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Document 32016R1113
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1113 of 8 July 2016 amending for the 248th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda organisations
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1113 della Commissione, dell'8 luglio 2016, recante duecentoquarantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1113 della Commissione, dell'8 luglio 2016, recante duecentoquarantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
C/2016/4497
GU L 186 del 9.7.2016, pp. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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9.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1113 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2016
recante duecentoquarantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 5 luglio 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
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(3) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
All'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa:
«Daniel Martin Schneider (alias Abdullah). Indirizzo: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 9.9.1985. Luogo di nascita: Neunkirchen (Saar), Germania. Nazionalità: tedesca. N. passaporto: 2318047793 (passaporto tedesco rilasciato a Friedrichsthal, Germania, il 17.5.2006, scaduto il 16.5.2011). Numero di identificazione nazionale: 2318229333 (carta d'identità federale tedesca rilasciata a Friedrichsthal, Germania, il 17.5.2006, scaduta il 16.5.2011 (dichiarata smarrita). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica; (b) associato a Fritz Martin Gelowicz e Adem Yilmaz; (c) in carcere in Germania dal giugno 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.10.2008.»