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Document 32016R1617

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1617 della Commissione, dell'8 settembre 2016, relativo, per l'anno di domanda 2016, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti

C/2016/5664

GU L 242 del 9.9.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1617/oj

9.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1617 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2016

relativo, per l'anno di domanda 2016, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e fino al 75 % per le misure connesse alla superficie e connesse agli animali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

L'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che i pagamenti di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, inclusi gli anticipi per i pagamenti diretti, siano versati una volta ultimati i controlli amministrativi e i controlli in loco di cui all'articolo 74 di detto regolamento. Tuttavia, per quanto riguarda le misure connesse alla superficie e connesse agli animali nell'ambito dello sviluppo rurale, l'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 consente il versamento degli anticipi una volta ultimati i controlli amministrativi a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

(3)

L'attuale gravità della situazione economica in alcuni settori agricoli, in particolare quello lattiero-caseario, è tuttora fonte di serie difficoltà finanziarie e di problemi di liquidità per i beneficiari.

(4)

Inoltre, le difficoltà amministrative incontrate nel primo anno di attuazione del nuovo quadro giuridico per i regimi dei pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale permangono in alcuni Stati membri e, in taluni casi, hanno ritardato l'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari per l'anno di domanda 2015.

(5)

Tenuto conto della natura eccezionale di questo insieme di circostanze e delle conseguenti difficoltà finanziarie per i beneficiari, è necessario alleviare tali difficoltà derogando all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, onde consentire agli Stati membri di versare un livello superiore di anticipi ai beneficiari per l'anno di domanda 2016.

(6)

A causa dei nuovi requisiti concernenti la preparazione della procedura di domanda per l'anno 2016 si sono inoltre verificati ritardi nella gestione della domanda unica, delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base. Ne consegue che i controlli necessari saranno probabilmente ultimati più tardi rispetto al previsto.

(7)

Occorre pertanto derogare all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 onde consentire il versamento degli anticipi per i pagamenti diretti alla conclusione dei controlli amministrativi specificati agli articoli 28 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (4). È tuttavia fondamentale che tale deroga non ostacoli la sana gestione finanziaria né il requisito di un sufficiente livello di garanzia. Di conseguenza, gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga sono responsabili dell'adozione di tutte le misure necessarie volte a garantire che siano evitati i pagamenti in eccesso e che le eventuali somme indebitamente percepite siano recuperate rapidamente ed efficacemente. Inoltre, l'uso di tale deroga dovrebbe essere disciplinato dalla dichiarazione di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'esercizio finanziario 2017.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, del comitato di gestione dei pagamenti diretti e del comitato di sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all'anno di domanda 2016 gli Stati membri hanno la facoltà di versare anticipi fino al 70 % per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all'85 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 2

In deroga all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all'anno di domanda 2016 gli Stati membri hanno la facoltà di versare anticipi per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 3

Per gli Stati membri che applicano l'articolo 2 del presente regolamento, la dichiarazione di gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 include, per l'esercizio finanziario 2017, la conferma che i pagamenti in eccesso ai beneficiari sono stati evitati e che le eventuali somme indebitamente percepite sono state recuperate rapidamente ed efficacemente, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).


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