Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1333

    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1333 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda Saint Vincent e Grenadine

    GU L 185 del 18.7.2017, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1333/oj

    18.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 185/41


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1333 DEL CONSIGLIO

    dell'11 luglio 2017

    che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda Saint Vincent e Grenadine

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    1.   INTRODUZIONE E PROCEDURA

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).

    (2)

    Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti e le misure di emergenza.

    (3)

    Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2014/170/UE (2) che ha stabilito un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento INN.

    (4)

    A norma dell'articolo 32 del regolamento INN, con decisione del 12 dicembre 2014 («decisione del 12 dicembre 2014») (3) la Commissione ha notificato a Saint Vincent e Grenadine la possibilità di essere identificato come un paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante.

    (5)

    Nella decisione del 12 dicembre 2014 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti essenziali e alle considerazioni alla base di tale eventuale identificazione.

    (6)

    La decisione del 12 dicembre 2014 è stata notificata a Saint Vincent e Grenadine unitamente a una lettera della stessa data che invita Saint Vincent e Grenadine ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d'azione inteso a ovviare alle carenze individuate.

    (7)

    In particolare, la Commissione ha invitato Saint Vincent e Grenadine a: i) adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; ii) valutare l'attuazione di tali azioni; e iii) trasmettere ogni sei mesi alla Commissione una relazione dettagliata intesa a valutare l'attuazione di dette azioni in merito, tra l'altro, all'efficacia individuale e/o collettiva nel garantire un sistema di controllo della pesca pienamente conforme.

    (8)

    A Saint Vincent e Grenadine è stata data la possibilità di rispondere per iscritto od oralmente alla decisione del 12 dicembre 2014, nonché ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione, e di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati nella decisione del 12 dicembre 2014. A Saint Vincent e Grenadine è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.

    (9)

    Con la decisione del 12 dicembre 2014 e la sua lettera la Commissione ha avviato un dialogo con Saint Vincent e Grenadine, precisando che in linea di principio un periodo di sei mesi era a suo avviso sufficiente per addivenire a un accordo.

    (10)

    La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie. Le osservazioni orali e scritte presentate da Saint Vincent e Grenadine in seguito alla decisione del 12 dicembre 2014 sono state analizzate e prese in considerazione. Saint Vincent e Grenadine è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle deliberazioni della Commissione.

    (11)

    La Commissione è tuttavia del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 12 dicembre 2014 non siano stati sufficientemente affrontati da Saint Vincent e Grenadine. La Commissione ha inoltre concluso che le misure del piano d'azione non sono state pienamente attuate. La Commissione ha pertanto adottato la decisione di esecuzione (UE) 2017/918 (4) che identifica Saint Vincent e Grenadine come un paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca INN.

    (12)

    Tenuto conto delle procedure di indagine e dialogo svolte dalla Commissione, compresi gli scambi di corrispondenza e le riunioni svoltesi, nonché delle ragioni alla base della decisione del 12 dicembre 2014 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/918, è opportuno includere Saint Vincent e Grenadine nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN.

    (13)

    A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l'iscrizione nell'elenco. La decisione di radiazione deve tener conto del fatto che i paesi terzi identificati abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.

    2.   IDENTIFICAZIONE DI SAINT VINCENT E GRENADINE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

    (14)

    Nella decisione del 12 dicembre 2014 la Commissione ha esaminato gli obblighi di Saint Vincent e Grenadine e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi a esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

    (15)

    La Commissione ha esaminato la conformità di Saint Vincent e Grenadine alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 12 dicembre 2014 e viste le pertinenti informazioni trasmesse in merito da Saint Vincent e Grenadine, il piano d'azione proposto e le misure adottate al fine di porre rimedio alla situazione.

    (16)

    Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano ad alcune lacune nell'attuazione degli obblighi a norma del diritto internazionale, connesse nella fattispecie alla mancata adozione di un quadro di riferimento giuridico appropriato e all'assenza di un sistema di sorveglianza adeguato ed efficace, di un programma di osservazione e di un sistema di sanzioni dissuasivo. Le altre carenze identificate riguardavano, più in generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, e le condizioni di registrazione delle navi a norma del diritto internazionale. È stata inoltre identificata la mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e le linee guida volontarie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura per il comportamento degli Stati di bandiera. Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un elemento di prova aggiuntivo e non una base per l'identificazione.

    (17)

    Nella decisione di esecuzione (UE) 2017/918 la Commissione ha identificato Saint Vincent e Grenadine come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.

    (18)

    Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che Saint Vincent e Grenadine è un paese in via di sviluppo, si osserva che lo stato di sviluppo e le prestazioni complessive del paese nel settore della pesca non sono ostacolati dal suo livello generale di sviluppo.

    (19)

    Tenuto conto della decisione del 12 dicembre 2014 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/918, nonché del processo di dialogo condotto tra Saint Vincent e Grenadine e la Commissione e dell'esito di tale processo, è possibile concludere che le azioni adottate da Saint Vincent e Grenadine per far fronte ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera non sono sufficienti per ottemperare alle disposizioni degli articoli 63, 64, 91, 94 e 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, degli articoli 7, 18, 19, 20 e 23 dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, e dell'articolo III (8) dell'accordo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare.

    (20)

    Saint Vincent e Grenadine non si è pertanto conformato all'obbligo impostogli dal diritto internazionale, in quanto Stato di bandiera, di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

    3.   ELABORAZIONE DI UN ELENCO DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI

    (21)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda Saint Vincent e Grenadine, è opportuno che tale paese sia aggiunto, conformemente all'articolo 33 del regolamento INN, all'elenco dei paesi terzi non cooperanti istituito dalla decisione 2014/170/UE. È opportuno pertanto modificare di conseguenza detta decisione.

    (22)

    L'inclusione di Saint Vincent e Grenadine nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN comporta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN. L'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento INN prevede il divieto di importazione di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti. Nel caso di Saint Vincent e Grenadine tale divieto dovrebbe riguardare tutti gli stock e tutte le specie, vale a dire tutti i prodotti della pesca definiti all'articolo 2, punto 8, del regolamento INN, dato che l'assenza di misure adeguate adottate in relazione ad attività di pesca INN che hanno portato all'identificazione di Saint Vincent e Grenadine come paese terzo non cooperante non è limitata a un dato stock o a una data specie.

    (23)

    Si osservi che la pesca INN, fra l'altro, provoca il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, compromette la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine, distorce la concorrenza, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere. Considerata l'ampiezza dei problemi connessi alla pesca INN, l'Unione ritiene necessario attuare rapidamente azioni nei confronti di Saint Vincent e Grenadine in qualità di paese terzo non cooperante. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (24)

    Se Saint Vincent e Grenadine dimostra che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è stata rettificata, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia tale paese terzo dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN. Tale decisione di radiazione dovrebbe inoltre tener conto del fatto che Saint Vincent e Grenadine abbia adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    «Saint Vincent e Grenadine» è aggiunto all'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    T. TÕNISTE


    (1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

    (2)  Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).

    (3)  Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2014, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 453 del 17.12.2014, pag. 5).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/918 della Commissione, del 23 maggio 2017, che identifica Saint Vincent e Grenadine come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 70).


    Top