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Document 32017L1920

Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1920 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda la circolazione delle sementi di Solanum tuberosum L. originarie dell'Unione

C/2017/6947

GU L 271 del 20.10.2017, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2017/1920/oj

20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/34


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2017/1920 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2017

che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda la circolazione delle sementi di Solanum tuberosum L. originarie dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.3., di detta direttiva, prescrive requisiti particolari in merito alla circolazione di vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 18.1., 18.1.1. o 18.2., di tale direttiva, nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici.

(2)

Alcuni Stati membri hanno chiesto requisiti più specifici per la circolazione delle sementi di Solanum tuberosum L., comunemente denominate anche «semi botanici», originarie dell'Unione (di seguito «le sementi specificate»). Tali requisiti dovrebbero garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione da organismi nocivi che potrebbero essere ospitati dalle sementi specificate.

(3)

Le sementi di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinate alla piantagione e conservate in banche di geni o in collezioni di materiali genetici non dovrebbero essere considerate sementi specificate poiché sono destinate alla ricerca e alla conservazione.

(4)

Dal momento che gli organismi nocivi Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e Potato spindle tuber viroid comportano il rischio fitosanitario maggiore per le sementi specificate, e in considerazione dell'analisi del rischio fitosanitario effettuata nel 2015 dall'autorità dei Paesi Bassi per la sicurezza degli alimenti e dei beni di consumo (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) (2), è opportuno provvedere a che le sementi specificate siano originarie di zone notoriamente indenni da tali organismi oppure che le sementi specificate e i loro siti di produzione rispondano a specifici requisiti.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2000/29/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  PRA EU internal movement of True Potato Seeds of official varieties (analisi del rischio fitosanitario legato alla circolazione nell'UE di semi botanici di varietà ufficiali), NVWA, giugno 2015.


ALLEGATO

L'allegato IV, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE è così modificato:

1)

Il punto 18.3 è sostituito dal seguente:

«18.3.

Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. di cui ai punti 18.1, 18.1.1 o 18.2, del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici nonché delle sementi di Solanum tuberosum L. di cui al punto 18.3.1.

a)

I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi.

b)

I controlli di quarantena di cui alla lettera a) devono:

aa)

essere sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro interessato ed essere effettuati da personale con formazione scientifica di tale servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto;

bb)

essere effettuati in un luogo provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale, compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

cc)

essere effettuati su ogni unità del materiale,

mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo,

mediante esame condotto secondo metodi adeguati, presentati al comitato di cui all'articolo 18, e relativo:

nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a:

Andean potato latent virus,

Arracacha virus B. oca strain,

Potato black ringspot virus,

Potato spindle tuber viroid,

Potato virus T,

Andean potato mottle virus,

virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Yo, Yn e Yc) e Potato leaf roll virus,

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al.,

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

nel caso di sementi di Solanum tuberosum L., ad eccezione delle sementi di cui al punto 18.3.1, almeno ai virus e viroidi summenzionati;

dd)

mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi.

c)

Qualsiasi materiale non risultato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi.

d)

Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.»;

2)

dopo il punto 18.3 è inserito il seguente punto 18.3.1:

«18.3.1.

Sementi di Solanum tuberosum L., ad eccezione dei vegetali di cui al punto 18.4.

Constatazione ufficiale che le sementi:

provengono da vegetali conformi, a seconda dei casi, ai requisiti di cui ai punti 18.1, 18.1.1, 18.2 e 18.3,

e

a)

sono originarie di zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e Potato spindle tuber viroid,

oppure

b)

rispondono a tutti i seguenti requisiti:

i)

sono state prodotte in un sito in cui, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui alla lettera a);

ii)

sono state prodotte in un sito in cui sono state realizzate tutte le seguenti azioni:

1)

separazione del sito da altre solanacee e piante ospiti di Potato spindle tuber viroid;

2)

prevenzione di qualsiasi contatto con personale e oggetti quali attrezzi, macchinari, veicoli, recipienti e materiale d'imballaggio provenienti da altri siti che producono solanacee e altre piante ospiti di Potato spindle tuber viroid, o adozione di misure igieniche adeguate concernenti il personale o gli oggetti provenienti da altri siti che producono piante solanacee e altre piante ospiti di Potato spindle tuber viroid al fine di prevenire le infezioni;

3)

impiego esclusivo di acqua esente da tutti gli organismi nocivi di cui al presente punto.»


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