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Document 32017D0876

Decisione (UE) 2017/876 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa all'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC)

GU L 134 del 23.5.2017, p. 23–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/876/oj

23.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/23


DECISIONE (UE) 2017/876 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2017

relativa all'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione è membro di diversi organismi internazionali per i prodotti di base, ma non è membro del Comitato consultivo internazionale del cotone («ICAC»).

(2)

In data 27 aprile 2004, 27 maggio 2008 e 10 maggio 2010 il Consiglio, nelle sue conclusioni concernenti rispettivamente il piano d'azione dell'UE riguardante le catene di prodotti agricoli di base, la dipendenza e la povertà, il partenariato UE-Africa a sostegno dello sviluppo del settore del cotone e il rafforzamento dell'azione dell'Unione nel settore dei prodotti di base, ha invitato la Commissione a valutare l'adesione dell'Unione all'ICAC.

(3)

Il 16 settembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, l'adesione dell'Unione all'ICAC conformemente all'articolo II, sezioni 1 e 2, del regolamento dell'ICAC, dichiarando che l'adesione all'ICAC è nell'interesse dell'Unione vista l'importanza del cotone per i suoi settori agricolo, industriale e commerciale. L'Unione è un produttore di cotone e da importatore netto di cotone, a partire dal 2009 è diventata esportatore netto. Inoltre, l'industria tessile e dell'abbigliamento dell'Unione è uno dei principali utilizzatori del tessuto di cotone. Il cotone rappresenta altresì un ambito importante della cooperazione europea allo sviluppo, in quanto l'Unione rimane uno dei principali donatori nel settore del cotone africano.

(4)

L'Unione verserà un contributo in conformità dell'articolo II, sezione 2 a., paragrafo 2, lettera c), del regolamento dell'ICAC. L'Unione non può essere ritenuta responsabile per gli eventuali arretrati finanziari attuali o futuri di qualsiasi membro dell'ICAC.

(5)

È necessario dopo l'adesione dell'Unione all'ICAC tener conto del Protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione del 1979 (2).

(6)

È opportuno, pertanto, che l'Unione aderisca all'ICAC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione, l'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone.

Il regolamento dell'ICAC è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a effettuare, a nome dell'Unione, la comunicazione di cui all'articolo II, sezione 2 a., del regolamento dell'ICAC.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  Approvazione del 16 maggio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174.


 

Indice

ARTICOLO I

MANDATO 26

ARTICOLO II

MEMBRI 26

ARTICOLO III

COMITATO CONSULTIVO 28

ARTICOLO IV

COMITATO PERMANENTE 28

ARTICOLO V

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO PERMANENTE 30

ARTICOLO VI

SOTTOCOMITATI DEL COMITATO PERMANENTE 31

ARTICOLO VII

SEGRETARIATO 32

ARTICOLO VIII

PROCEDURE FINANZIARIE 33

ARTICOLO IX

INFORMAZIONI 34

ARTICOLO X

LINGUE 35

ARTICOLO XI

VOTAZIONE 36

ARTICOLO XII

COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI 36

ARTICOLO XIII

MODIFICHE 36

ARTICOLO XIV

SOSTITUZIONE 36

Ufficio del segretariato

1629 K Street NW Suite 702

Washington DC 20006 USA

Telefono: (202) 463-6660

Fax: (202) 463-6950

E-mail: secretariat@icac.org


REGOLAMENTO

del

COMITATO CONSULTIVO INTERNAZIONALE DEL COTONE

Adottato dalla 31a riunione plenaria del 16 giugno 1972

(con modifiche fino all'11 dicembre 2015 alla 74a riunione plenaria)

ARTICOLO I — MANDATO

Le funzioni del Comitato consultivo internazionale del cotone (di seguito l'«ICAC») sono le seguenti:

a.

osservare e seguire da vicino l'evoluzione della situazione mondiale del cotone;

b.

raccogliere, diffondere e tenere statistiche complete, affidabili e puntuali, nonché altre informazioni concernenti la produzione, il commercio, il consumo, le scorte o i prezzi mondiali del cotone, di altre fibre tessili o di prodotti tessili, nella misura in cui riguardano l'economia cotoniera e non costituiscono duplicazioni dei mandati conferiti dai membri ad altri organismi internazionali;

c.

proporre ai membri dell'ICAC, quando e se del caso, tutte le misure che l'ICAC ritiene appropriate e realizzabili per rafforzare la collaborazione internazionale al fine di sviluppare e mantenere una sana economia cotoniera mondiale;

d.

costituire la sede in cui si svolgono le discussioni internazionali concernenti i prezzi del cotone, senza peraltro compromettere i dibattiti che si svolgono al contempo altrove, ad esempio nella UNCTAD. Tali scambi di opinione devono tenersi regolarmente sia in seno al comitato permanente sia in occasione delle riunioni plenarie annuali.

ARTICOLO II — MEMBRI

Sezione 1 — Criteri di adesione

a.

