This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R2103
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2103 of 21 November 2016 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Burrata di Andria (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2103 della Commissione, del 21 novembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Burrata di Andria (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2103 della Commissione, del 21 novembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Burrata di Andria (IGP)]
C/2016/7653
         GU L 327 del 2.12.2016, pp. 16–17
		 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
         
      
         
            
         In force
| 
                2.12.2016  | 
            
                IT  | 
            
                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
            
                L 327/16  | 
         
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2103 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Burrata di Andria (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
| 
                         (1)  | 
                     
                         A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Burrata di Andria» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).  | 
                  
| 
                         (2)  | 
                     
                         Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Burrata di Andria» deve essere registrata,  | 
                  
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Burrata di Andria» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 263 del 20.7.2016, pag. 7.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).