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Document 32016R1036

Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (codificazione)

GU L 176 del 30.6.2016, p. 21–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj

30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/21


REGOLAMENTO (UE) 2016/1036 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (2) ha subito varie e sostanziali modifiche (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno provvedere alla sua codificazione.

(2)

L'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («accordo antidumping del 1994»), contiene norme per quanto riguarda, tra l'altro, il calcolo del dumping, la procedura relativa all'apertura e allo svolgimento successivo delle inchieste, compresi gli aspetti inerenti all'accertamento e all'esame dei fatti, l'istituzione di misure provvisorie e l'imposizione e la riscossione dei dazi antidumping, la durata e il riesame delle misure antidumping e la divulgazione delle informazioni relative alle inchieste antidumping.

(3)

Ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle norme dell'accordo antidumping del 1994, è opportuno recepire nella legislazione dell'Unione, nella misura massima possibile, i termini di tale accordo.

(4)

Per l'applicazione delle norme dell'accordo antidumping del 1994, è essenziale che, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT»), l'Unione tenga conto dell'interpretazione delle norme stesse da parte dei suoi principali interlocutori commerciali.

(5)

È opportuno fissare norme chiare e circostanziate sul calcolo del valore normale, precisando che in tutti i casi dovrebbe essere basato sulle vendite rappresentative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali nel paese esportatore. È opportuno indicare quando due o più persone si considerano collegate ai fini della determinazione del dumping. Conviene definire le circostanze nelle quali si può considerare che le vendite sul mercato interno, essendo state effettuate in perdita, non possono essere prese in considerazione e che quindi è possibile fare ricorso alle restanti vendite oppure al valore normale costruito oppure alle vendite a paesi terzi. È inoltre opportuno adottare disposizioni adeguate per la ripartizione dei costi, anche per la fase di avviamento e occorre fissare gli orientamenti inerenti alla definizione di tale fase e ai relativi metodi di ripartizione dei costi. È inoltre necessario, per il calcolo del valore normale, indicare il metodo da applicare per determinare gli importi delle spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto da inserire in tale valore.

(6)

Per determinare il valore normale relativo ai paesi che non hanno un'economia di mercato, conviene dettare le regole per la scelta di un appropriato paese terzo ad economia di mercato da utilizzare a tale scopo e, qualora non sia possibile trovare un paese terzo adatto, stabilire che il valore normale può essere determinato su qualsiasi altra base equa.

(7)

È opportuno definire il prezzo all'esportazione ed elencare gli adeguamenti che devono essere applicati nei casi in cui si ritiene necessario ricostruire il prezzo rispetto al primo prezzo sul mercato libero.

(8)

Ai fini di un equo confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, è consigliabile elencare i fattori che possono incidere sui prezzi e sulla loro comparabilità, nonché fissare disposizioni specifiche riguardo ai tempi e alle modalità di applicazione degli adeguamenti, tenendo presente che occorre evitare di duplicare detti adeguamenti; è inoltre necessario stabilire che il confronto può essere effettuato utilizzando la media dei prezzi, anche se i singoli prezzi all'esportazione possono essere confrontati con la media del valore normale qualora i primi varino secondo il cliente, la regione o il periodo di tempo.

(9)

È opportuno fissare orientamenti chiari e particolareggiati sui fattori che sono pertinenti per determinare se le importazioni oggetto di dumping abbiano causato un pregiudizio grave oppure minaccino di provocare pregiudizio. Per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, occorre tener conto dell'incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato nell'Unione.

(10)

È opportuno definire il termine «industria dell'Unione» e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine «collegate»; occorre inoltre precisare che le azioni antidumping possono essere attuate nell'interesse dei produttori di una regione dell'Unione e fissare gli orientamenti relativi alla definizione di tale regione.

(11)

È necessario stabilire chi abbia diritto a presentare una denuncia antidumping, precisando in quale misura la denuncia debba essere sostenuta dall'industria dell'Unione e le informazioni in materia di dumping, pregiudizio e nesso di causalità che essa deve contenere; conviene inoltre specificare le procedure di rigetto delle denunce oppure di apertura dei procedimenti.

(12)

È necessario stabilire le modalità secondo le quali si comunicano alle parti interessate le informazioni richieste dalle autorità. Alle parti interessate devono essere accordate ampie possibilità per la presentazione di tutti gli elementi di prova pertinenti e la difesa dei propri interessi. È inoltre opportuno fissare chiaramente le norme e le procedure da seguire durante l'inchiesta, precisando che le parti interessate devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati possano essere presi in considerazione. È inoltre opportuno fissare a quali condizioni le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti e presentare osservazioni in merito. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare riguardo alla raccolta di informazioni.

(13)

È necessario stabilire le condizioni alle quali possono essere istituiti i dazi provvisori, in particolare le condizioni secondo cui tali dazi devono essere istituiti non prima dei sessanta giorni dall'inizio del procedimento e non oltre nove mesi da detta data; per ragioni amministrative, occorre stabilire che in tutti i casi tali dazi possono essere istituiti dalla Commissione direttamente per un periodo di nove mesi oppure per due periodi successivi di sei e tre mesi.

(14)

Occorre specificare le procedure relative all'accettazione di impegni idonei ad eliminare il dumping e il pregiudizio invece dell'imposizione di dazi provvisori o definitivi. È inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o della revoca di impegni e stabilire che possono essere istituiti dazi provvisori in caso di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessaria un'inchiesta supplementare per completare le risultanze. Ai fini dell'accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro esecuzione non inducano ad un comportamento lesivo della concorrenza.

(15)

È necessario prevedere la chiusura dei procedimenti, con o senza l'istituzione di misure definitive, di norma entro dodici mesi e comunque non oltre quindici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta.

(16)

Le inchieste o i procedimenti dovrebbero essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile; è opportuno definire tali situazioni. Qualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori al margine di dumping qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure in caso di ricorso a tecniche di campionamento.

(17)

È necessario stabilire che i dazi provvisori possono essere riscossi a titolo retroattivo e precisare le circostanze che giustificano l'applicazione retroattiva dei dazi per evitare che sia pregiudicata l'efficacia delle misure definitive; è inoltre necessario stabilire che i dazi possono essere applicati con effetto retroattivo in caso di violazione o di revoca di impegni assunti.

(18)

Occorre prevedere che le misure scadano dopo cinque anni, salvo che da un riesame risulti che esse devono essere lasciate in vigore. È inoltre necessario stabilire che, in presenza di elementi di prova sufficienti relativi al mutamento di circostanze, devono essere svolti riesami intermedi o inchieste per determinare se siano giustificate le restituzioni di dazi antidumping. È opportuno inoltre precisare che, qualora sia necessario ricalcolare il margine di dumping con una ricostruzione del prezzo all'esportazione, i dazi non devono essere considerati un costo sostenuto tra l'importazione e la rivendita se detti dazi si ripercuotono sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure nell'Unione.

