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Document 32017D0486

Decisione di esecuzione (UE) 2017/486 della Commissione, del 17 marzo 2017, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne dalla rinotracheite bovina infettiva del Lussemburgo, dei Länder tedeschi Amburgo e Schleswig-Holstein e di Jersey, e che modifica l'allegato II della decisione 2008/158/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne dalla malattia di Aujeszky della regione italiana Friuli Venezia Giulia [notificata con il numero C(2017) 1689] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/1689

GU L 75 del 21.3.2017, pp. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/486/oj

21.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/486 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2017

che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne dalla rinotracheite bovina infettiva del Lussemburgo, dei Länder tedeschi Amburgo e Schleswig-Holstein e di Jersey, e che modifica l'allegato II della decisione 2008/158/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne dalla malattia di Aujeszky della regione italiana Friuli Venezia Giulia

[notificata con il numero C(2017) 1689]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 10, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina. L'articolo 9 della direttiva dispone che uno Stato membro provvisto di un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la rinotracheite bovina infettiva o la malattia di Aujeszky può sottoporre tale programma alla Commissione per ottenerne l'approvazione. Tale articolo prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste per gli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina o suina.

(2)

L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE stabilisce che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, dalla rinotracheite bovina infettiva, esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. Tale articolo prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste per gli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina.

(3)

La decisione 2004/558/CE della Commissione (2) approva i programmi destinati alla lotta e all'eradicazione della rinotracheite bovina infettiva dovuta a herpesvirus bovino di tipo 1 (BHV1) presentati dagli Stati membri che figurano nell'elenco di cui all'allegato I di detta decisione per le regioni di tali Stati membri specificate in tale allegato e alle quali si applicano garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE. L'allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri considerate indenni da BHV1 e alle quali si applicano garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(4)

Il Lussemburgo ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere l'approvazione del suo programma nazionale destinato alla lotta e all'eradicazione della rinotracheite bovina infettiva dovuta a BHV1 in tutto il suo territorio, e per l'applicazione delle garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva conformemente all'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

(5)

In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dal Lussemburgo, detto Stato membro dovrebbe figurare nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, e le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva dovrebbero applicarsi conformemente all'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2004/558/CE.

(6)

I Länder tedeschi Amburgo e Schleswig-Holstein figurano attualmente nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE.

(7)

La Germania ha ora presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne da BHV1 per i Länder Amburgo e Schleswig-Holstein, e per l'applicazione ai medesimi delle garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(8)

In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Germania, i Länder Amburgo e Schleswig-Holstein non dovrebbero più figurare nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì nell'elenco di cui al suo allegato II, e le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva dovrebbero applicarsi a tali Länder conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE.

(9)

Il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio (3) stabilisce che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione concernente la legislazione veterinaria, il Regno Unito e le Isole normanne, compresa Jersey, sono considerati come un solo Stato membro.

(10)

Il Regno Unito ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne da BHV1 per Jersey, e per l'applicazione alla medesima delle garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(11)

In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dal Regno Unito, Jersey dovrebbe figurare nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2004/558/CE, e le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva dovrebbero applicarsi a Jersey conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2004/558/CE.

(12)

La decisione 2008/185/CE della Commissione (4) stabilisce garanzie supplementari per gli spostamenti di suini tra gli Stati membri. Tali garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri secondo il loro stato sanitario per la malattia di Aujeszky. L'allegato II della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o loro regioni che applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky.

(13)

L'Italia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere l'approvazione del suo programma nazionale di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la regione Friuli Venezia Giulia e l'inserimento della medesima nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE.

(14)

In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dall'Italia, la regione Friuli Venezia Giulia dovrebbe figurare nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2008/185/CE.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2004/558/CE e 2008/185/CE.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato II della decisione 2008/185/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

(3)  Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1).

(4)  Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).


ALLEGATO I

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dai seguenti:

«

ALLEGATO I

Stati membri

Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

Belgio

Tutte le regioni

Repubblica ceca

Tutte le regioni

Germania

I seguenti Regierungsbezirke nella Renania settentrionale-Vestfalia:

 

Düsseldorf

 

Colonia

Italia

Regione Friuli Venezia Giulia

Provincia autonoma di Trento

Lussemburgo

Tutte le regioni

ALLEGATO II

Stati membri

Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE

Danimarca

Tutte le regioni

Germania

I Länder:

 

Baden-Württemberg

 

Baviera

 

Berlino

 

Brandeburgo

 

Brema

 

Amburgo

 

Assia

 

Bassa Sassonia

 

Meclemburgo-Pomerania Occidentale

 

Renania-Palatinato

 

Saar

 

Sassonia

 

Sassonia-Anhalt

 

Schleswig-Holstein

 

Turingia

 

I seguenti Regierungsbezirke nella Renania settentrionale-Vestfalia:

 

Arnsberg

 

Detmold

 

Münster

Italia

Regione Valle D'Aosta

Provincia autonoma di Bolzano

Austria

Tutte le regioni

Finlandia

Tutte le regioni

Svezia

Tutte le regioni

Regno Unito

Jersey

»

ALLEGATO II

L'allegato II della decisione 2008/185/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky

Codice ISO

Stato membro

Regioni

ES

Spagna

Tutte le regioni

IT

Italia

Regione Friuli Venezia Giulia

LT

Lituania

Tutte le regioni

PL

Polonia

Tutte le regioni»


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