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Document 32017D1218

Decisione (UE) 2017/1218 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato [notificata con il numero C(2017) 4243] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/4243

GU L 180 del 12.7.2017, p. 63–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1218/oj

12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/63


DECISIONE (UE) 2017/1218 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato

[notificata con il numero C(2017) 4243]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2)

Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.

(3)

La decisione 2011/264/UE (2) della Commissione ha stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per i detersivi per bucato, validi fino al 31 dicembre 2016.

(4)

Al fine di tenere in considerazione i recenti sviluppi del mercato e le innovazioni introdotte durante il periodo trascorso, è ritenuto opportuno stabilire un insieme di criteri ecologici rivisti per tale gruppo di prodotti.

(5)

Tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti, i criteri aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare in vigore per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. Detti criteri sono intesi a promuovere i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, contengono una quantità limitata di sostanze pericolose, sono efficaci a basse temperature e riducono al minimo la produzione di rifiuti grazie a un minore quantitativo di imballaggio.

(6)

Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2011/264/UE dovrebbe essere abrogata.

(7)

Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/264/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riesaminati.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per bucato» comprende tutti i detersivi per bucato o gli smacchiatori pretrattanti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), efficaci a 30 °C o meno, commercializzati e destinati a essere utilizzati principalmente nelle lavatrici per uso domestico, senza tuttavia escluderne l'uso nelle lavanderie automatiche e nelle lavanderie comuni.

Gli smacchiatori pretrattanti comprendono gli smacchiatori usati per trattare direttamente le macchie sui tessuti, prima del lavaggio a macchina, ma non comprendono gli smacchiatori dosati nella lavatrice né gli smacchiatori destinati a usi diversi dal pretrattamento.

Questo gruppo di prodotti non comprende gli ammorbidenti, i prodotti già dosati presentati sotto forma di supporti quali foglietti, panni o altri materiali, né ausili di lavaggio usati senza successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e tappezzerie.

Articolo 2

1.   Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«sostanze usate», sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime, presenti nella formulazione finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile);

2)

«detersivi normali», detersivi usati per il bucato normale di tessuti bianchi a qualsiasi temperatura;

3)

«detersivi per capi colorati», detersivi usati per il bucato normale di tessuti colorati a qualsiasi temperatura;

4)

«detersivi delicati», detersivi usati per le fibre delicate;

5)

«imballaggio primario»,

a)

per le monodosi in un involucro destinato a essere rimosso prima dell'uso, l'involucro della monodose e l'imballaggio progettati per costituire l'unità di vendita più piccola ai fini della distribuzione all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;

b)

per tutti gli altri tipi di prodotti, l'imballaggio progettato in modo da costituire la più piccola unità di vendita distribuita all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;

6)

«microplastiche», particelle di dimensione inferiore a 5 mm di plastica macromolecolare insolubile, ottenute mediante uno dei seguenti processi:

a)

un processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile che utilizza monomeri o altre sostanze di partenza;

b)

la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche;

c)

la fermentazione microbica;

7)

«nanomateriale», un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne sono comprese fra 1 nm e 100 nm (4).

2.   Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, un detersivo è considerato normale o per capi colorati, tranne nel caso in cui sull'imballaggio sia chiaramente indicato che il prodotto è inteso e commercializzato per i tessuti delicati (per esempio detersivo delicato).

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un detergente per bucato rientra nel gruppo di prodotti «detersivi per bucato» quale definito all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «detersivi per bucato» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 5

A fini amministrativi, al gruppo di prodotti «detersivi per bucato» è assegnato il numero di codice «006».

Articolo 6

La decisione 2011/264/UE è abrogata.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «detersivi per bucato» presentate prima della data di notifica della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/264/UE.

2.   Le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «detersivi per bucato» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2011/264/UE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/264/UE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34).

(3)  Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).

(4)  Raccomandazione 2011/696/UE della Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla definizione di nanomateriale (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 38).


ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE)

Criteri di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato

CRITERI

1.

Requisiti di dosaggio

2.

Tossicità per gli organismi acquatici

3.

Biodegradabilità

4.

Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati

5.

Sostanze escluse e soggette a restrizione

6.

Imballaggio

7.

Idoneità all'uso

8.

Informazioni per l'utilizzatore

9.

Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

VALUTAZIONE E VERIFICA

a)   Requisiti

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a trasmettere agli organismi competenti dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è eseguito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare verifiche indipendenti o visite in loco.

Come prerequisito, il prodotto soddisfa tutti gli obblighi giuridici del o dei paesi in cui è destinato a essere commercializzato. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito.

La banca dati degli ingredienti dei detersivi (elenco DID), disponibile sul sito web dedicato all'Ecolabel UE, elenca i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detersivi e dei cosmetici. L'elenco è utilizzato per ricavare i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per valutare la biodegradabilità delle sostanze. Per le sostanze che non figurano nell'elenco DID sono fornite indicazioni sulle modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti.

All'organismo competente si comunicano la denominazione commerciale (se esistente), la denominazione chimica, il numero CAS, il numero DID, la quantità usata, la funzione e la forma di tutti gli ingredienti usati nella formulazione del prodotto finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile).

I conservanti, le fragranze e le sostanze coloranti sono indicati indipendentemente dalla loro concentrazione. Si indicano le altre sostanze usate a partire da una concentrazione minima pari allo 0,010 % peso/peso.

Tutte le sostanze usate presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicate nell'elenco con il termine «nano» in virgolettato.

Per ciascuna sostanza usata elencata si allega la scheda dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Se per una sostanza individuale non è disponibile la scheda dati di sicurezza in quanto parte di una miscela, il richiedente allega la scheda dati di sicurezza relativa alla miscela.

b)   Soglie di misurazione

È richiesta la conformità ai criteri ecologici per tutte le sostanze usate come indicato nella tabella 1.

Tabella 1

Livelli soglia applicabili alle sostanze usate per criterio per i detersivi per bucato (% peso/peso)

Denominazione del criterio

Tensioattivi

Conservanti

Sostanze coloranti

Fragranze

Altri (per esempio enzimi)

Tossicità per gli organismi acquatici

≥ 0,010

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

≥ 0,010

Biodegradabilità

Tensioattivi

≥ 0,010

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

Sostanze organiche

≥ 0,010

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

≥ 0,010

Provenienza sostenibile dell'olio di palma

≥ 0,010

n. p.

n. p.

n. p.

≥ 0,010

Sostanze escluse o soggette a limitazione

Specifiche sostanze escluse e soggette a limitazione

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

Sostanze pericolose

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

SVHC

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

Fragranze

n. p.

n. p.

n. p.

nessun limite (*1)

n. p.

Conservanti

n. p.

nessun limite (*1)

n. p.

n. p.

n. p.

Sostanze coloranti

n. p.

n. p.

nessun limite (*1)

n. p.

n. p.

Enzimi

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

nessun limite (*1)

DOSAGGIO DI RIFERIMENTO

Il seguente dosaggio funge da dosaggio di riferimento per i calcoli intesi a documentare la rispondenza ai criteri per l'Ecolabel UE e a sottoporre a prova la capacità di lavaggio.

Detersivo normale, detersivo per capi colorati

Dosaggio raccomandato dal fabbricante per 1 kg di bucato normalmente sporco a secco (indicato in g/kg di bucato o ml/kg di bucato), calcolato sulla base del dosaggio raccomandato per un carico di 4,5 kg con una durezza dell'acqua di 2,5 mmol CaCO3/l.

Detersivo delicato

Dosaggio raccomandato dal fabbricante per 1 kg di bucato delicato normalmente sporco (indicato in g/kg di bucato o ml/kg di bucato), calcolato sulla base del dosaggio raccomandato per un carico di 2,5 kg con una durezza dell'acqua di 2,5 mmol CaCO3/l.