Tutti i membri delle Nazioni Unite o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura che esprimono un interesse per il cotone possono aderire all'ICAC.

b.

Tutti gli altri governi che esprimono un interesse per il cotone possono presentare la propria candidatura per l'adesione.

Sezione 2 — Adesione: obblighi dei membri aderenti

L'adesione all'ICAC è disciplinata dalla seguente procedura:

a.

il richiedente invia al direttore esecutivo una comunicazione in cui dichiara:

(1)

di avere un interesse per il cotone;

(2)

di essere disposto a ottemperare agli obblighi previsti dalla qualità di membro per quanto concerne:

(a)

l'accettazione del regolamento dell'ICAC in vigore a quella data;

(b)

la comunicazione delle informazioni relative alla situazione del cotone e alle questioni connesse, conformemente alle condizioni previste dall'ICAC e da eventuali programmi di lavoro che possano essere adottati, di volta in volta, e

(c)

il pagamento della propria quota associativa.

b.

Il comitato permanente o il comitato consultivo, secondo il caso, esamina quindi la comunicazione del richiedente.

c.

Di norma il comitato permanente conferma l'adesione di un richiedente che soddisfa i criteri di adesione a norma della sezione 1 a. del presente articolo in occasione della sua successiva riunione. Tuttavia, se la questione dell'adesione è sollevata in sede di riunione plenaria, il comitato consultivo conferma l'adesione.

d.

Il Comitato consultivo esamina una candidatura conformemente a quanto disposto dalla sezione 1 b. del presente articolo.

e.

Ogni volta che conferma o approva l'adesione di un richiedente all'ICAC, il comitato permanente o il comitato consultivo conferma al contempo l'importo del contributo finanziario valutato per tale richiedente per l'anno di adesione, conformemente alle disposizioni dalla sezione 4 c. del presente articolo.

f.

Il direttore esecutivo notifica per iscritto al richiedente interessato la decisione adottata.

Sezione 3 — Rinuncia alla qualità di membro

La rinuncia alla qualità di membro dell'ICAC è disciplinata dalla seguente procedura:

a.

ogni membro che intende ritirarsi dall'ICAC invia a tal fine una comunicazione al direttore esecutivo, indicando la data in cui intende rendere effettivo il proprio ritiro, che deve avvenire almeno 30 giorni dopo la ricezione dell'avviso da parte del direttore esecutivo.

b.

Il direttore esecutivo informa del ritiro il comitato consultivo o il comitato permanente, secondo il caso, e, preso atto della rinuncia, comunica al membro in questione la sua posizione finanziaria nei confronti dell'ICAC.

Sezione 4 — Obblighi finanziari dei membri

a.

Il contributo versato da ciascun membro è l'importo arrotondato a 100 dollari USD, risultante dalla somma di:

(1)

una quota di base: il 40 per cento del contributo totale è ripartito equamente fra tutti i membri, e

(2)

una quota proporzionale: il totale delle quote proporzionali è pari al fabbisogno di bilancio, meno l'importo delle quote di base. La quota proporzionale è determinata sulla base della media degli scambi di cotone grezzo (esportazioni più importazioni) delle ultime quattro campagne cotoniere (agosto-luglio) che si sono concluse prima dell'esercizio dell'ICAC cui sono imputabili tali contributi.

b.

Il periodo contributivo termina il 1o luglio di ogni anno e il relativo contributo viene versato entro i tre mesi successivi dell'esercizio dell'ICAC. Tutti i pagamenti ricevuti da un membro sono imputati al debito di maggior durata dovuto da tale membro all'ICAC.

c.

Il contributo iniziale di un membro all'ICAC è calcolato conformemente alle disposizioni della sezione 4 a. del presente articolo. Tale contributo iniziale è fissato proporzionalmente, sulla base del numero di trimestri completi restanti nell'esercizio dell'ICAC. La quota proporzionale è fissata sulla base del rapporto della media degli scambi che è stato utilizzato per calcolare le ultime quote proporzionali dei membri esistenti.

d.

Il contributo iniziale di un membro è dovuto alla data in cui l'adesione diviene effettiva e deve essere versato entro i successivi tre mesi.

e.

L'eventuale rinuncia o sospensione della qualifica di membro non comporta né la riduzione né il rimborso di qualsivoglia parte del contributo concernente l'esercizio dell'ICAC in cui avviene la rinuncia. Qualsivoglia contributo non ancora versato per quell'esercizio è esigibile alla data in cui il direttore esecutivo riceve la comunicazione di cui alla sezione 3 a. del presente articolo.

f.

Se un membro ha un ritardo di dodici mesi nel pagamento del contributo a esso spettante, fatto salvo il caso di importi minimi non superiori al 15 per cento del suo attuale contributo annuale, il direttore esecutivo comunica al membro interessato che, a meno che il pagamento non venga ricevuto entro sei mesi dalla data della comunicazione, la fornitura della documentazione e di altri servizi è interrotta. Se il pagamento non viene effettuato trascorsi altri sei mesi, la qualità di membro del membro in questione viene sospesa.

g.