(19)

È necessario specificare che i prezzi all'esportazione e i margini di dumping possono essere sottoposti ad una nuova valutazione qualora il dazio sia stato assorbito dall'esportatore con una forma di compensazione e di conseguenza non incida sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure nell'Unione.

(20)

L'accordo antidumping del 1994 non contiene disposizioni sull'elusione delle misure antidumping, benché una separata decisione ministeriale del GATT abbia riconosciuto il problema dell'elusione e lo abbia deferito al comitato antidumping del GATT. Poiché i negoziati multilaterali non hanno sinora avuto alcun risultato e in attesa dell'esito del deferimento al comitato antidumping dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è necessario che la legislazione dell'Unione preveda disposizioni per far fronte a pratiche, incluso il semplice assemblaggio nell'Unione oppure in un paese terzo, volte essenzialmente ad eludere le misure antidumping.

(21)

È opportuno inoltre chiarire quali pratiche costituiscano un'elusione delle misure in vigore. Le pratiche di elusione possono aver luogo all'interno o all'esterno dell'Unione. Occorre pertanto prevedere che le esenzioni dai dazi estesi che possono essere concesse agli importatori possano essere accordate anche agli esportatori, quando si estendono i dazi per impedire l'elusione che ha luogo al di fuori dell'Unione.

(22)

Occorre autorizzare la sospensione delle misure antidumping qualora si riscontri un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato che renda temporaneamente inopportuno il mantenimento di tali misure.

(23)

È necessario prevedere che le importazioni sotto inchiesta possano essere soggette a registrazione al momento dell'importazione, ai fini della successiva applicazione di misure contro dette importazioni.

(24)

Ai fini di una corretta esecuzione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino gli scambi relativi alle importazioni dei prodotti soggetti a inchieste o oggetto di misure nonché gli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento, e relazionino in merito alla Commissione.

(25)

È opportuno che siano svolte visite di verifica per controllare le informazioni presentate in materia di dumping e di pregiudizio, ancorché tali visite dovrebbero essere condizionate dal ricevimento di risposte adeguate ai questionari.

(26)

È necessario stabilire che, nel caso di elevato numero di parti o di transazioni commerciali, si ricorra a tecniche di campionamento ai fini di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

(27)

È necessario stabilire che nei confronti delle parti che non collaborano in misura sufficiente possono essere usate ai fini delle risultanze altre informazioni che possano essere meno favorevoli per dette parti.

(28)

È opportuno provvedere al trattamento di informazioni riservate per evitare di divulgare i segreti d'impresa.

(29)

È essenziale stabilire che le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate correttamente dei fatti e delle considerazioni principali, e ciò tenuto conto del processo di formazione delle decisioni nell'Unione, in tempo utile affinché possano difendere i loro interessi.

(30)

Appare opportuno prevedere un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni in merito all'interesse dell'Unione all'istituzione di misure, compreso l'interesse dei consumatori, nonché fissare i termini per la presentazione di tali osservazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate.

(31)

L'esecuzione del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di dazi provvisori e definitivi e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(32)

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure definitive. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata anche per l'accettazione degli impegni, l'apertura e la non apertura di riesami in previsione della scadenza, la sospensione delle misure, la proroga della sospensione delle misure e il ripristino delle misure, dato l'effetto di tali misure rispetto alle misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un pregiudizio che sarebbe difficile da riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Principi

1.   Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell'Unione causi un pregiudizio.

2.   Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione nell'Unione è inferiore ad un prezzo comparabile di un prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali.

3.   Il paese esportatore è di norma il paese d'origine. Esso, tuttavia, può essere un paese intermedio, salvo quando i prodotti transitano semplicemente in tale paese oppure non sono ivi fabbricati o il loro prezzo in tale paese non è comparabile.

4.   Ai fini del presente regolamento, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.

Articolo 2

Determinazione del dumping

1.   Il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore.

Qualora l'esportatore nel paese esportatore non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può tuttavia essere stabilito in base ai prezzi di altri venditori o produttori.

I prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali, e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi.

Per determinare se due parti sono associate, occorre tener conto della definizione di «parti collegate», di cui all'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5).

2.   Le vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno sono di norma utilizzate per determinare il valore normale se il volume di tali vendite corrisponde ad almeno il 5 % del volume delle vendite del prodotto all'Unione. Può tuttavia essere utilizzato anche un volume di vendite inferiore, ad esempio quando i prezzi applicati sono considerati rappresentativi per il mercato considerato.

3.   Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, oppure se tali vendite riguardano quantitativi insufficienti oppure se, a causa di una particolare situazione di mercato, tali vendite non permettono un valido confronto, il valore normale del prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi all'esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi.

Ai sensi del primo comma, si ritiene che una particolare situazione di mercato per il prodotto interessato sussista, tra l'altro, in presenza di prezzi artificialmente bassi, di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali.

4.   Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore, oppure destinate ad un paese terzo, che sono effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari (fissi e variabili), con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita, possono essere considerate come non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali a causa del prezzo, e quindi si può non tenerne conto ai fini della determinazione del valore normale, soltanto se tali vendite sono avvenute in un periodo di tempo prolungato, in quantitativi consistenti e a prezzi che non consentono di coprire tutti i costi entro un congruo termine.

Si ritiene che i prezzi inferiori ai costi al momento della vendita consentano il recupero dei costi entro un congruo termine se sono superiori alla media ponderata dei costi nel periodo dell'inchiesta.

Per periodo di tempo prolungato si intende di norma un anno e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. Si ritiene che le vendite a prezzi inferiori ai costi unitari siano effettuate in quantitativi consistenti entro tale periodo qualora venga accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita è inferiore alla media ponderata dei costi unitari oppure che il volume delle vendite a prezzi inferiori ai costi unitari è pari ad almeno il 20 % del volume delle vendite prese in considerazione per determinare il valore normale.

5.   I costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all'inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame.

Se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non sono adeguatamente riflessi nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi.

Sono presi in considerazione gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono tradizionalmente utilizzati. In mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è effettuata di preferenza in funzione del volume d'affari. Se l'adeguamento non è già previsto nel sistema di ripartizione di cui al presente comma, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura.

