

     

     

    TAC

    21

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    (USK/3 A/BCD)

    Danimarca

    15

     

     

    Svezia

    7

     

     

    Germania

    7

     

     

    Unione

    29

     

     

    TAC

    29

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona IV

    (USK/04-C.)

    Danimarca

    64

     

     

    Germania

    19

     

     

    Francia

    44

     

     

    Svezia

    6

     

     

    Regno Unito

    96

     

     

    Altri

    6 (4)

     

     

    Unione

    235

     

     

    TAC

    235

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

    (USK/567EI.)

    Germania

    13

     

     

    Spagna

    46

     

     

    Francia

    548

     

     

    Irlanda

    53

     

     

    Regno Unito

    264

     

     

    Altri

    13 (5)

     

     

    Unione

    937

     

     

    Norvegia

    2 923  (6)  (7)  (8)  (9)

     

     

    TAC

    3 860

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (USK/04-N.)

    Belgio

    0

     

     

    Danimarca

    165

     

     

    Germania

    1

     

     

    Francia

    0

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Regno Unito

    4

     

     

    Unione

    170

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce tamburo

    Caproidae

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

    (BOR/678-)

    Danimarca

    6 696

     

     

    Irlanda

    18 858

     

     

    Regno Unito

    1 734

     

     

    Unione

    27 288

     

     

    TAC

    27 288

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Aringa (10)

    Clupea harengus

    Zona:

    IIIa

    (HER/03 A.)

    Danimarca

    21 131  (11)

     

     

    Germania

    338 (11)

     

     

    Svezia

    22 104  (11)

     

     

    Unione

    43 573  (11)

     

     

    Norvegia

    6 767

     

     

    Isole Færøer

    400 (12)

     

     

    TAC

    50 740

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Aringa (13)

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

    (HER/4AB.)

    Danimarca

    82 745

     

     

    Germania

    51 032

     

     

    Francia

    23 561

     

     

    Paesi Bassi

    60 285

     

     

    Svezia

    4 897

     

     

    Regno Unito

    66 268

     

     

    Unione

    288 788

     

     

    Isole Færøer

    200

     

     

    Norvegia

    139 666  (14)

     

     

    TAC

    481 608

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Aringa (16)

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HER/04-N.)

    Svezia

    1 151  (16)

     

     

    Unione

    1 151

     

     

    TAC

    481 608

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa (17)

    Clupea harengus

    Zona:

    IIIa

    (HER/03 A-BC)

    Danimarca

    5 692

     

     

    Germania

    51

     

     

    Svezia

    916

     

     

    Unione

    6 659

     

     

    TAC

    6 659

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Aringa (18)

    Clupea harengus

    Zona:

    IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa

    (HER/2A47DX)

    Belgio

    56

     

     

    Danimarca

    10 891

     

     

    Germania

    56

     

     

    Francia

    56

     

     

    Paesi Bassi

    56

     

     

    Svezia

    53

     

     

    Regno Unito

    207

     

     

    Unione

    11 375

     

     

    TAC

    11 375

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Aringa (19)

    Clupea harengus

    Zona:

    IVc e VIId (20)

    (HER/4CXB7D)

    Belgio

    9 308  (21)

     

     

    Danimarca

    1 201  (21)

     

     

    Germania

    741 (21)

     

     

    Francia

    13 136  (21)

     

     

    Paesi Bassi

    23 463  (21)

     

     

    Regno Unito

    5 105  (21)

     

     

    Unione

    52 954

     

     

    TAC

    481 608

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (22)

    (HER/5B6ANB)

    Germania

    466 (23)

     

     

    Francia

    88 (23)

     

     

    Irlanda

    630 (23)

     

     

    Paesi Bassi

    466 (23)

     

     

    Regno Unito

    2 520  (23)

     

     

    Unione

    4 170  (23)

     

     

    TAC

    4 170

     

    TAC analitico


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VIaS (24), VIIb, VIIc

    (HER/6AS7BC)

    Irlanda

    1 482

     

     

    Paesi Bassi

    148

     

     

    Unione

    1 630

     

     

    TAC

    1 630

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VI Clyde (25)

    (HER/06ACL.)

    Regno Unito

    da fissare

     

     

    Unione

    da fissare (26)

     

     

    TAC

    da fissare (26)

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VIIa (27)

    (HER/07 A/MM)

    Irlanda

    1 074

     

     

    Regno Unito

    3 053

     

     

    Unione

    4 127

     

     

    TAC

    4 127

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VIIe e VIIf

    (HER/7EF.)

    Francia

    465

     

     

    Regno Unito

    465

     

     

    Unione

    930

     

     

    TAC

    930

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VIIg (28), VIIh (28), VIIj (28) e VIIk (28)

    (HER/7G-K.)

    Germania

    161

     

     

    Francia

    893

     

     

    Irlanda

    12 502

     

     

    Paesi Bassi

    893

     

     

    Regno Unito

    18

     

     

    Unione

    14 467

     

     

    TAC

    14 467

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    VIII

    (ANE/08.)

    Spagna

    29 700

     

     

    Francia

    3 300

     

     

    Unione

    33 000

     

     

    TAC

    33 000

     

    TAC analitico


    Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (ANE/9/3411)

    Spagna

    5 978

     

     

    Portogallo

    6 522

     

     

    Unione

    12 500

     

     

    TAC

    12 500

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Skagerrak

    (COD/03AN.)

    Belgio

    14

     

     

    Danimarca

    4 596

     

     

    Germania

    115

     

     

    Paesi Bassi

    29

     

     

    Svezia

    804

     

     

    Unione

    5 558

     

     

    TAC

    5 744

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Kattegat

    (COD/03AS.)

    Danimarca

    324 (29)

     

     

    Germania

    7 (29)

     

     

    Svezia

    194 (29)

     

     

    Unione

    525 (29)

     

     

    TAC

    525 (29)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgio

    1 159

     

     

    Danimarca

    6 659

     

     

    Germania

    4 222

     

     

    Francia

    1 432

     

     

    Paesi Bassi

    3 762

     

     

    Svezia

    44

     

     

    Regno Unito

    15 275

     

     

    Unione

    32 553

     

     

    Norvegia

    6 667  (30)

     

     

    TAC

    39 220

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (COD/04-N.)

    Svezia

    382 (31)

     

     

    Unione

    382

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIb; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00′ O e delle zone XII e XIV

    (COD/5W6-14)

    Belgio

    0

     

     

    Germania

    1

     

     

    Francia

    12

     

     

    Irlanda

    16

     

     

    Regno Unito

    45

     

     

    Unione

    74

     

     

    TAC

    74

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIa; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00′ O

    (COD/5BE6 A)

    Belgio

    0

     

     

    Germania

    0

     

     

    Francia

    0

     

     

    Irlanda

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    0 (32)

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIIa

    (COD/07 A.)

    Belgio

    2 (33)

     

     

    Francia

    5 (33)

     

     

    Irlanda

    97 (33)

     

     

    Paesi Bassi

    0 (33)

     

     

    Regno Unito

    42 (33)

     

     

    Unione

    146 (33)

     

     

    TAC

    146 (33)

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (COD/7XAD34)

    Belgio

    109

     

     

    Francia

    1 789

     

     

    Irlanda

    739

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Regno Unito

    193

     

     

    Unione

    2 830

     

     

    TAC

    2 830

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIId

    (COD/07D.)

    Belgio

    88

     

     

    Francia

    1 730

     

     

    Paesi Bassi

    51

     

     

    Regno Unito

    190

     

     

    Unione

    2 059

     

     

    TAC

    2 059

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (LEZ/2AC4-C)

    Belgio

    8

     

     

    Danimarca

    7

     

     

    Germania

    7

     

     

    Francia

    43

     

     

    Paesi Bassi

    34

     

     

    Regno Unito

    2 540

     

     

    Unione

    2 639

     

     

    TAC

    2 639

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (LEZ/56-14)

    Spagna

    646

     

     

    Francia

    2 518

     

     

    Irlanda

    736

     

     

    Regno Unito

    1 782

     

     

    Unione

    5 682

     

     

    TAC

    5 682

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    VII

    (LEZ/07.)

    Belgio

    370 (34)

     

     

    Spagna

    4 107  (35)

     

     

    Francia

    4 985  (35)

     

     

    Irlanda

    2 266  (34)

     

     

    Regno Unito

    1 963  (34)

     

     

    Unione

    13 691

     

     

    TAC

    13 691

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (LEZ/8ABDE.)

    Spagna

    748

     

     

    Francia

    604

     

     

    Unione

    1 352

     

     

    TAC

    1 352

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (LEZ/8C3411)

    Spagna

    1 070

     

     

    Francia

    53

     

     

    Portogallo

    36

     

     

    Unione

    1 159

     

     

    TAC

    1 159

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Limanda e passera pianuzza

    Limanda limanda e Platichthys flesus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (D/F/2AC4-C)

    Belgio

    503

     

     

    Danimarca

    1 888

     

     

    Germania

    2 832

     

     

    Francia

    196

     

     

    Paesi Bassi

    11 421

     

     

    Svezia

    6

     

     

    Regno Unito

    1 588

     

     

    Unione

    18 434

     

     

    TAC

    18 434

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (ANF/2AC4-C)

    Belgio

    478 (36)

     

     

    Danimarca

    1 054  (36)

     

     

    Germania

    515 (36)

     

     

    Francia

    98 (36)

     

     

    Paesi Bassi

    361 (36)

     

     

    Svezia

    12 (36)

     

     

    Regno Unito

    11 003  (36)

     

     

    Unione

    13 521  (36)

     

     

    TAC

    13 521

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (ANF/04-N.)

    Belgio

    45

     

     

    Danimarca

    1 152

     

     

    Germania

    18

     

     

    Paesi Bassi

    16

     

     

    Regno Unito

    269

     

     

    Unione

    1 500

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (ANF/56-14)

    Belgio

    275

     

     

    Germania

    314

     

     

    Spagna

    294

     

     

    Francia

    3 383

     

     

    Irlanda

    765

     

     

    Paesi Bassi

    265

     

     

    Regno Unito

    2 354

     

     

    Unione

    7 650

     

     

    TAC

    7 650

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    VII

    (ANF/07.)

    Belgio

    3 097  (37)

     

     

    Germania

    345 (37)

     

     

    Spagna

    1 231  (37)

     

     

    Francia

    19 875  (37)

     

     

    Irlanda

    2 540  (37)

     

     

    Paesi Bassi

    401 (37)

     

     

    Regno Unito

    6 027  (37)

     

     

    Unione

    33 516  (37)

     

     

    TAC

    33 516  (37)

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (ANF/8ABDE.)

    Spagna

    1 368

     

     

    Francia

    7 612

     

     

    Unione

    8 980

     

     

    TAC

    8 980

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (ANF/8C3411)

    Spagna

    3 296

     

     

    Francia

    3

     

     

    Portogallo

    656

     

     

    Unione

    3 955

     

     

    TAC

    3 955

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    (HAD/3 A/BCD)

    Belgio

    10

     

     

    Danimarca

    1 667

     

     

    Germania

    106

     

     

    Paesi Bassi

    2

     

     

    Svezia

    197

     

     

    Unione

    1 982

     

     

    TAC

    2 069

     

    TAC analitico


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    IV; acque dell'Unione della zona IIa

    (HAD/2AC4.)

    Belgio

    196

     

     

    Danimarca

    1 348

     

     

    Germania

    858

     

     

    Francia

    1 495

     

     

    Paesi Bassi

    147

     

     

    Svezia

    136

     

     

    Regno Unito

    22 225

     

     

    Unione

    26 405

     

     

    Norvegia

    7 238

     

     

    TAC

    33 643

     

    TAC analitico

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-)

    Unione

    19 641


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HAD/04-N.)

    Svezia

    707 (38)

     

     

    Unione

    707

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

    (HAD/6B1214)

    Belgio

    10

     

     

    Germania

    36

     

     

    Francia

    494

     

     

    Irlanda

    411

     

     

    Regno Unito

    3 739

     

     

    Unione

    4 690

     

     

    TAC

    4 690

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

    (HAD/5BC6 A.)

    Belgio

    4 (39)

     

     

    Germania

    5 (39)

     

     

    Francia

    204 (39)

     

     

    Irlanda

    605

     

     

    Regno Unito

    2 879  (39)

     

     

    Unione

    3 697  (39)

     

     

    TAC

    3 697  (39)

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (HAD/7X7A34)

    Belgio

    86

     

     

    Francia

    5 168

     

     

    Irlanda

    1 722

     

     

    Regno Unito

    775

     

     

    Unione

    7 751

     

     

    TAC

    7 751

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    VIIa

    (HAD/07 A.)