Un membro che ha rinunciato alla qualità di membro, a norma della sezione 3 del presente articolo, o la cui qualità di membro è sospesa in virtù della sezione 4 f., non può essere riammesso in qualità di membro fintanto che non sia stato saldato almeno un quinto del debito complessivo nei confronti dell'ICAC. La qualità di membro è ancora in essere soltanto se non si accumulano ulteriori arretrati mentre esso versa la totalità di quanto dovuto all'ICAC e solo se tale membro continua a pagare quanto dovuto all'ICAC tramite rate di entità non inferiore a un quarto dell'importo restante per ciascun esercizio.

ARTICOLO III — COMITATO CONSULTIVO

Sezione 1 — Definizione

Nel presente regolamento, per «comitato consultivo» si intende l'ICAC riunito in sessione plenaria.

Sezione 2 — Frequenza e sede delle riunioni

Le riunioni del comitato consultivo si tengono su invito dei membri. Di norma, le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta per anno civile. Il comitato permanente può convocare altre riunioni. Non possono essere accolte le proposte di ospitare le riunioni plenarie provenienti da membri che hanno più di un anno di arretrato nel pagamento delle quote dovute all'ICAC.

Nella misura del possibile, il comitato consultivo si riunisce alternatamente presso un membro esportatore e presso un membro importatore di cotone. Poiché la sede dell'organizzazione è negli Stati Uniti d'America, le riunioni si terranno con maggior frequenza in tale paese piuttosto che presso altri membri e in generale con intervalli non superiori a cinque anni.

Sezione 3 — Presenza alle riunioni

Per qualsivoglia proposta presentata all'ICAC da parte di un membro che voglia ospitare una riunione del comitato consultivo è sottinteso che le delegazioni di tutti i membri sono legittimate a presenziare e a partecipare alla riunione, se lo desiderano. Il comitato stesso può estendere gli inviti ai membri.

Sezione 4 — Procedura delle riunioni

a.

Per ogni riunione del comitato consultivo, il membro ospitante designa il presidente della riunione. Il presidente del comitato permanente ha funzione di primo vicepresidente. Il membro ospitante può designare uno o più vicepresidenti aggiuntivi. Il presidente della riunione presiede di norma le riunioni del comitato direttivo e le sessioni plenarie. Gli altri comitati designano il proprio presidente e vicepresidente.

b.

Il direttore esecutivo dell'ICAC esercita le funzioni di segretario generale e può nominare uno o più segretari generali aggiunti. Se il direttore esecutivo non è disponibile, il membro ospitante designa il segretario generale.

c.

Ogni membro comunica senza indugio al direttore esecutivo i nomi dei propri rappresentanti, supplenti e consulenti e trasmette qualsivoglia altra informazione, compreso il nome del capo delegazione, eventualmente necessaria per effettuare la registrazione.

d.

Nel corso delle discussioni relative a qualsivoglia questione, tutti i membri possono presentare una mozione d'ordine e chiedere di chiudere o aggiornare il dibattito. In ciascun caso, il presidente della riunione dichiara immediatamente la propria decisione che ha forza esecutiva, a meno che l'assemblea non decida altrimenti.

Sezione 5 — Mandato

a.

Nominare il direttore esecutivo, determinare il suo contratto di base e i suoi emolumenti.

b.

Esaminare e statuire su qualsiasi altra questione che rientri nel mandato dell'ICAC.

ARTICOLO IV — COMITATO PERMANENTE

Sezione 1 — Relazioni con il comitato consultivo

a.

Fra due riunioni plenarie, il comitato consultivo è rappresentato a Washington DC da un comitato permanente a esso subordinato.

b.

Il comitato consultivo può delegare i propri poteri su questioni specifiche al comitato permanente; il comitato consultivo ha facoltà di modificare o ritirare tale delega.

c.

Tutte le decisioni adottate dal comitato permanente possono essere oggetto d'esame da parte del comitato consultivo.

d.

In occasione di ciascuna riunione del comitato consultivo, il presidente del comitato permanente riferisce sulle attività del comitato permanente dall'ultima riunione.

Sezione 2 — Membri

Tutti i membri dell'ICAC possono essere membri del comitato permanente.

Sezione 3 — Competenza, obblighi e responsabilità

a.   Nel merito

(1)

costituire lo strumento per lo scambio di vedute relativamente agli sviluppi attuali e futuri della situazione internazionale del cotone.

(2)

Dare attuazione a tutte le direttive, decisioni e raccomandazioni del comitato consultivo.

(3)

Preparare i programmi di lavoro.

(4)

Vigilare affinché i programmi di lavoro siano attuati nella misura consentita dalle finanze dell'ICAC. Tale responsabilità comporta, ma non solo, i seguenti compiti:

(a)

determinare il numero, la natura e la distribuzione delle relazioni e delle pubblicazioni;

(b)

assegnare al segretariato o al sottocomitato pertinente gli aspetti del programma di lavoro adottato per i quali non intende riservarsi competenza esclusiva;

(c)

migliorare le statistiche;

(d)

curare le pubbliche relazioni.

