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Document 32017D0563

Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

GU L 80 del 25.3.2017, pp. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2024: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/563/oj

25.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/33


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/563 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 maggio 2016 l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura speciale») al fine di esentare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), a decorrere dal 1o gennaio 2018, i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR.

(2)

Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 4 ottobre 2016, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Estonia. Con lettera del 5 ottobre 2016 la Commissione ha comunicato all'Estonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(3)

Ai sensi dell'articolo 287, punto 8, della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 16 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(4)

La misura speciale richiesta è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008, dal titolo «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) — Uno «Small Business Act» per l'Europa.

(5)

Poiché la misura speciale comporterà una riduzione degli obblighi in materia di IVA per le imprese più piccole, è opportuno autorizzare l'Estonia ad applicarla per un periodo limitato di tempo fino al 31 dicembre 2020. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di optare per il regime IVA normale.

(6)

Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che una direttiva che modifichi dette disposizioni della direttiva 2006/112/CE entrino in vigore prima del 31 dicembre 2020.

(7)

In base alle informazioni fornite dall'Estonia, l'innalzamento della soglia avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale.

(8)

La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 8, della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il regime speciale per le piccole imprese, se questa data è anteriore.

Articolo 3

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)   GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


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