    Belgio

    33

     

     

    Francia

    150

     

     

    Irlanda

    898

     

     

    Regno Unito

    993

     

     

    Unione

    2 074

     

     

    TAC

    2 074

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    IIIa

    (WHG/03 A.)

    Danimarca

    929

     

     

    Paesi Bassi

    3

     

     

    Svezia

    99

     

     

    Unione

    1 031

     

     

    TAC

    1 050

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    IV; acque dell'Unione della zona IIa

    (WHG/2AC4.)

    Belgio

    315

     

     

    Danimarca

    1 361

     

     

    Germania

    354

     

     

    Francia

    2 045

     

     

    Paesi Bassi

    787

     

     

    Svezia

    3

     

     

    Regno Unito

    9 838

     

     

    Unione

    14 703

     

     

    Norvegia

    1 300  (40)

     

     

    TAC

    16 003

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (WHG/56-14)

    Germania

    1 (41)

     

     

    Francia

    26 (41)

     

     

    Irlanda

    64 (41)

     

     

    Regno Unito

    122 (41)

     

     

    Unione

    213 (41)

     

     

    TAC

    213 (41)

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    VIIa

    (WHG/07 A.)

    Belgio

    0

     

     

    Francia

    3

     

     

    Irlanda

    46

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Regno Unito

    31

     

     

    Unione

    80

     

     

    TAC

    80

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

    (WHG/7X7 A-C)

    Belgio

    268

     

     

    Francia

    16 501

     

     

    Irlanda

    7 646

     

     

    Paesi Bassi

    134

     

     

    Regno Unito

    2 951

     

     

    Unione

    27 500

     

     

    TAC

    27 500

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    VIII

    (WHG/08.)

    Spagna

    1 016

     

     

    Francia

    1 524

     

     

    Unione

    2 540

     

     

    TAC

    2 540

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merlano e merluzzo giallo

    Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (W/P/04-N.)

    Svezia

    190 (42)

     

     

    Unione

    190

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    (HKE/3 A/BCD)

    Danimarca

    3 107  (43)

     

     

    Svezia

    264 (43)

     

     

    Unione

    3 371

     

     

    TAC

    3 371  (44)

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (HKE/2AC4-C)

    Belgio

    56 (45)

     

     

    Danimarca

    2 271  (45)

     

     

    Germania

    261 (45)

     

     

    Francia

    503 (45)

     

     

    Paesi Bassi

    130 (45)

     

     

    Regno Unito

    707 (45)

     

     

    Unione

    3 928  (45)

     

     

    TAC

    3 928  (46)

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (HKE/571214)

    Belgio

    622 (47)

     

     

    Spagna

    19 944

     

     

    Francia

    30 800  (47)

     

     

    Irlanda

    3 732

     

     

    Paesi Bassi

    401 (47)

     

     

    Regno Unito

    12 159  (47)

     

     

    Unione

    67 658

     

     

    TAC

    67 658  (48)

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (HKE/8ABDE.)

    Belgio

    20 (49)

     

     

    Spagna

    13 787

     

     

    Francia

    30 961

     

     

    Paesi Bassi

    40 (49)

     

     

    Unione

    44 808

     

     

    TAC

    44 808  (50)

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (HKE/8C3411)

    Spagna

    6 732

     

     

    Francia

    646

     

     

    Portogallo

    3 142

     

     

    Unione

    10 520

     

     

    TAC

    10 520

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone II e IV

    (WHB/24-N.)

    Danimarca

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

    (WHB/1X14)

    Danimarca

    58 818  (51)

     

     

    Germania

    22 869  (51)

     

     

    Spagna

    49 865  (51)  (52)

     

     

    Francia

    40 933  (51)

     

     

    Irlanda

    45 547  (51)

     

     

    Paesi Bassi

    71 721  (51)

     

     

    Portogallo

    4 632  (51)  (52)

     

     

    Svezia

    14 550  (51)

     

     

    Regno Unito

    76 319  (51)

     

     

    Unione

    385 254  (51)  (53)

     

     

    Norvegia

    110 000

     

     

    Isole Færøer

    9 000

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (WHB/8C3411)

    Spagna

    41 375

     

     

    Portogallo

    10 344

     

     

    Unione

    51 719  (54)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII a ovest di 12° O

    (WHB/24A567)

    Norvegia

    220 494  (55)  (56)

     

     

    Isole Færøer

    21 500  (57)  (58)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Limanda e passera lingua di cane

    Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (L/W/2AC4-C)

    Belgio

    346

     

     

    Danimarca

    953

     

     

    Germania

    122

     

     

    Francia

    261

     

     

    Paesi Bassi

    794

     

     

    Svezia

    11

     

     

    Regno Unito

    3 904

     

     

    Unione

    6 391

     

     

    TAC

    6 391

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

    (BLI/5B67-)

    Germania

    116

     

     

    Estonia

    18

     

     

    Spagna

    365

     

     

    Francia

    8 323

     

     

    Irlanda

    32

     

     

    Lituania

    7

     

     

    Polonia

    4

     

     

    Regno Unito

    2 117

     

     

    Altri

    32 (59)

     

     

    Unione

    11 014

     

     

    Norvegia

    150 (60)

     

     

    Isole Færøer

    150 (61)

     

     

    TAC

    11 314

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque internazionali della zona XII

    (BLI/12INT-)

    Estonia

    1 (62)

     

     

    Spagna

    341 (62)

     

     

    Francia

    8 (62)

     

     

    Lituania

    3 (62)

     

     

    Regno Unito

    3 (62)

     

     

    Altri

    1 (62)

     

     

    Unione

    357 (62)

     

     

    TAC

    357 (62)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone II e IV

    (BLI/24-)

    Danimarca

    4

     

     

    Germania

    4

     

     

    Irlanda

    4

     

     

    Francia

    23

     

     

    Regno Unito

    14

     

     

    Altri

    4 (63)

     

     

    Unione

    53

     

     

    TAC

    53

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III

    (BLI/03-)

    Danimarca

    3

     

     

    Germania

    2

     

     

    Svezia

    3

     

     

    Unione

    8

     

     

    TAC

    8

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

    (LIN/1/2.)

    Danimarca

    8

     

     

    Germania

    8

     

     

    Francia

    8

     

     

    Regno Unito

    8

     

     

    Altri

    4 (64)

     

     

    Unione

    36

     

     

    TAC

    36

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd

    (LIN/3 A/BCD)

    Belgio

    6 (65)

     

     

    Danimarca

    50

     

     

    Germania

    6 (65)

     

     

    Svezia

    19

     

     

    Regno Unito

    6 (65)

     

     

    Unione

    87

     

     

    TAC

    87

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona IV

    (LIN/04-C.)

    Belgio

    22

     

     

    Danimarca

    350

     

     

    Germania

    216

     

     

    Francia

    195

     

     

    Paesi Bassi

    7

     

     

    Svezia

    15

     

     

    Regno Unito

    2 689

     

     

    Unione

    3 494

     

     

    TAC

    3 494

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V

    (LIN/05EI.)

    Belgio

    9

     

     

    Danimarca

    6

     

     

    Germania

    6

     

     

    Francia

    6

     

     

    Regno Unito

    6

     

     

    Unione

    33

     

     

    TAC

    33

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

    (LIN/6X14.)

    Belgio

    51

     

     

    Danimarca

    9

     

     

    Germania

    187

     

     

    Spagna

    3 774

     

     

    Francia

    4 024

     

     

    Irlanda

    1 008

     

     

    Portogallo

    9

     

     

    Regno Unito

    4 634

     

     

    Unione

    13 696

     

     

    Norvegia

    6 500  (66)  (67)  (68)

     

     

    Isole Færøer

    200 (69)  (70)

     

     

    TAC

    20 396

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (LIN/04-N.)

    Belgio

    9

     

     

    Danimarca

    1 187

     

     

    Germania

    33

     

     

    Francia

    13

     

     

    Paesi Bassi

    2

     

     

    Regno Unito

    106

     

     

    Unione

    1 350

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    (NEP/3 A/BCD)

    Danimarca

    9 345

     

     

    Germania

    27

     

     

    Svezia

    3 343

     

     

    Unione

    12 715

     

     

    TAC

    12 715

     

    TAC analitico


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (NEP/2AC4-C)

    Belgio

    1 048

     

     

    Danimarca

    1 048

     

     

    Germania

    15

     

     

    Francia

    31

     

     

    Paesi Bassi

    539

     

     

    Regno Unito

    17 353

     

     

    Unione

    20 034

     

     

    TAC

    20 034

     

    TAC analitico


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (NEP/04-N.)

    Danimarca

    947

     

     

    Germania

    0

     

     

    Regno Unito

    53

     

     

    Unione

    1 000

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb

    (NEP/5BC6.)

    Spagna

    33

     

     

    Francia

    133

     

     

    Irlanda

    222

     

     

    Regno Unito

    16 019

     

     

    Unione

    16 407

     

     

    TAC

    16 407

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    VII

    (NEP/07.)

    Spagna

    1 521

     

     

    Francia

    6 166

     

     

    Irlanda

    9 352

     

     

    Regno Unito

    8 317

     

     

    Unione

    25 356

     

     

    TAC

    25 356

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

     

    Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (NEP/*07U16):

    Spagna

    935

    Francia

    586

    Irlanda

    1 124

    Regno Unito

    455

    Unione

    3 100


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (NEP/8ABDE.)

    Spagna

    250

     

     

    Francia

    3 910

     

     

    Unione

    4 160

     

     

    TAC

    4 160

     

    TAC analitico


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    VIIIc

    (NEP/08C.)

    Spagna

    0

     

     

    Francia

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (NEP/9/3411)

    Spagna

    84 (71)

     

     

    Portogallo

    252 (71)

     

     

    Unione

    336 (71)

     

     

    TAC

    336

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    IIIa

    (PRA/03 A.)

    Danimarca

    2 429

     

     

    Svezia

    1 309

     

     

    Unione

    3 738

     

     

    TAC

    7 000

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (PRA/2AC4-C)

    Danimarca

    1 818

     

     

    Paesi Bassi

    17

     

     

    Svezia

    73

     

     

    Regno Unito

    538

     

     

    Unione

    2 446

     

     

    TAC

    2 446

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (PRA/04-N.)

    Danimarca

    205

     

     

    Svezia

    123 (72)

     

     

    Unione

    328

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Mazzancolle

    Penaeus spp.

    Zona:

    Acque della Guyana francese

    (PEN/FGU.)

    Francia

    da fissare (73)

     

     

    Unione

    da fissare (73)  (74)

     

     

    TAC

    da fissare (73)  (74)

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Skagerrak

    (PLE/03AN.)

    Belgio

    106

     

     

    Danimarca

    13 733

     

     

    Germania

    70

     

     

    Paesi Bassi

    2 641

     

     

    Svezia

    736

     

     

    Unione

    17 286

     

     

    TAC

    17 639

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Kattegat

    (PLE/03AS.)

    Danimarca

    2 086

     

     

    Germania

    23

     

     

    Svezia

    234

     

     

    Unione

    2 343

     

     

    TAC

    2 343

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgio

    7 435

     

     

    Danimarca

    24 164

     

     

    Germania

    6 970

     

     

    Francia

    1 394

     

     

    Paesi Bassi

    46 471

     

     

    Regno Unito

    34 388

     

     

    Unione

    120 822

     

     

    Norvegia

    9 094

     

     

    TAC

    129 917

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

     

    Acque norvegesi della zona IV (PLE/*04N-)

    Unione

    49 578


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (PLE/56-14)

    Francia

    9

     

     

    Irlanda

    261

     

     

    Regno Unito

    388

     

     

    Unione

    658

     

     

    TAC

    658

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIIa

    (PLE/07 A.)

    Belgio

    28

     

     

    Francia

    12

     

     

    Irlanda

    768

     

     

    Paesi Bassi

    9

     

     

    Regno Unito

    281

     

     

    Unione

    1 098

     

     

    TAC

    1 098

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIIb e VIIc

    (PLE/7BC.)

    Francia

    11

     

     

    Irlanda

    63

     

     

    Unione

    74

     

     

    TAC

    74

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIId e VIIe

    (PLE/7DE.)

    Belgio

    1 640

     

     

    Francia

    5 467

     

     

    Regno Unito

    2 915

     

     

    Unione

    10 022

     

     

    TAC

    10 022

     

    TAC analitico


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIIf e VIIg

    (PLE/7FG.)

    Belgio

    55

     

     

    Francia

    99

     

     

    Irlanda

    199

     

     

    Regno Unito

    52

     

     

    Unione

    405

     

     

    TAC

    405

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIIh, VIIj e VIIk

    (PLE/7HJK.)

