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Document 32017D0652

Decisione (UE) 2017/652 della Commissione, del 29 marzo 2017, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» [notificata con il numero C(2017) 2200]

C/2017/2200

GU L 92 del 6.4.2017, p. 100–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/652/oj

6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/100


DECISIONE (UE) 2017/652 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2017

sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa»

[notificata con il numero C(2017) 2200]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione C(2013)5969 della Commissione del 13 settembre 2013 è stata respinta la registrazione dell'iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa». Con sentenza del 3 febbraio 2017 (causa T-646/13) il Tribunale dell'Unione europea ha annullato tale decisione, con la motivazione che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivazione per non aver indicato quali misure, tra quelle menzionate nell'allegato della proposta di ICE, esulassero dalle sue competenze, né i motivi a sostegno di tale conclusione. Al fine di prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, la Commissione deve adottare una nuova decisione sulla domanda di registrazione della predetta proposta di iniziativa dei cittadini.

(2)

La proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» ha il seguente oggetto: «Chiediamo all'UE di migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e di rafforzare la diversità culturale e linguistica nell'Unione».

(3)

Questa proposta di iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «Chiediamo all'UE di adottare una serie di atti legislativi volti a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell'Unione. Tra tali atti rientrano misure politiche negli ambiti delle lingue regionali e delle minoranze, dell'istruzione e della cultura, della politica regionale, della partecipazione, dell'uguaglianza, dei contenuti audiovisivi e di altri media, nonché del sostegno regionale (statale)».

(4)

L'allegato della proposta di iniziativa dei cittadini menziona specificamente 11 atti legislativi dell'Unione per i quali la proposta di iniziativa dei cittadini chiede, in sostanza, l'adozione di proposte da parte della Commissione, vale a dire:

a)

una raccomandazione del Consiglio «sulla protezione e sulla promozione della diversità culturale e linguistica nell'Unione» sulla base dell'articolo 167, paragrafo 5, secondo trattino, del TFUE, e dell'articolo 165, paragrafo 4, secondo trattino, del TFUE;

b)

una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, del TFUE e dell'articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, del TFUE, avente la finalità di adeguare «i programmi di finanziamento rendendoli accessibili per le piccole comunità linguistiche regionali e minoritarie»;

c)

una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, del TFUE e dell'articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, del TFUE, avente la finalità di creare un centro per la diversità linguistica che rafforzerà la consapevolezza dell'importanza delle lingue regionali e minoritarie e promuoverà la diversità a tutti i livelli, finanziato principalmente dall'Unione europea;

d)

un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base degli articoli 177 e 178 del TFUE avente la finalità di adeguare le disposizioni comuni relative ai fondi regionali dell'UE includendo la protezione delle minoranze e la promozione della diversità culturale e linguistica tra gli obiettivi tematici;

e)

un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 173, paragrafo 3, del TFUE e dell'articolo 182, paragrafo 1, del TFUE, avente la finalità di modificare il regolamento relativo al programma «Orizzonte 2020» ai fini del miglioramento della ricerca sul valore aggiunto che le minoranze nazionali e la diversità culturale e linguistica possono apportare allo sviluppo sociale ed economico delle regioni dell'UE;

f)

una direttiva, un regolamento o una decisione del Consiglio sulla base dell'articolo 20, paragrafo 2, del TFUE e dell'articolo 25 del TFUE avente la finalità di rafforzare nell'UE la posizione dei cittadini appartenenti a una minoranza nazionale, con l'obiettivo di garantire che le loro preoccupazioni legittime siano prese in considerazione nell'elezione dei membri del Parlamento europeo;

g)

misure efficaci per combattere la discriminazione e promuovere la parità di trattamento, anche per le minoranze nazionali, in particolare mediante la revisione delle vigenti direttive del Consiglio in materia di parità di trattamento, sulla base dell'articolo 19, paragrafo 1, del TFUE;

h)