(5)

Preparare l'ordine del giorno e il calendario per il comitato consultivo e formulare le raccomandazioni da sottoporre allo stesso comitato. L'ordine del giorno deve indicare la data e il luogo della successiva riunione del comitato consultivo.

(6)

Stabilire un rapporto praticabile di cooperazione con le Nazioni Unite, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, l'Istituto internazionale del cotone e altre organizzazioni internazionali che si occupano delle questioni d'interesse dell'ICAC.

b.   Questioni finanziarie

Assicurare la vigilanza sulle finanze dell'ICAC. Tale responsabilità comprende, ma non solo, l'adozione di un bilancio di previsione delle spese e una tabella dei contributi dovuti da parte dei membri per il successivo esercizio dell'ICAC.

c.   Questioni amministrative

(1)

Creare e mantenere a Washington DC un segretariato che comprende un direttore esecutivo e il suo personale (cfr. articolo VII).

(2)

Assumere il personale che riterrà necessario a tale scopo, tenuto conto del fatto che è auspicabile ricorrere, nella misura del possibile, ai servizi di personale qualificato appartenente ai membri partecipanti.

(3)

Nominare un nuovo direttore esecutivo e stabilirne le condizioni di lavoro, se del caso, nel periodo intermedio fra due riunioni del comitato consultivo.

(4)

Definire, nella misura che ritiene necessaria per l'efficace conduzione delle sue attività, i doveri e le responsabilità del proprio ufficio di presidenza o del segretariato.

(5)

Raccomandare le modifiche da apportare al presente regolamento.

Sezione 4 — Assegnazione dei lavori

Il comitato permanente può assegnare lavori a qualsivoglia sottocomitato su questioni che rientrano nelle competenze di detto sottocomitato.

Sezione 5 — Procedure del comitato permanente

a.   Condizioni generali

(1)

Le riunioni si tengono previa convocazione del presidente o del direttore esecutivo, su richiesta di un membro o per decisione del comitato permanente.

(2)

Di norma è dato un preavviso di almeno 10 giorni.

(3)

Le riunioni si tengono a porte chiuse a meno che il comitato permanente non decida altrimenti.

b.   Numero legale

(1)

Il numero legale è costituito dalla presenza di delegati provenienti da un terzo dei membri.

(2)

In mancanza del numero legale, la riunione si tiene qualora siano rappresentati almeno otto membri. Tuttavia, il verbale della riunione indica, se del caso, quali decisioni sono state adottate in assenza del numero legale e quali membri si sono eventualmente astenuti in sede di adozione.

(3)

Tutte le decisioni così adottate sono di norma vincolanti. Tuttavia, i membri assenti o che hanno espresso riserve hanno la facoltà di presentare opposizione entro dieci giorni dalla data indicata nel verbale provvisorio; se il numero dei membri che si oppongono alla decisione è maggiore di quello di coloro che hanno votato a favore della decisione in sede di approvazione, la decisione è annullata e il verbale definitivo riporta l'avvenuto annullamento.

c.   Ordine del giorno

(1)

L'approvazione dell'ordine del giorno è il primo atto di tutte le riunioni.

(2)

Il direttore esecutivo prepara un ordine del giorno provvisorio che trasmette a tutti i membri insieme con l'avviso di convocazione. Tutti i membri possono inserire un punto nell'ordine del giorno provvisorio, dandone comunicazione al direttore esecutivo almeno una settimana prima della riunione.

(3)

Durante una riunione è possibile aggiungere un punto all'ordine del giorno, fatto salvo il caso in cui la maggioranza dei membri presenti si opponga. Tuttavia, qualsiasi deliberazione concernente questo punto richiede l'unanimità per essere adottata in tale riunione.

(4)

Tutte le proposte avanzate per la prima volta nel corso di una riunione richiedono l'unanimità per essere adottate in tale riunione.

d.   Verbali

(1)

Il verbale provvisorio delle riunioni è preparato in forma sintetica. La trascrizione integrale è redatta solo su richiesta del direttore esecutivo, di un membro dell'ufficio di presidenza o di un membro.

(2)

Chiunque assista a una riunione ha il diritto di esaminare il materiale che lo concerne o che gli viene attribuito. Tutte le modifiche devono essere comunicate al segretariato entro 10 giorni dalla riunione.

(3)

In seguito il verbale definitivo è trasmesso a tutti i membri.

ARTICOLO V — UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO PERMANENTE

Sezione 1

a.

I membri dell'ufficio di presidenza del comitato permanente sono il presidente, il primo vicepresidente e il secondo vicepresidente.

b.

I membri dell'ufficio di presidenza del comitato permanente sono eletti ad ogni riunione ordinaria del comitato consultivo e restano in carica fino all'elezione dei loro successori.

c.