    Belgio

    8

     

     

    Francia

    16

     

     

    Irlanda

    56

     

     

    Paesi Bassi

    32

     

     

    Regno Unito

    16

     

     

    Unione

    128

     

     

    TAC

    128

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (PLE/8/3411)

    Spagna

    66

     

     

    Francia

    263

     

     

    Portogallo

    66

     

     

    Unione

    395

     

     

    TAC

    395

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (POL/56-14)

    Spagna

    6

     

     

    Francia

    190

     

     

    Irlanda

    56

     

     

    Regno Unito

    145

     

     

    Unione

    397

     

     

    TAC

    397

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    VII

    (POL/07.)

    Belgio

    378 (75)

     

     

    Spagna

    23 (75)

     

     

    Francia

    8 700  (75)

     

     

    Irlanda

    927 (75)

     

     

    Regno Unito

    2 118  (75)

     

     

    Unione

    12 146  (75)

     

     

    TAC

    12 146

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (POL/8ABDE.)

    Spagna

    252

     

     

    Francia

    1 230

     

     

    Unione

    1 482

     

     

    TAC

    1 482

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    VIIIc

    (POL/08C.)

    Spagna

    208

     

     

    Francia

    23

     

     

    Unione

    231

     

     

    TAC

    231

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (POL/9/3411)

    Spagna

    273 (76)

     

     

    Portogallo

    9 (76)  (77)

     

     

    Unione

    282 (76)

     

     

    TAC

    282 (77)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa

    (POK/2A3A4.)

    Belgio

    35

     

     

    Danimarca

    4 137

     

     

    Germania

    10 447

     

     

    Francia

    24 587

     

     

    Paesi Bassi

    104

     

     

    Svezia

    568

     

     

    Regno Unito

    8 010

     

     

    Unione

    47 888

     

     

    Norvegia

    52 399  (78)

     

     

    TAC

    100 287

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

    (POK/56-14)

    Germania

    527

     

     

    Francia

    5 230

     

     

    Irlanda

    427

     

     

    Regno Unito

    3 300

     

     

    Unione

    9 484

     

     

    Norvegia

    510 (79)

     

     

    TAC

    9 994

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (POK/04-N.)

    Svezia

    880 (80)

     

     

    Unione

    880

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    VII, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (POK/7/3411)

    Belgio

    6

     

     

    Francia

    1 245

     

     

    Irlanda

    1 491

     

     

    Regno Unito

    434

     

     

    Unione

    3 176

     

     

    TAC

    3 176

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Rombo chiodato e rombo liscio

    Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (T/B/2AC4-C)

    Belgio

    362

     

     

    Danimarca

    773

     

     

    Germania

    197

     

     

    Francia

    93

     

     

    Paesi Bassi

    2 745

     

     

    Svezia

    5

     

     

    Regno Unito

    762

     

     

    Unione

    4 937

     

     

    TAC

    4 937

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (SRX/2AC4-C)

    Belgio

    232 (81)  (82)  (83)

     

     

    Danimarca

    9 (81)  (82)  (83)

     

     

    Germania

    11 (81)  (82)  (83)

     

     

    Francia

    36 (81)  (82)  (83)

     

     

    Paesi Bassi

    198 (81)  (82)  (83)

     

     

    Regno Unito

    892 (81)  (82)  (83)

     

     

    Unione

    1 378  (81)  (83)

     

     

    TAC

    1 378  (83)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona IIIa

    (SRX/03 A-C.)

    Danimarca

    37 (84)

     

     

    Svezia

    10 (84)

     

     

    Unione

    47 (84)

     

     

    TAC

    47

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

    (SRX/67AKXD)

    Belgio

    762 (85)  (86)  (87)  (88)

     

     

    Estonia

    4 (85)  (86)  (87)  (88)

     

     

    Francia

    3 417  (85)  (86)  (87)  (88)

     

     

    Germania

    10 (85)  (86)  (87)  (88)

     

     

    Irlanda

    1 101  (85)  (86)  (87)  (88)

     

     

    Lituania

    18 (85)  (86)  (87)  (88)

     

     

    Paesi Bassi

    3 (85)  (86)  (87)  (88)

     

     

    Portogallo

    19 (85)  (86)  (87)  (88)

     

     

    Spagna

    920 (85)  (86)  (87)  (88)

     

     

    Regno Unito

    2 180  (85)  (86)  (87)  (88)

     

     

    Unione

    8 434  (85)  (86)  (87)  (88)

     

     

    TAC

    8 434  (87)  (88)

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona VIId

    (SRX/07D.)

    Belgio

    96 (89)  (90)  (91)

     

     

    Francia

    802 (89)  (90)  (91)

     

     

    Paesi Bassi

    5 (89)  (90)  (91)

     

     

    Regno Unito

    160 (89)  (90)  (91)

     

     

    Unione

    1 063  (89)  (90)  (91)

     

     

    TAC

    1 063  (91)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

    (SRX/89-C.)

    Belgio

    8 (92)  (93)

     

     

    Francia

    1 427  (92)  (93)

     

     

    Portogallo

    1 156  (92)  (93)

     

     

    Spagna

    1 163  (92)  (93)

     

     

    Regno Unito

    8 (92)  (93)

     

     

    Unione

    3 762  (92)  (93)

     

     

    TAC

    3 762  (93)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI

    (GHL/2 A-C46)

    Danimarca

    16

     

     

    Germania

    28

     

     

    Estonia

    16

     

     

    Spagna

    16

     

     

    Francia

    259

     

     

    Irlanda

    16

     

     

    Lituania

    16

     

     

    Polonia

    16

     

     

    Regno Unito

    1 017

     

     

    Unione

    1 400

     

     

    Norvegia

    1 100  (94)

     

     

    TAC

    2 500

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

    (MAC/2A34.)

    Belgio

    639 (95)  (96)

     

     

    Danimarca

    22 031  (95)  (96)

     

     

    Germania

    666 (95)  (96)

     

     

    Francia

    2 013  (95)  (96)

     

     

    Paesi Bassi

    2 026  (95)  (96)

     

     

    Svezia

    6 034  (95)  (96)  (97)

     

     

    Regno Unito

    1 877  (95)  (96)

     

     

    Unione

    35 286  (95)  (96)  (97)

     

     

    Norvegia

    211 560  (98)

     

     

    TAC

    1 020 996

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

    (MAC/2CX14-)

    Germania

    25 928

     

     

    Spagna

    28

     

     

    Estonia

    216

     

     

    Francia

    17 287

     

     

    Irlanda

    86 426

     

     

    Lettonia

    159

     

     

    Lituania

    159

     

     

    Paesi Bassi

    37 811

     

     

    Polonia

    1 826

     

     

    Regno Unito

    237 677

     

     

    Unione

    407 517

     

     

    Norvegia

    18 261  (99)  (100)

     

     

    Isole Færøer

    38 576  (101)

     

     

    TAC

    1 020 996

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (MAC/8C3411)

    Spagna

    38 432  (102)

     

     

    Francia

    255 (102)

     

     

    Portogallo

    7 944  (102)

     

     

    Unione

    46 631

     

     

    TAC

    1 020 996

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

    (MAC/2A4 A-N)

    Danimarca

    16 004

     

     

    Unione

    16 004

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    (SOL/3 A/BCD)

    Danimarca

    463

     

     

    Germania

    27 (103)

     

     

    Paesi Bassi

    44 (103)

     

     

    Svezia

    17

     

     

    Unione

    551

     

     

    TAC

    551

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (SOL/24-C.)

    Belgio

    1 343

     

     

    Danimarca

    614

     

     

    Germania

    1 074

     

     

    Francia

    269

     

     

    Paesi Bassi

    12 122

     

     

    Regno Unito

    691

     

     

    Unione

    16 113

     

     

    Norvegia

    10 (104)

     

     

    TAC

    16 123

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (SOL/56-14)

    Irlanda

    46

     

     

    Regno Unito

    11

     

     

    Unione

    57

     

     

    TAC

    57

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIa

    (SOL/07 A.)

    Belgio

    10 (105)

     

     

    Francia

    0 (105)

     

     

    Irlanda

    17 (105)

     

     

    Paesi Bassi

    3 (105)

     

     

    Regno Unito

    10 (105)

     

     

    Unione

    40 (105)

     

     

    TAC

    40 (105)  (106)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIb e VIIc

    (SOL/7BC.)

    Francia

    6

     

     

    Irlanda

    36

     

     

    Unione

    42

     

     

    TAC

    42

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIId

    (SOL/07D.)

    Belgio

    733

     

     

    Francia

    1 467

     

     

    Regno Unito

    524

     

     

    Unione

    2 724

     

     

    TAC

    2 724

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIe

    (SOL/07E.)

    Belgio

    42

     

     

    Francia

    443

     

     

    Regno Unito

    693

     

     

    Unione

    1 178

     

     

    TAC

    1 178

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIf e VIIg

    (SOL/7FG.)

    Belgio

    528

     

     

    Francia

    53

     

     

    Irlanda

    26

     

     

    Regno Unito

    238

     

     

    Unione

    845

     

     

    TAC

    845

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIh, VIIj e VIIk

    (SOL/7HJK.)

    Belgio

    32

     

     

    Francia

    64

     

     

    Irlanda

    171

     

     

    Paesi Bassi

    51

     

     

    Regno Unito

    64

     

     

    Unione

    382

     

     

    TAC

    382

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIIa e VIIIb

    (SOL/8AB.)

    Belgio

    42

     

     

    Spagna

    8

     

     

    Francia

    3 135

     

     

    Paesi Bassi

    235

     

     

    Unione

    3 420

     

     

    TAC

    3 420

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sogliole

    Solea spp.

    Zona:

    VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (SOO/8CDE34)

    Spagna

    403

     

     

    Portogallo

    669

     

     

    Unione

    1 072

     

     

    TAC

    1 072

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona:

    IIIa

    (SPR/03 A.)

    Danimarca

    22 300  (107)

     

     

    Germania

    47 (107)

     

     

    Svezia

    8 437  (107)

     

     

    Unione

    30 784

     

     

    TAC

    33 280

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (SPR/2AC4-C)

    Belgio

    376 (108)

     

     

    Danimarca

    29 755  (108)

     

     

    Germania

    376 (108)

     

     

    Francia

    376 (108)

     

     

    Paesi Bassi

    376 (108)

     

     

    Svezia

    1 330  (108)  (109)

     

     

    Regno Unito

    1 241  (108)

     

     

    Unione

    33 830

     

     

    Norvegia

    0

     

     

    Isole Færøer

    0 (110)

     

     

    TAC

    33 830

     

    TAC analitico


    Specie:

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona:

    VIId e VIIe

    (SPR/7DE.)

    Belgio

    21

     

     

    Danimarca

    1 339

     

     

    Germania

    21

     

     

    Francia

    288

     

     

    Paesi Bassi

    288

     

     

    Regno Unito

    2 163

     

     

    Unione

    4 120

     

     

    TAC

    4 120

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Spinarolo

    Squalus acanthias

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

    (DGS/15X14)

    Belgio

    20 (111)

     

     

    Germania

    4 (111)

     

     

    Spagna

    10 (111)

     

     

    Francia

    83 (111)

     

     

    Irlanda

    53 (111)

     

     

    Paesi Bassi

    0 (111)

     

     

    Portogallo

    0 (111)

     

     

    Regno Unito

    100 (111)

     

     

    Unione

    270 (111)

     

     

    TAC

    270 (111)

     

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId

    (JAX/4BC7D)

    Belgio

    16 (112)

     

     

    Danimarca

    6 973  (112)

     

     

    Germania

    616 (112)  (113)

     

     

    Spagna

    129 (112)

     

     

    Francia

    578 (112)  (113)

     

     

    Irlanda

    438 (112)

     

     

    Paesi Bassi

    4 198  (112)  (113)

     

     

    Portogallo

    15 (112)

     

     

    Svezia

    75 (112)

     

     

    Regno Unito

    1 659  (112)  (113)

     

     

    Unione

    14 697

     

     

    Norvegia

    3 550  (114)

     

     

    TAC

    18 247

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e IIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (JAX/2 A-14)

    Danimarca

    8 140  (115)  (117)

     

     

    Germania

    6 351  (115)  (116)  (117)

     

     

    Spagna

    8 663  (117)  (119)

     

     

    Francia

    3 269  (115)  (116)  (117)  (119)

     

     

    Irlanda

    21 153  (115)  (117)

     

     

    Paesi Bassi

    25 484  (115)  (116)  (117)

     

     

    Portogallo

    834 (117)  (119)

     

     

    Svezia

    675 (115)  (117)

     

     

    Regno Unito

    7 660  (115)  (116)  (117)

     

     

    Unione

    82 229

     

     

    Isole Færøer

    1 600  (118)

     

     

    TAC

    83 829

     

    TAC analitico


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    VIIIc

    (JAX/08C.)