la modifica della legislazione dell'UE al fine di garantire grosso modo parità di trattamento per gli apolidi e i cittadini dell'Unione, sulla base dell'articolo 79, paragrafo 2, del TFUE;

i)

un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 118 del TFUE, avente la finalità di introdurre un diritto d'autore unitario in modo che tutta l'UE possa essere considerata un mercato interno nel settore dei diritti d'autore;

j)

una modifica della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) al fine di garantire la libera prestazione dei servizi e la ricezione di contenuti audiovisivi in regioni in cui risiedono le minoranze nazionali, sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE e dell'articolo 63 del TFUE;

k)

un regolamento o una decisione del Consiglio avente la finalità di concedere un'esenzione per categoria per i progetti che promuovono le minoranze nazionali e la loro cultura, sulla base dell'articolo 109 del TFUE, dell'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE, o dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera e), del TFUE.

(5)

Possono essere adottati atti legislativi dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati nei seguenti settori:

miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non commerciali; creazione artistica e letteraria, anche nel settore audiovisivo,

sviluppo della dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri,

definizione dei compiti, degli obiettivi prioritari e dell'organizzazione dei Fondi strutturali, a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione,

misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione, segnatamente delle piccole e medie imprese, promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese, favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico,

ricerca e sviluppo tecnologico, sotto forma di un programma quadro pluriennale che stabilisce gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le attività dell'Unione e fissa le priorità pertinenti, precisando le grandi linee di dette attività e fissando l'importo globale massimo e le modalità dettagliate della partecipazione finanziaria dell'Unione al programma quadro, nonché le quote rispettive in ciascuna delle attività previste,

definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri dell'UE,

creazione di diritti di proprietà intellettuale europei al fine di garantire una protezione uniforme in tutta l'Unione e istituzione di un sistema centralizzato di autorizzazione, coordinamento e vigilanza a livello dell'Unione,

coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività professionali autonome e al loro esercizio,

determinazione delle categorie di aiuti concessi dagli Stati esentati dalla procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.

(6)

Per tali motivi la proposta di iniziativa dei cittadini, nella misura in cui mira all'adozione da parte della Commissione delle proposte di atti legislativi dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati di cui al considerando 4, lettere da a) ad e) e da h) a k), non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011.

(7)

D'altro canto, non può essere adottato un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati avente la finalità di rafforzare nell'UE la posizione dei cittadini appartenenti ad una minoranza nazionale, con l'obiettivo di garantire che le loro preoccupazioni legittime siano prese in considerazione nell'elezione dei membri del Parlamento europeo. L'articolo 20, paragrafo 2, del TFUE stabilisce i diritti dei cittadini dell'Unione. Tali diritti includono il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. L'articolo 25 del TFUE stabilisce che, sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti elencati all'articolo 20, paragrafo 2, del TFUE. Tuttavia, i diritti completati da tali disposizioni devono essere opponibili nei confronti di Stati membri diversi da quello di cui il cittadino dell'Unione interessato ha la cittadinanza, o nei confronti delle istituzioni dell'Unione. Per contro, l'atto legislativo previsto dalla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» non presenta simili caratteristiche, e creerebbe di conseguenza diritti opponibili anche nei confronti dello Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza. L'articolo 25 e l'articolo 20, paragrafo 2, del TFUE non possono pertanto costituire basi giuridiche per l'adozione di un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati «avente la finalità di rafforzare nell'UE la posizione dei cittadini appartenenti ad una minoranza nazionale, con l'obiettivo di garantire che le loro preoccupazioni legittime siano prese in considerazione nell'elezione dei membri del Parlamento europeo». Nella misura in cui l'atto legislativo previsto dalla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» riguarda in sostanza le disposizioni necessarie per l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, è quest'ultima istituzione che, conformemente all'articolo 223 del TFUE, deve redigere una proposta per stabilire tali disposizioni, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. La Commissione non è pertanto abilitata dai trattati a presentare una proposta per un siffatto atto legislativo.

