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Document 32017D0971

Decisione (UE) 2017/971 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che stabilisce le modalità di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE in ambito PSDC e che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)

GU L 146 del 9.6.2017, p. 133–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/971/oj

9.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/133


DECISIONE (UE) 2017/971 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2017

che stabilisce le modalità di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE in ambito PSDC e che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio ha stabilito che occorre rafforzare la pianificazione e la condotta delle missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE.

(2)

Nelle conclusioni del 6 marzo 2017 il Consiglio ha convenuto di istituire, come obiettivo a breve termine, in seno allo Stato maggiore dell'UE (EUMS) a Bruxelles, una capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) incaricata, a livello strategico, della pianificazione e della condotta operative delle missioni militari senza compiti esecutivi, che agirà sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS).

(3)

La neoistituita MPCC opererà in modo parallelo e coordinato con la capacità civile di pianificazione e condotta, in particolare mediante una cellula comune di coordinamento del sostegno.

(4)

Nelle conclusioni del 6 marzo 2017 il Consiglio ha deciso che il direttore generale dell'EUMS sarà il direttore dell'MPCC e, in tale veste, assumerà le funzioni di comandante della missione per le missioni militari senza compiti esecutivi, comprese le tre missioni di formazione dell'UE (EUTM) schierate in Somalia, in Mali e nella Repubblica centrafricana, in linea con il mandato del direttore dell'MPCC.

(5)

Nelle conclusioni del 6 marzo 2017 il Consiglio ha altresì concordato con le proposte in materia di previsione e sorveglianza strategiche mediante le quali il Consiglio, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) e il CPS possono ricevere sostegno efficace, nell'esercizio delle rispettive responsabilità in relazione alle missioni militari senza compiti esecutivi, da parte delle pertinenti strutture di gestione delle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), anche grazie a un'interazione e una cooperazione sistematiche tra il comandante della missione e tali strutture a livello politico-strategico, fatta salva la catena di comando.

(6)

L'8 giugno 2017 il Consiglio ha approvato il mandato consolidato per l'EUMS, compresa l'MPCC. Tale mandato rispetta le specificità dell'EUMS e le peculiarità inerenti alle sue funzioni, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della decisione 2010/427/UE del Consiglio (1) che fissa l'organizzazione e il funzionamento del SEAE, quale adattata alle nuove disposizioni in materia di comando e controllo approvate dal Consiglio, e sostituisce il mandato dell'EUMS allegato alla decisione 2001/80/PESC del Consiglio (2) che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea, non più applicabile. Pertanto, l'MPCC svolgerà i compiti ad essa attribuiti nell'ambito del nuovo mandato consolidato.

(7)

Sono stati compiuti i preparativi necessari affinché l'MPCC assuma le proprie responsabilità, in particolare per quanto riguarda le EUTM schierate in Somalia, in Mali e nella Repubblica centrafricana.

(8)

Il Consiglio dovrebbe pertanto definire le disposizioni in materia di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi e modificare la catena di comando delle tre missioni summenzionate.

(9)

Il direttore dell'MPCC dovrebbe esercitare le responsabilità di comandante dell'operazione ai sensi della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio (3) relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena).

(10)

Ogniqualvolta applicabile, i comandanti della forza delle missioni EUTM dovrebbero essere associati alle raccomandazioni del comandante della missione al CPS in relazione alla partecipazione di Stati terzi.

(11)

Fatta salva la catena di comando, i comandanti della forza delle missioni dell'UE dovrebbero ricevere orientamenti politici a livello locale dai rappresentanti speciali dell'UE, se applicabile, e dalle delegazioni dell'Unione competenti per la regione.

(12)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La responsabilità della pianificazione e della condotta operative delle missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE è attribuita, a livello strategico-militare, al direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC).

2.   A livello operativo in teatro, una volta istituite, le missioni militari senza compiti esecutivi sono guidate da un comandante della forza della missione dell'UE, che opera sotto il comando del direttore dell'MPCC nell'esercizio delle funzioni di comandante della missione.

