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Document 32017D0728

    Decisione di esecuzione (UE) 2017/728 della Commissione, del 20 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2013/92/UE concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina [notificata con il numero C(2017) 2429]

    C/2017/2429

    GU L 107 del 25.4.2017, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018D1137

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/728/oj

    25.4.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 107/33


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/728 DELLA COMMISSIONE

    del 20 aprile 2017

    che modifica la decisione di esecuzione 2013/92/UE concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina

    [notificata con il numero C(2017) 2429]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione (2) stabilisce disposizioni relative alla sorveglianza, ai controlli fitosanitari e alle misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina.

    (2)

    L'applicazione della decisione di esecuzione 2013/92/UE ha dimostrato che il materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti originari della Cina continua a comportare un rischio fitosanitario per l'Unione. È pertanto opportuno continuare ad applicare la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure stabilite dalla decisione di esecuzione fino al 31 luglio 2018 e la data entro cui gli Stati membri sono tenuti a presentare una relazione sui controlli fitosanitari all'importazione dovrebbe essere fissata di conseguenza.

    (3)

    I codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti sono stati aggiornati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (3). I modelli di relazione di cui agli allegati I e II della decisione 2013/92/UE dovrebbero pertanto essere allineati alla nomenclatura aggiornata.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/92/UE.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione di esecuzione 2013/92/UE è così modificata:

    1)

    l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    Comunicazione

    Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione (*1), gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e i risultati dei controlli fitosanitari effettuati a norma degli articoli 2 e 3 della presente decisione, entro il 31 luglio 2017 per il periodo dal 1o aprile 2016 al 31 marzo 2017, ed entro il 30 aprile 2018 per il periodo dal 1o aprile 2017 al 31 marzo 2018. A tal fine gli Stati membri utilizzano il modello di relazione di cui all'allegato II.

    (*1)  Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37).»;"

    2)

    all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli articoli da 1 a 4 si applicano fino al 31 luglio 2018.»;

    3)

    gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

    (2)  Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 74).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).


    ALLEGATO

    1.

    Nell'ottava riga della tabella di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2013/92/UE, il numero «6908» è sostituito da «6907».

    2.

    Nell'ottava colonna della tabella di cui all'allegato II della decisione di esecuzione 2013/92/UE, il numero «6908» è sostituito da «6907».


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