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Document 32017D1462

    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1462 della Commissione, del 10 agosto 2017, relativa al riconoscimento del regime volontario «REDcert» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2017/5527

    GU L 208 del 11.8.2017, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/08/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1462/oj

    11.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 208/51


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1462 DELLA COMMISSIONE

    del 10 agosto 2017

    relativa al riconoscimento del regime volontario «REDcert» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma,

    vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli articoli 7 ter e 7 quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE, gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri simili di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri.

    (2)

    Nel caso in cui biocarburanti e bioliquidi siano presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della medesima direttiva.

    (3)

    La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non possono imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

    (4)

    La richiesta di riconoscere che il regime volontario «REDcert» dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione il 24 maggio 2017. Il regime, che ha sede in Schwertberger Str. 16, 53177 Bonn, Germania, copre un'ampia gamma di materiali, tra cui residui e rifiuti, e l'intera catena di custodia. I documenti del regime riconosciuto dovrebbero essere resi disponibili sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.

    (5)

    L'esame del regime volontario «REDcert» ha dimostrato che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 98/70/CE e alla direttiva 2009/28/CE e applica una metodologia di equilibrio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

    (6)

    In base alla valutazione del regime volontario «REDcert» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

    (7)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il regime volontario «REDcert» (nel prosieguo «il regime»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 24 maggio 2017, dimostra che le partite di biocarburanti o di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione di biocarburanti e bioliquidi fissate in tale regime sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.

    Il regime contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

    Articolo 2

    Le modifiche eventualmente apportate al regime, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 24 maggio 2017, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il regime continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

    Articolo 3

    La Commissione può decidere, tra l'altro, di abrogare la presente decisione per uno dei motivi sottoelencati:

    a)

    qualora sia chiaramente dimostrato che il regime non ha attuato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;

    b)

    qualora nell'ambito del regime non siano inviate alla Commissione le relazioni annuali a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;

    c)

    qualora il regime non rispetti le norme in materia di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporti migliorie ad altri elementi del regime considerati determinanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa si applica fino al 12 agosto 2022.

    Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

    (2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.


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