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Document 32017D1438
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1438 of 4 August 2017 amending Decision 2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community (notified under document C(2017) 5456) (Text with EEA relevance. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1438 della Commissione, del 4 agosto 2017, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità [notificata con il numero C(2017) 5456] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1438 della Commissione, del 4 agosto 2017, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità [notificata con il numero C(2017) 5456] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/5456
GU L 205 del 8.8.2017, p. 89–90
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2019; abrog. impl. da 32019D0785
8.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/89 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1438 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2017
recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità
[notificata con il numero C(2017) 5456]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/131/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per le apparecchiature radio che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione. Tale decisione garantisce la disponibilità di spettro radio in tutta l'Unione secondo condizioni armonizzate, elimina le barriere all'adozione della tecnologia a banda ultralarga e crea un mercato unico effettivo per i sistemi della banda ultralarga, con notevoli economie di scala e vantaggi per i consumatori. |
(2) |
A norma della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») un mandato permanente sulle apparecchiature a corto raggio ai fini dell'aggiornamento dell'allegato della decisione 2006/771/CE (3) in risposta all'evoluzione tecnologica e agli sviluppi del mercato concernenti tali apparecchiature. Il 2 luglio 2014, nella sua sesta lettera di orientamento (4) nell'ambito di questo mandato, la Commissione ha invitato la CEPT a riesaminare anche altre decisioni relative alle apparecchiature a corto raggio, come la decisione 2007/131/CE relativa alle apparecchiature a corto raggio basate sulla tecnologia a banda ultralarga. |
(3) |
La CEPT ha concluso che, per quanto riguarda le apparecchiature a corto raggio basate sulla tecnologia a banda ultralarga, alcuni riferimenti alle norme armonizzate nella decisione 2007/131/CE dovevano essere aggiornati. |
(4) |
La decisione 2007/131/CE deve pertanto essere modificata. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dello spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'articolo 2 della decisione 2007/131/CE il punto 11 è sostituito dal seguente:
«11. “densità spettrale di potenza totale”: la media dei valori della densità spettrale di potenza media misurata su una sfera che comprende lo scenario di misurazione con una risoluzione di almeno 15 gradi. Le disposizioni dettagliate per la misurazione figurano nella norma ETSI EN 302 065-4;»;
l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017
Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) Decisione 2007/131/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (GU L 55 del 23.2.2007, pag. 33).
(3) Decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 66).
(4) RSCOM 13-78rev2
ALLEGATO
L'allegato della decisione 2007/131/CE è così modificato:
1) |
Il punto 5.1 è così modificato:
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2) |
il punto 5.2 è così modificato:
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