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Document 32016R1612

Regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera

C/2016/5681

GU L 242 del 9.9.2016, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1612/oj

9.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1612 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2016

che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 106, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il settore lattiero si trova ad affrontare turbative di mercato dovute a uno squilibrio tra offerta e domanda a livello mondiale, cui ha contribuito la proroga fino alla fine del 2017 dell'embargo imposto dalla Russia sulle importazioni di prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione.

(2)

La domanda globale di latte e prodotti lattiero-caseari è leggermente aumentata nel 2015 e nei primi mesi del 2016, ma ad un ritmo nettamente inferiore a quello della produzione.

(3)

L'offerta di latte a livello mondiale è generalmente aumentata nel corso del 2015, con un incremento complessivo della produzione pari a circa 4,5 milioni di tonnellate nell'Unione, negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda, mentre le esportazioni totali dell'Unione e di questi due paesi terzi hanno registrato un calo di circa 200 000 tonnellate in equivalente latte.

(4)

Nei primi quattro mesi del 2016 la produzione lattiera nell'Unione, negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda è aumentata di circa 3,6 milioni di tonnellate, di cui meno dell'1 % è stato assorbito da un aumento delle esportazioni.

(5)

Le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute, da un lato, e le cooperative e altre forme di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dall'altro, sono state autorizzate ad adottare accordi volontari e decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per un periodo di sei mesi decorrente dal 13 aprile 2016 rispettivamente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione (3) e del regolamento delegato (UE) 2016/558 della Commissione (4). Tale termine è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1615 della Commissione (5).

(6)

Gli strumenti di intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e di ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere sono rimasti disponibili senza interruzioni dal settembre 2014.

(7)

Tali strumenti hanno contribuito ad attenuare le ripercussioni della crisi e ad arginare il costante deterioramento dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari, ma lo squilibrio globale persiste.

(8)

Per permettere al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di trovare un nuovo equilibrio nell'attuale grave situazione di mercato e dato che, in base alle analisi di mercato di cui si dispone, non sono previste riduzioni significative dei volumi di produzione fino alla fine del 2017, è opportuno predisporre un aiuto a favore dei produttori lattieri dell'Unione che si impegnano a ridurre la produzione di latte su base volontaria.

(9)

Poiché la produzione lattiera dell'Unione è principalmente caratterizzata da consegne di latte vaccino, mentre le vendite dirette e il latte di altre specie ne rappresentano solo una quota marginale, è opportuno che l'aiuto sia concesso unicamente per la riduzione delle consegne di latte vaccino.

(10)

Al fine di conseguire un'efficace riduzione delle consegne di latte vaccino, dovrebbero essere ammessi a beneficiare dell'aiuto unicamente i richiedenti che hanno effettuato consegne di latte vaccino a primi acquirenti nel luglio 2016, vale a dire nel periodo più recente per il quale i richiedenti possono fornire la prova di tali consegne.

(11)

Sempre in un'ottica di massima efficacia, l'aiuto dell'Unione dovrebbe coprire una riduzione massima del 50 % delle consegne di latte vaccino rispetto al periodo di riferimento.

(12)

L'aiuto previsto dal presente regolamento dovrebbe essere considerato una misura volta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(13)

L'aiuto dovrebbe poter essere cumulato con altri aiuti finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

(14)

Poiché la sovvenzione è fissata in euro, è necessario, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione dell'importo stanziato per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro. È quindi opportuno determinare il fatto generatore del tasso di cambio a norma dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In base al principio di cui al paragrafo 2, lettera b), e ai criteri di cui al paragrafo 5, lettera c), di detto articolo, il fatto generatore dovrebbe essere la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(15)

Affinché il regime possa funzionare efficacemente senza che venga superato il quantitativo totale massimo sovvenzionabile di riduzione delle consegne di latte vaccino, è opportuno prevedere notifiche con riguardo alle domande di aiuto e alle domande di pagamento.

(16)

Ai fini di un utilizzo ottimale del regime, è opportuno prevedere più periodi per la presentazione delle domande, fino ad esaurimento del quantitativo totale di riduzione delle consegne di latte vaccino corrispondente alle disponibilità di bilancio. Ai fini di un trattamento efficace le domande dovrebbero preferibilmente essere trasmesse per via elettronica.

(17)

Affinché le domande diano luogo a una riduzione significativa delle consegne di latte vaccino e per evitare un onere amministrativo sproporzionato, è opportuno fissare un quantitativo minimo di riduzione delle consegne di latte vaccino per ogni domanda.

(18)

Al fine di garantire un trattamento uniforme delle domande in tutta l'Unione, è opportuno fissare un fattore di conversione standard per la conversione dei litri in chilogrammi.

(19)

Gli Stati membri non dovrebbero verificare unicamente l'ammissibilità delle domande di aiuto, ma anche la loro plausibilità. Ad esempio, non dovrebbe essere considerata plausibile una domanda di aiuto per la quale il quantitativo totale di latte vaccino da consegnare a primi acquirenti nel periodo di riduzione superi il quantitativo totale consegnato nel periodo di riferimento.