Quando, per una parte del periodo previsto per il recupero dei costi, sono utilizzati nuovi impianti di produzione che implicano sostanziali investimenti aggiuntivi e bassi indici di utilizzazione degli impianti, in seguito ad operazioni di avviamento che si svolgono nel periodo dell'inchiesta o in una parte di esso, i costi medi per la fase di avviamento sono quelli applicabili, secondo le regole di ripartizione sopra specificate, alla fine di tale fase e come tali sono inseriti, per il periodo dell'inchiesta, nella media ponderata dei costi di cui al paragrafo 4, secondo comma. La durata della fase di avviamento è determinata in funzione delle circostanze relative al produttore o all'esportatore interessato e non deve comunque superare un'adeguata parte iniziale del periodo previsto per il recupero dei costi. Per tale adeguamento dei costi applicabile durante il periodo dell'inchiesta, le informazioni relative ad una fase di avviamento che si estende oltre detto periodo sono prese in considerazione unicamente se sono presentate prima delle verifiche ed entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta.

6.   Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell'esportatore o del produttore soggetti all'inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi:

a)

la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all'inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese d'origine;

b)

gli importi effettivamente sostenuti dall'esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del paese d'origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale;

c)

qualunque altro metodo appropriato, a condizione che l'importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d'origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

7.

(a)

Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato (6), il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi; compresa l'Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

Un paese terzo ad economia di mercato è opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, è utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.

Le parti interessate sono informate subito dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al paese terzo a economia di mercato che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni.

b)

Nel caso di inchieste antidumping relative a importazioni in provenienza dalla Repubblica popolare cinese, dal Vietnam e dal Kazakistan, nonché da qualsiasi paese non retto da un'economia di mercato che sia membro dell'OMC alla data di apertura dell'inchiesta, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell'inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a).

c)

La domanda di cui alla lettera b) dev'essere fatta per iscritto e deve contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore opera in condizioni di economia di mercato. Ciò si verifica quando:

le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, siano adottate in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, e i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato;

le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;

i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;

le imprese in questione siano soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscano certezza del diritto e stabilità per la loro attività, e

le conversioni del tasso di cambio siano effettuate ai tassi di mercato.

Si procede ad accertare se il produttore soddisfa i criteri di cui alla presente lettera di regola entro sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dall'avvio dell'inchiesta, dopo aver sentito l'industria dell'Unione dopo aver dato all'industria dell'Unione la possibilità di presentare osservazioni. Tale accertamento resta valido durante l'inchiesta. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi delle richieste svolta a norma della lettera b) normalmente entro 28 settimane dall'apertura dell'inchiesta.

d)

Se la Commissione ha svolto un'inchiesta limitata a norma dell'articolo 17, l'accertamento di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo è limitato alle parti incluse nell'inchiesta e ai produttori che ricevono un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3.

8.   Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione dal paese esportatore all'Unione.

9.   Quando non esiste un prezzo all'esportazione oppure quando il prezzo all'esportazione non è considerato attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto d'associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, il prezzo all'esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non è rivenduto a un acquirente indipendente o non è rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa.

In tali casi, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile al livello della frontiera dell'Unione, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l'importazione e la rivendita nonché dei profitti.

Le voci per le quali sono applicati gli adeguamenti comprendono quelle normalmente a carico dell'importatore, ma che sono sostenute da qualsiasi parte operante all'interno o all'esterno dell'Unione, che sia collegata all'importatore o all'esportatore oppure ad essi vincolata da un accordo di compensazione inclusi: il trasporto normale, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e lo scarico nonché le spese accessorie; dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese importatore per l'importazione o la vendita delle merci, nonché un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita nonché i profitti.

10.   Tra il valore normale e il prezzo all'esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all'esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell'applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati:

a)

Caratteristiche fisiche

Èeffettuato un adeguamento per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche del prodotto interessato. L'importo dell'adeguamento corrisponde alla stima del valore di mercato della differenza.

b)

Oneri all'importazione e imposte indirette

Il valore normale è adeguato di un importo corrispondente agli oneri all'importazione o alle imposte indirette che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati destinati al consumo nel paese esportatore e che non sono riscossi oppure sono rimborsati per i prodotti esportati nell'Unione.

c)

Sconti, riduzione e quantitativi

Èapplicato un adeguamento per le differenze inerenti agli sconti e alle riduzioni, compresi quelli accordati per le differenze tra i quantitativi, a condizione che siano adeguatamente quantificati e direttamente collegati alle vendite in oggetto. Può essere effettuato un adeguamento anche per gli sconti e le riduzioni differiti, a condizione che la domanda di adeguamento si basi su una prassi normalmente seguita in precedenza, inclusa l'osservanza delle condizioni richieste per ottenere gli sconti o le riduzioni.

d)

Stadio commerciale

i)

Viene applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, compresa ogni differenza che può emergere nelle vendite del produttore originale di apparecchiature (Original Equipment Manufacturer — OEM), se rispetto al sistema di distribuzione nei due mercati risulta che il prezzo all'esportazione, compreso quello costruito, si riferisce ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che la differenza incide sulla comparabilità dei prezzi, ciò che è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi dati commerciali nel mercato interno del paese esportatore. L'importo dell'adeguamento è determinato in funzione del valore di mercato della differenza.

ii)

Tuttavia, in circostanze non previste nel punto i), qualora una differenza esistente nello stadio commerciale non possa essere quantificata per l'assenza di tali stadi sul mercato interno dei paesi esportatori, o quando si dimostri che talune funzioni si riferiscono a stadi commerciali diversi da quello che deve essere utilizzato in sede di confronto, può essere accordato uno speciale adeguamento.

e)

Trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori

Èapplicato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi direttamente connessi sostenuti per far pervenire il prodotto dai locali dell'esportatore a un acquirente indipendente, quando tali costi sono inclusi nei prezzi applicati. Sono comprese le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e quelle accessorie.

f)

Imballaggio

Si applica un adeguamento per tener conto delle differenze relative ai rispettivi costi, direttamente collegati, sostenuti per l'imballaggio del prodotto.

g)

Credito

Si applica un adeguamento per le differenze inerenti al costo di eventuali crediti concessi per le vendite in esame, a condizione che si sia tenuto conto di talefattore nella determinazione dei prezzi applicati.

h)

Servizio d'assistenza

Èeffettuato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi diretti sostenuti per fornire garanzie, assistenza tecnica e servizi, a norma di legge oppure in conformità del contratto di vendita.

i)

Commissioni

Si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame.

Nel termine «commissione» si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

j)

Conversione valutaria

Se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita. Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all'esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. La data di vendita è di norma la data della fattura, ma si può utilizzare la data del contratto, dell'ordine di acquisto o della conferma dell'ordine, se talidocumenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita. Non si tiene conto delle fluttuazioni dei cambi e gli esportatori dispongono di un termine di sessanta giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell'inchiesta.

k)

Altri fattori

Un adeguamento può essere ugualmente effettuato per differenze relative ad altri fattori non indicati nelle lettere da a) a j), se è dimostrato, come prescritto a norma del presente paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, e, in particolare, se gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori.

