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Document 32017D0657

    Decisione (UE) 2017/657 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

    GU L 94 del 7.4.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/657/oj

    Related international agreement

    7.4.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 94/1


    DECISIONE (UE) 2017/657 DEL CONSIGLIO

    del 3 aprile 2017

    relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma della decisione 2017/47 del Consiglio (2), l'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020 (l'«accordo») è stato firmato dalla Commissione il 5 dicembre 2016, con riserva della conclusione di tale accordo in una data successiva.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso e che debbano essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

    (3)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

    (4)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (4);il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

    (5)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (6)

    È opportuno approvare l'accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020 è approvato a nome dell'Unione (6).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo (7).

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    R. GALDES


    (1)  Approvazione del 2 marzo 2017.

    (2)  GU L 7 del 12.1.2017, pag. 2.

    (3)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

    (4)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

    (5)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

    (6)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 7 del 12 gennaio 2017, assieme alla decisione relativa alla firma.

    (7)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà publicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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