In sede di elezione dei membri dell'ufficio di presidenza del comitato permanente, il comitato consultivo tiene conto:

(i)

del fatto che è opportuno stabilire una rotazione su una base geografica più vasta possibile;

(ii)

del fatto che è opportuno dare adeguata rappresentanza sia ai membri importatori che a quelli esportatori di cotone;

(iii)

delle capacità, dell'interesse e della partecipazione ai lavori del comitato.

d.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i membri dell'ufficio di presidenza non percepiscono alcuna remunerazione dall'ICAC. Le spese affrontate dai membri dell'ufficio di presidenza non sono a carico dell'ICAC, a meno che il comitato permanente non decida altrimenti per incarichi particolari e specifici che comportano costi di trasferta.

Sezione 2 — Durata del mandato

I membri dell'ufficio di presidenza del comitato permanente restano in carica per un anno. In casi eccezionali, essi possono essere rieletti per un secondo mandato. Ogniqualvolta possibile, il primo vicepresidente succede al presidente uscente e il secondo vicepresidente succede al primo vicepresidente.

Sezione 3 — Procedure elettorali

Un comitato di nomina, aperto a tutti i membri, è convocato non più tardi di quattro mesi prima della riunione plenaria. Il comitato di nomina elegge il proprio presidente e riferisce al comitato permanente, il quale a sua volta rivolge le opportune raccomandazioni al comitato consultivo. I delegati del comitato permanente in rappresentanza dei membri che, al momento della riunione del comitato di nomina, hanno più di un anno di arretrati nel pagamento della quota di partecipazione all'ICAC non possono presentare la propria candidatura alla carica di membro dell'ufficio di presidenza del comitato permanente.

Sezione 4 — Presidente

a.

Il presidente è il primo membro dell'ufficio di presidenza a presiedere i lavori e membro di diritto di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro.

b.

Se per qualsiasi ragione il presidente è impossibilitato a portare a termine il suo mandato, il primo vicepresidente assume la carica di presidente ad interim fino all'elezione del nuovo presidente.

Sezione 5 — Vicepresidenti

a.

Il primo vicepresidente presiede le riunioni del comitato permanente in assenza o su richiesta del presidente.

b.

Il secondo vicepresidente presiede le riunioni del comitato permanente in assenza o su richiesta del presidente e/o del primo vicepresidente.

c.

Se per una qualsiasi ragione il primo vicepresidente non può portare a termine il proprio mandato, o se la sua posizione diventa vacante in quanto ha assunto le funzioni di presidente ad interim, a norma della sezione 4 b. del presente articolo, il secondo vicepresidente assume automaticamente la carica di primo vicepresidente ad interim per il periodo fino all'elezione del nuovo vicepresidente.

ARTICOLO VI — SOTTOCOMITATI DEL COMITATO PERMANENTE

Sezione 1 — Comitato permanente

Il comitato permanente può istituire sottocomitati o gruppi di lavoro, definire il loro mandato, scioglierli o revocare loro il mandato.

Sezione 2 — Sottocomitati

Tutti i membri del comitato permanente possono entrare a far parte di un sottocomitato o di un gruppo di lavoro.

Sezione 3 — Competenza, obblighi e responsabilità dei sottocomitati

a.

Ciascun sottocomitato:

(1)

è responsabile nei confronti del comitato permanente dei lavori che gli sono affidati dal comitato consultivo o dal comitato permanente;

(2)

può sottoporre qualsiasi altra questione di sua competenza al comitato permanente;

(3)

elegge il proprio presidente e vicepresidente. Se, per qualsivoglia ragione, il presidente di un sottocomitato è impossibilitato a proseguire l'esercizio delle sue funzioni, il vicepresidente di quel sottocomitato assume le funzioni di presidente e il sottocomitato elegge un nuovo vicepresidente;

(4)

può definire il proprio regolamento, a titolo ufficiale o ufficioso.

ARTICOLO VII — SEGRETARIATO

Sezione 1

Il segretariato è diretto da un direttore esecutivo, che ha un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno remunerato ed esercita le proprie funzioni per il periodo specificato nel contratto di lavoro.

a.

Condizione per l'assunzione del direttore esecutivo è che egli non abbia alcun interesse finanziario sostanziale che possa pregiudicare la conduzione degli affari dell'ICAC e non richieda né riceva istruzioni da qualsivoglia autorità al di fuori dell'ICAC.

b.

La posizione retributiva del direttore esecutivo è pari a quella riservata agli altri membri del segretariato sotto tutti gli aspetti, fatta eccezione per la determinazione e l'applicazione degli adeguamenti al costo della vita degli stipendi e dei contributi pensionistici che saranno determinati, nel caso del direttore esecutivo, sulla base del sistema ONU.

c.

Il direttore esecutivo

(1)

svolge le funzioni di:

(a)

tesoriere dell'ICAC, pur non rispondendo personalmente dal punto di vista finanziario nel normale esercizio di tali funzioni;

(b)

segretario generale del comitato consultivo;

(c)

segretario del comitato permanente e dei suoi organi dipendenti, a meno che non deleghi le proprie responsabilità a un membro del personale;

(d)

custode di tutti i fascicoli dell'ICAC;

(e)

responsabile del personale del segretariato.