    Spagna

    11 890  (120)

     

     

    Francia

    206

     

     

    Portogallo

    1 175  (120)

     

     

    Unione

    13 271

     

     

    TAC

    13 271

     

    TAC analitico


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    IX

    (JAX/09.)

    Spagna

    18 977  (121)

     

     

    Portogallo

    54 372  (121)

     

     

    Unione

    73 349

     

     

    TAC

    73 349

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    X; acque dell'Unione della zona Copace (122)

    (JAX/X34PRT)

    Portogallo

    da fissare

     

     

    Unione

    da fissare (123)

     

     

    TAC

    da fissare (123)

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    acque dell'Unione della zona Copace (124)

    (JAX/341PRT)

    Portogallo

    da fissare

     

     

    Unione

    da fissare (125)

     

     

    TAC

    da fissare (125)

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    acque dell'Unione della zona Copace (126)

    (JAX/341SPN)

    Spagna

    da fissare

     

     

    Unione

    da fissare (127)

     

     

    TAC

    da fissare (127)

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Busbana norvegese e catture accessorie connesse

    Trisopterus esmarkii

    Zona:

    IIIa; Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (NOP/2A3A4.)

    Danimarca

    141 819  (128)

     

     

    Germania

    27 (128)  (129)

     

     

    Paesi Bassi

    104 (128)  (129)

     

     

    Unione

    141 950  (128)  (130)

     

     

    Norvegia

    25 000  (131)

     

     

    Isole Færøer

    9 300  (132)

     

     

    TAC

    238 981

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Busbana norvegese e catture accessorie connesse

    Trisopterus esmarkii

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (NOP/04-N.)

    Danimarca

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce industriale

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (I/F/04-N.)

    Svezia

    800 (133)  (134)

     

     

    Unione

    800

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII

    (OTH/5B67-C)

    Unione

    Non pertinente

     

     

    Norvegia

    250 (135)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (OTH/04-N.)

    Belgio

    52

     

     

    Danimarca

    4 750

     

     

    Germania

    535

     

     

    Francia

    220

     

     

    Paesi Bassi

    380

     

     

    Svezia

    Non pertinente (136)

     

     

    Regno Unito

    3 563

     

     

    Unione

    9 500  (137)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N

    (OTH/2A46AN)

    Unione

    Non pertinente

     

     

    Norvegia

    5 250  (138)  (139)

     

     

    Isole Færøer

    150 (140)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    (1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

    (2)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di limanda, merlano e sgombro possono arrivare fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

    Zona

    :

    cque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    (SAN/234_1)

    (SAN/234_2)

    (SAN/234_3)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7)

    Danimarca

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Regno Unito

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Germania

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Unione

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Totale

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    (3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (5)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (6)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

    (7)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-): 3 000

    (8)  Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII:

    Molva (LIN/*5B67-)

    6 500

    Brosme (USK/*5B67-)

    2 923

    (9)  I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate: 2 000

    (10)  Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (11)  Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).

    (12)  Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

    (13)  Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (14)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone IVa e IVb (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.

    50 000

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

     

    Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) (15)

    Unione

    50 000

    (15)  Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (16)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

    (17)  Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

    (18)  Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

    (19)  Esclusivamente per le catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (20)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

    (21)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.).

    (22)  Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

    (23)  È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

    (24)  Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

    (25)  Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

    il Mull of Kintyre (55°17,9′N, 05°47,8′O);

    un punto con le coordinate (55°04′N, 05°23′O) e

    Corsewall Point (55°00,5′N, 05°09,4′O).

    (26)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Regno Unito.

    (27)  Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

    a nord dalla latitudine 52 30′ N,

    a sud dalla latitudine 52° 00′ N,

    a ovest dalla costa dell'Irlanda,

    a est dalla costa del Regno Unito.

    (28)  La zona è aumentata dell'area delimitata:

    a nord dalla latitudine 52° 30′ N,

    a sud dalla latitudine 52° 00′ N,

    a ovest dalla costa dell'Irlanda,

    a est dalla costa del Regno Unito.

    (29)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (30)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

     

    Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-)

    Unione

    28 293

    (31)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

    (32)  Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

    (33)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (34)  Il 5 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

    (35)  Il 5 % di questo contingente può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/*8ABDE).

    (36)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone: VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).

    (37)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).

    (38)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (39)  Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona IV; acque dell'Unione della zona IIa (HAD/*2AC4).

    (40)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-)

    Unione

    9 961

    (41)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (42)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

    (43)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (44)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

    (45)  Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona IIIa (HKE/*03 A.).

    (46)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

    (47)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (48)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/*8ABDE)

    Belgio

    80

    Spagna

    3 218

    Francia

    3 218

    Irlanda

    402

    Paesi Bassi

    40

    Regno Unito

    1 810

    Unione

    8 767

    (49)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque dell'Unione della zona IIa. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (50)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/*57-14).

    Belgio

    4

    Spagna

    3 994

    Francia

    7 188

    Paesi Bassi

    12

    Unione

    11 198

    (51)  Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 21 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 9,2 %

    (52)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (53)  Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 220 494

    (54)  Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 220 494

    (55)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

    (56)  Condizione speciale: le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04 A-C): 55 124

    Tale limite di cattura nella zona IVa corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia: 25 %

    (57)  Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

    (58)  Condizioni speciali: possono essere pescate nella zona VIb (WHB/*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04 A-C): 5 375

    (59)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (60)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).

    (61)  Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona VIa a nord di 56°30′ N e della zona VIb. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

    (62)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (63)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (64)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (65)  Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd.

    (66)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6X14.): 3 000

    (67)  Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e sono pari a:

    Molva (LIN/*5B67-)

    6 500

    Brosme (USK/*5B67-)

    2 923

    (68)  I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate: 2 000

    (69)  Compreso il brosme. Da pescare nelle zone VIb e VIa a nord di 56°30′ N (LIN/*6BAN.).

    (70)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VIa e VIb non può superare il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6AB.): 75

    (71)  Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM IXa (NEP/*9U267).

    (72)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (73)  La pesca dei gamberoni Farfantepenaeus subtilis e Farfantepenaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

    (74)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.

    (75)  Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone: VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (POL/*8ABDE).

    (76)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona VIIIc (POL/*08C.).

    (77)  In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate.

    (78)  Possono essere prelevate unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    (79)  Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).

    (80)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

    (81)  Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona IV (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

    (82)  Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (83)  Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona IIa e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (84)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03 A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03 A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03 A-C) sono comunicate separatamente.

    (85)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

    (86)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

    (87)  Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg (RJE/7FG.) superiori a quelli indicati in appresso:

    Specie:

    Razza dagli occhi piccoli

    Raja microocellata

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg

    (RJE/7FG.)

    Belgio

    14

     

     

    Estonia

    0

     

     

    Francia

    63

     

     

    Germania

    0

     

     

    Irlanda

    20

     

     

    Lituania

    0

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Portogallo

    0

     

     

    Spagna

    17

     

     

    Regno Unito

    40

     

     

    Unione

    154

     

     

    TAC

    154

     

    TAC precauzionale

    Condizione speciale:

    di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

    (88)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIIe possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Dette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

    Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona VIIe

    (RJU/67AKXD)

    Belgio

    15

     

     

    Estonia

    0

     

     

    Francia

    65

     

     

    Germania

    0

     

     

    Irlanda

    21

     

     

    Lituania

    0

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Portogallo

    0

     

     

    Spagna

    18

     

     

    Regno Unito

    42

     

     

    Unione

    161

     

     

    TAC

    161

     

    TAC precauzionale

    Condizione speciale:

    di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

    (89)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) sono comunicate separatamente.

    (90)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

    (91)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Dette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

    Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona VIId

    (RJU/07D.)

    Belgio

    2

     

     

    Francia

    14

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Regno Unito

    3

     

     

    Unione

    19

     

     

    TAC

    19

     

    TAC precauzionale

    Condizione speciale:

    di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIe e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*67AKD). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

    (92)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

    (93)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone VIII e IX possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

    Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona VIII

    (RJU/8-C.)

    Belgio

    0

     

     

    Francia

    12

     

     

    Portogallo

    9

     

     

    Spagna

    9

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    30

     

     

    TAC

    30

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona IX

    (RJU/9-C.)

    Belgio

    0

     

     

    Francia

    18

     

     

    Portogallo

    15

     

     

    Spagna

    15

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    48

     

     

    TAC

    48

     

    TAC precauzionale

    (94)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

    (95)  Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle due zone seguenti:

     

    Acque norvegesi della zona Iia (MAC/*02AN-)

    Acque delle Isole Færøer (MAC/*FRO1)

    Belgio

    86

    88

    Danimarca

    2 968

    3 037

    Germania

    90

    92

    Francia

    271

    278

    Paesi Bassi

    273

    279

    Svezia

    813

    832

    Regno Unito

    253

    259

    Unione

    4 754

    4 865

    (96)  Possono essere prelevate anche nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

    (97)  Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/*04N-): 328

    Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (98)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord: 61 341

    Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04 A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03 A.): 3 000

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    IIIa

    IIIa e IVbc

    IVb

    IVc

    VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 15 febbraio 2017 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2017

     

    (MAC/*03 A.)

    (MAC/*3A4BC)

    (MAC/*04B.)

    (MAC/*04C.)

    (MAC/*2A6.)

    Danimarca

    0

    4 130

    0

    0

    13 219

    Francia

    0

    490

    0

    0

    0

    Paesi Bassi

    0

    490

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    390

    10

    3 424

    Regno Unito

    0

    490

    0

    0

    0

    Norvegia

    3 000

    0

    0

    0

    0

    (99)  Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56o 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

    (100)  Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56o 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630): 42 312

    (101)  Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Færoer. Può essere pescato solo nella zona VIa a nord di 56o 30′ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone IIa e IVa a nord di 59o (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone e nei periodi seguenti:

     

    acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2017 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2017

    (MAC/*4 A-EN)

    Acque norvegesi della zona IIa

    (MAC/*2AN-)

    Acque delle Isole Færøer

    (MAC/*FRO2)

    Germania

    15 648

    2 108

    2 157

    Francia

    10 433

    1 404

    1 438

    Irlanda

    52 161

    7 028

    7 192

    Paesi Bassi

    22 820

    3 073

    3 146

    Regno Unito

    143 448

    19 331

    19 778

    Unione

    244 510

    32 944

    33 711

    (102)  Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

     

    VIIIb (MAC/*08B.)

    Spagna

    3 227

    Francia

    21

    Portogallo

    667

    (103)  Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona IIIa, nelle sottodivisioni 22-32.

    (104)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (SOL/*04-C.).

    (105)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (106)  In aggiunta a questo TAC, gli Stati membri che dispongono di un contingente per la sogliola nella divisione VIIa possono decidere di comune accordo di assegnare un totale di 7 tonnellate a una o più navi che praticano attività di pesca scientifica diretta sottoposte alla valutazione dello CSTEP al fine di migliorare le informazioni scientifiche su tale stock (SOL/*07 A.). Prima di autorizzare eventuali sbarchi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della o delle navi in questione.

    (107)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino possono arrivare fino al 5 % del contingente (OTH/*03 A.). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

    (108)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di limanda e merlano possono arrivare fino al 2 % del contingente (OTH/*2AC4C). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

    (109)  Inclusi i cicerelli.

    (110)  Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.

    (111)  Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 12 e 41 del presente regolamento. In deroga all'articolo 12 di tale regolamento, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è fissato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

    (112)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro possono arrivare fino al 5 % del contingente (OTH/*4BC7D). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

    (113)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2 A-14).

    (114)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IVa, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (JAX/*04-C.).

    (115)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2017 può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).

    (116)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

    (117)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro possono arrivare fino al 5 % del contingente (OTH/*2 A-14). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

    (118)  Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 56o 30′ N), VIIe, VIIf e VIIh.

    (119)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

    (120)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.).

    (121)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C).

    (122)  Acque circostanti le isole Azzorre.

    (123)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

    (124)  Acque circostanti Madera.

    (125)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

    (126)  Acque circostanti le isole Canarie.

    (127)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.

    (128)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di eglefino e merlano possono arrivare fino al 5 % del contingente (OT2/*2A3A4). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

    (129)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

    (130)  Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2016 al 31 ottobre 2017.

    (131)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

    (132)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

    (133)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (134)  Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.): 0

    (135)  Da pescare esclusivamente con palangari.

    (136)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

    (137)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

    (138)  Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).

    (139)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

    (140)  Da pescare nelle zone IV e VIa a nord di 56°30′ N (OTH/*46AN).

