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Document 32016R2097
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2097 of 30 November 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 543/2011 as regards the trigger levels for additional duties on certain fruit and vegetables
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2097 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2097 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli
C/2016/7659
GU L 326 del 1.12.2016, p. 9–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2097 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2016
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XVIII. Questa sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3). |
(2) |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2013, il 2014 e il 2015, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per alcuni ortofrutticoli a decorrere dal 1o novembre 2016. |
(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Per ragioni di leggibilità, è necessario sostituire integralmente l'allegato XVIII del suddetto regolamento. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
ALLEGATO
«ALLEGATO XVIII
DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Volumi limite (in tonnellate) |
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
Dal 1o ottobre 2016 al 31 maggio 2017 |
459 296 |
78.0020 |
Dal 1o giugno 2016 al 30 settembre 2016 |
33 923 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
Dal 1o maggio 2016 al 31 ottobre 2016 |
20 972 |
78.0075 |
Dal 1o novembre 2016 al 30 aprile 2017 |
15 253 |
||
78.0085 |
0709 91 00 |
Carciofi |
Dal 1o novembre 2016 al 30 giugno 2017 |
7 597 |
78.0100 |
0709 93 10 |
Zucchine |
Dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 |
143 275 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
Dal 1o dicembre 2016 al 31 maggio 2017 |
269 562 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
Dal 1o novembre 2016 alla fine di febbraio 2017 |
72 334 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); wilking e simili ibridi di agrumi |
Dal 1o novembre 2016 alla fine di febbraio 2017 |
86 651 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
Dal 1o giugno 2016 al 31 dicembre 2016 |
293 087 |
Dal 1o giugno 2017 al 31 dicembre 2017 |
333 424 |
|||
78.0160 |
Dal 1o gennaio 2017 al 31 maggio 2017 |
231 536 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Uva da tavola |
Dal 21 luglio 2016 al 20 novembre 2016 |
70 580 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
Dal 1o gennaio 2017 al 31 agosto 2017 |
503 266 |
78.0180 |
Dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016 |
54 155 |
||
Dal 1o settembre 2017 al 31 dicembre 2017 |
260 376 |
|||
78.0220 |
0808 30 90 |
Pere |
Dal 1o gennaio 2017 al 30 aprile 2017 |
239 571 |
78.0235 |
Dal 1o luglio 2016 al 31 dicembre 2016 |
118 018 |
||
Dal 1o luglio 2017 al 31 dicembre 2017 |
23 307 |
|||
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
Dal 1o giugno 2016 al 31 luglio 2016 |
4 939 |
78.0265 |
0809 29 00 |
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide |
Dal 21 maggio 2016 al 10 agosto 2016 |
29 166 |
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016 |
3 849 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016 |
18 155 » |