(2)

Il direttore esecutivo si assume:

(a)

la piena responsabilità del programma di lavoro affidato al segretariato;

(b)

la responsabilità di preparare l'ordine del giorno, il calendario, i documenti tecnici, i verbali, gli avvisi e i resoconti delle riunioni;

(c)

la responsabilità relativa a questioni protocollari e alle comunicazioni con i membri, con altri organismi internazionali e con gli organismi nazionali interessati al lavoro dell'ICAC.

(3)

Il direttore esecutivo:

(a)

rappresenta il comitato permanente in sede di organizzazione delle riunioni del comitato consultivo con i membri ospitanti;

(b)

assegna, di concerto con i membri ospitanti, consulenti tecnici ai comitati durante le riunioni del comitato consultivo;

(c)

prepara un bilancio annuale dettagliato da sottoporre al comitato permanente comprendente le seguenti rubriche: stipendi; contributi pensionistici; indennità di viaggio e trasferta; attrezzature per ufficio; affitti e imposte, fornendo un'indicazione delle risorse di personale da dedicare alle attività amministrative, tecniche e di altro genere;

(d)

prepara la proposta di tabella di quote di associazione da sottoporre al comitato permanente;

(e)

presenta, ogni tre mesi, un prospetto di spesa aggiornato e dettagliato a fronte del bilancio approvato.

(4)

È responsabile di tutti gli altri compiti o responsabilità assegnatigli di volta in volta dal comitato consultivo o dal comitato permanente.

Sezione 2

È responsabilità del segretariato:

a.

chiedere ai membri le informazioni dettagliate di cui all'articolo IX nonché tutte le altre informazioni particolari che potrebbero essere richieste dal comitato consultivo o dal comitato permanente;

b.

sviluppare e mantenere meccanismi di scambio di informazioni relativamente al lavoro dell'ICAC con governi non membri, altre organizzazioni internazionali e organismi privati;

c.

preparare, pubblicare e diffondere un notiziario statistico trimestrale [la frequenza di questa pubblicazione è stata resa semestrale in occasione della 43a riunione plenaria], un riesame mensile della situazione mondiale [la frequenza di questa pubblicazione è stata resa bimestrale in occasione della 43a riunione plenaria] e il relativo comunicato stampa, conformemente alle norme definite dal comitato consultivo o dal comitato permanente;

d.

preparare qualsivoglia altra relazione o analisi richiesta dal comitato consultivo, dal comitato permanente, dai sottocomitati o dai gruppi di lavoro istituiti conformemente all'articolo VI, sezione 1;

e.

informare i membri delle riunioni del comitato consultivo, del comitato permanente e dei sottocomitati. Il direttore esecutivo decide chi informare delle altre riunioni.

Sezione 3

a.

I comunicati stampa o altri documenti volti a illustrare le posizioni o i pareri dell'ICAC sono pubblicati esclusivamente previo consenso del comitato consultivo o del comitato permanente, secondo il caso.

b.

Le dichiarazioni o gli articoli pubblicati dal segretariato di sua iniziativa riportano una clausola di esclusione di qualsiasi responsabilità dell'ICAC.

Sezione 4

È responsabilità dei membri designare un'agenzia di coordinamento che funga da punto di contatto principale con il segretariato.

ARTICOLO VIII — PROCEDURE FINANZIARIE

Sezione 1

L'esercizio finanziario dell'ICAC ha inizio il 1o luglio.

Sezione 2

Per ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo presenta un bilancio di previsione delle spese e una tabella delle quote associative dei membri al comitato permanente, il quale ha facoltà di modificarli integralmente o parzialmente e le cui decisioni sono definitive, a meno che non vengano modificate dal comitato consultivo.

Sezione 3 — Contabilità

a.

Le spese sono iscritte nella contabilità dell'esercizio finanziario in cui sono stati effettivamente realizzati i pagamenti.

b.

Le entrate sono iscritte nella contabilità dell'esercizio finanziario in cui sono state effettivamente riscosse.

c.

Il segretariato prepara e presenta al comitato permanente gli estratti trimestrali della posizione finanziaria corrente dell'ICAC al 30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo e 30 giugno.

Sezione 4 — Audit

a.

Il comitato permanente incarica un revisore dei conti di provata competenza e fa verificare i conti dell'ICAC almeno una volta l'anno.

b.

In caso di cambiamento della titolarità della funzione di direttore esecutivo, il comitato permanente può far eseguire un audit speciale.

c.

Ciascuna relazione del revisore dei conti è sottoposta al comitato permanente e alle agenzie di coordinamento per approvazione in sede di successiva riunione del comitato permanente, previo ricevimento della relazione da parte del segretariato.

Sezione 5 — Fondi

a.