Smacchiatore (solo pretrattamento)

Dosaggio raccomandato dal fabbricante per 1 kg di bucato a secco (indicato in g/kg di bucato o ml/kg di bucato), calcolato sulla base di 6 applicazioni per un carico di 4,5 kg.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta l'etichetta del prodotto o le istruzioni destinate all'utilizzatore che includono le istruzioni di dosaggio.

Criterio 1 — Requisiti di dosaggio

Il dosaggio di riferimento non supera i seguenti valori:

Tipo di prodotto

Dosaggio

(g/kg di bucato)

Detersivo normale, detersivo per capi colorati

16,0

Detersivo delicato

16,0

Smacchiatore (solo pretrattamento)

2,7

Valutazione e verifica: il richiedente presenta l'etichetta del prodotto che include le istruzioni di dosaggio nonché la documentazione attestante la densità (g/ml) dei prodotti liquidi o in gel.

Criterio 2 — Tossicità per gli organismi acquatici

Il volume critico di diluizione (CDVchronic) del prodotto non supera i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento.

Tipo di prodotto

VCD limite

(l/kg di bucato)

Detersivo normale, detersivo per capi colorati

31 500

Detersivo delicato

20 000

Smacchiatore (solo pretrattamento)

3 500

Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore CDVchronic del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo del valore CDVchronic è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.

Il valore CDVchronic è calcolato per tutte le sostanze usate (i) contenute nel prodotto mediante la seguente equazione:

Formula

dove:

dosaggio(i)

:

peso (g) della sostanza (i) contenuta nella dose di riferimento;

DF(i)

:

fattore di degradazione della sostanza (i);

TFchronic(i)

:

fattore di tossicità cronica della sostanza (i).

I valori DF(i) e TFchronic(i) corrispondono a quelli riportati nell'ultima versione della parte A dell'elenco DID. Se una sostanza usata non è inserita nella parte A, il richiedente stima i valori mediante il metodo illustrato nella parte B di detto elenco e allega la documentazione pertinente.

Criterio 3 — Biodegradabilità

a)   Biodegradabilità dei tensioattivi

Tutti i tensioattivi sono rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutti i tensioattivi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico, ossia tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sono inoltre biodegradabili in condizioni anaerobiche.

b)   Biodegradabilità dei composti organici

Le sostanze organiche contenute nel prodotto che non sono biodegradabili aerobicamente (non biodegradabili rapidamente, aNBO) o anaerobicamente (anNBO) non superano i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento:

 

aNBO

Tipo di prodotto

aNBO

(g/kg di bucato)

polvere/pastiglie

aNBO

(g/kg di bucato)

liquidi, capsule, gel

Detersivo per bucato normale, detersivo per capi colorati

1,00

0,45

Detersivo delicato

0,55

0,30

Smacchiatore (solo pretrattamento)

0,10

0,10

 

anNBO

Tipo di prodotto

anNBO

(g/kg di bucato)

polvere/pastiglie

anNBO

(g/kg di bucato)

liquidi, capsule, gel

Detersivo per bucato normale, detersivo per capi colorati

1,10

0,55

Detersivo delicato

0,55

0,30

Smacchiatore (solo pretrattamento)

0,10

0,10

Valutazione e verifica: il richiedente presenta la documentazione relativa alla biodegradabilità dei tensioattivi nonché i calcoli dei valori di aNBO e anNBO del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo dei valori di aNBO e anNBO è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.

Sia per la biodegradabilità dei tensioattivi, sia per i valori aNBO e anNBO dei composti organici, si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID.

Per quanto concerne le sostanze usate che non figurano nella parte A dell'elenco DID, si comunicano le informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di test significativi che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali sostanze, conformemente a quanto indicato nella parte B dell'elenco DID.

