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Document 32017D1853
Council Implementing Decision (EU) 2017/1853 of 10 October 2017 amending Implementing Decision 2011/335/EU authorising the Republic of Lithuania to apply a measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1853 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1853 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
GU L 265 del 14.10.2017, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 265/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1853 DEL CONSIGLIO
del 10 ottobre 2017
che modifica la decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 aprile 2017 la Lituania ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 287, punto 11, della direttiva 2006/112/CE al fine di continuare a esonerare taluni soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 45 000 EUR. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. |
(2) |
Con lettere dell'8 e del 10 maggio 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera dell'11 maggio 2017 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. |
(3) |
Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. La misura oggetto della proroga costituisce una deroga al titolo XII della direttiva 2006/112/CE soltanto in quanto la soglia del volume d'affari annuo dei soggetti passivi per il regime speciale supera quella consentita alla Lituania ai sensi dell'articolo 287, punto 11, della direttiva 2006/112/CE, che ammonta a 29 000 EUR. |
(4) |
Con la decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio (2) la Lituania è stata autorizzata, come misura di deroga, a esentare fino al 31 dicembre 2014 i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 45 000 EUR. Con la decisione di esecuzione 2014/795/UE del Consiglio (3) la misura di deroga è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017. |
(5) |
Poiché la soglia fissata ha comportato una riduzione degli obblighi in materia di IVA e quindi dei costi amministrativi per le piccole imprese, è opportuno autorizzare la Lituania ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato fino al 31 dicembre 2020. I soggetti passivi hanno sempre la possibilità di optare per il regime IVA normale. |
(6) |
Le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione e, pertanto, potrebbe entrare in vigore prima del 31 dicembre 2020 una direttiva che modifica dette disposizioni della direttiva 2006/112/CE. |
(7) |
Secondo i dati forniti dalla Lituania, la proroga della deroga avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale. |
(8) |
La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto in quanto la Lituania effettuerà il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il secondo comma dell'articolo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2011/335/UE è sostituito dal seguente:
«Essa si applica dal 1o gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2020 o, se anteriore, fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Articolo 3
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
T. TÕNISTE
(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 150 del 9.6.2011, pag. 6).
(3) Decisione di esecuzione 2014/795/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 44).
(4) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553 / 89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).