Ferma restando una diversa deliberazione da parte del comitato permanente, tutti i fondi ricevuti dall'ICAC sono destinati a un fondo di rotazione. Il comitato permanente decide di volta in volta il massimale, espresso in dollari, dei prelievi dal fondo di rotazione effettuati con assegno dal segretariato; per importi uguali o superiori al massimale indicato è richiesta l'approvazione scritta da parte del presidente del comitato permanente. È fatto divieto a chiunque, compreso il direttore esecutivo, di staccare a proprio favore un assegno tratto su uno dei conti del comitato.

b.

È autorizzata la costituzione di un fondo di riserva per l'importo fissato di volta in volta dal comitato permanente. I prelievi dal fondo di riserva possono essere autorizzati dal comitato permanente, ma solo se l'importo disponibile nel fondo di rotazione non è sufficiente per coprire gli impegni o i debiti dell'ICAC. Tutti i prelievi effettuati dal fondo di riserva devono essere autorizzati e precisati in termini di importo e data di prelievo.

Sezione 6 — Investimenti

Gli importi eccedenti il fabbisogno corrente possono essere investiti in titoli di prima qualità denominati in dollari, fruttiferi a breve termine, oppure depositati in conti fruttiferi coperti da assicurazione federale, secondo le istruzioni del comitato permanente.

Sezione 7 — Cessione dei beni

a.

I mobili e le attrezzature d'ufficio che non sono più necessari all'ICAC possono essere ceduti conformemente alle procedure approvate dal comitato permanente.

b.

Se in un qualsiasi momento appare imminente lo scioglimento dell'ICAC, il comitato permanente adotta le misure che ritiene più appropriate per onorare gli impegni finanziari dell'ICAC e per la cessione di tutti i beni rimanenti.

c.

Tutti i beni restanti, dopo aver onorato tutti gli impegni finanziari, vengono assegnati ai membri in regola con il pagamento delle quote associative, proporzionalmente all'importo effettivamente versato da ciascun membro nel corso dell'esercizio corrente e dei tre esercizi precedenti.

Sezione 8 — Regime pensionistico

a.

Il comitato permanente è autorizzato a istituire un regime pensionistico per i dipendenti a tempo pieno del segretariato.

b.

In caso di istituzione di tale regime,

(1)

l'ICAC versa nella cassa di tale regime contributi annuali pari almeno ai contributi annuali dei dipendenti partecipanti, ma non superiori al doppio di tali contributi.

(2)

Il regime può essere modificato o annullato dal comitato permanente. In caso di annullamento del regime pensionistico o di scioglimento dell'ICAC, ogni dipendente partecipante riceverà un rimborso, composto dai suoi contributi e dai contributi versati dall'ICAC per suo conto, con i relativi interessi.

ARTICOLO IX — INFORMAZIONI

Sezione 1

Tramite le rispettive agenzie di coordinamento, i membri forniscono le informazioni disponibili che possono essere richieste per lo svolgimento del programma di lavoro. Non appena disponibili, tali informazioni sono trasmesse direttamente al segretariato con il mezzo più rapido.

Sezione 2

Se non diversamente indicato, ogni mese vengono fornite le seguenti informazioni, fatta eccezione per i dati concernenti i regolamenti, che sono trasmessi soltanto in caso di modifiche o su richiesta specifica del segretariato.

a.

Le quantità di fibra di cotone in unità locali compresa, se possibile, una ripartizione per le seguenti categorie di lunghezza dei fiocchi: meno di 3/4 di pollice, da 3/4 di pollice a 1-3/8 di pollice, da 1-3/8 di pollice e oltre, o il loro equivalente metrico.

(1)

Le scorte classificate per paese di produzione, alla fine di ogni mese:

(a)

negli stabilimenti di lavorazione e in altri centri di utilizzo,

(b)

nei depositi pubblici e privati, in transito e in tutti gli altri siti.

(2)

I dati sulla sgranatura (o pressatura).

(3)

I dati sulle importazioni, classificate per paese di produzione oppure, se non disponibili, per paese d'origine.

(4)

Il consumo, classificato per paese di produzione, per quanto possibile:

(a)

nelle filande e in altre fabbriche;

(b)

nelle famiglie (stime annue).

(5)

I dati sul cotone incenerito o altrimenti distrutto (stime annue).

(6)

I dati sulle esportazioni, classificate per paese di destinazione e, se possibile, per varietà.

(7)

I dati sulle riesportazioni, classificate per paese di destinazione.

b.

Indicazioni sulle previsioni di produzione, quali le zone da destinare alle piantagioni di cotone, le vendite di fertilizzanti, la distribuzione delle sementi, l'intenzione degli agricoltori di produrre cotone, i controlli e gli obiettivi governativi in materia di superfici.

c.

Le previsioni e le stime relative alle superfici in cui è stato piantato e raccolto il cotone, alle rese e alla produzione per varietà, non appena disponibili e almeno una volta nel periodo della semina e una volta a maturazione del raccolto. Le informazioni relative ai raccolti sono espresse preferibilmente in termini di fibra di cotone, ma quando sono disponibili solo i dati sulle sementi si dovrebbe fornire qualche indicazione sulla produzione di fibra di cotone.

d.

