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Document 32017D1967

Decisione (UE) 2017/1967 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa)

GU L 279 del 28.10.2017, pp. 50–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1967/oj

28.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/50


DECISIONE (UE) 2017/1967 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2017

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (2), in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 84, paragrafo 2, e l'articolo 124,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (3) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.

(3)

Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)

È opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea.

(5)

È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività finanziate attraverso la linea di bilancio 02 04 77 03 inizi dall'11 aprile 2017 anche qualora l'acclusa decisione del comitato misto SEE sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali a essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2017.

(6)

Le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA dovrebbero poter partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per la loro partecipazione a tali attività, la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, dovrebbero essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE, purché l'acclusa decisione del comitato misto SEE sia entrata in vigore prima del termine dell'azione preparatoria in questione.

(7)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che detta cooperazione estesa possa iniziare dall'11 aprile 2017.

(8)

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. IVA


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(3)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2017

del …

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea.

(2)

È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività finanziate attraverso la linea di bilancio 02 04 77 03 inizi dall'11 aprile 2017 anche qualora la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali a essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2017.

(3)

Le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA dovrebbero poter partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per la loro partecipazione a tali attività, la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, dovrebbero essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione sia entrata in vigore prima del termine dell'azione preparatoria in questione.

(4)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che detta cooperazione estesa possa iniziare dall'11 aprile 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«13.

a)

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dall'11 aprile 2017, alle attività dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2017:

Linea di bilancio 02 04 77 03: “Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa”.

b)

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

c)

Le spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati EFTA per la loro partecipazione alle attività di cui alla lettera a), la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, sono considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione alle stesse condizioni applicabili alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE e ai sensi della pertinente convenzione o decisione di sovvenzione, a condizione che la decisione del comitato misto SEE n. …/2017 del … [presente decisione] sia entrata in vigore prima del termine dell'azione preparatoria.

d)

L'Islanda e il Liechtenstein non partecipano a detta azione preparatoria e non contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a).».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dall'11 aprile 2017.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE


(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


ALLEGATO

Dichiarazione degli Stati EFTA della decisione n. …/2017 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di estendere la cooperazione tra le parti contraenti onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata

La presente decisione estende la cooperazione tra le parti contraenti onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa. Gli Stati EFTA ritengono che le questioni relative al settore della difesa non rientrino nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE e che, pertanto, l'adozione della presente decisione non estenda l'ambito di applicazione dell'accordo SEE a questioni inerenti a detto settore al di là della partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria. Gli Stati EFTA sottolineano inoltre che l'Islanda e il Liechtenstein non partecipano né contribuiscono finanziariamente all'azione preparatoria.


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