3.   Nell'esercizio delle funzioni di comandante della missione per le missioni militari senza compiti esecutivi, il direttore dell'MPCC agisce sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza, a norma dell'articolo 38 del trattato.

Articolo 2

1.   In linea con i concordati principi dell'UE in materia di comando e controllo, e conformemente al mandato riveduto dell'EUMS, l'MPCC sostiene il proprio direttore nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di comandante della missione, in quanto struttura di comando e controllo a livello strategico militare, fissa e situata fuori dalla zona delle operazioni, incaricata della pianificazione e della condotta operative delle missioni militari senza compiti esecutivi, come pure di costituire, proiettare, sostenere e ripristinare le forze dell'Unione.

2.   In teatro, una volta istituita una missione, un comando della forza della missione assiste il comandante della forza della missione dell'UE.

Articolo 3

Il direttore dell'MPCC, assumendo le funzioni di comandante delle missioni, esercita le responsabilità del comandante dell'operazione ai sensi della decisione (PESC) 2015/528.

Articolo 4

La decisione 2010/96/PESC (4) del Consiglio è così modificata:

1)

i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) è il comandante della missione EUTM Somalia.

2.   Il Brigadier generale Maurizio Morena è nominato comandante della forza della missione dell'UE EUTM Somalia.»;

2)

i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L'MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni, responsabile della pianificazione e della condotta operative di EUTM Somalia.

2.   Il comando della forza della missione EUTM Somalia ha sede a Mogadiscio e opera sotto il comando del comandante della forza della missione dell'UE. Comprende un ufficio di collegamento a Nairobi.

3.   Una cellula di sostegno del comando della forza della missione, situata a Bruxelles, è inclusa nell'MPCC fino al raggiungimento della piena capacità operativa da parte dell'MPCC.»;

3)

all'articolo 5, paragrafo 1, alla fine della quarta frase, i termini «del comandante della missione dell'UE» sono sostituiti da:

«del comandante della forza della missione dell'UE»;

4)

all'articolo 5, paragrafo 3, i seguenti termini sono inseriti nella seconda frase dopo i termini «il comandante della missione dell'UE»:

«e il comandante della forza della missione dell'UE»;

5)

all'articolo 6, paragrafo 2, i seguenti termini sono inseriti nella seconda frase dopo i termini «il comandante della missione dell'UE»:

«e il comandante della forza della missione dell'UE»;

6)

all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza della missione dell'UE riceve orientamenti politici a livello locale dal rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa in coordinamento con le delegazioni dell'Unione competenti per la regione.»;

7)

all'articolo 8, paragrafo 2, i seguenti termini sono inseriti prima dei termini «e dell'EUMC»:

«in consultazione con il comandante della forza della missione dell'UE,»;

8)

all'articolo 11, paragrafo 5, alla fine della frase, sono aggiunti i seguenti termini:

«e/o al comandante della forza della missione dell'UE.»;

9)

all'articolo 13, paragrafo 2, i termini «di un comandante della missione dell'UE» sono sostituiti da:

«di un comandante della forza della missione dell'UE».

Articolo 5

La decisione 2013/34/PESC (5) del Consiglio è così modificata:

1)

i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) è il comandante della missione EUTM Mali.

2.   Il Brigadier generale Peter Devogelaere è nominato comandante della forza della missione dell'UE EUTM Mali.»;

2)

i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L'MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni, responsabile della pianificazione e della condotta operative di EUTM Mali.

2.   Il comando della forza della missione EUTM Mali ha sede in Mali e opera sotto il comando del comandante della forza della missione dell'UE.