In assenza della documentazione relativa alla biodegradabilità conforme a quanto sopra esposto, una sostanza usata diversa da un tensioattivo può essere esentata dal requisito di degradabilità anaerobica se è soddisfatto uno dei seguenti tre criteri alternativi:

1)

rapidamente degradabile e con un basso adsorbimento (A < 25 %);

2)

rapidamente degradabile e con un alto desorbimento (D > 75 %);

3)

rapidamente degradabile e non bioaccumulante (4).

Le prove di adsorbimento/desorbimento sono effettuate conformemente agli orientamenti OCSE 106.

Criterio 4 — Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati

Le sostanze usate nei prodotti derivate dall'olio di palma o di palmisti provengono da colture che soddisfano i requisiti di un sistema di certificazione per la produzione sostenibile basato su organizzazioni composte da diverse parti interessate ad ampia partecipazione, comprese le ONG, l'industria e le amministrazioni pubbliche e che tiene conto degli impatti sull'ambiente, compresi i suoli, la biodiversità, gli stock di carbonio organico e la conservazione delle risorse naturali.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra mediante certificati e catene di custodia indipendenti che l'olio di palma e l'olio di palmisti usati nella fabbricazione del prodotto provengono da colture gestite in modo sostenibile.

Fra le certificazioni accettate si includono l'RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil, sistemi «identity preserved», «segregated» o «mass balance») o qualsiasi altro sistema equivalente o più rigoroso di produzione sostenibile.

Per i derivati chimici di tali oli è accettata la dimostrazione di sostenibilità mediante sistemi «book and claim», quale GreenPalm, o equivalenti, mediante comunicazione ACOP (Annual Communications of Progress) dei quantitativi dichiarati di certificati GreenPalm acquistati e venduti durante l'ultimo periodo annuo di scambio.

Criterio 5 — Sostanze escluse e soggette a restrizione

a)   Sostanze specifiche escluse e soggette a restrizione

i)   Sostanze escluse

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto, indipendentemente dalla loro concentrazione:

alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici;

atranolo;

cloroatranolo;

acido dietilen-triammina-pentaacetico (DTPA);

acido etilen-diammina-tetraacetico (EDTA) e i suoi sali;

formaldeide e i prodotti che la rilasciano (per esempio 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, glicinato di sodio-idrossil-metile, diazolidinilurea), fatta eccezione per le impurità di formaldeide contenute nei tensioattivi polialcossici in concentrazione non superiore allo 0,010 % peso/peso nella sostanza usata;

glutaraldeide;

idrossiisoesil 3-cicloesene carbossaldeide (HICC);

microplastiche;

nanoargento;

muschi azotati e muschi policiclici;

fosfati;

alchilati perfluorati;

sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili;

composti clorurati reattivi;

rodammina B;

triclosano;

3-iodo-2-propinil butilcarbammato.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fabbricanti delle miscele, attestanti che il prodotto non contiene le sostanze suelencate, indipendentemente dalla concentrazione.

ii)   Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto in concentrazione superiore a quanto indicato:

2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050 % peso/peso;

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 0,0050 % peso/peso;

5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015 % peso/peso.

Il contenuto totale di fosforo (P), calcolato come fosforo elementare, è limitato a:

0,04 g/kg di bucato per i detersivi per bucato;

0,005 g/kg di bucato per gli smacchiatori.

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 non sono presenti in quantità ≥ 0,010 % peso/peso per sostanza.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta i seguenti documenti:

a)

se si usano isotiazolinoni, una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il contenuto di isotiazolinoni usati è uguale o inferiore ai limiti fissati;

b)

una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il quantitativo totale di fosforo elementare è uguale o inferiore ai limiti fissati; La dichiarazione è corroborata dai calcoli relativi al contenuto totale di fosforo nel prodotto;

c)

una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 non sono presenti in quantitativo superiore ai limiti fissati.

b)   Sostanze pericolose

i)   Prodotto finale

Il prodotto finale non è classificato né etichettato per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente acquatico, ai sensi dell'allegato I del regolamento (VCE) n. 1272/2008 e dell'elenco della tabella 2.

ii)   Sostanze usate

Il prodotto non contiene sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, pericolose per l'ambiente acquatico, sensibilizzanti per le vie respiratorie o per la pelle, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'elenco della tabella 2.

Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tabella 2

Classi di pericolo soggette a restrizione e relative categorie

Tossicità acuta

Categorie 1 e 2

Categoria 3

H300 Letale se ingerito

H301 Tossico se ingerito

H310 Letale a contatto con la pelle

H311 Tossico a contatto con la pelle

H330 Letale se inalato

H331 Tossico se inalato

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

EUH070 Tossico per contatto oculare

Tossicità specifica per organi bersaglio

Categoria 1

Categoria 2

H370 Provoca danni agli organi

H371 Può provocare danni agli organi

H372 Provoca danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta

H373 Può provocare danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta

Sensibilizzazione respiratoria e cutanea

Categoria 1 A/1

Categoria 1B

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione

Categorie 1 A e 1B

Categoria 2

H340 Può provocare alterazioni genetiche

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

H350 Può provocare il cancro

H351 Sospettato di provocare il cancro

H350i Può provocare il cancro se inalato

 

H360F Può nuocere alla fertilità

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

H360D Può nuocere al feto

H361d Sospettato di nuocere al feto.

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

 

Pericoloso per l'ambiente acquatico

Categorie 1 e 2

Categorie 3 e 4

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga di durata

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

 

Pericoloso per lo strato di ozono

H420 Pericoloso per lo strato di ozono

 

Questo criterio non si applica alle sostanze usate di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabiliscono i criteri per esentare le sostanze ai sensi degli allegati IV e V di detto regolamento dai requisiti relativi all'obbligo di registrazione e di valutazione e relativamente agli utilizzatori a valle. Al fine di determinare l'eventuale esclusione, il richiedente esamina tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso.

Le sostanze e le miscele incluse nella tabella 3 sono esentate da quanto previsto alla lettera b), punto ii), del criterio 5.

Tabella 3

Sostanze in deroga

Sostanza

Indicazione di pericolo

Tensioattivi

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Subtilisina

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Enzimi (*2)

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

acido ε-ftalimido-perossi-esanoico (PAP) usato come agente sbiancante in concentrazione massima pari a 0,6 g/kg di bucato

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

NTA quale impurità in MGDA e GLDA (*3)

H351 Sospettato di provocare il cancro

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la conformità a questo criterio per il prodotto finale e per tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale. Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti che nessuna di queste sostanze risponde ai criteri di classificazione con una o più delle indicazioni di pericolo di cui alla tabella 2 nella forma e nello stato fisico in cui sono presenti nel prodotto.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006, esentate dall'obbligo di registrazione in base all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), di detto regolamento, un'apposita dichiarazione del richiedente è sufficiente per realizzare la conformità.

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti la presenza delle sostanze usate che rispondono alle condizioni di deroga.

c)   Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

Il prodotto finale non contiene le sostanze usate identificate a norma della procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 che definisce l'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti.

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti l'assenza di tutte le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate.

Alla data della domanda è fatto riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti.

d)   Fragranze

Tutte le sostanze usate aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi) (5). Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Valutazione e verifica: il fornitore o il fabbricante delle fragranze, come opportuno, rilascia una dichiarazione firmata di conformità.

e)   Conservanti

i)

Il prodotto può contenere solo conservanti che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per tensioattivi dotati anche di proprietà biocide.

ii)

Il prodotto può contenere conservanti purché non siano bioaccumulanti. Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori BCF < 100 o log Kow < 3,0. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e log Kow, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

iii)

È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull'imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un'azione antimicrobica o disinfettante.

