This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017C0131(01)
Commission statement regarding the EU/US Agreement on the protection of personal information relating to the prevention, investigation, detection, and prosecution of criminal offenses (‘Umbrella Agreement’)
Dichiarazione della Commissione relativa all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati («Accordo quadro»)
Dichiarazione della Commissione relativa all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati («Accordo quadro»)
GU L 25 del 31.1.2017, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/2 |
Dichiarazione della Commissione relativa all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati («Accordo quadro»)
La Commissione ricorda che l'accordo quadro non costituisce una base giuridica per il trasferimento di dati personali tra l'UE e gli Stati Uniti ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati, compreso il terrorismo (cfr. articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo). Piuttosto, in combinazione con la base giuridica applicabile al trasferimento e fatte salve le condizioni stabilite dal proprio articolo 5, l'accordo mira a fornire garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2016/680. Per contro, esso non prevede un'autorizzazione generale per i trasferimenti. Inoltre, l'accordo preserva la capacità delle autorità nazionali di protezione dei dati di esercitare pienamente i poteri di controllo conferiti loro dal diritto dell'UE per quanto concerne i trasferimenti internazionali che rientrano nel suo ambito di applicazione.
La Commissione osserva che, in linea con la richiesta formulata dal Parlamento europeo nella risoluzione del 12 marzo 2014 (2013/2188(INI)) per prevedere «mezzi di ricorso amministrativo e giudiziario efficaci e applicabili per tutti i cittadini dell'UE negli Stati Uniti» e di «porre i diritti dei cittadini dell'UE sullo stesso piano dei diritti dei cittadini statunitensi», l'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo quadro fornisce ai cittadini dell'UE diritti di ricorso giudiziario. Al fine di rispettare tale disposizione, il Congresso degli Stati Uniti ha già adottato il Judicial Redress Act (legge sul ricorso giudiziario). Si tratta di una tappa importante nel processo di attuazione. Sulla base delle assicurazioni ricevute durante i negoziati, la Commissione si attende che siano effettuate tutte le designazioni nell'ambito di tale legge, sia dell'UE come «covered country» (paese contemplato), sia di tutte le agenzie degli Stati Uniti che trattano dati inclusi nell'ambito di applicazione dell'accordo come «designated federal agency or component» (agenzia federale o componente designata) e che siano coperti tutti i trasferimenti di dati che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo. La Commissione conferma che sono inclusi i trasferimenti effettuati sulla base dell'accordo UE-USA sui codici di prenotazione (PNR) e dell'accordo UE-USA sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP) (cfr. articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il quarto comma del preambolo dell'accordo) e che le rispettive serie di dati non possono essere escluse dai diritti in materia di ricorso giudiziario garantiti dal Judicial Redress Act. La Commissione ritiene che solo in tal modo è possibile garantire la piena attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo, come previsto dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, dello stesso.
La Commissione ritiene che l'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo quadro costituisca una disposizione essenziale del medesimo, che deve essere attuata integralmente, in particolare tramite le designazioni necessarie. Inoltre, secondo quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo, la Commissione presterà particolare attenzione al riesame congiunto dell'attuazione effettiva dell'articolo 19 dell'accordo relativo al ricorso giudiziario.
Anche se i diritti aggiuntivi in materia di ricorso giudiziario di cui all'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo non si estendono ai cittadini di paesi terzi, ciò non pregiudica altri diritti di ricorso giudiziario che la normativa statunitense accorda a chiunque, indipendentemente dalla residenza o dalla nazionalità (cfr. articolo 19, paragrafo 3, dell'accordo), ad esempio i diritti ai sensi dell'Administrative Procedure Act, dell'Electronics Communication Privacy Act o del Freedom of Information Act.