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Document 32016R1013

Regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 171 del 29.6.2016, p. 144–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1013/oj

29.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/144


REGOLAMENTO (UE) 2016/1013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i poteri e le competenze conferiti alla Commissione dal regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbero essere allineati agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(2)

Statistiche di alta qualità e comparabilità relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (IDE) sono fondamentali per i responsabili delle politiche pubbliche nell'Unione, i ricercatori e tutti i cittadini europei. La Commissione (Eurostat) dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per consentire un accesso online agevole e facilmente fruibile a serie di dati nonché per fornire agli utenti una presentazione intuitiva dei dati.

(3)

Le statistiche europee inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli IDE rivestono un'importanza fondamentale nel garantire un'elaborazione informata delle politiche economiche e una formulazione corretta delle previsioni economiche.

(4)

Alla luce dell'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la Commissione si è impegnata a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel TFUE, gli atti legislativi che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo, mediante una dichiarazione (5).

(5)

Il regolamento (CE) n. 184/2005 contiene riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo e dovrebbe pertanto essere sottoposto a riesame alla luce dei criteri stabiliti nel TFUE.

(6)

Al fine di allineare il regolamento (CE) n. 184/2005 agli articoli 290 e 291 TFUE, le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione da tale regolamento dovrebbero essere sostituite dal potere di adottare atti delegati e di esecuzione.

(7)

Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione quando, per via di cambiamenti economici o tecnici, è necessario aggiornare i livelli di disaggregazione geografica, i livelli di disaggregazione per settore istituzionale e i livelli di disaggregazione per attività economica di cui alle tavole 6, 7 e 8 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005, a condizione che tali aggiornamenti non influiscano sull'onere di comunicazione né modifichino il quadro concettuale sottostante applicabile. Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione quando è necessario eliminare o ridurre talune prescrizioni relative ai flussi di dati di cui all'allegato I di tale regolamento, a condizione che tale eliminazione o riduzione non riduca la qualità delle statistiche prodotte a norma del presente regolamento. Tali atti delegati dovrebbero altresì riguardare la proroga del termine per la presentazione della relazione sui risultati degli studi relativi alle statistiche sugli IDE che si basano sul concetto della proprietà finale e alle statistiche sugli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni. La Commissione dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino un significativo aggravio degli oneri a carico degli Stati membri o delle unità rispondenti che eccedano quanto è necessario ai fini del presente regolamento, né modifichino il quadro concettuale sottostante applicabile. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (6). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(8)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 184/2005, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di armonizzare le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(9)

Il comitato della bilancia dei pagamenti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 184/2005 ha fornito consulenza e assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (SSE) volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione in una chiara struttura piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno che il comitato del sistema statistico europeo (comitato SSE), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), svolga un ruolo di consulenza e di assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. A tal fine è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 184/2005 sostituendo i riferimenti al comitato della bilancia dei pagamenti con i riferimenti al comitato SSE.

(10)

La buona, fattiva cooperazione in atto tra le banche centrali nazionali (BCN) e gli istituti nazionali di statistica (INS), da un lato, e tra Eurostat e la Banca centrale europea (BCE), dall'altro, costituisce una risorsa che dovrebbe essere preservata e sviluppata ulteriormente al fine di migliorare la coerenza globale e la qualità delle statistiche macroeconomiche, quali le statistiche della bilancia dei pagamenti, le statistiche finanziarie, le statistiche di finanza pubblica e i conti nazionali. Le BCN e gli INS devono continuare a essere strettamente associati all'elaborazione di tutte le decisioni in materia di bilancia dei pagamenti, scambi internazionali di servizi e statistiche sugli IDE attraverso la loro partecipazione ai pertinenti gruppi di esperti responsabili per la bilancia dei pagamenti, gli scambi internazionali di servizi e le statistiche sugli IDE. L'European Statistical Forum, istituito conformemente a un memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i membri del sistema statistico europeo e i membri del sistema europeo delle banche centrali (SEBC) firmato il 24 aprile 2013, assicura il coordinamento a livello strategico della cooperazione tra SSE e SEBC.

