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Document 32017D1593
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1593 of 20 September 2017 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2017) 6458) (Text with EEA relevance. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 6458] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 6458] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/6458
GU L 243 del 21.9.2017, p. 14–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019
21.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/14 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1593 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2017) 6458]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone. |
(3) |
Dalla data della sua adozione, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tener conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5) al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti a base di pollame. |
(4) |
L'allegato della decisione (UE) 2017/247 è stato inoltre modificato ripetutamente per tener conto delle modifiche nella delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. Detto allegato è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1519 della Commissione (6) in seguito alla notifica da parte dell'Italia della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole nelle regioni Lombardia e Veneto e all'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza da parte di tale Stato membro intorno alle aziende avicole infette in conformità alla direttiva 2005/94/CE. |
(5) |
In seguito all'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1519, l'Italia ha individuato e notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate anch'esse nelle regioni Lombardia e Veneto. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette. |
(6) |
La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Italia conformemente alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità italiana competente sono situati a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. |
(7) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in tale Stato membro. Le voci relative all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a detta malattia. Per far fronte a questa nuova situazione è necessario in particolare aggiungere nuove voci relative ad alcune aree della Lombardia e del Veneto. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Italia a seguito della comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nelle regioni Lombardia e Veneto, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, nonché la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
(9) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1519 della Commissione, del 1o settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 228 del 2.9.2017, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:
1) |
nella parte A, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente: «Stato membro: Italia
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2) |
nella parte B, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente: «Stato membro: Italia
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