11.   Salve le disposizioni pertinenti relative all'equo confronto, l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta è di norma accertata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nell'Unione oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all'esportazione nell'Unione per ogni operazione. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nell'Unione, se vi sono sensibili differenza nell'andamento dei prezzi all'esportazione tra i differenti acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di dumping. Il presente paragrafo non osta all'utilizzazione delle tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17.

12.   Per margine di dumping si intende l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione. Quando i margini di dumping variano, può essere calcolata una media ponderata.

Articolo 3

Accertamento di un pregiudizio

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo.

2.   L'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

a)

del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell'Unione; e

b)

dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione.

3.   Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell'Unione. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria dell'Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

4.   Se le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che:

a)

il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e

b)

la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell'Unione simile.

5.   L'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, quali il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni; l'entità del margine di dumping effettivo; la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito e dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi nell'Unione; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

6.   Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria dell'Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che tale incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale.

7.   Oltre alle importazioni oggetto di dumping, sono esaminati anche i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria dell'Unione per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a tale proposito comprendono, tra l'altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping; la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi; le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e dell'Unione nonché la concorrenza tra gli stessi;egli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni e di produttività.

8.   L'effetto delle importazioni oggetto di dumping è valutato in relazione alla produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono valutati in relazione alla produzione del gruppo e della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni.

9.   L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio materiale deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere stato chiaramente prevedibile e deve essere imminente.

Per accertare l'esistenza di una minaccia di notevole pregiudizio, sono presi in considerazione, tra l'altro, i seguenti fattori:

a)

un sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;

b)

l'esistenza di una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni oggetto di dumping nell'Unione, in considerazione della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento;

c)

il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di altre importazioni;

d)

la situazione delle scorte dei prodotti soggetti all'inchiesta.

Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma dalla totalità dei fattori considerati si conclude che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali, se non venissero adottate misure di difesa, deriverebbe un notevole pregiudizio.

Articolo 4

Definizione di industria dell'Unione

1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per «industria dell'Unione» il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della produzione dell'Unione complessiva di tali prodotti. Tuttavia:

a)

qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di dumping, l'espressione «industria dell'Unione» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;

b)

in circostanze eccezionali, il territorio dell'Unione può essere suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati competitivi e i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se:

i)

i produttori di detto mercato vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato; e

ii)

la domanda su detto mercato non è soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nell'Unione.

In tal caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere riconosciuta anche se una parte notevole dell'industria totale dell'Unione non viene colpita da detto pregiudizio, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni a prezzi di dumping in tale mercato isolato e che inoltre tali importazioni causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detto mercato.

2.   Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora:

a)

uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta;

b)

entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure

c)

insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, detto produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati.

Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che uno controlli l'altro quando il primo è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo.

3.   Qualora per industria dell'Unione si intendano i produttori di una determinata regione, gli esportatori hanno l'opportunità di offrire impegni a norma dell'articolo 8 riguardo alla regione interessata. In tali casi, qualora si valuti l'interesse dell'Unione alle misure, occorrerà attribuire una particolare importanza all'interesse della regione. Se non è offerto prontamente un impegno adeguato, oppure nelle circostanze esposte nell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, può essere istituito un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio dell'Unione In tal caso, i dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati produttori o esportatori.

4.   Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 8.

Articolo 5

Apertura del procedimento

1.   Salvo il disposto del paragrafo 6, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle presunte pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione

La denuncia può essere presentata alla Commissione o a uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione.

Uno Stato membro che, in mancanza di una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione al dumping o al pregiudizio che ne risulta per un'industria dell'Unione comunica immediatamente tali elementi alla Commissione.

2.   La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova relativi all'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e il presunto pregiudizio. La denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre relativamente a quanto segue:

a)

identità del denunciante con una descrizione del volume e del valore della produzione dell'Unione del prodotto simile realizzata dal denunciante stesso; se viene presentata per conto dell'industria dell'Unione, la denuncia scritta deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori dell'Unione noti (oppure delle associazioni dei produttori dell'Unione) del prodotto simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della produzione dell'Unione del prodotto simile attribuibile a tali produttori;

b)

descrizione completa del prodotto asseritamente oggetto di dumping, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi terzi, con un elenco delle persone note che importano il prodotto;

c)

i prezzi ai quali il prodotto è venduto quando è destinato al consumo nel mercato interno dei paesi di origine o di esportazione (oppure, se delcaso, i prezzi ai quali il prodotto è venduto dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a un paese o a paesi terzi oppure sul valore costruito del prodotto), nonché i prezzi all'esportazione oppure, se del caso, i prezzi ai quali il prodotto è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nell'Unione;

d)

le variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione, elencati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5.

3.   La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

4.   Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se, previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori dell'Unione del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori dell'Unione che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale de prodotto simile realizzata dall'industria dell'Unione.

5.   Se non è stata adottata la decisione di avviare l'inchiesta, le autorità si astengono dal rendere pubblica la relativa denuncia. Tuttavia, dopo aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata e prima di avviare l'inchiesta, esse ne informano il governo del paese esportatore interessato.

6.   Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto, l'inchiesta può essere aperta unicamente se è giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito la necessità di avviare tale inchiesta.

7.   Ai fini della decisione relativa all'apertura di un'inchiesta, si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell'esistenza del dumping e del pregiudizio. La denuncia è respinta se gli elementi di prova relativi al dumping o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta. Non sono avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all'1 %, a meno che tali paesi complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3 % del consumo dell'Unione.

8.   Una denuncia può essere ritirata prima dell'apertura dell'inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata.

9.   Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunciante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi della denuncia normalmente entro 21 giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata alla Commissione.

10.   L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione.

L'avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. L'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 5.

11.   La Commissione informa gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i denuncianti, in merito all'apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1, agli esportatori interessati e alle autorità del paese esportatore, nonché alle altre parti interessate implicate nell'inchiesta che ne facciano richiesta. Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della denuncia scritta può essere fornito unicamente alle autorità del paese esportatore e alle relative associazioni di categoria.

12.   L'inchiesta antidumping non osta alle procedure di sdoganamento.

Articolo 6

Inchiesta

1.   Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, avvia un'inchiesta a livello dell'Unione. Taleinchiesta riguarda tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente.

Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'avvio del procedimento.

Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione.

2.   Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antidumping hanno almeno 30 giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all'esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese esportatore. Il termine di 30 giorni può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l'inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze particolari che li riguardino, per chiedere tale proroga.

3.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste.

Essi comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati.

Quando tali informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se tali informazioni sono riservate è comunicato un riassunto non riservato.

4.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, in particolare presso gli importatori, gli operatori commerciali ed i produttori dell'Unione e di effettuare inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d'accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia sollevatoobiezioni.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione.

Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.

5.   Le parti interessate, che si sono manifestate a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sono sentite a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere coinvolte dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

6.   Gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del governo dei paesi esportatori e i denuncianti, che si siano manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, e che ne facciano richiesta, hanno la possibilità di incontrarsi con le controparti, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni.

Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti.

Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi.

Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.

7.   I denuncianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 19 e siano utilizzate nell'inchiesta.

Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.

8.   Salvo nei casi di cui all'articolo 18, l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le risultanze deve essere accertata con la massima accuratezza.

9.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli articoli 8 o 9.

Articolo 7

Misure provvisorie

1.   Possono essere imposti dazi provvisori qualora:

a)

sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5;

b)

sia stato pubblicato un avviso di apertura e le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10;

c)

sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione; e

d)

l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio.

I dazi provvisori sono imposti non prima di 60 giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

2.   L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

3.   I dazi provvisori sono protetti da una garanzia e l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati nell'Unione è subordinata alla costituzione di tale garanzia.

4.   La Commissione adotta le misure provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

5.   Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, la Commissione decide, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se è opportuno imporre un dazio provvisorio antidumping.

6.   I dazi provvisori sono imposti per un periodo di sei mesi e possono essere prorogati di tre mesi oppure possono essere imposti per un periodo di nove mesi. Possono tuttavia essere prorogati, o imposti per un periodo di nove mesi, unicamente se gli esportatori che rappresentano una percentuale significativa degli scambi in oggetto lo richiedono o non fanno obiezione alla relativa notificazione della Commissione.

Articolo 8

Impegni

1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni, come successivamente modificata.

Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

2.   Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, senza che gli esportatori abbiano l'obbligo di assumerli. Il fatto che gli esportatori non assumano tali impegni oppure non accettino la proposta della Commissione non pregiudica la valutazione del caso.

Tuttavia, se le importazioni oggetto di dumping continuano, si può ritenere che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori probabilità di concretarsi. Non sono chiesti agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli offerti se non è stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio.

Salvo circostanze eccezionali, non possono essere offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, per la presentazione delle osservazioni.

3.   Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale. Agli esportatori interessati possono essere comunicati i motivi per i quali si intende proporre il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rigetto vengono esposti nella decisione definitiva.

4.   Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate dell'inchiesta.

5.   In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

6.   Se gli impegni sono accettati, l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio è di norma completata. In tal caso, se si accerta l'insussistenza del dumping o del pregiudizio, l'impegno decade automaticamente, salvo che tale accertamento sia dovuto in gran parte all'esistenza di un impegno. In tal caso, si può esigere che l'impegno sia confermato per un congruo periodo di tempo.

Se si accerta l'esistenza di dumping o di pregiudizio, l'impegno continua ad esplicarei suoi effetti conformemente alle sue condizioni e alle disposizioni del presente regolamento.

7.   La Commissione chiede agli esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di tali impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati. L'inosservanza di tale obbligo è considerata come una violazione dell'impegno assunto.

8.   Quando nel corso dell'inchiesta sono accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini dell'articolo 11 si ritiene che tali impegni abbiano effetto dalla data di chiusura dell'inchiesta nei confronti del paese esportatore.

9.   In caso di violazione o di revoca di un impegno a opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica automaticamente il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 7 o il dazio definitivo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, a condizione che l'esportatore interessato, salvo nei casi in cui abbia revocato lui stesso l'impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri quando decide di revocare un impegno.

Una parte interessata o uno Stato membro può presentare informazioni contenenti elementi di prova prima facie della violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare se vi sia stata o meno violazione di un impegno, si conclude di norma entro sei mesi e comunque non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta debitamente motivata.

La Commissione può chiedere l'assistenza delle competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli impegni.

10.   A norma dell'articolo 7, può essere imposto un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa.

Articolo 9

Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi

1.   In caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

2.   Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

3.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio si considera di norma trascurabile se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all'articolo 5, paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2 %, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione, a condizione che sia chiusa unicamente l'inchiesta quando il margine è inferiore al 2 % per i singoli esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e che possono essere sottoposti ad un'ulteriore inchiesta in un eventuale riesame svolto per il paese interessato a norma dell'articolo 11.

4.   Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 21, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati istituiti dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza.

L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato ma dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.

5.   Il dazio antidumping è istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati a norma del presente regolamento.

Il regolamento che istituisce misure antidumping fissa il dazio per ciascun fornitore, oppure, qualora ciò non sia possibile, per il paese fornitore interessato. I fornitori che sono giuridicamente distinti da altri fornitori o che sono giuridicamente distinti dallo Stato possono comunque essere considerati come un'unica entità ai fini della fissazione del dazio. Per l'applicazione del presente comma, si può tener conto di fattori quali l'esistenza di collegamenti strutturali o societari tra i fornitori e lo Stato o tra fornitori, il controllo o un'influenza sostanziale dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di produzione, o la struttura economica del paese fornitore.

6.   Se la Commissione ha svolto un'inchiesta limitata a norma dell'articolo 17, il dazio antidumping applicato a importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell'inchiesta, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale per tali parti sia determinato sulla base dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a).

Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18.

Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad un esame individuale, a norma dell'articolo 17.

Articolo 10

Retroattività

1.   Le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle misure adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 4, a seconda del caso, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento.

2.   Se è stato imposto un dazio provvisorio e se è accertata a titolo definitivo l'esistenza di dumping e di pregiudizio, la Commissione, indipendentemente dall'imposizione di un dazio antidumping definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio.

A tal fine, non è considerato pregiudizio un ritardo grave nella costituzione di un'industria dell'Unione, né una minaccia di un pregiudizio notevole, a meno che si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un pregiudizio notevole. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell'industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono liberati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del grave ritardo.

3.   Se il dazio antidumping definitivo è superiore al dazio provvisorio, la differenza non è riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore al dazio provvisorio, il dazio è ricalcolato. Se l'accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non è confermato.

4.   Può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie e non prima dell'apertura dell'inchiesta, a condizione che:

a)

le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5;

b)

agli importatori interessati sia stata data la possibilità di presentare le osservazioni;

c)

il prodotto di cui trattasi è stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l'importatore è, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato; e

d)

oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

5.   In caso di violazione o di revoca di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione dei dazi provvisori, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nell'Unione prima della violazione o della revoca dell'impegno.

Articolo 11

Durata, riesami e restituzioni

1.   Le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio.

2.   Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato su iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori dell'Unione o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito di tale riesame.

Il riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, siano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.

Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, gli esportatori, gli importatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione hanno la possibilità di sviluppare o di confutare le circostanze esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure.

Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a una data appropriata nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente paragrafo. I produttori dell'Unione, non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame a norma del secondo comma. È inoltre pubblicato l'avviso relativo all'effettiva scadenza delle misure a norma del presente paragrafo.

3.   Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure su richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori dell'Unione, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell'esigenza di tale riesame intermedio.

Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.

Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l'altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti abbiano raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3. A tale riguardo, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati.

4.   È inoltre svolto un riesame per accertare i singoli margini di dumping nei confronti dei nuovi esportatori nel paese d'esportazione in oggetto, i quali non hanno effettuato esportazioni nel periodo dell'inchiesta in base al quale le misure sono state istituite.

Il riesame è avviato se un nuovo esportatore o produttore può dimostrare di non essere collegato agli esportatori o ai produttori del paese esportatore nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping per il prodotto in oggetto e di aver effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta oppure di aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione.

Il riesame relativo ai nuovi esportatori è avviato e svolto rapidamente dopo aver dato ai produttori dell'Unione la possibilità di comunicare osservazioni. Il regolamento della Commissione che avvia il riesame sopprime, nei confronti dei nuovi esportatori interessati, il dazio in vigore modificando il regolamento che istituisce il dazio, e stabilisce che le importazioni siano soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping nei confronti di tali esportatori, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di inizio del riesame.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai dazi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.

5.   Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.

I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro 12 mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi in tutti i casi entro 15 mesi dalla loro apertura.

I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio.

Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2.

Se l'inchiesta non è completata entro i termini di cui al secondo, terzo e quarto comma, le misure possono:

giungere a scadenza nel quadro delle inchieste a norma del paragrafo 2,

giungere a scadenza in caso di inchieste condotte a norma dei paragrafi 2 e 3 parallelamente, nel caso in cui l'inchiesta a norma del paragrafo 2 sia stata avviata mentre era in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, o nel caso in cui tali riesami siano stati avviati allo stesso tempo, oppure

essere lasciate in vigore nel quadro delle inchieste a norma dei paragrafi 3 e 4.

Un avviso che rende nota la scadenza effettiva o il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6.   La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo. La Commissione decide se avviare o meno i riesami a norma del paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura consultiva prevista all'articolo 15, paragrafo 2. La Commissione fornisce inoltre informazioni agli Stati membri una volta che un operatore o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'avvio di un riesame a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo e la Commissione ne abbia completato l'analisi o una volta che la Commissione abbia essa stessa stabilito che la necessità di mantenere in vigore le misure dovrebbe essere riesaminata.

Ove richiesto all'esito del riesame, le misure, secondo la procedura d'esame prevista dall'articolo 15, paragrafo 3, sono abrogate o sono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 del presente articolo oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma degli articoli 3 e 4 del presente articolo.

Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti a una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo.

7.   Se un riesame a norma del paragrafo 3 e in corso al termine del periodo di applicazione delle misure previsto al paragrafo 2, esso verte anche sulle circostanze di cui al paragrafo 2.

8.   In deroga al paragrafo 2, un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.

Per chiedere la restituzione dei dazi antidumping, l'importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data sui cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.

Una domanda di restituzione si considera sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull'importo della restituzione dei dazi antidumping richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. Essa deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi ai valori normali e ai prezzi all'esportazione nell'Unione per l'esportatore o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l'importatore non sia collegato all'esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l'esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all'importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell'esportatore attestante che il margine di dumping è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Se l'esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un congruo termine, la domanda è respinta.

La Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e le risultanze di tale riesame, svolto conformemente alle disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta conclusa la sua analisi della domanda.

Le restituzioni dei dazi sono eseguite di norma entro 12 mesi e, comunque non oltre 18 mesi dalla data alla quale la domanda di restituzione debitamente sostenuta da elementi di prova è stata presentata dall'importatore del prodotto soggetto al dazio antidumping.

Il pagamento delle restituzioni autorizzate è di norma eseguito dagli Stati membri entro 90 giorni dalla decisione della Commissione.

9.   In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell'articolo 17.

10.   Nelle inchieste svolte a norma del presente articolo, la Commissione esamina l'attendibilità dei prezzi all'esportazione a norma dell'articolo 2. Tuttavia, se il prezzo all'esportazione è costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, non è detratto l'importo dei dazi antidumping quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell'Unione.

Articolo 12

Assorbimento

1.   Se l'industria dell'Unione o un'altra parte interessata presenta, normalmente entro due anni dall'entrata in vigore delle misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta originaria e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nell'Unione, la Commissione può riaprire l'inchiesta per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata abbia presentato informazioni sufficienti a giustificare la riapertura dell'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi.

L'inchiesta può anche essere riaperta, alle condizioni indicate nel primo comma, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

2.   Durante l'inchiesta in forza del presente articolo, gli esportatori, gli importatori e i produttori dell'Unione, hanno la possibilità di chiarire la situazione relativa ai prezzi di rivendita e ai successivi prezzi di vendita e, qualora si concluda che la misura avrebbe dovuto provocare variazioni di tali prezzi per eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3, i prezzi all'esportazione sono rivalutati a norma dell'articolo 2 e i margini di dumping sono ricalcolati in funzione dei prezzi all'esportazione così ottenuti. Se si ritiene che le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ricorrano a causa del calo dei prezzi all'esportazione, intervenuto dopo il periodo dell'inchiesta originaria e prima o dopo l'istituzione delle misure, i margini di dumping possono essere ricalcolati per tener conto della diminuzione dei prezzi all'esportazione.

3.   Qualora dalla nuova inchiesta risulti che il margine di dumping è aumentato, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, può modificare le misure in vigore in funzione delle nuove risultanze sui prezzi all'esportazione. L'importo del dazio antidumping istituito a norma del presente articolo non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito.

4.   Le disposizioni pertinenti dell'articolo 5 e dell'articolo 6 si applicano alle nuove inchieste eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro sei mesi dalla data di apertura. Tali nuove inchieste si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla loro apertura.

Qualora la nuova inchiesta non si concluda entro i termini di cui al primo comma, i dazi rimangono invariati. Un avviso che rende noto il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   A norma del presente articolo, le asserite variazioni del valore normale sono prese in considerazione unicamente se informazioni complete sui valori normali modificati, debitamente comprovate, sono comunicate alla Commissione entro i termini fissati nell'avviso di apertura dell'inchiesta. Qualora l'inchiesta implichi un riesame dei valori normali, le importazioni possono essere sottoposte a registrazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, in attesa dell'esito dell'inchiesta.

Articolo 13

Elusione

1.   L'applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore sono eluse.

Dazi antidumping non superiori al dazio antidumping residuo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 5 possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali dei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore sono eluse.

Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l'Unione o tra società del paese oggetto delle misure e l'Unione che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.

Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al terzo comma comprendono, tra l'altro:

a)

le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali;

b)

la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi;

c)

la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nell'Unione attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti;

d)

nelle circostanze indicate al paragrafo 2, l'assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nell'Unione o in un paese terzo.

2.   Operazioni di assemblaggio nell'Unione o in un paese terzo sono considerate elusive delle misure vigenti, nelle seguenti circostanze:

a)

le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alla misura; e

b)

il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; l'elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione; e

c)

gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile assemblato, e vi siano elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari.

3.   Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base a elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L'apertura delle inchieste è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'apertura di un'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi o qualora la Commissione abbia essa stessa stabilito che vi è la necessità di aprire un'inchiesta.

Le inchieste sono svolte dalla Commissione. Essa può essere assistita dalle autorità doganali e l'inchiesta si conclude entro nove mesi.

Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è adottata dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3. L'estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure a quella in cui è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte a norma del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste.

4.   Non sono soggette alla registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura, le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni.

Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l'inchiesta.

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono collegati ai produttori oggetto delle misure.

Tali esenzioni sono concesse con decisione della Commissione e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta conclusa la sua analisi.

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, le esenzioni possono essere concesse anche dopo la conclusione dell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure.

A condizione che sia trascorso almeno un anno dall'estensione delle misure e se il numero delle parti che hanno chiesto o che potrebbero chiedere un'esenzione è significativo, la Commissione può decidere di avviare un riesame dell'estensione delle misure. Tale riesame è eseguito a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, applicabile ai riesami a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

5.   Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 14

Disposizioni generali

1.   I dazi antidumping provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni.

Nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione.

2.   I regolamenti che impongono dazi antidumping provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tali regolamenti o decisioni indicano tra l'altro, ferma restando la tutela delle informazioni riservate, i nomi degli esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni essenziali pertinenti per la determinazione del dumping e del pregiudizio. Una copia del regolamento o della decisione è comunque inviata alle parti notoriamente interessate. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, ai riesami.

3.   Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune della nozione di origine, contenuta nel regolamento regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), possono essere adottate a norma del presente regolamento.

4.   Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore a un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

5.   La Commissione può, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, chiedere alle autorità doganali di adottare le misure opportune per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

6.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

7.   Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione può chiedere agli Stati membri, in base ad un esame condotto caso per caso, di fornire le informazioni necessarie a controllare efficacemente l'applicazione delle misure. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4. Ai dati forniti dagli Stati membri a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 6.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

5.   A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta per l'adozione di misure definitive a norma del paragrafo 3 del presente articolo o per decidere in merito all'apertura o non apertura di riesami in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del presente regolamento, tale procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza semplice dei membri del comitato. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui non si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda almeno un quarto dei membri del comitato.

6.   Il comitato può prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro. Gli Stati membri possono richiedere informazioni e scambiare opinioni in seno al comitato o direttamente con la Commissione.

Articolo 16

Visite di verifica

1.   La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, e per verificare le informazioni comunicate in materia di dumping e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la Commissione può decidere di non effettuare la visita di verifica.

2.   Se necessario, la Commissione può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni dei rappresentanti governativi, formalmente avvisati, di detti paesi. Ottenuto l'accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica alle autorità del paese esportatore i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate.

3.   Le imprese interessate sono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire, fermo restando che nel corso delle visite possono essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.

4.   Nelle inchieste svolte a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

Articolo 17

Campionamento

1.   Nei casi in cui il numero di denuncianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

2.   La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione, anche se di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti, entro tre settimane dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della selezione di un campione rappresentativo.

3.   Qualora l'inchiesta sia stata limitata ai sensi del presente articolo, è comunque determinato un margine di dumping individuale per gli esportatori o i produttori non inseriti nella selezione iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i termini fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l'inchiesta dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

4.   Qualora si decida di ricorrere al campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione.

Tuttavia, se la mancata collaborazione continua oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell'articolo 18.

Articolo 18

Omessa collaborazione

1.   Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell'omessa collaborazione.

2.   L'assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi.

3.   Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini e siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la massima diligenza.

4.   Se le informazioni o gli elementi di prova non sono ammessi, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro il termine specificato. Se le spiegazioni non sono considerate soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti ed indicati nelle conclusioni pubblicate.

5.   Se le conclusioni, comprese quelle relative al valore normale, sono elaborate a norma del paragrafo 1 e, in particolare, in base alle informazioni contenute nella denuncia, per quanto possibile, e tenendo debitamente conto dei termini per l'inchiesta, tali informazioni sono verificate in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta.

Tali informazioni possono eventualmente includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.

6.   L'esito dell'inchiesta per una parte interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal modo l'accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

Articolo 19

Riservatezza

1.   Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l'informazione la persona che l'ha fornita) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità.

2.   Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte. In tali circostanze eccezionali, devono essere comunicati i motivi di tale impossibilità.

3.   Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.

4.   Il presente articolo non osta alla divulgazione, da parte delle autorità dell'Unione, di informazioni generali, e in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni adottate in forza del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di prova su cui le autorità dell'Unione si sono basate, qualora ciò sia necessario per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale divulgazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti a che i loro segreti d'impresa non siano rivelati.

5.   La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

6.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

Tale disposizione non osta all'utilizzazione delle informazioni ricevute nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di altre inchieste relativamente al prodotto in questione nell'ambito dello stesso procedimento.

Articolo 20

Divulgazione di informazioni

1.   I denuncianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

2.   Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'istituzione di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie.

3.   Le domande di informazioni a norma del paragrafo 2 devono essere inviate alla Commissione per iscritto e, qualora sia stato istituito un dazio provvisorio, devono pervenire entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell'istituzione del dazio. Se non è stato istituito un dazio provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro i termini fissati dalla Commissione.

4.   Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 9. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile.

La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti e considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

5.   Le osservazioni presentate dopo le informazioni finali sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni. Può essere fissato un termine più breve ogniqualvolta debbano essere presentate ulteriori informazioni finali.

Articolo 21

Interesse dell'Unione

1.   Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse dell'Unione sono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere adottata unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma del paragrafo 2. Per valutare l'interesse dell'Unione è presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base al dumping e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse dell'Unione.

2.   Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i denuncianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito.

3.   Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono chiedere un'audizione. Le domande vengono ammesse se sono presentate entro i termini di cui al paragrafo 2 e se precisano i motivi, in termini di interesse dell'Unione, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.

4.   Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro 25 giorni a decorrere dalla data di applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.

5.   La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato di cui all'articolo 15 nell'ambito del progetto di misura presentato a norma dell'articolo 9. Le opinioni espresse in tale comitato dovrebbero essere prese in considerazione dalla Commissione alle condizioni previste nel regolamento (UE) n. 182/2011.