    ALLEGATO IB

    ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell'Unione, acque delle Isole Færøer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II

    (HER/1/2-)

    Belgio

    15 (1)

     

     

    Danimarca

    14 409  (1)

     

     

    Germania

    2 524  (1)

     

     

    Spagna

    48 (1)

     

     

    Francia

    622 (1)

     

     

    Irlanda

    3 731  (1)

     

     

    Paesi Bassi

    5 157  (1)

     

     

    Polonia

    729 (1)

     

     

    Portogallo

    48 (1)

     

     

    Finlandia

    223 (1)

     

     

    Svezia

    5 340  (1)

     

     

    Regno Unito

    9 213  (1)

     

     

    Unione

    42 059  (1)

     

     

    Isole Færøer

    6 000  (2)  (3)

     

     

    Norvegia

    37 854  (2)  (4)

     

     

    TAC

    646 075

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (COD/1N2AB.)

    Germania

    2 779

     

     

    Grecia

    344

     

     

    Spagna

    3 100

     

     

    Irlanda

    344

     

     

    Francia

    2 551

     

     

    Portogallo

    3 100

     

     

    Regno Unito

    10 784

     

     

    Unione

    23 002

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi della zona XIV

    (COD/N1GL14)

    Germania

    1 800  (5)

     

     

    Regno Unito

    400 (5)

     

     

    Unione

    2 200  (5)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    I e IIb

    (COD/1/2B.)

    Germania

    6 554  (8)

     

     

    Spagna

    13 152  (8)

     

     

    Francia

    3 100  (8)

     

     

    Polonia

    2 716  (8)

     

     

    Portogallo

    2 638  (8)

     

     

    Regno Unito

    4 374  (8)

     

     

    Altri Stati membri

    491 (6)  (8)

     

     

    Unione

    33 025  (7)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco ed eglefino

    Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (C/H/05B-F.)

    Germania

    19

     

     

    Francia

    114

     

     

    Regno Unito

    817

     

     

    Unione

    950

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (GRV/514GRN)

    Unione

    10 (9)

     

     

    TAC

    Non pertinente (10)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GRV/N1GRN.)

    Unione

    10 (11)

     

     

    TAC

    Non pertinente (12)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    IIb

    (CAP/02B.)

    Unione

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analitico


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (CAP/514GRN)

    Danimarca

    0

     

     

    Germania

    0

     

     

    Svezia

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Tutti gli Stati membri

    0 (13)

     

     

    Unione

    0 (14)

     

     

    Norvegia

    0 (14)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (HAD/1N2AB.)

    Germania

    257

     

     

    Francia

    154

     

     

    Regno Unito

    789

     

     

    Unione

    1 200

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer

    (WHB/2A4AXF)

    Danimarca

    1 100

     

     

    Germania

    75

     

     

    Francia

    120

     

     

    Paesi Bassi

    105

     

     

    Regno Unito

    1 100

     

     

    Unione

    2 500  (15)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Molva e molva azzurra

    Molva molva e molva dypterygia

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (B/L/05B-F.)

    Germania

    586

     

     

    Francia

    1 300

     

     

    Regno Unito

    114

     

     

    Unione

    2 000  (16)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (PRA/514GRN)

    Danimarca

    575

     

     

    Francia

    575

     

     

    Unione

    1 150

     

     

    Norvegia

    1 750

     

     

    Isole Færøer

    1 250

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (PRA/N1GRN.)

    Danimarca

    1 300

     

     

    Francia

    1 300

     

     

    Unione

    2 600

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (POK/1N2AB.)

    Germania

    2 040

     

     

    Francia

    328

     

     

    Regno Unito

    182

     

     

    Unione

    2 550

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque internazionali delle zone I e II

    (POK/1/2INT)

    Unione

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (POK/05B-F.)

    Belgio

    56

     

     

    Germania

    347

     

     

    Francia

    1 691

     

     

    Paesi Bassi

    56

     

     

    Regno Unito

    650

     

     

    Unione

    2 800

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (GHL/1N2AB.)

    Germania

    25 (17)

     

     

    Regno Unito

    25 (17)

     

     

    Unione

    50 (17)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque internazionali delle zone I e II

    (GHL/1/2INT)

    Unione

    900 (18)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GHL/N1GRN.)

    Germania

    1 925  (19)

     

     

    Unione

    1 925  (19)

     

     

    Norvegia

    575 (19)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (GHL/514GRN)

    Germania

    4 289

     

     

    Regno Unito

    226

     

     

    Unione

    4 515  (20)

     

     

    Norvegia

    575

     

     

    Isole Færøer

    110

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani (pelagici di acque superficiali)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (RED/51214S)

    Estonia

    0

     

     

    Germania

    0

     

     

    Spagna

    0

     

     

    Francia

    0

     

     

    Irlanda

    0

     

     

    Lettonia

    0

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Polonia

    0

     

     

    Portogallo

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani (pelagici di acque profonde)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (RED/51214D)

    Estonia

    35 (21)  (22)

     

     

    Germania

    707 (21)  (22)

     

     

    Spagna

    124 (21)  (22)

     

     

    Francia

    66 (21)  (22)

     

     

    Irlanda

    0 (21)  (22)

     

     

    Lettonia

    13 (21)  (22)

     

     

    Paesi Bassi

    0 (21)  (22)

     

     

    Polonia

    64 (21)  (22)

     

     

    Portogallo

    148 (21)  (22)

     

     

    Regno Unito

    2 (21)  (22)

     

     

    Unione

    1 159  (21)  (22)

     

     

    TAC

    7 500  (21)  (22)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (RED/1N2AB.)

    Germania

    766

     

     

    Spagna

    95

     

     

    Francia

    84

     

     

    Portogallo

    405

     

     

    Regno Unito

    150

     

     

    Unione

    1 500

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque internazionali delle zone I e II

    (RED/1/2INT)

    Unione

    da fissare (23)  (24)

     

     

    TAC

    8 000  (25)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani (pelagici)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (RED/N1G14P)

    Germania

    962 (26)  (27)  (28)

     

     

    Francia

    5 (26)  (27)  (28)

     

     

    Regno Unito

    7 (26)  (27)  (28)

     

     

    Unione

    974 (26)  (27)  (28)

     

     

    Norvegia

    740 (26)  (27)

     

     

    Isole Færøer

    50 (26)  (27)  (29)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani (demersali)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (RED/N1G14D)

    Germania

    1 581  (30)

     

     

    Francia

    8 (30)

     

     

    Regno Unito

    11 (30)

     

     

    Unione

    1 600  (30)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (RED/05B-F.)

    Belgio

    3

     

     

    Germania

    368

     

     

    Francia

    25

     

     

    Regno Unito

    4

     

     

    Unione

    400

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (OTH/1N2AB.)

    Germania

    117 (31)

     

     

    Francia

    47 (31)

     

     

    Regno Unito

    186 (31)

     

     

    Unione

    350 (31)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Altre specie (32)

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (OTH/05B-F.)

    Germania

    322

     

     

    Francia

    289

     

     

    Regno Unito

    189

     

     

    Unione

    800

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce piatto

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (FLX/05B-F.)

    Germania

    18

     

     

    Francia

    14

     

     

    Regno Unito

    68

     

     

    Unione

    100

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Catture accessorie (33)

    Zona:

    Acque groenlandesi

    (B-C/GRL)

    Unione

    900

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

    (2)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

    (3)  Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

    (4)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    Acque norvegesi a nord di 62o N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

     

    37 854

     

    II, Vb a nord di 62o N (acque delle Isole Færøer) (HER/*25B-F)

    Belgio

    2

    Danimarca

    2 055

    Germania

    360

    Spagna

    7

    Francia

    89

    Irlanda

    532

    Paesi Bassi

    736

    Polonia

    104

    Portogallo

    7

    Finlandia

    32

    Svezia

    762

    Regno Unito

    1 314

    (5)  Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:

    1.

    Non possono essere pescati tra il 1o aprile e il 31 maggio 2017.

    2.

    I pescherecci dell'UE possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

    Codici di dichiarazione

    Limiti geografici

    COD/GRL1

    La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona 1F della NAFO a ovest di 44°00′O e a sud di 60°45′N, la parte della sottozona 1 della NAFO a sud del parallelo di 60°45′ di latitudine nord (Capo Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM XIVb situata a est di 44°00′O e a sud di 62°30′N.

    COD/GRL2

    La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM XIVb a nord di 62°30′N.

    (6)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

    (7)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona dello Svalbard e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    (8)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

    (9)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (10)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    90

    (11)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (12)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    90

    (13)  Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

    (14)  Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno e il 30 aprile dell'anno successivo.

    (15)  Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

    (16)  Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): 0

    (17)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (18)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (19)  Da pescare a sud di 68° N.

    (20)  La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.

    (21)  Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    64°45′N

    28°30′O

    2

    62°50′N

    25°45′O

    3

    61°55′N

    26°45′O

    4

    61°00′N

    26°30′O

    5

    59°00′N

    30°00′O

    6

    59°00′N

    34°00′O

    7

    61°30′N

    34°00′O

    8

    62°50′N

    36°00′O

    9

    64°45′N

    28°30′O

    (22)  Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 1o luglio 2017.

    (23)  La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2017. La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

    (24)  Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

    (25)  Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

    (26)  Può essere pescato solo dal 10 maggio al 1o luglio.

    (27)  Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    64°45′N

    28°30′O

    2

    62°50′N

    25°45′O

    3

    61°55′N

    26°45′O

    4

    61°00′N

    26°30′O

    5

    59°00′N

    30°00′O

    6

    59°00′N

    34°00′O

    7

    61°30′N

    34°00′O

    8

    62°50′N

    36°00′O

    9

    64°45′N

    28°30′O

    (28)  Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

    (29)  Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/*514GN).

    (30)  Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    59°15′N

    54°26′O

    2

    59°15′N

    44°00′O

    3

    59°30′N

    42°45′O

    4

    60°00′N

    42°00′O

    5

    62°00′N

    40°30′O

    6

    62°00′N

    40°00′O

    7

    62°40′N

    40°15′O

    8

    63°09′N

    39°40′O

    9

    63°30′N

    37°15′O

    10

    64°20′N

    35°00′O

    11

    65°15′N

    32°30′O

    12

    65°15′N

    29°50′O

    (31)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (32)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

    (33)  Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) devono essere comunicate in linea con le seguenti tabelle sulle possibilità di pesca: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)

    ALLEGATO IC

    ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

    ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 2J3KL

    (COD/N2J3KL)

    Unione

    0 (1)

     

     

    TAC

    0 (1)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 3NO

    (COD/N3NO.)

    Unione

    0 (2)

     

     

    TAC

    0 (2)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 3M

    (COD/N3M.)

    Estonia

    155

     

     

    Germania

    649

     

     

    Lettonia

    155

     

     

    Lituania

    155

     

     

    Polonia

    529

     

     

    Spagna

    1 993

     

     

    Francia

    278

     

     

    Portogallo

    2 733

     

     

    Regno Unito

    1 298

     

     

    Unione

    7 945

     

     

    TAC

    13 931

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    NAFO 3L

    (WIT/N3L.)

    Unione

    0 (3)

     

     

    TAC

    0 (3)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    NAFO 3NO

    (WIT/N3NO.)

    Estonia

    98

     

     

    Lettonia

    98

     

     

    Lituania

    98

     

     

    Unione

    295

     

     

    TAC

    2 225

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona:

    NAFO 3M

    (PLA/N3M.)

    Unione

    0 (4)

     

     

    TAC

    0 (4)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (PLA/N3LNO.)

    Unione

    0 (5)

     

     

    TAC

    0 (5)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Totano

    Illex illecebrosus

    Zona:

    Sottozone NAFO 3 e 4

    (SQI/N34.)

    Estonia

    128 (6)

     

     

    Lettonia

    128 (6)

     

     

    Lituania

    128 (6)

     

     

    Polonia

    227 (6)

     

     

    Unione

    Non pertinente (6)  (7)

     

     

    TAC

    34 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Limanda

    Limanda ferruginea

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (YEL/N3LNO.)

    Unione

    0 (8)

     

     

    TAC

    17 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    NAFO 3NO

    (CAP/N3NO.)

    Unione

    0 (9)

     

     

    TAC

    0 (9)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    NAFO 3LNO (10)  (11)

    (PRA/N3LNO.)

    Estonia

    0 (12)

     

     

    Lettonia

    0 (12)

     

     

    Lituania

    0 (12)

     

     

    Polonia

    0 (12)

     

     

    Spagna

    0 (12)

     

     

    Portogallo

    0 (12)

     

     

    Unione

    0 (12)

     

     

    TAC

    0 (12)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    NAFO 3M (13)

    (PRA/*N3M.)

    TAC

    Non pertinente (14)

     

    TAC analitico


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    NAFO 3LMNO

    (GHL/N3LMNO)

    Estonia

    297

     

     

    Germania

    303

     

     

    Lettonia

    42

     

     

    Lituania

    21

     

     

    Spagna

    4 067

     

     

    Portogallo

    1 700

     

     

    Unione

    6 430

     

     

    TAC

    10 966

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Razza

    Rajidae

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (SKA/N3LNO.)

