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Document 32017L1975

Direttiva delegata (UE) 2017/1975 della Commissione, del 7 agosto 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/5446

GU L 281 del 31.10.2017, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/10/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/1975/oj

31.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/29


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/1975 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2017

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano cadmio.

(2)

Il punto 39 dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE esentava l'uso del cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per sistemi di illuminazione e visualizzazione fino al 1o luglio 2014. La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 1o gennaio 2013, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE.

(3)

I LED con conversione di colore che utilizzano punti quantici presentano vantaggi significativi rispetto alle tecnologie precedenti in termini di efficienza energetica e resa cromatica. L'equilibrio complessivo dell'uso dei punti quantici a base di cadmio nei sistemi di visualizzazione ha un impatto complessivo positivo grazie al loro basso consumo energetico rispetto alle tecnologie alternative attualmente disponibili. Gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione dei punti quantici a base di cadmio nei sistemi di visualizzazione in cui sono usati punti quantici possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori.

(4)

L'uso di seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift per uso in sistemi di visualizzazione dovrebbe pertanto essere esentato dal divieto per un periodo di due anni a partire dalla pubblicazione della direttiva delegata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale breve periodo di validità dell'esenzione non dovrebbe avere ripercussioni negative sull'innovazione e sullo sviluppo di prodotti alternativi senza cadmio.

(5)

I LED con punti quantici a base di cadmio per l'illuminazione non sono ancora disponibili sul mercato e i relativi vantaggi potenziali rispetto alle tecnologie esistenti non sono adeguatamente quantificabili, pertanto non si giustifica il rinnovo dell'esenzione per quanto attiene ai sistemi di illuminazione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III della direttiva 2011/65/UE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, il punto 39 è sostituito dal seguente:

«39 a)

Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all'utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 μg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione)

Scade per tutte le categorie il [due anni dopo la pubblicazione della direttiva delegata nella Gazzetta ufficiale]»


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