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Document 32017D1967
Council Decision (EU) 2017/1967 of 23 October 2017 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (The Union's preparatory action on defence research)
Decisione (UE) 2017/1967 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa)
Decisione (UE) 2017/1967 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa)
GU L 279 del 28.10.2017, pp. 50–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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28.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/50 |
DECISIONE (UE) 2017/1967 DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2017
relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa)
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (2), in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 84, paragrafo 2, e l'articolo 124,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (3) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
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(2) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE. |
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(3) |
Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà. |
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(4) |
È opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea. |
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(5) |
È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività finanziate attraverso la linea di bilancio 02 04 77 03 inizi dall'11 aprile 2017 anche qualora l'acclusa decisione del comitato misto SEE sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali a essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2017. |
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(6) |
Le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA dovrebbero poter partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per la loro partecipazione a tali attività, la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, dovrebbero essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE, purché l'acclusa decisione del comitato misto SEE sia entrata in vigore prima del termine dell'azione preparatoria in questione. |
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(7) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che detta cooperazione estesa possa iniziare dall'11 aprile 2017. |
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(8) |
La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
K. IVA
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
PROGETTO DI
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2017
del …
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
È opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea. |
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(2) |
È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività finanziate attraverso la linea di bilancio 02 04 77 03 inizi dall'11 aprile 2017 anche qualora la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali a essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2017. |
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(3) |
Le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA dovrebbero poter partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per la loro partecipazione a tali attività, la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, dovrebbero essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione sia entrata in vigore prima del termine dell'azione preparatoria in questione. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che detta cooperazione estesa possa iniziare dall'11 aprile 2017, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente paragrafo:
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«13. |
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Essa si applica a decorrere dall'11 aprile 2017.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del comitato misto SEE
(*1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
ALLEGATO
Dichiarazione degli Stati EFTA della decisione n. …/2017 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di estendere la cooperazione tra le parti contraenti onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata
La presente decisione estende la cooperazione tra le parti contraenti onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa. Gli Stati EFTA ritengono che le questioni relative al settore della difesa non rientrino nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE e che, pertanto, l'adozione della presente decisione non estenda l'ambito di applicazione dell'accordo SEE a questioni inerenti a detto settore al di là della partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria. Gli Stati EFTA sottolineano inoltre che l'Islanda e il Liechtenstein non partecipano né contribuiscono finanziariamente all'azione preparatoria.