    Estonia

    283

     

     

    Lituania

    62

     

     

    Spagna

    3 403

     

     

    Portogallo

    660

     

     

    Unione

    4 408

     

     

    TAC

    7 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3LN

    (RED/N3LN.)

    Estonia

    702

     

     

    Germania

    483

     

     

    Lettonia

    702

     

     

    Lituania

    702

     

     

    Unione

    2 589

     

     

    TAC

    14 200

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3M

    (RED/N3M.)

    Estonia

    1 571  (15)

     

     

    Germania

    513 (15)

     

     

    Lettonia

    1 571  (15)

     

     

    Lituania

    1 571  (15)

     

     

    Spagna

    233 (15)

     

     

    Portogallo

    2 354  (15)

     

     

    Unione

    7 813  (15)

     

     

    TAC

    7 000  (15)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3O

    (RED/N3O.)

    Spagna

    1 771

     

     

    Portogallo

    5 229

     

     

    Unione

    7 000

     

     

    TAC

    20 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO

    (RED/N1F3K.)

    Lettonia

    0 (16)

     

     

    Lituania

    0 (16)

     

     

    Unione

    0 (16)

     

     

    TAC

    0 (16)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Musdea americana

    Urophycis tenuis

    Zona:

    NAFO 3NO

    (HKW/N3NO.)

    Spagna

    255

     

     

    Portogallo

    333

     

     

    Unione

    588 (17)

     

     

    TAC

    1 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (2)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (3)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (4)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (5)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (6)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2017.

    (7)  Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in tonnellate, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:29 467

    (8)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, una volta esaurito il contingente di limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, il limite per le catture accessorie sarà fissato al massimo a 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (9)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (10)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47o 20′ 0

    46o 40′ 0

    2

    47o 20′ 0

    46o 30′ 0

    3

    46o 00′ 0

    46o 30′ 0

    4

    46o 00′ 0

    46o 40′ 0

    (11)  La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a ovest di una linea delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    46o 00′ 0

    47o 49′ 0

    2

    46o 25′ 0

    47o 27′ 0

    3

    46°42′0

    47o 25′ 0

    4

    46o 48′ 0

    47o 25′ 50

    5

    47o 16′ 50

    47o 43′ 50

    (12)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (13)  Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47o 20′ 0

    46o 40′ 0

    2

    47o 20′ 0

    46o 30′ 0

    3

    46o 00′ 0

    46o 30′ 0

    4

    46o 00′ 0

    46o 40′ 0

    Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2017 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47o 55′ 0

    45o 00′ 0

    2

    47o 30′ 0

    44o 15′ 0

    3

    46o 55′ 0

    44o 15′ 0

    4

    46o 35′ 0

    44o 30′ 0

    5

    46o 35′ 0

    45o 40′ 0

    6

    47o 30′ 0

    45o 40′ 0

    7

    47o 55′ 0

    45o 00′ 0

    (14)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Numero massimo di giorni di pesca

    Danimarca

    0

    0

    Estonia

    0

    0

    Spagna

    0

    0

    Lettonia

    0

    0

    Lituania

    0

    0

    Polonia

    0

    0

    Portogallo

    0

    0

    (15)  Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1o luglio 2017 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio: 3 500

    (16)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (17)  Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

    Spagna

    509

    Portogallo

    667

    Unione

    1 176

    ALLEGATO ID

    ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

    I TAC adottati nell'ambito dell'ICCAT per tonno rosso, pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale, tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale, tonno obeso, marlin blu e marlin bianco, si suddividono tra le parti contraenti, parti non contraenti cooperanti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) dell'ICCAT e quindi la relativa quota spettante all'Unione è definita.

    I TAC adottati nell'ambito dell'ICCAT per il pesce spada del Mediterraneo, tonno albacora e verdesca non sono assegnati alle PCC dell'ICCAT e quindi la relativa quota spettante all'Unione non è definita.

    Specie:

    Tonno rosso

    Thunnus thynnus

    Zona:

    Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

    (BFT/AE45WM)

    Cipro

    117,66 (4)

     

     

    Grecia

    218,7

     

     

    Spagna

    4 243,57  (2)  (4)

     

     

    Francia

    4 187,30  (2)  (3)  (4)

     

     

    Croazia

    661,82 (6)

     

     

    Italia

    3 304,82  (4)  (5)

     

     

    Malta

    271,14 (4)

     

     

    Portogallo

    399,03

     

     

    Altri Stati membri

    47,32 (1)

     

     

    Unione

    13 451,36  (2)  (3)  (4)  (5)

     

     

    TAC

    22 705

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (SWO/AN05N)

    Spagna

    6 384,14  (8)

     

     

    Portogallo

    1 170,83  (8)

     

     

    Altri Stati membri

    130,74 (7)  (8)

     

     

    Unione

    7 685,70

     

     

    TAC

    13 700

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (SWO/AS05N)

    Spagna

    4 715,27  (9)

     

     

    Portogallo

    508,90 (9)

     

     

    Unione

    5 224,17

     

     

    TAC

    15 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Alalunga del nord

    Thunnus alalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (ALB/AN05N)

    Irlanda

    2 514,31

     

     

    Spagna

    14 981,13

     

     

    Francia

    6 771,01

     

     

    Regno Unito

    258,87

     

     

    Portogallo

    2 413,80

     

     

    Unione

    26 939,13  (10)

     

     

    TAC

    28 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Alalunga australe

    Thunnus alalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5o N

    (ALB/AS05N)

    Spagna

    905,86

     

     

    Francia

    297,70

     

     

    Portogallo

    633,94

     

     

    Unione

    1 837,50

     

     

    TAC

    24 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (BET/ATLANT)

    Spagna

    11 299,61

     

     

    Francia

    4 799,58

     

     

    Portogallo

    4 289,86

     

     

    Unione

    20 389,05

     

     

    TAC

    65 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Marlin azzurro

    Makaira nigricans

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (BUM/ATLANT)

    Spagna

    0

     

     

    Francia

    377,43

     

     

    Portogallo

    52,32

     

     

    Unione

    429,75

     

     

    TAC

    1 985

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Marlin bianco

    Tetrapturus albidus

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (WHM/ATLANT)

    Spagna

    2,45

     

     

    Portogallo

    21,45

     

     

    Unione

    23,9

     

     

    TAC

    355

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Tonno albacora

    Thunnus albacares

    Zona:

    Oceano Atlantico,

    (YFT/ATLANT)

    TAC

    110 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce vela

    Isthiophorus albicans

    Zona:

    Oceano Atlantico, a est di 45° O

    (SAIL/AE45 W)

    TAC

    1 271

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce vela

    Isthiophorus albicans

    Zona:

    Oceano Atlantico, a ovest di 45° O

    (SAIL/AW45 W)

    TAC

    1 030

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


    Specie:

    Verdesca

    Prionace glauca

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (BSH/AN05N)

    TAC

    39 102  (11)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Mar Mediterraneo

    (SWO/M)

    TAC

    10 500

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

    (2)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

    Spagna

    642,92

    Francia

    298,67

    Unione

    941,59

    (3)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

    Francia

    100

    Unione

    100

    (4)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

    Spagna

    84,87

    Francia

    83,74

    Italia

    66,09

    Cipro

    5,42

    Malta

    7,98

    Unione

    247,1

    (5)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

    Italia

    66,10

    Unione

    66,10

    (6)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

    Croazia

    595,63

    Unione

    595,63

    (7)  Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

    (8)  Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

    (9)  Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

    (10)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio[1], il numero di pescherecci dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 253

    [1]

    Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

    (11)  Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare i limiti di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali future chiavi di ripartizione a livello dell'UE

    ALLEGATO IE

    ANTARTICO

    ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

    Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017.

    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (ANI/F483.)

    TAC

    2 074

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico (1)

    (ANI/F5852.)

    TAC

    561

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Chaenocephalus aceratus

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (SSI/F483.)

    TAC

    2 200  (2)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Channichthys rhinoceratus

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (LIC/F5852.)

    TAC

    1 663  (3)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (TOP/F483.)

    TAC

    2 750  (4)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483 A):

    0

    Zona di gestione B: da 43° 30′ O a 40° O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483B):

    825

    Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483C):

    1 925


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 48.4 Antartico settentrionale

    (TOP/F484N.)

    TAC

    47 (5)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (TOP/F5852.)

    TAC

    3 405  (6)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus mawsoni

    Zona:

    FAO 48.4 Antartico meridionale

    (TOA/F484S.)

    TAC

    38 (7)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 48 Antartico

    (KRI/F48.)

    TAC

    5 610 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale:

    Nei limiti di un totale di 620 000 tonnellate di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 48.1 (KRI/*F481.):

    155 000

    Divisione 48.2 (KRI/*F482.):

    279 000

    Divisione 48.3 (KRI/*F483.):

    279 000

    Divisione 48.4 (KRI/*F484.):

    93 000


    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 58.4.1 Antartico

    (KRI/F5841.)

    TAC

    440 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 58.4.1 a ovest di 115o E (KRI/*F-41 W):

    277 000

    Divisione 58.4.1 a est di 115o E (KRI/*F-41E):

    163 000


    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 58.4.2 Antartico

    (KRI/F5842.)

    TAC

    2 645 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 58.4.2 a ovest di 55o E (KRI/*F-42 W):

    260 000

    Divisione 58.4.2 a est di 55o E (KRI/*F-42E):

    192 000


    Specie:

    Nototenia

    Gobionotothen gibberifrons

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (NOG/F483.)

    TAC

    1 470  (8)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Nototenia

    Lepidonotothen squamifrons

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (NOS/F483.)

    TAC

    300 (9)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Nototenia

    Lepidonotothen squamifrons

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (NOS/F5852.)

    TAC

    80 (10)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granatiere occhi di rospo e granatiere carenato

    Macrourus holotrachys e Macrourus carinatus

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (GR1/F5852.)

    TAC

    360 (11)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granatiere Caml e granatiere di Whitson

    Macrourus caml e Macrourus whitsoni

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (GR2/F5852.)

    TAC

    409 (12)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (SRX/F483.)

    TAC

    138 (13)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    FAO 48.4 Antartico

    (GRV/F484.)

    TAC

    13,6 (14)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Nototenia

    Notothenia rossii

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (NOR/F483.)

    TAC

    300 (15)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granchi

    Paralomis spp.

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (PAI/F483.)

    TAC

    0

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Pseudochaenichthys georgianus

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (SGI/F483.)

    TAC

    300 (16)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (SRX/F483.)

    TAC

    138 (17)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    FAO 48.4 Antartico

    (SRX/F484.)

    TAC

    4,3 (18)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (SRX/F5852.)

    TAC

    120 (19)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (OTH/F5852.)

    TAC

    50 (20)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

    parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′ E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′ S;

    procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,

    da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40′ S e del meridiano di longitudine 76° E;

    procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;

    prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30′ E; e

    procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

    (2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (4)  TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 14 settembre 2017 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017.

    (5)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55°30′ S e 57°20′S e dalle longitudini 25°30′ O e 29°30′ O.

    (6)  TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20′ E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

    (7)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57°20′ S e 60°00′ S e dalle longitudini 24°30′ O e 29°00′ O.

    (8)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (9)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (10)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (11)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (12)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (13)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (14)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (15)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (16)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (17)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (18)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (19)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (20)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    ALLEGATO IF

    OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE

    ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

    Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

    Specie:

    Berici

    Beryx spp.

    Zona:

    SEAFO

    (ALF/SEAFO)

    TAC

    200 (1)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Granchi rossi di fondale

    Chaceon spp.

    Zona:

    Sottodivisione SEAFO B1 (2)

    (GER/F47NAM)

    TAC

    180 (2)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Granchi rossi di fondale

    Chaceon spp.

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (GER/F47X)

    TAC

    200

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    Sottozona SEAFO D

    (TOP/F47D)

    TAC

    266

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottozona D

    (TOP/F47-D)

    TAC

    0

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona:

    Sottodivisione SEAFO B1 (3)

    (ORY/F47NAM)

    TAC

    0 (4)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (ORY/F47X)

    TAC

    50

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Pseudopentaceros spp.

    Pseudopentaceros spp

    Zona:

    SEAFO

    (EDW/SEAFO)

    TAC

    135

     

    TAC precauzionale

    (1)  Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

    (2)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

     

    a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

     

    a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

     

    a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

     

    a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

    (3)  Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

     

    a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

     

    a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

     

    a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

     

    a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

    (4)  Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).