Le statistiche mensili, trimestrali o annuali, a seconda dei casi, relative alla produzione, alle importazioni per paese d'origine e alle esportazioni per paese di destinazione, espresse preferibilmente in unità di quantità, di filato e di pezze di tessuto.

e.

Le agenzie di coordinamento sono invitate a comunicare senza indugio, a parte la relazione mensile ordinaria, tutte le modifiche intervenute nei regolamenti dei membri in materia di cotone.

Sezione 3

I membri collaborano con il segretariato per fornirgli le informazioni disponibili, se necessarie al programma di lavoro, concernenti la produzione, le importazioni, le esportazioni e i prezzi delle fibre e dei tessuti cellulosici e non cellulosici artificiali.

ARTICOLO X — LINGUE

Sezione 1

Le lingue ufficiali e di lavoro dell'ICAC sono l'inglese, il francese, lo spagnolo, il russo e l'arabo.

Sezione 2

Per le riunioni del comitato consultivo:

a.

il comitato permanente decide quali servizi d'interpretazione saranno forniti dall'ICAC. L'ICAC non sostiene alcuna spesa concernente tali servizi che non sia iscritta in bilancio;

b.

le dichiarazioni ufficiali da parte dei membri sono fornite almeno in una delle lingue ufficiali.

Sezione 3

Per ragioni di ordine esclusivamente pratico, le riunioni del comitato permanente e dei suoi organismi dipendenti si tengono di norma in lingua inglese.

Sezione 4

a.

Sono pubblicati in inglese, francese e spagnolo:

il sunto dei dibattiti delle riunioni del comitato consultivo;

il riesame mensile della situazione mondiale cotoniera [la frequenza di questa pubblicazione è stata resa bimestrale in occasione della 43a riunione plenaria];

i verbali del comitato permanente [la traduzione in francese e spagnolo è stata sospesa a seguito in occasione della 43a riunione plenaria].

b.

Sono pubblicati in tutte le lingue ufficiali:

l'esame annuale della situazione cotoniera mondiale;

la relazione del presidente del comitato permanente;

la relazione del direttore esecutivo;

la dichiarazione finale della riunione plenaria.

c.

Il comitato permanente definisce quali altri documenti di merito vadano stampati nelle varie lingue tenuto conto della loro utilità per i membri e delle ripercussioni di bilancio.

ARTICOLO XI — VOTAZIONE

Sezione 1

a.

In fase decisionale, il comitato consultivo e il comitato permanente si sforzano di conseguire l'unanimità.

b.

Nel caso in cui in sede di comitato consultivo non si raggiunga un consenso su una determinata questione, questa può essere sottoposta al comitato consultivo, a meno che non sia specificato in questo o in altri regolamenti dell'ICAC che la questione debba essere messa ai voti in sede di comitato permanente. Il comitato consultivo delibera per consenso. Nel caso in cui in sede di comitato consultivo non si raggiunga un consenso, la questione può essere messa ai voti su richiesta di un membro, nel qual caso una raccomandazione o una proposta è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.

c.

Ogni membro ha diritto a un voto.

d.

L'astensione non è considerata un voto.

e.

Di norma, la votazione ha luogo per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei membri presenti e votanti non chieda di procedere al voto per appello nominale. Qualora un membro ne faccia richiesta, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO XII — COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI

Sezione 1

a.

L'ICAC collabora con altre organizzazioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali. Il comitato permanente individua le organizzazioni, nonché la natura e la portata di tale collaborazione.

b.

Tali organizzazioni, nonché i governi non membri e il pubblico, previa autorizzazione da parte del membro ospitante, possono essere invitati a presenziare alle sedute del comitato consultivo. Il comitato consultivo o il comitato permanente definiscono le condizioni della loro partecipazione alle riunioni.

ARTICOLO XIII — MODIFICHE

Il presente regolamento può essere modificato soltanto dal comitato consultivo, a meno che quest'ultimo non lo trasmetta specificamente al comitato permanente a tale scopo.

ARTICOLO XIV — SOSTITUZIONE

Il presente regolamento, adottato il 16 giugno 1972, sostituisce tutti gli atti, le risoluzioni o i regolamenti precedenti incompatibili con le sue disposizioni.

Indice

Adesione

1-4, 7

Agenzia di coordinamento

9

Bilancio

2, 5, 8-9, 12

Comitato consultivo

1-9, 12-13

Comitato direttivo

3

Comitato permanente

1-10, 12-13

Contributo

2-3, 5, 7-10

Cooperazione

5, 13

Direttore esecutivo

1-6, 8-10, 12

Finanze

4-5

Fondi

9-10

Informazioni

1-2, 4, 9, 11

Lingue

12

Numero legale

5

Ordine del giorno

5-6, 8

Presidente

3-5, 7, 10, 12

Programma di lavoro

2, 4, 8, 11

Riunione plenaria

1-4, 7, 9, 12

Segretariato

4-6, 8-11

Segretario generale

3, 8

Verbale

5-6, 8, 12

Vicepresidente

3, 6-7

Votazione

12-13


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