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Document 32017D1840

    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1840 della Commissione, del 9 ottobre 2017, che modifica la decisione 2008/866/CE relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2017) 6719] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/6719

    GU L 261 del 11.10.2017, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1840/oj

    11.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 261/24


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1840 DELLA COMMISSIONE

    del 9 ottobre 2017

    che modifica la decisione 2008/866/CE relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

    [notificata con il numero C(2017) 6719]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso prevede l'adozione di misure urgenti quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

    (2)

    La decisione 2008/866/CE della Commissione (2) è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di epatite A negli esseri umani associato al consumo di molluschi bivalvi importati dal Perù, contaminati con il virus dell'epatite A. Tale decisione, che stabilisce misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, doveva inizialmente essere applicata fino al 31 marzo 2009.

    (3)

    Alle autorità peruviane competenti era stato chiesto di fornire garanzie soddisfacenti per assicurare che fosse stato supplito alle carenze riscontrate nel sistema di monitoraggio per il rilevamento del virus nei molluschi bivalvi vivi. Nel frattempo le misure di emergenza hanno dovuto essere prorogate fino a quando non fosse stata dimostrata l'efficacia delle azioni correttive. Ad oggi il periodo di applicazione della decisione è stato prorogato diverse volte, l'ultima volta fino al 30 novembre 2017 con la decisione di esecuzione della Commissione 2015/2022 (3).

    (4)

    Al fine di verificare se le garanzie più recenti fornite dalle autorità competenti peruviane fossero efficaci e sufficienti per revocare le misure di emergenza, un audit dei servizi della Commissione era previsto per il maggio 2017. Tuttavia, a causa dei gravi eventi climatici legati al fenomeno meteorologico «El Niño» che ha colpito il Perù nei mesi di marzo e aprile 2017 e dell'impatto che tali eventi hanno avuto sulla produzione di molluschi bivalvi in Perù, l'audit è stato posticipato al settembre 2017.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il periodo di applicazione della decisione 2008/866/CE. La proroga del periodo di applicazione della decisione n. 2008/866/CE potrebbe essere riveduta in base ai risultati dell'audit dei servizi della Commissione.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «30 novembre 2017» è sostituita dalla data «30 novembre 2018».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2017

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

    (2)  Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9).

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2022 della Commissione, del 10 novembre 2015, che modifica, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione, la decisione 2008/866/CE relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 45).


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