3.   Una cellula di sostegno del comando della forza della missione, situata a Bruxelles, è inclusa nell'MPCC fino al raggiungimento della piena capacità operativa da parte dell'MPCC.»;

3)

all'articolo 5, paragrafo 1, alla fine della quarta frase, i termini «comandanti successivi della missione dell'UE» sono sostituiti da:

«comandanti successivi della forza della missione dell'UE»;

4)

all'articolo 5, paragrafo 3, i seguenti termini sono inseriti nella seconda frase dopo i termini «il comandante della missione dell'UE»:

«e il comandante della forza della missione dell'UE»;

5)

all'articolo 6, paragrafo 2, i seguenti termini sono inseriti nella seconda frase dopo i termini «il comandante della missione dell'UE»:

«e il comandante della forza della missione dell'UE»;

6)

all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza della missione dell'UE riceve orientamenti politici a livello locale dal rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel in coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione a Bamako.»;

7)

all'articolo 8, paragrafo 2, i seguenti termini sono inseriti prima dei termini «e dell'EUMC»:

«in consultazione con il comandante della forza della missione dell'UE,»;

8)

all'articolo 11, paragrafo 5, alla fine della frase, sono aggiunti i seguenti termini:

«e/o al comandante della forza della missione dell'UE».

Articolo 6

La decisione (PESC) 2016/610 (6) del Consiglio è così modificata:

1)

i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) è il comandante della missione EUTM RCA.

2.   Il Brigadier generale Herman Ruys è nominato comandante della forza della missione dell'UE EUTM RCA.»;

2)

i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L'MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni, responsabile della pianificazione e della condotta operative di EUTM RCA.

2.   Il comando della forza della missione EUTM RCA ha sede a Bangui e opera sotto il comando del comandante della forza della missione.

3.   Una cellula di sostegno del comando della forza della missione, situata a Bruxelles, è inclusa nell'MPCC fino al raggiungimento della piena capacità operativa da parte dell'MPCC.»;

3)

all'articolo 5, paragrafo 1, nella quarta frase, i termini «dei comandanti successivi della missione dell'UE» sono sostituiti da:

«dei comandanti successivi della forza della missione dell'UE»;

4)

all'articolo 5, paragrafo 3, i seguenti termini sono inseriti nella seconda frase dopo i termini «il comandante della missione dell'UE»:

«e il comandante della forza della missione dell'UE»;

5)

all'articolo 6, paragrafo 2, i seguenti termini sono inseriti nella seconda frase dopo i termini «il comandante della missione dell'UE»:

«e il comandante della forza della missione dell'UE»;

6)

all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza della missione dell'UE riceve orientamenti politici a livello locale dal capo della delegazione dell'Unione nella Repubblica centrafricana.»;

7)

all'articolo 7, paragrafo 4, i termini «comandante della missione dell'UE» sono sostituiti da:

«comandante della forza della missione dell'UE»;

8)

all'articolo 8, paragrafo 2, i seguenti termini sono inseriti prima dei termini «e dell'EUMC»:

«in consultazione con il comandante della forza della missione dell'UE,»;

9)

all'articolo 12, paragrafo 5, alla fine della frase, sono aggiunti i seguenti termini:

«e/o al comandante della forza della missione dell'UE».

Articolo 7

Le decisioni (PESC) 2016/396 (7), (PESC) 2016/2352 (8) e (PESC) 2017/112 (9) del comitato politico e di sicurezza sono abrogate.

Articolo 8

Il Consiglio riesamina, sulla base di una relazione dell'AR, l'istituzione dell'MPCC e della cellula comune di coordinamento del sostegno un anno dopo che sono diventate pienamente operative e, in ogni caso, entro la fine del 2018.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

U. REINSALU


(1)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(2)  Decisione 2001/80/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea (GU L 27 del 30.1.2001, pag. 7).

(3)  Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39).

(4)  Decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16).

(5)  Decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19).

(6)  Decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 21).

(7)  Decisione (PESC) 2016/396 del Comitato politico e di sicurezza, del 15 marzo 2016, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e che abroga la decisione (PESC) 2015/173 (EUTM Somalia/1/2016) (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 99).

(8)  Decisione (PESC) 2016/2352 del comitato politico e di sicurezza, del 7 dicembre 2016, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2016/939 (EUTM Mali/2/2016) (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 25).

(9)  Decisione (PESC) 2017/112 del comitato politico e di sicurezza, del 10 gennaio 2017, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2017) (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 47).


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