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti i conservanti aggiunti e contenenti informazioni relative ai valori BCF o log Kow. Il richiedente allega inoltre la raffigurazione grafica dell'imballaggio.

f)   Sostanze coloranti

Le sostanze coloranti contenute nel prodotto non sono bioaccumulanti.

Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulante con valori BCF < 100 o log Kow < 3,0. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e log Kow, si utilizza il valore BCF più alto misurato. Se le sostanze coloranti sono approvate per l'uso alimentare, non è necessario presentare una documentazione sul potenziale di bioaccumulo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutte le sostanze coloranti aggiunte e contenenti informazioni relative ai valori BCF o log Kow oppure una documentazione intesa a garantire che la sostanza colorante sia approvata per l'uso alimentare.

g)   Enzimi

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi/in sospensione.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti gli enzimi aggiunti

Criterio 6 — Imballaggio

a)   Rapporto peso/utilità (RPU)

Il rapporto peso/utilità (RPU) del prodotto è calcolato solo per l'imballaggio primario e non supera i seguenti valori per il dosaggio di riferimento.

Tipo di prodotto

RPU

(g/kg di bucato)

Detersivi per bucato in polvere

Detersivi per bucato in pastiglie o capsule

1,2

Detersivi per bucato liquidi/gel (non pastiglie o capsule)

1,4

Smacchiatore (solo pretrattamento)

1,2

L'imballaggio primario composto da oltre l'80 % di materiali riciclati è esentato da questo requisito.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore RPU del prodotto. Se il prodotto è venduto in condizionamenti diversi (ossia con diversi volumi) si comunica il calcolo per ciascuna dimensione di imballaggio per il quale si richiede l'assegnazione dell'Ecolabel UE.

Il valore RPU (WUR) è così calcolato:

WUR = Σ ((Wi + U i)/(Di * Ri ))

dove:

Wi

:

peso (g) dell'imballaggio primario (i);

Ui

:

peso (g) dell'imballaggio riciclato (non post-consumo) nell'imballaggio primario (i). Ui = Wi a meno che il richiedente possa dimostrare diversamente;

Di

:

numero di dosi di riferimento contenute nell'imballaggio primario (i);

Ri

:

indice di ricarica. Ri = 1 (l'imballaggio non è riutilizzato per lo stesso fine) o Ri = 2 (se il richiedente può documentare che il componente dell'imballaggio può essere riutilizzato per lo stesso fine e che si vendono ricariche).

il richiedente presenta inoltre una dichiarazione firmata di conformità attestante il contenuto del materiale riciclato post-consumo, congiuntamente alla documentazione pertinente. L'imballaggio è considerato riciclato post-consumo se le materie prime usate per produrlo sono state raccolte presso fabbricanti di imballaggi in fase di distribuzione o di consumo.

b)   Progettazione in funzione del riciclaggio

L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla tabella 4. I meccanismi a pompa (anche negli spray) sono esentati da questo requisito.

Tabella 4

Materiali e componenti esclusi dagli elementi dell'imballaggio

Elemento dell'imballaggio

Materiali e componenti esclusi (*4)

Etichetta, anche termoretraibile

Etichetta, anche termoretraibile, in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE

Etichetta, anche termoretraibile, in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE

Etichetta, anche termoretraibile, in PETG in combinazione con una bottiglia in PET

Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità > 1 g/cm3 usate con una bottiglia in PET

Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità < 1 g/cm3 usate con una bottiglia in PP o HDPE

Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio, «in-mould labelling»)

Chiusura

Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE

Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE

Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore > 1 g/cm3 in combinazione con una bottiglia in PET

Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia

Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità < 1 g/cm3 in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità > 1 g/cm3 in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP.

Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto

Rivestimenti

Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata nella quale si specifica la composizione materiale dell'imballaggio, compresi il contenitore, l'etichetta anche termoretraibile, gli adesivi, la chiusura e il rivestimento, come opportuno, congiuntamente a fotografie o disegni tecnici dell'imballaggio primario.