(8)

Un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati non può essere adottato neppure per l'introduzione di misure efficaci per combattere la discriminazione e promuovere la parità di trattamento, anche per le minoranze nazionali, in particolare mediante la revisione delle vigenti direttive del Consiglio in materia di parità di trattamento. Fermo restando che, indipendentemente dal loro ambito di competenza, le istituzioni dell'Unione sono tenute a rispettare la «diversità culturale e linguistica» conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del TUE e ad astenersi da qualsiasi discriminazione sulla base dell'appartenenza ad una minoranza nazionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nessuna delle predette disposizioni costituisce una base giuridica per qualunque intervento da parte delle istituzioni. L'articolo 19 del TFUE stabilisce che, fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Questo elenco esaustivo dei motivi di discriminazione non comprende tuttavia l'appartenenza a una minoranza nazionale. L'articolo 19 del TFUE non può pertanto costituire la base giuridica per l'adozione di un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati che preveda «misure efficaci per combattere la discriminazione e promuovere la parità di trattamento, anche per le minoranze nazionali».

(9)

Per tali motivi la proposta di iniziativa dei cittadini, nella misura in cui mira all'adozione da parte della Commissione delle proposte di atti legislativi dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati di cui al considerando 4, lettere f) e g), esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011.

(10)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, stabilendo, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante un'iniziativa dei cittadini europei.

(11)

A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.

(12)

La proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» dovrebbe pertanto essere registrata. Le dichiarazioni di sostegno che dovrebbero essere raccolte per questa proposta di iniziativa dei cittadini hanno per oggetto le proposte della Commissione di atti legislativi dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati di cui al considerando 4, lettere da a) ad e) e da h) a k),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È registrata la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa».

2.   Possono essere raccolte le dichiarazioni di sostegno per questa proposta di iniziativa dei cittadini, fermo restando che essa mira a proposte della Commissione concernenti:

una raccomandazione del Consiglio «sulla protezione e sulla promozione della diversità culturale e linguistica nell'Unione»,

una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di adeguare «i programmi di finanziamento rendendoli accessibili per le piccole comunità linguistiche regionali e minoritarie»,

una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di creare un centro per la diversità linguistica che rafforzerà la consapevolezza dell'importanza delle lingue regionali e minoritarie e promuoverà la diversità a tutti i livelli, finanziato principalmente dall'Unione europea,

un regolamento che modifica le disposizioni generali applicabili ai compiti, agli obiettivi prioritari e all'organizzazione dei Fondi strutturali, in modo da tener conto della protezione delle minoranze e della promozione della diversità culturale e linguistica, a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione,

un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di modificare il regolamento relativo al programma «Orizzonte 2020» ai fini del miglioramento della ricerca sul valore aggiunto che le minoranze nazionali e la diversità culturale e linguistica possono apportare allo sviluppo sociale ed economico delle regioni dell'UE,

la modifica della legislazione dell'UE al fine di garantire grosso modo parità di trattamento per gli apolidi e i cittadini dell'Unione,

un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di introdurre un diritto d'autore unitario in modo che tutta l'UE possa essere considerata un mercato interno nel settore dei diritti d'autore,

una modifica della direttiva 2010/13/UE al fine di garantire la libera prestazione dei servizi e la ricezione di contenuti audiovisivi in regioni in cui risiedono le minoranze nazionali,

un regolamento o una decisione del Consiglio avente la finalità di concedere un'esenzione per categoria dalla procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, per i progetti che promuovono le minoranze nazionali e la loro cultura.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 3 aprile 2017.

Articolo 3

Destinatari della presente decisione sono gli organizzatori (membri del comitato di cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa», rappresentati dal signor Hans Heinrich HANSEN e dal signor Hunor KELEMEN, in veste di referenti.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2017

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Primo vicepresidente


(1)  GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

(2)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).


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