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Document 32017D2424

    Decisione (UE) 2017/2424 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

    GU L 343 del 22.12.2017, p. 70–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2424/oj

    22.12.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 343/70


    DECISIONE (UE) 2017/2424 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 2017

    che autorizza la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.

    (2)

    Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantirne l'immediato ritorno nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.

    (3)

    Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»), la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.

    (4)

    Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.

    (5)

    L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia in materia di diritto internazionale privato.

    (6)

    Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.

    (7)

    La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.

    (8)

    La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire a tale convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.

    (9)

    Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea (3), le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.

    (10)

    Il 23 febbraio 1994 il Cile ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione del dell'Aia 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per il Cile il 1o maggio 1994.

    (11)

    Tutti gli Stati membri interessati, tranne la Romania, hanno già accettato l'adesione del Cile alla convenzione dell'Aia del 1980. Il Cile ha accettato l'adesione di Cipro, della Slovenia, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e di Malta alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione del Cile ha portato alla conclusione che la Romania è in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Cile a norma della convenzione dell'Aia del 1980.

    (12)

    Il 14 agosto 1996 l'Islanda ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per l'Islanda il 1o settembre 1996.

    (13)

    Tutti gli Stati membri interessati, tranne la Romania, hanno già accettato l'adesione dell'Islanda alla convenzione dell'Aia del 1980. L'Islanda ha accettato l'adesione della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e di Malta alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione dell'Islanda ha portato alla conclusione che la Romania è in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Islanda a norma della convenzione dell'Aia del 1980.

    (14)

    Il 1o ottobre 1993 le Bahamas hanno depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per le Bahamas il 1o gennaio 1994.

    (15)

    Tutti gli Stati membri interessati, tranne la Romania, hanno già accettato l'adesione delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980. Le Bahamas hanno accettato l'adesione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta e della Slovenia alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione delle Bahamas ha portato alla conclusione che la Romania è in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione delle Bahamas a norma della convenzione dell'Aia del 1980.

    (16)

    La Romania dovrebbe pertanto essere autorizzata a depositare la sua dichiarazione di accettazione, nell'interesse dell'Unione, dell'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Gli altri Stati membri dell'Unione che hanno già accettato l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.

    (17)

    Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

    (18)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La Romania è autorizzata ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980.

    2.   La Romania, non oltre il 19 dicembre 2018, deposita una dichiarazione con la quale accetta, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980, da formulare come segue:

    «La [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2017/2424 del Consiglio.»

    3.   La Romania informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 e comunica alla Commissione il testo di tale dichiarazione entro due mesi dal deposito.

    Articolo 2

    Gli Stati membri che hanno depositato le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non depositano nuove dichiarazioni.

    Articolo 3

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

    Articolo 4

    La Romania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    K. SIMSON


    (1)  Parere .del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

    (2)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

    (3)  ECLI:EU:C:2014:2303.


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