(11)

Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra SSE e SEBC, la Commissione dovrebbe richiedere il parere del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB), istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio (8), su tutte le questioni che rientrano nelle sue competenze ai sensi di tale decisione.

(12)

A norma dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, TFUE, la BCE dovrebbe essere consultata in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero fornire i dati richiesti per elaborare statistiche europee inerenti alla bilancia dei pagamenti, scambi internazionali di servizi e IDE in tempo utile, nella forma adeguata e con la qualità richiesta.

(14)

Dall'adozione del regolamento (CE) n. 184/2005, i flussi finanziari internazionali si sono intensificati e sono anche diventati più complessi. Il maggiore utilizzo di società veicolo e di costruzioni giuridiche per il trasferimento di flussi finanziari ha reso più difficile monitorare questi flussi in modo da garantire una loro adeguata tracciabilità e di evitare una contabilizzazione doppia o multipla.

(15)

È pertanto opportuno aggiornare il regolamento (CE) n. 184/2005 al fine di aumentare la trasparenza e la granularità delle statistiche in materia di bilancia dei pagamenti, scambi internazionali di servizi e IDE.

(16)

Al fine di raccogliere le informazioni adeguate richieste dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutte le fonti pertinenti e appropriate, comprese le fonti di dati amministrativi, quali i registri di imprese o il registro degli eurogruppi. La trasparenza potrebbe inoltre essere migliorata traendo vantaggio da recenti innovazioni, quali l'identificativo mondiale dell'entità giuridica, nonché i registri dei proprietari effettivi istituiti nell'ambito della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(17)

Al fine di elaborare statistiche relative agli IDE che si basano sul concetto del proprietario finale e statistiche relative agli IDE che distinguono le operazioni relative agli IDE greenfield da quelle che conducono ad acquisizioni, che in generale non portano a un aumento negli investimenti lordi negli Stati membri per un determinato periodo, è opportuno elaborare e migliorare la metodologia adeguata per tali ambiti. Ciò dovrebbe essere fatto in collaborazione con pertinenti soggetti interessati quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, il Fondo monetario internazionale e la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.

(18)

Studi pilota dovrebbero stabilire le condizioni, compreso il quadro metodologico per introdurre nuove rilevazioni di dati sulle statistiche annuali inerenti agli IDE, e valutare i costi delle relative rilevazioni di dati, la qualità delle statistiche e la comparabilità tra paesi. I risultati di tali studi dovrebbero essere oggetto di una relazione preparata dalla Commissione e presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

(19)

Per garantire la qualità dei dati statistici forniti dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe avvalersi delle prerogative e dei poteri adeguati di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009.

(20)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 184/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 184/2005 è così modificato:

1)

all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando, per via di cambiamenti economici o tecnici, è necessario aggiornare i livelli di disaggregazione geografica, i livelli di disaggregazione per settore istituzionale e i livelli di disaggregazione per attività economica di cui alle tavole 6, 7 e 8 dell'allegato I, a condizione che tali aggiornamenti non influiscano sull'onere di comunicazione né modifichino il quadro concettuale sottostante applicabile.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando è necessario eliminare o ridurre talune prescrizioni relative ai flussi di dati di cui all'allegato I, a condizione che tale eliminazione o riduzione non riduca la qualità delle statistiche prodotte ai sensi del presente regolamento.

Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.

Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni previste nell'ambito di tali atti delegati, tenendo in considerazione, se del caso, il rapporto costi-benefici, inclusi gli oneri per i rispondenti e i costi di produzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;"

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Criteri e relazioni in tema di qualità

1.   Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano ai dati da trasmettere conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi («relazione sulla qualità»).