6.   Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive. Tali informazioni sono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione.

7.   Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

Articolo 22

Disposizioni finali

Il presente regolamento non osta all'applicazione:

a)

di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra l'Unione e i paesi terzi;

b)

dei regolamenti dell'Unione nel settore agricolo e dei regolamenti del del Consiglio (CE) n. 1667/2006 (8), (CE) n. 614/2009 (9) e (CE) n. 1216/2009 (10). Le disposizioni del presente regolamento sono applicate in maniera complementare a quella dei regolamenti suddetti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostino all'applicazione dei dazi antidumping;

c)

di misure speciali, che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

Articolo 23

Relazione

1.   La Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione del regolamento. La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

2.   Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento.

3.   La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 24

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2016.

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(6)  Inclusi Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Georgia, Kirghizistan, Moldova, Mongolia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

(7)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8).

(10)  Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10).


ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

(GU L 343, del 22.12.2009, pag. 51)

 

Regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 237, del 3.9.2012, pag. 1)

 

Regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 344, del 14.12.2012, pag. 1)

 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18, del 21.1.2014, pag. 1)

Articolo 2 e punto 22 dell'allegato


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Il presente regolamento

Articoli da 1 a 4

Articoli da 1 a 4

Articolo 5, paragrafi da 1 a 9

Articolo 5, paragrafi da 1 a 9

Articolo 5, paragrafo 10, prima frase

Articolo 5, paragrafo 10, primo comma

Articolo 5, paragrafo 10, seconda e terza frase

Articolo 5, paragrafo 10, secondo comma

Articolo 5, paragrafi 11 e 12

Articolo 5, paragrafi 11 e 12

Articolo 6, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, terza frase

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, quarta frase

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3, prima frase

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma

Articolo 6, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 3, terza frase

Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 4, prima frase

Articolo 6, paragrafo 4, prima comma

Articolo 6, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 4, terza frase

Articolo 6, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6, prima frase

Articolo 6, paragrafo 6, primo comma

Articolo 6, paragrafo 6, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 6, terza frase

Articolo 6, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 6, quarta frase

Articolo 6, paragrafo 6, quarto comma

Articolo 6, paragrafo 7, prima frase

Articolo 6, paragrafo 7, primo comma

Articolo 6, paragrafo 7, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 6, paragrafi 8 e 9

Articolo 6, paragrafi 8 e 9

Articolo 7, paragrafo 1, prima frase

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafi da 2 a 5

Articolo 7, paragrafi da 2 a 5

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 1, prima frase

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 1, terza frase

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 2, prima e seconda frase

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, terza e quarta frase

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2, quinta frase

Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 8, paragrafo 6, prima e seconda frase

Articolo 8, paragrafo 6, primo comma

Articolo 8, paragrafo 6, terza frase

Articolo 8, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 8, paragrafi 7 e 8

Articolo 8, paragrafi 7 e 8

Articolo 8, paragrafo 9, primo comma

Articolo 8, paragrafo 9, primo comma

Articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, prima e seconda frase

Articolo 8, paragrafo 9, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, terza frase

Articolo 8, paragrafo 9, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 10

Articolo 8, paragrafo 10

Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 9, paragrafo 4, prima frase

Articolo 9, paragrafo 4, primo comma

Articolo 9, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 6, prima frase

Articolo 9, paragrafo 6, primo comma

Articolo 9, paragrafo 6, seconda frase

Articolo 9, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 6, terza frase

Articolo 9, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2, prima frase

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Articolo 10, paragrafo 2, seconda e terza frase

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4, frase introduttiva

Articolo 10, paragrafo 4, frase introduttiva e lettere a) e b)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafi da 1 a 4

Articolo 11, paragrafi da 1 a 4

Articolo 11, paragrafo 5, primo comma, prima frase

Articolo 11, paragrafo 5, primo comma

Articolo 11, paragrafo 5, primo comma, seconda e terza frase

Articolo 11, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 5, primo comma, quarta frase

Articolo 11, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 5, primo comma, quinta frase

Articolo 11, paragrafo 5, quarto comma

Articolo 11, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 5, quinto comma

Articolo 11, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 5, sesto comma

Articolo 11, paragrafo 6, prima, seconda e terza frase

Articolo 11, paragrafo 6, primo comma

Articolo 11, paragrafo 6, quarta frase

Articolo 11, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 6, quinta frase

Articolo 11, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 8, primo, secondo e terzo comma

Articolo 11, paragrafo 8, primo, secondo e terzo comma

Articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, prima e seconda frase

Articolo 11, paragrafo 8, quarto comma

Articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, terza frase

Articolo 11, paragrafo 8, quinto comma

Articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, quarta frase

Articolo 11, paragrafo 8, sesto comma

Articolo 11, paragrafi 9 e 10

Articolo 11, paragrafi 9 e 10

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, prima frase

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, seconda frase

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, terza frase

Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 13, paragrafi 2 e 3

Articolo 13, paragrafi 2 e 3

Articolo 13, paragrafo 4, primo comma, prima frase

Articolo 13, paragrafo 4, primo comma

Articolo 13, paragrafo 4, primo comma, seconda frase

Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 4, primo comma, terza frase

Articolo 13, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 4, primo comma, quarta frase

Articolo 13, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 4, quinto comma

Articolo 13, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 4, sesto comma

Articolo 13, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 13, paragrafo 4, sesto comma

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

Articolo 14, paragrafo 1, terza frase

Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 2, prima frase

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma

Articolo 14, paragrafo 2, seconda, terza e quarta frase

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4, prima e seconda frase

Articolo 14, paragrafo 4, primo comma

Articolo 14, paragrafo 4, terza e quarta frase

Articolo 14, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 14, paragrafi 5, 6 e 7

Articolo 14, paragrafi 5, 6 e 7

Articoli 15 e 16

Articoli 15 e 16

Articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 17, paragrafo 4, prima frase

Articolo 17, paragrafo 4, primo comma

Articolo 17, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 17, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 1, prima frase

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma

Articolo 18, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 1, terza frase

Articolo 18, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 18, paragrafi da 2 a 6

Articolo 18, paragrafi da 2 a 6

Articolo 19, paragrafi da 1 a 5

Articolo 19, paragrafi da 1 a paragrafo 5

Articolo 19, paragrafo 6, prima frase

Articolo 19, paragrafo 6, primo comma

Articolo 19, paragrafo 6, seconda frase

Articolo 19, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 20, paragrafo 4, prima, seconda e terza frase

Articolo 20, paragrafo 4, primo comma

Articolo 20, paragrafo 4, quarta frase

Articolo 20, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 5

Articoli 21 e 22

Articoli 21 e 22

Articolo 22a

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 25

Allegato I

Allegato II

Allegato I

Allegato II


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