Criterio 7 — Idoneità all'uso

Il prodotto presenta una prestazione di lavaggio a bassa temperatura e con il dosaggio raccomandato dal fabbricante per la durezza dell'acqua, secondo il documento «EU Ecolabel protocol for testing laundry detergents» (6) o «EU Ecolabel protocol for testing stain removers» (7), come opportuno, pubblicato sul sito web dedicato all'Ecolabel UE.

Valutazione e verifica: il richiedente presente la documentazione attestante che il prodotto è stato sottoposto a prova alle condizioni specificate nel protocollo e che i risultati dimostrano che il prodotto ha realizzato almeno la prestazione minima richiesta. Il richiedente presenta inoltre la documentazione attestante la conformità con i requisiti di laboratorio inclusi nelle pertinenti norme armonizzate per i laboratori di prova e di taratura, se opportuno.

Può essere applicato un metodo alternativo per la prova della prestazione se l'equivalenza ne è stata valutata e accettata dall'organismo competente.

Criterio 8 — Informazioni destinate all'utilizzatore

Il prodotto è corredato delle istruzioni per un uso adeguato onde massimizzare la prestazione del prodotto e minimizzare la produzione di rifiuti, riducendo nel contempo l'inquinamento dell'acqua e l'uso delle risorse. Tali istruzioni sono leggibili o comprendono rappresentazioni grafiche o icone e includono informazioni in merito a quanto segue.

a)

Istruzioni per il dosaggio

Il richiedente adotta le misure necessarie per aiutare i consumatori a rispettare il dosaggio raccomandato, comunicando le istruzioni e mettendo a disposizione un apposito sistema di dosaggio (per esempio tappi).

Le istruzioni per il dosaggio comprendono le informazioni relative al dosaggio raccomandato per un carico normale ad almeno due livelli di sporco e all'impatto della durezza dell'acqua sul dosaggio.

L'indicazione della durezza dell'acqua prevalente nella zona in cui il prodotto è destinato a essere commercializzato o delle modalità di reperimento di tale informazione.

b)

Informazioni relative allo smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio primario include informazioni sul riutilizzo, il riciclaggio e il corretto smaltimento dell'imballaggio stesso.

c)

Informazioni a carattere ambientale

Sull'imballaggio primario figura una dicitura che indica l'importanza di usare il dosaggio corretto e la temperatura raccomandata più bassa (non superiore a 30 °C) nonché il pieno carico per minimizzare il consumo di energia e acqua e ridurre l'inquinamento dell'acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto.

Criterio 9 — Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

Il marchio è visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE figura sul prodotto ed è leggibile e chiaramente visibile.

Il richiedente ha la facoltà di includere una casella di testo facoltativa sull'etichetta, recante le seguenti diciture:

Impatto limitato sull'ambiente acquatico

Quantitativo limitato di sostanze pericolose

Sottoposto a prova per una prestazione di lavaggio a 30 °C (*).

(*)

Se il prodotto è stato sottoposto a prova a 15 °C o a 20 °C nel criterio 7, il richiedente può modificare di conseguenza la temperatura indicata.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto o una raffigurazione dell'imballaggio ove è collocato l'Ecolabel UE, congiuntamente a una dichiarazione di conformità firmata.


(1)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(*1)  Per «nessun limite» si intende: indipendentemente dalla concentrazione, tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime

n. p.: non pertinente

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(4)  Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori BCF < 100 o log Kow < 3,0. Se entrambi i valori BCF e log Kow sono disponibili, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

(*2)  Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie presenti nei preparati.

(*3)  In concentrazioni inferiori allo 0,2 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

(5)  Pubblicato sul sito web dell'IFRA: http://www.ifraorg.org.

(*4)  EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

(6)  Pubblicato all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20Laundry%20Detergents.pdf

(7)  Pubblicato all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20stain%20removers.pdf


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