    ALLEGATO IG

    TONNO ROSSO DEL SUD — ZONE DI DISTRIBUZIONE

    Specie:

    Tonno rosso del sud

    Thunnus maccoyii

    Zona:

    Tutte le zone di distribuzione

    (SBF/F41-81)

    Unione

    10 (1)

     

     

    TAC

    14 467

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    ALLEGATO IH

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

    (SWO/F7120S)

    Unione

    3 170,36

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    ALLEGATO IJ

    ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

    Specie:

    Sugarello cileno

    Trachurus murphyi

    Zona:

    Zona della convenzione SPRFMO

    (CJM/SPRFMO)

    Germania

    da fissare (1)

     

     

    Paesi Bassi

    da fissare (1)

     

     

    Lituania

    da fissare (1)

     

     

    Polonia

    da fissare (1)

     

     

    Unione

    da fissare (1)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Da modificare a seguito della riunione annuale della Commissione SPRFMO, che si terrà dal 25 al 29 gennaio 2017.

    ALLEGATO IK

    ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

    Specie:

    Tonno albacora

    Thunnus albacares

    Zona:

    Zona di competenza della IOTC

    (YFT/IOTC)

    Francia

    29 501

     

     

    Italia

    2 515

     

     

    Spagna

    45 682

     

     

    Unione

    77 698

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    ALLEGATO IL

    ZONA DELL'ACCORDO CGPM

    Specie:

    Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina)

    Engraulis encrasicolus e Sardina pilchardus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM

    (SP1/GF1718)

    Unione

    112 700  (1)  (2)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    Livello massimo di catture

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.

    (2)  Limitato a Croazia, Italia e Slovenia.


    ALLEGATO IIA

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELLA SOTTOZONA CIEM IV

    1.   Ambito di applicazione

    1.1.

    Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate in detto regolamento.

    1.2.

    Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette servendosi di metodi di campionamento appropriati.

    2.   Autorizzazioni

    Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    3.   Sforzo di pesca massimo consentito

    Lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento è il seguente:

    Attrezzo regolamentato: BT1+BT2: sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm

    Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni nella sottozona CIEM IV:

    Attrezzo regolamentato

    BE

    DK

    DE

    NL

    UK

    BT1+BT2

    5 474 635

    1 377 012

    1 896 306

    37 956 887

    10 161 710

    4.   Gestione

    4.1.

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    4.2.

    Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

    4.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    5.   Relazione sullo sforzo di pesca

    L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la sottozona CIEM IV.

    6.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.


    ALLEGATO IIB

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

    CAPO I

    Disposizioni generali

    1.   Ambito di applicazione

    Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

    2.   Definizioni

    Ai fini del presente allegato si intende per:

    a)

    «gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

    i)

    reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;

    ii)

    reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;

    b)

    «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

    c)

    «zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;

    d)

    «periodo di gestione in corso», il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);

    e)

    «condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

    3.   Limitazioni dell'attività

    Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

    CAPO II

    Autorizzazioni

    4.   Navi autorizzate

    4.1.

    Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.2.

    Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

    CAPO III

    Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

    5.   Numero massimo di giorni

    5.1.

    Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

    5.2.

    Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

    6.   Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

    6.1.

    Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui un peschereccio dell'Unione può essere autorizzato dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

    a)

    gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata in ciascuno dei due anni civili 2013 e 2014 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e

    b)

    gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.

    6.2.

    Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di scampo.

    6.3.

    Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

    6.4.

    L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

    Tabella I

    Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

    Condizioni speciali

    Attrezzo regolamentato

    Numero massimo di giorni

     

    Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

    ES

    126

    FR

    109

    PT

    113

    6.1.a) e 6.1.b)

    Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

    Illimitato

    7.   Sistema di chilowatt-giorni

    7.1.

    Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.

    7.2.

    Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

    7.3.

    Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

    c)

    il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.

    7.4.

    Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

    8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

    8.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (1) o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio (2). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

    8.2.

    Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    8.3.

    I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    8.4.

    Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, in base alle condizioni speciali.

    8.5.

    Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

    8.6.

    Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

    8.7.

    Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

    9.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

    9.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (3) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

    9.2.

    Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

    9.3.

    Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

    9.4.

    Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

    9.5.

    Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

    CAPO IV

    Gestione

    10.   Obbligo generale

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    11.   Periodi di gestione

    11.1.

    Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

    11.2.

    Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

    11.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    CAPO V

    Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

    12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

    12.1.

    Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

    12.2.

    Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

    12.3.

    Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

    12.4.

    Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

    12.5.

    Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

    13.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

    CAPO VI

    Obblighi di comunicazione

    14.   Relazione sullo sforzo di pesca

    L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

    15.   Raccolta dei dati

    Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

    16.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione in corso e precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

    Tabella II

    Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Stato membro

    Attrezzo

    Periodo di gestione

    Dichiarazione dello sforzo cumulato

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tabella III

    Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (4)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    Attrezzo

    2

     

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

     

    TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

     

    GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm

     

    LL = palangari di fondo

    (3)

    Periodo di gestione

    4

     

    Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

    (4)

    Dichiarazione dello sforzo cumulato

    7

    D

    Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


    Tabella IV

    Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

    Stato membro

    CFR

    Marcatura esterna

    Durata del periodo di gestione

    Attrezzi notificati

    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    Trasferimento di giorni

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)

    (8)

    (8)

    (8)

    (9)


    Tabella V

    Formato dei dati relativi alle navi

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (5)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    CFR

    12

     

    Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

    Numero unico di identificazione di una nave

    Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

    (3)

    Marcatura esterna

    14

    S

    Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione (6)

    (4)

    Durata del periodo di gestione

    2

    S

    Durata del periodo di gestione espressa in mesi

    (5)

    Attrezzi notificati

    2

    S

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

     

    TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

     

    GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm

     

    LL = palangari di fondo

    (6)

    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    2

    S

    Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB

    (7)

    Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

    (8)

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

    (9)

    Trasferimento di giorni

    4

    S

    Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


    (1)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

    (4)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (5)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (6)  Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).


    ALLEGATO IIC

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

    CAPO I

    Disposizioni generali

    1.   Ambito di applicazione

    1.1.

    Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe.

    1.2.

    Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

    a)

    nel periodo di gestione 2015 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

    b)

    non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

    c)

    ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2017 e il 31 gennaio 2018, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2017.

    Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

    2.   Definizioni

    Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

    i)

    sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;

    ii)

    reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

    b)

    «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

    c)

    «zona», la divisione CIEM VIIe;

    d)

    «periodo di gestione in corso», il periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 gennaio 2018.

    3.   Limitazioni dell'attività

    Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

    CAPO II

    Autorizzazioni

    4.   Navi autorizzate

    4.1.

    Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.2.

    Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

    4.3.

    Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

    CAPO III

    Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

    5.   Numero massimo di giorni

    Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

    Tabella I

    Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

    Attrezzo regolamentato

    Numero massimo di giorni

    Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm

    BE

    176

    FR

    188

    UK

    222

    Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm

    BE

    176

    FR

    191

    UK

    176

    6.   Sistema di chilowatt-giorni

    6.1.

    Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

    6.2.

    Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

    6.3.

    Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

    6.4.

    Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

    7.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

    7.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

    7.2.

    Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    7.3.

    I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    7.4.

    Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

    7.5.

    Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

    7.6.

    Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

    7.7.

    Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

    8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

    8.1.

    La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

    8.2.

    Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

    8.3.

    Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

    8.4.

    Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

    8.5.

    Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

    CAPO IV

    Gestione

    9.   Obbligo generale

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    10.   Periodi di gestione

    10.1.

    Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

    10.2.

    Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

    10.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    CAPO V

    Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

    11.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

    11.1.

    Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

    11.2.

    Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

    11.3.

    Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

    11.4.

    Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

    12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.

    CAPO VI

    Obblighi di comunicazione

    13.   Relazione sullo sforzo di pesca

    L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

    14.   Raccolta dei dati

    Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

    15.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2014 e 2015, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

    Tabella II

    Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Stato membro

    Attrezzo

    Periodo di gestione

    Dichiarazione dello sforzo cumulato

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tabella III

    Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (1)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    Attrezzo

    2

     

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

     

    BT = sfogliare ≥ 80 mm

     

    GN = reti da imbrocco < 220 mm

     

    TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    (3)

    Periodo di gestione

    4

     

    Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

    (4)

    Dichiarazione dello sforzo cumulato

    7

    D

    Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


    Tabella IV

    Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

    Stato membro

    CFR

    Marcatura esterna

    Durata del periodo di gestione

    Attrezzi notificati

    Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    Trasferimento di giorni

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)


    Tabella V

    Formato dei dati relativi alle navi

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (2)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    CFR

    12

     

    Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

    Numero unico di identificazione di una nave

    Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

    (3)

    Marcatura esterna

    14

    S

    Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87

    (4)

    Durata del periodo di gestione

    2

    S

    Durata del periodo di gestione espressa in mesi

    (5)

    Attrezzi notificati

    2

    S

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

     

    BT = sfogliare ≥ 80 mm

     

    GN = reti da imbrocco < 220 mm

     

    TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    (6)

    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

    (7)

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

    (8)

    Trasferimento di giorni

    4

    S

    Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


    (1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (2)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


    ALLEGATO IID

    ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa E IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV

    Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

    Zona di gestione del cicerello

    Riquadri statistici CIEM

    1

    31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5;38 -40 F0-F5; 41 F5-F6

    2

    31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8

    3

    41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0

    4

    38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0

    5

    47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5

    6

    41-43 G0-G3; 44 G1

    7

    47-51 E7-E9

    Allegato IID, Appendice 1

    ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO

    Image

    ALLEGATO III

    NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

    Zona di pesca

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

    Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento

    Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    77

    DK

    25

    57

    DE

    5

    FR

    1

    IE

    8

    NL

    9

    PL

    1

    SV

    10

    UK

    18

    Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

    80

    DE

    16

    50

    IE

    1

    ES

    20

    FR

    18

    PT

    9

    UK

    14

    Non assegnate

    2

    Sgombro (1)

    Non pertinente

    Non pertinente

    70

    Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

    480

    DK

    450

    150

    UK

    30

    Acque delle Isole Færøer

    Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer

    26

    BE

    0

    13

    DE

    4

    FR

    4

    UK

    18

    Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O

    8 (2)

    Non pertinente

    4

    Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

    70

    BE

    0

    26

    DE

    10

    FR

    40

    UK

    20

    Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O

    70

    DE (3)

    8

    20 (4)

    FR (3)

    12

    Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

    70

    Non pertinente

    22 (4)

    Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»

    34

    DE

    2

    20

    DK

    5

    FR

    4

    NL

    6

    UK

    7

    SE

    1

    ES

    4

    IE

    4

    PT

    1

    Pesca con palangari

    10

    UK

    10

    6

    Sgombro

    12

    DK

    1

    12

    BE

    0

    DE

    1

    FR

    1

    IE

    2

    NL

    1

    SE

    1

    UK

    5

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    20

    DK

    5

    20

    DE

    2

    IE

    2

    FR

    1

    NL

    2

    PL

    1

    SE

    3

    UK

    4

    I, IIb (5)

    Attività di pesca della grancevola artica con nasse

    20

    EE

    1

    Non applicabile

    ES

    1

    LV

    11

    LT

    4

    PL

    3


    (1)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

    (2)  Questi dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.

    (3)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

    (4)  Questi dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

    (5)  La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.


    ALLEGATO IV

    ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT  (1)

    1.   Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

    Spagna

    60

    Francia

    37

    Unione

    97

    2.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

    Spagna

    119

    Francia

    107

    Italia

    30

    Cipro

    13 (2)

    Malta

    44 (2)

    Unione

    313

    3.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

    Croazia

    15

    Italia

    12

    Unione

    27

    4.   Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    Numero di pescherecci (3)

     

    Cipro (4)

    Grecia (5)

    Croazia

    Italia

    Francia

    Spagna

    Malta (6)

    Pescherecci con reti da circuizione

    1

    1

    15

    12

    17

    6

    1

    Pescherecci con palangari

    13 (7)

    0

    0

    30

    8

    31

    44

    Pescherecci con lenze e canne

    0

    0

    0

    0

    37

    60

    0

    Pescherecci con lenze a mano

    0

    0

    12

    0

    29 (8)

    2

    0

    Pescherecci da traino

    0

    0

    0

    0

    57

    0

    0

    Altri pescherecci artigianali (9)

    0

    34

    0

    0

    107

    32

    0


    Tabella B

    Capacità totale espressa in stazza lorda

     

    Cipro

    Croazia

    Grecia

    Italia

    Francia

    Spagna

    Malta

    Pescherecci con reti da circuizione

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci con palangari

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci con lenze e canne

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci con lenze a mano

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci da traino

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Altri pescherecci artigianali

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    5.   Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

     

    Numero di tonnare (10)

    Spagna

    5

    Italia

    6

    Portogallo

    3

    6.   Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

     

    Numero di allevamenti

    Capacità (in tonnellate)

    Spagna

    14

    11 852

    Italia

    15

    13 000

    Grecia

    2

    2 100

    Cipro

    3

    3 000

    Croazia

    4

    7 880

    Malta

    8

    12 300


    Tabella B  (11)

    Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)

    Spagna

    5 855

    Italia

    3 764

    Grecia

    785

    Cipro

    2 195

    Croazia

    2 947

    Malta

    8 768

    Portogallo

    500

    7.   Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Irlanda

    50

    Spagna

    730

    Francia

    151

    Regno Unito

    12

    Portogallo

    310

    8.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT

    Stato membro

    Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione

    Numero massimo di pescherecci con palangari

    Spagna

    23

    190

    Francia

    11

    Portogallo

    79

    Unione

    34

    269


    (1)  Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

    (2)  Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito con 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 4 o alla nota 6 del punto 4, tabella A del presente allegato.