(20)

Affinché l'aiuto sia erogato ai beneficiari il più presto possibile e la riduzione della produzione possa iniziare senza indugio, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Un aiuto dell'Unione è messo a disposizione dei richiedenti ammissibili che riducano le consegne di latte vaccino per un periodo di tre mesi, di seguito denominato «periodo di riduzione», rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, di seguito denominato «periodo di riferimento», alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

L'aiuto dell'Unione è fissato a 14 EUR/100 kg di latte vaccino per il quantitativo corrispondente alla differenza tra il latte vaccino consegnato nel corso del periodo di riferimento e il latte vaccino consegnato nel corso del periodo di riduzione. L'aiuto dell'Unione non può superare un quantitativo totale di riduzione delle consegne di latte vaccino corrispondente a un importo di 150 000 000 EUR.

Per ciascun richiedente ammissibile l'aiuto dell'Unione copre un quantitativo massimo di riduzione delle consegne di latte vaccino pari al 50 % del quantitativo totale di latte vaccino consegnato a primi acquirenti nel periodo di riferimento.

2.   Ai fini del presente regolamento, per «richiedenti ammissibili» si intendono i produttori di latte che hanno consegnato latte vaccino a primi acquirenti nel luglio 2016.

3.   Per i richiedenti ammissibili stabiliti in Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito, il fatto generatore del tasso di cambio per i pagamenti effettuati ai sensi del presente regolamento è la data di entrata in vigore del medesimo.

4.   L'aiuto di cui al presente regolamento può essere cumulato con altri aiuti finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Articolo 2

1.   L'aiuto è concesso sulla base delle domande.

Il quantitativo minimo di riduzione delle consegne di latte vaccino per il quale è chiesto l'aiuto è pari a 1 500 kg.

Se espresso in litri, il quantitativo di riduzione delle consegne di latte vaccino è moltiplicato per un coefficiente di 1,03 per la conversione in chilogrammi.

2.   I richiedenti ammissibili presentano le domande di aiuto allo Stato membro in cui sono stabiliti, secondo il metodo da questo prescritto. Le domande di aiuto sono presentate in modo da pervenire allo Stato membro entro i termini di ricezione di cui al terzo comma.

Gli Stati membri possono decidere che le domande di aiuto possono essere presentate da organizzazioni di produttori riconosciute o da società cooperative a nome di richiedenti ammissibili. In tal caso, gli Stati membri si accertano che l'aiuto sia trasferito nella sua totalità ai richiedenti ammissibili che hanno effettivamente ridotto le loro consegne di latte vaccino secondo le condizioni stabilite nel presente regolamento.

Il termine per la presentazione delle domande complete è il seguente:

a)

il 21 settembre 2016 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) per il primo periodo di riduzione, corrispondente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016;

b)

il 12 ottobre 2016 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) per il secondo periodo di riduzione, corrispondente ai mesi di novembre e dicembre 2016 e gennaio 2017;

c)

il 9 novembre 2016 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) per il terzo periodo di riduzione, corrispondente ai mesi di dicembre 2016 e gennaio e febbraio 2017;

d)

il 7 dicembre 2016 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) per il quarto periodo di riduzione, corrispondente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.

I richiedenti possono presentare una sola domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento. Qualora un richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili. Tuttavia, i richiedenti che hanno presentato domanda per il primo periodo di riduzione possono presentare domanda anche per il quarto periodo di riduzione.

3.   Per essere ricevibile, la domanda di aiuto comprende:

a)

le seguenti informazioni su un modulo fornito dallo Stato membro:

i)

nome e indirizzo del richiedente ammissibile;

ii)

quantitativo totale di latte vaccino consegnato a primi acquirenti nel periodo di riferimento;

iii)

quantitativo totale di latte vaccino di cui è prevista la consegna a primi acquirenti nel periodo di riduzione;

iv)

quantitativo previsto di riduzione delle consegne di latte vaccino per il quale è richiesto l'aiuto, che non deve superare il 50 % del quantitativo totale di cui al punto ii) né essere inferiore a 1 500 kg;

b)

documenti indicanti il quantitativo totale di latte vaccino di cui alla lettera a), punto ii);

c)

documenti indicanti che la domanda riguarda un produttore di latte che ha consegnato latte vaccino a primi acquirenti nel luglio 2016.

4.   Le domande di aiuto il cui quantitativo di riduzione delle consegne di latte vaccino è inferiore a 1 500 kg sono respinte.

Le domande di aiuto il cui quantitativo di riduzione delle consegne di latte vaccino supera il 50 % del quantitativo totale di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii), si considerano presentate per un quantitativo di riduzione delle consegne di latte vaccino pari al 50 % del quantitativo totale di cui al punto suddetto.

