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Document 32017D1332
Council Implementing Decision (EU) 2017/1332 of 11 July 2017 amending Implementing Decision 2014/170/EU establishing a list of non-cooperating third countries in fighting illegal, unreported and unregulated fishing, as regards the Union of the Comoros
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1332 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda l'Unione delle Comore
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1332 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda l'Unione delle Comore
GU L 185 del 18.7.2017, p. 37–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/37 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1332 DEL CONSIGLIO
dell'11 luglio 2017
che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda l'Unione delle Comore
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1. INTRODUZIONE E PROCEDURA
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»). |
(2) |
Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti e le misure di emergenza. |
(3) |
Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2014/170/UE (2) che ha stabilito un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento INN. |
(4) |
A norma dell'articolo 32 del regolamento INN, con decisione del 1o ottobre 2015 («decisione del 1o ottobre 2015») (3) la Commissione ha notificato all'Unione delle Comore («Comore») la possibilità di essere identificata come un paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante. |
(5) |
Nella decisione del 1o ottobre 2015 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti essenziali e alle considerazioni alla base di tale eventuale identificazione. |
(6) |
La decisione del 1o ottobre 2015 è stata notificata alle Comore unitamente a una lettera della stessa data che le invita ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d'azione inteso a ovviare alle carenze individuate. |
(7) |
La Commissione ha invitato le Comore in particolare a: i) adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; ii) valutare l'attuazione di tali azioni; e iii) trasmettere ogni sei mesi alla Commissione una relazione dettagliata intesa a valutare l'attuazione di dette azioni in merito, tra l'altro, all'efficacia individuale e/o collettiva nel garantire un sistema di controllo della pesca pienamente conforme. |
(8) |
Alle Comore è stata data la possibilità di rispondere, per iscritto od oralmente, alla decisione del 1o ottobre 2015, nonché ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione, che consente a tale paese di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati nella decisione del 1o ottobre 2015. Alle Comore è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari. |
(9) |
Con la decisione del 1o ottobre 2015 e la sua lettera la Commissione ha avviato un dialogo con le Comore, precisando che in linea di principio un periodo di sei mesi era a suo avviso sufficiente per addivenire a un accordo. |
(10) |
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie. Le osservazioni orali e scritte presentate dalle Comore in seguito alla decisione del 1o ottobre 2015 sono state esaminate e prese in considerazione. Le Comore sono state tenute al corrente, oralmente o per iscritto, delle deliberazioni della Commissione. |
(11) |
La Commissione è tuttavia del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 1o ottobre 2015 non siano stati sufficientemente affrontati dalle Comore. La Commissione ha inoltre concluso che le misure del piano d'azione non sono state attuate integralmente. La Commissione ha pertanto adottato la decisione di esecuzione (UE) 2017/889 (4) che identifica le Comore come un paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN. |
(12) |
Tenuto conto delle procedure di indagine e dialogo svolte dalla Commissione, compresi gli scambi di corrispondenza e le riunioni svoltesi, nonché delle ragioni alla base della decisione del 1o ottobre 2015 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/889, è opportuno includere le Comore nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN. |
(13) |
A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l'iscrizione nell'elenco. La decisione di radiazione deve tener conto del fatto che i paesi terzi identificati abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione. |
2. IDENTIFICAZIONE DELLE COMORE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE
(14) |
Nella decisione del 1o ottobre 2015 la Commissione ha esaminato gli obblighi delle Comore e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi a esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN. |
(15) |
La Commissione ha esaminato la conformità delle Comore alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 1o ottobre 2015 e viste le pertinenti informazioni trasmesse in merito dalle Comore, il piano d'azione proposto e le misure adottate al fine di porre rimedio alla situazione. |
(16) |
Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano ad alcune lacune nell'attuazione degli obblighi a norma del diritto internazionale, connesse nella fattispecie: alla mancata adozione di un quadro giuridico adeguato e di procedure adeguate di registrazione e di concessione delle licenze; alla mancanza di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'amministrazione comoriana e con i paesi terzi in cui operano navi comoriane; all'assenza di un sistema di sorveglianza adeguato ed efficace; all'assenza di un sistema di sanzioni dissuasivo. Le altre carenze individuate riguardavano, più in generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. È stata inoltre identificata la mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e le linee guida volontarie per il comportamento degli Stati di bandiera dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un elemento di prova aggiuntivo e non una base per l'identificazione. |
(17) |
Nella decisione di esecuzione (UE) 2017/889 la Commissione ha identificato le Comore come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN. |
(18) |
Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che le Comore sono un paese in via di sviluppo, si osserva che lo stato di sviluppo e le prestazioni complessive del paese per quanto riguarda la gestione della pesca possono essere ostacolati dal suo livello di sviluppo. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate nelle Comore, il livello di sviluppo di tale paese non può spiegare interamente o altrimenti giustificare il suo comportamento generale nel settore della pesca in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione né l'inadeguatezza delle azioni da esso intraprese per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. |
(19) |
Tenuto conto della decisione del 1o ottobre 2015 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/889, nonché del processo di dialogo condotto tra le Comore e la Commissione e dell'esito di tale processo, è possibile concludere che le azioni adottate dalle Comore alla luce dei loro obblighi in qualità di Stato di bandiera non sono sufficienti per ottemperare alle disposizioni degli articoli 63, 64, 91, 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. |
(20) |
Le Comore non si sono pertanto conformate all'obbligo loro imposto dal diritto internazionale, in quanto Stato di bandiera, di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. |
3. ELABORAZIONE DI UN ELENCO DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI
(21) |
Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda le Comore, è opportuno che tale paese sia aggiunto, conformemente all'articolo 33 del regolamento INN, all'elenco dei paesi terzi non cooperanti istituito dalla decisione 2014/170/UE. È opportuno pertanto modificare di conseguenza detta decisione. |
(22) |
L'inclusione delle Comore nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN comporta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN. L'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento INN prevede il divieto di importazione di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti. Nel caso delle Comore tale divieto dovrebbe riguardare tutti gli stock e tutte le specie, vale a dire tutti i prodotti della pesca definiti all'articolo 2, punto 8, del regolamento INN, dato che l'assenza di misure adeguate adottate in relazione ad attività di pesca INN che hanno portato all'identificazione delle Comore come paese terzo non cooperante non è limitata a un dato stock o a una data specie. |
(23) |
Si osservi che la pesca INN, fra l'altro, provoca il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, compromette la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine, distorce la concorrenza, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere. Considerata l'ampiezza dei problemi connessi alla pesca INN, l'Unione ritiene necessario attuare rapidamente azioni nei confronti delle Comore in qualità di paese terzo non cooperante. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(24) |
Se le Comore dimostrano che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è stata rettificata, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia tale paese terzo dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN. Tale decisione di radiazione dovrebbe inoltre tener conto del fatto che le Comore abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
«L'Unione delle Comore» è aggiunta all'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
T. TÕNISTE
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).
(3) Decisione della Commissione, del 1o ottobre 2015, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 324 del 2.10.2015, pag. 6).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2017/889 della Commissione, del 23 maggio 2017, che identifica l'Unione delle Comore come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 35).