    (3)  I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

    (4)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

    (5)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

    (6)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

    (7)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

    (8)  Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

    (9)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

    (10)  Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

    (11)  La capacità di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.


    ALLEGATO V

    ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    PARTE A

    DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    Specie bersaglio

    Zona

    Periodo di divieto

    Squali (tutte le specie)

    Zona della convenzione

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017

    Notothenia rossii

    FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare

    FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali

    FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017

    Pesci a pinne

    FAO 48.1. Antartico (1)

    FAO 48.2. Antartico (1)

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017

    Gobionotothen gibberifrons

    Chaenocephalus aceratus

    Pseudochaenichthys georgianus

    Lepidonotothen squamifrons

    Patagonotothen guntheri

    Electrona carlsbergi  (1)

    FAO 48.3.

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017

    Dissostichus spp.

    FAO 48.5. Antartico

    Dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017

    Dissostichus spp.

    FAO 88.3. Antartico (1)

    FAO 58.5.1. Antartico (1)  (2)

    FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20′ E (1)

    FAO 58.4.4. Antartico (1)  (2)

    FAO 58.6. Antartico (1)  (2)

    FAO 58.7. Antartico (1)

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017

    Lepidonotothen squamifrons

    FAO 58.4.4. (1)  (2)

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017

    Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

    FAO 58.5.2. Antartico

    Dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017

    Dissostichus mawsoni

    FAO 48.4. Antartico (1) nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017

    PARTE B

    TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2016/2017

    Sottozona/Divisione

    Regione

    Campagna

    SSRU

    Limiti di cattura del Dissostichus mawsoni (t)

     

    Limite applicabile alle catture accessorie (t)

    SSRU

    Limite

     

    Razze

    Macrourus spp.

    Altre specie

    58.4.1.

    Tutta la divisione

    1 dicembre 2016 — 30 novembre 2017

    A, B, D, F, H

    0

    532

    5841-1

    4

    13

    13

    C (incluse 58.4.1_1, 58.4. 1_2)

    161

    5841-2

    4

    13

    13

    5841-3

    12

    37

    37

    E (58.4.1_3, 58.4.1_4)

    246

    5841-4

    1

    2

    2

    5841-5

    2

    6

    6

    G (incluse 58.4.1_5, 58.4.1_6)

    125

    5841-6

    5

    14

    14

     

     

     

     

    58.4.2.

    Tutta la divisione

    1 dicembre 2016 — 30 novembre 2017

    A, B, C, D

    0

    35

     

    2

    6

    6

    E (inclusa 58.4.2_1)

    35

     

    58.4.3a.

    Tutta la divisione 58.4.3a._1

    1 dicembre 2016 — 30 novembre 2017

     

     

    32

     

    2

    5

    5

    Non pertinente

     

     

     

     

     

    88.1.

    Tutta la sottozona

    1 dicembre 2016 — 31 agosto 2017

    A, D, E, F, M

    0

    2 870  (3)

     

     

     

    B, C, G

    378

    A, D, E, F, M

    0

    A, D, E, F, M

    0

    A, D, E, F, M

    0

    H, I, K

    2 118

    B, C, G

    50

    B, C, G

    40

    B, C, G

    60

    J, L

    334

    H, I, K

    105

    H, I, K

    320

    H, I, K

    60

     

     

    J, L

    50

    J, L

    70

    J, L

    40

    88.2.

     

    1 dicembre 2016 — 31 agosto 2017

    A, B, I

    0

    619

     

     

     

     

    C, D, E, F, G (88.2_1 a 88.2_4)

    419 (4)

    A, B

    50

    A, B

    32

    A, B

    20

    H

    200

    C, D, E, F, G, H, I

    10

    C, D, E, F, G, H, I

    32

    C, D, E, F, G, H, I

    32

    Allegato V, parte B, Appendice

    ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS — SSRU)

    Regione

    SSRU

    Confine

    48.6

    A

    Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.

     

    B

    Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.

     

    D

    Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.

     

    E

    Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.

     

    F

    Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.

     

    G

    Da 50° S 1°30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30′ E, verso nord fino a 50° S.

    58.4.1

    A

    Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.

     

    B

    Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.

     

    D

    Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.

     

    E

    Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.

     

    F

    Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.

     

    G

    Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.

     

    H

    Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.

    58.4.2

    A

    Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.

     

    B

    Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.

     

    C

    Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.

     

    D

    Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.

     

    E

    Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.

    58.4.3a

    A

    Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.

    58.4.3b

    A

    Da 56° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 56° S.

     

    B

    Da 60° S 73°10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 59° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 59° S.

     

    D

    Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.

     

    E

    Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.

    58.4.4

    A

    Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.

     

    B

    Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.

     

    C

    Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.

     

    D

    Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.

    58.6

    A

    Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.

     

    B

    Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.

     

    C

    Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.

     

    D

    Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.

    58.7

    A

    Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.

    88.1

    A

    Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

     

    B

    Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

     

    D

    Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

     

    E

    Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

     

    F

    Da 68°30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30′ S.

     

    G

    Da 66°40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40′ S.

     

    H

    Da 70°50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50′ S.

     

    I

    Da 70° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 70° S.

     

    J

    Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

     

    K

    Da 73° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 73° S.

     

    L

    Da 76° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 76° S.

     

    M

    Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

    88.2

    A

    Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

     

    B

    Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 70°50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50′ S.

     

    D

    Da 70°50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50′ S.

     

    E

    Da 70°50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50′ S.

     

    F

    Da 70°50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50′ S.

     

    G

    Da 70°50′ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

     

    H

    Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.

     

    I

    Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.

    88.3

    A

    Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.

     

    B

    Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.

     

    D

    Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

    PARTE C

    ALLEGATO 21-03/A

    NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

    Informazioni generali

    Membro: …

    Campagna di pesca: …

    Nome della nave: …

    Livello di catture previsto (in tonnellate): …

    Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo): …

    Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

    Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 21-02.

    Sottozona/Divisione

    Selezionare la casella corrispondente

    48.1

    48.2

    48.3

    48.4

    58.4.1

    58.4.2


    Tecnica di pesca:

    Selezionare la casella corrispondente

     

    Rete da traino convenzionale

     

    Sistema di pesca continua

     

    Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

     

    Altri metodi: precisare

    Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

    Tipo di prodotto

    Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (5)

    Congelato intero

     

    Bollito

     

    Farina

     

    Olio

     

    Altro prodotto, precisare

     

    Configurazione delle reti

    Misure delle reti

    Rete 1

    Rete 2

    Altra(e) rete(i)

    Apertura della rete (bocca)

     

     

     

    Apertura verticale massima (m)

     

     

     

    Apertura orizzontale massima (m)

     

     

     

    Circonferenza dell'apertura della rete (6) (m)

     

     

     

    Area dell'apertura (m2)

     

     

     

    Dimensione media delle maglie nella rete (8) (mm)

    Esterna (7)

    Interna (7)

    Esterna (7)

    Interna (7)

    Esterna (7)

    Interna (7)

    1a parte della rete

     

     

     

     

     

     

    2a parte della rete

     

     

     

     

     

     

    3a parte della rete

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parte finale della rete (sacco)

     

     

     

     

     

     

    Schema(i) delle reti: …

    Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

    1.

    lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);

    2.

    la dimensione della maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad esempio losanga) e materiale (ad esempio polipropilene);

    3.

    la costruzione della maglia (ad esempio annodata, fusa);

    4.

    i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

    Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

    Schema(i) del dispositivo: …

    Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

    Raccolta di dati acustici

    Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

    Tipo (ad esempio ecoscandaglio, sonar)

     

     

     

    Fabbricante

     

     

     

    Modello

     

     

     

    Frequenze del trasduttore (kHz)

     

     

     

    Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata): …

    Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).

    ALLEGATO 21-03/B

    ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

    Metodo

    Equazione (kg)

    Parametro

    Descrizione

    Tipo

    Metodo di stima

    Unità di misura

    Volume del serbatoio

    W*L*H*ρ*1 000

    W = larghezza del serbatoio

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    L = lunghezza del serbatoio

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    ρ = fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    H = profondità del krill antartico nel serbatoio

    Per cala

    Osservazione diretta

    m

    Flussometro (9)

    V*Fkrill

    V = volume di krill antartico e acqua combinati

    Per (9) cala

    Osservazione diretta

    litro

    F krill = proporzione di krill antartico nel campione

    Per (9) cala

    Correzione volume flussometro

    ρ = fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    Flussometro (10)

    (V*ρ)–M

    V = volume della pasta di krill antartico

    Per (9) cala

    Osservazione diretta

    litro

    M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

    Per (9) cala

    Osservazione diretta

    Kg

    ρ = densità della pasta di krill antartico

    Variabile

    Osservazione diretta

    kg/litro

    Bilancia di flusso

    M*(1–F)

    M = peso di krill antartico e acqua combinati

    Per (10) cala

    Osservazione diretta

    Kg

    F = proporzione di acqua nel campione

    Variabile

    Correzione peso bilancia di flusso

    Vassoio

    (M–Mtray)*N

    M tray = peso del vassoio vuoto

    Costante

    Osservazione diretta prima della pesca

    Kg

    M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati

    Variabile

    Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

    Kg

    N = numero di vassoi

    Per cala

    Osservazione diretta

    Conversione in farina

    Mmeal*MCF

    M meal = peso di farina prodotta

    Per cala

    Osservazione diretta

    Kg

    MCF = coefficiente di conversione in farina

    Variabile

    Conversione della farina in krill antartico intero

    Volume del sacco

    W * H * L * ρ * π/4 * 1 000

    W = larghezza del sacco

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    H = altezza del sacco

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    ρ = fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    L = lunghezza del sacco

    Per cala

    Osservazione diretta

    m

    Altro

    Precisare

     

     

     

     

    Tappe e frequenza delle osservazioni

    Volume del serbatoio

    All'inizio della pesca

    Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

    Ogni mese (11)

    Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio

    Ogni cala

    Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m).

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Flussometro (11)

    Prima della pesca

    Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

    Più di una volta al mese (11)

    Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro

    Ogni cala (12)

    Ottenere un campione dal flussometro e:

    misurare il volume (ad esempio 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

    stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Flussometro (12)

    Prima della pesca

    Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

    Ogni settimana (11)

    Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

    Ogni cala (12)

    Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Bilancia di flusso

    Prima della pesca

    Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

    Ogni cala (12)

    Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

    misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

    stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Vassoio

    Prima della pesca

    Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

    Ogni cala

    Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

    Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Conversione in farina

    Ogni mese (11)

    Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000  kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

    Ogni cala

    Misurare il peso di farina prodotta

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Volume del sacco

    All'inizio della pesca

    Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

    Ogni mese (11)

    Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal sacco

    Ogni cala

    Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)


    (1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica.

    (2)  Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

    (3)  Incluse 40 tonnellate per l'indagine nel mare di Ross.

    (4)  Limite complessivo con al massimo 200 tonnellate per ciascun capitolo di ricerca.

    (5)  Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio

    (6)  Prevista in condizioni operative.

    (7)  Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

    (8)  Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

    (9)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

    (10)  Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

    (11)  Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

    (12)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.


    ALLEGATO VI

    ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

    1.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (stazza lorda)

    Spagna

    22

    61 364

    Francia

    27

    45 383

    Portogallo

    5

    1 627

    Italia

    1

    2 137

    Unione

    55

    110 511

    2.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (stazza lorda)

    Spagna

    27

    11 590

    Francia

    41 (1)

    7 882

    Portogallo

    15

    6 925

    Regno Unito

    4

    1 400

    Unione

    87

    27 797

    3.   Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.

    4.   Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.


    (1)  Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.


    ALLEGATO VII

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

    Spagna

    14

    Unione

    14


    ALLEGATO VIII

    LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

    Stato di bandiera

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento

    Norvegia

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    da fissare

    da fissare

    Isole Færøer

    Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), IIa, IVa (a nord di 59° N)

    Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh

    14

    14

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    20

    da fissare

    Aringa, IIIa

    4

    4

    Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

    14

    14

    Molva e brosmio

    20

    10

    Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)

    20

    20

    Molva azzurra

    16

    16

    Venezuela (1)

    Lutiani (acque della Guyana francese)

    45

    45


    (1)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.


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