Articolo 3

Dopo averne accertato la plausibilità e l'ammissibilità gli Stati membri comunicano alla Commissione, in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (6), tutte le domande di aiuto ammissibili e plausibili entro le 16:00 (ora di Bruxelles) del terzo giorno lavorativo successivo al termine di ricezione delle domande di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 4

1.   Sulla base delle notifiche di cui all'articolo 3, la Commissione comunica agli Stati membri in quale misura possono essere concesse autorizzazioni per i quantitativi richiesti, tenuto conto del quantitativo totale massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Gli Stati membri trasmettono le autorizzazioni ai richiedenti entro sette giorni lavorativi dal termine di ricezione delle domande di cui all'articolo 2, paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.

Le autorizzazioni sono rilasciate per tutte le domande ricevibili e plausibili trasmesse alla Commissione in conformità dell'articolo 3.

2.   Se il quantitativo complessivo coperto dalle domande di aiuto trasmesse in conformità dell'articolo 3 supera il quantitativo totale massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013, fissa un coefficiente di attribuzione che gli Stati membri applicano al quantitativo coperto da ciascuna domanda di aiuto.

Qualora venga fissato un coefficiente di attribuzione per il periodo di riduzione interessato, le domande di aiuto presentate per gli ulteriori periodi di riduzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono respinte e non è più possibile presentare domande per i periodi di riduzione successivi.

Le autorizzazioni sono rilasciate per i quantitativi coperti dalle domande di aiuto, moltiplicati per il coefficiente di attribuzione.

Articolo 5

1.   L'aiuto è versato sulla base di una domanda di pagamento.

2.   I richiedenti ammissibili cui sono state concesse le autorizzazioni di cui all'articolo 4 presentano domanda di pagamento allo Stato membro in cui sono stabiliti, secondo il metodo da questo prescritto. Le domande di pagamento sono presentate in modo da pervenire allo Stato membro entro 45 giorni dalla fine del periodo di riduzione.

Gli Stati membri possono decidere che le domande di pagamento possono essere presentate da organizzazioni di produttori riconosciute o da società cooperative a nome di richiedenti ammissibili. In tal caso, gli Stati membri si accertano che il pagamento sia trasferito nella sua totalità ai richiedenti ammissibili che hanno effettivamente ridotto le loro consegne di latte vaccino secondo le condizioni stabilite nel presente regolamento.

3.   Per essere ricevibile, la domanda di pagamento comprende:

a)

le seguenti informazioni su un modulo fornito dallo Stato membro:

i)

nome e indirizzo del richiedente ammissibile;

ii)

quantitativo totale di latte vaccino effettivamente consegnato a primi acquirenti nel periodo di riduzione;

iii)

quantitativo effettivo di riduzione delle consegne di latte vaccino per cui è richiesto il pagamento dell'aiuto; tale quantitativo non deve superare il 50 % del quantitativo totale di latte vaccino consegnato a primi acquirenti nel periodo di riferimento né, se del caso, il quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

b)

documenti indicanti il quantitativo totale di cui alla lettera a), punto ii).

4.   Il pagamento dell'aiuto è effettuato dopo che gli Stati membri hanno verificato, in conformità degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che la riduzione delle consegne di latte vaccino per la quale è versato l'aiuto dell'Unione ha effettivamente avuto luogo alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Il pagamento è effettuato entro il 90° giorno successivo alla fine del periodo di riduzione, salvo se è in corso un'indagine amministrativa.

5.   L'importo dell'aiuto copre la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino di cui al paragrafo 3, lettera a), punto iii), per ciascun richiedente ammissibile.

Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino supera il quantitativo risultante dall'applicazione dell'articolo 4, l'importo dell'aiuto corrisponde a quest'ultimo quantitativo (il «quantitativo autorizzato»). Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è pari o superiore all'80 % del quantitativo autorizzato, l'importo dell'aiuto corrisponde alla riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino di cui al paragrafo 3, lettera a), punto iii), purché non venga superato il quantitativo autorizzato. Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è pari o superiore al 50 % ma inferiore all'80 % del quantitativo autorizzato, l'importo dell'aiuto è moltiplicato per un coefficiente di 0,8. Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è pari o superiore al 20 % ma inferiore al 50 % del quantitativo autorizzato, l'importo dell'aiuto è moltiplicato per un coefficiente di 0,5. Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è inferiore al 20 % del quantitativo autorizzato non viene versato alcun aiuto.

6.   Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti di cui al presente regolamento sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se i pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2017.

Articolo 6

Entro l'8 marzo, il 5 aprile, il 3 maggio e il 7 giugno 2017 alle ore 16:00 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione, in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009, tutte le domande di pagamento presentate rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo di riduzione.

Articolo 7

Entro il 30 giugno 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

il numero di richiedenti ammissibili e il quantitativo totale effettivo di riduzione delle consegne di latte vaccino coperto dalle domande di aiuto e dalle domande di pagamento ad essi pervenute;

b)

l'importo complessivo dell'aiuto dell'Unione di cui è previsto il pagamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 20).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/558 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni di cooperative e di altre forme di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riguardanti la pianificazione della produzione (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 18).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1615 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 per quanto riguarda il periodo in cui sono autorizzati accordi e decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).


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