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Document 32017D1427

Decisione (PESC) 2017/1427 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

GU L 204 del 5.8.2017, p. 99–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1427/oj

5.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/99


DECISIONE (PESC) 2017/1427 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 2017

che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (1).

(2)

Il 29 giugno 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2362 (2017) che proroga l'applicazione delle misure alle navi che caricano, trasportano o scaricano petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato o oggetto di tentata esportazione illecita dalla Libia e che specifica inoltre i criteri di inserimento nell'elenco.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:

1)

all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri possono, conformemente ai punti da 5 a 9 dell'UNSCR 2146 (2014) e al punto 2 dell'UNSCR 2362 (2017), ispezionare in alto mare le navi designate avvalendosi di tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, a seconda dei casi, effettuare tali ispezioni e ordinare alle navi di adottare i provvedimenti opportuni ai fini della restituzione del petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, alla Libia, con il consenso del governo libico e in coordinamento con il medesimo.»;

2)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata ordina, se la designazione del comitato ha così specificato, alla nave di non caricare, trasportare o scaricare petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato dalla Libia, in assenza di istruzioni del punto di contatto del governo libico, di cui al punto 3 dell'UNSCR 2146 (2014).»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   È vietata la transazione finanziaria eseguita da cittadini degli Stati membri o da entità sotto la loro giurisdizione o a partire dai territori degli Stati membri relativa al petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato dalla Libia a bordo delle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato.»;

3)

all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015) e al punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017), elencate nell'allegato I.»;

4)

all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità designate e assoggettate al congelamento dei beni dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015) e al punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017), elencate nell'allegato III.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).


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