3.   Nell'applicare i criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati oggetto del presente regolamento, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

4.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi sulla base di un'adeguata analisi delle relazioni sulla qualità, con l'assistenza del comitato del sistema statistico europeo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, ed elabora e pubblica una relazione sulla qualità delle statistiche europee oggetto del presente regolamento. Tale relazione è presentata per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) ogni significativo cambiamento metodologico o di altro tipo suscettibile d'influenzare i dati trasmessi entro tre mesi dal momento in cui tali cambiamenti diventano applicabili. La Commissione notifica al Parlamento europeo e agli altri Stati membri tali comunicazioni.»;

3)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Flussi di dati

1.   Le statistiche da elaborare sono raggruppate per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) secondo i seguenti flussi di dati:

a)

statistiche mensili relative alla bilancia dei pagamenti;

b)

statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti;

c)

scambi internazionali di servizi;

d)

flussi di IDE;

e)

posizioni di IDE.

2.   La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, in cooperazione con i pertinenti partner internazionali, sviluppano la metodologia adeguata per elaborare statistiche inerenti agli IDE che si basano sul concetto del proprietario finale, oltre al principio della prima controparte, e statistiche inerenti agli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni.

3.   Entro il 20 luglio 2018 la Commissione (Eurostat) istituisce studi pilota, che gli Stati membri devono realizzare, in relazione alle statistiche annuali inerenti agli IDE che si basano sul concetto del proprietario finale e statistiche inerenti agli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni. Tali studi mirano a stabilire le condizioni, compreso il quadro metodologico, per introdurre dette nuove rilevazioni di dati sulle statistiche annuali inerenti agli IDE, e a valutare i costi delle relative rilevazioni di dati, la conseguente qualità delle statistiche, nonché la comparabilità tra paesi.

4.   Al fine di agevolare la realizzazione degli studi di cui al paragrafo 3, l'Unione può fornire agli Stati membri sostegno finanziario sotto forma di sovvenzioni conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

5.   Entro il 20 luglio 2019, la Commissione (Eurostat) elabora una relazione sui risultati degli studi di cui al paragrafo 3. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, individua le restanti condizioni da soddisfare per elaborare la metodologia di cui al paragrafo 2.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 al fine di prorogare di 12 mesi il termine per la presentazione della relazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, qualora dalla valutazione degli studi pilota da parte della Commissione di cui a detto paragrafo emerga che è opportuno individuare le restanti condizioni.

Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.

Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni previste nell'ambito di tali atti delegati, tenendo in considerazione, se del caso, il rapporto costi-benefici, inclusi gli oneri per i rispondenti e i costi di produzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.

7.   Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione, in particolare in funzione della sua valutazione dei risultati degli studi pilota di cui al paragrafo 3, presenta, se del caso, una proposta di modifica del presente regolamento per definire i requisiti metodologici e relativi ai dati per le statistiche annuali inerenti agli IDE che si basano sul concetto del proprietario finale e le statistiche annuali inerenti agli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni.

(**)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;"

4)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Diffusione

1.   La Commissione (Eurostat) provvede alla diffusione delle statistiche europee elaborate in forza del presente regolamento con una cadenza simile a quella indicata nell'allegato I. Tali statistiche sono rese disponibili sul sito della Commissione (Eurostat).

2.   Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 223/2009, e fatta salva la tutela del segreto statistico, gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) provvedono alla diffusione dei dati e metadati richiesti dal presente regolamento, come pure dell'esatta metodologia usata per la loro elaborazione.»;

5)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 luglio 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta esperti designati da ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (***).

5.   Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(***)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

6)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (****).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(****)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

7)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Relazioni sull'applicazione

Entro il 28 febbraio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

In particolare, tale relazione:

a)

valuta la qualità dei dati relativi alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli IDE;

b)

valuta i benefici che derivano all'Unione e agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori di informazioni statistiche, dalle statistiche elaborate in rapporto ai costi;

c)

individua i settori in cui sono possibili miglioramenti nonché le modifiche ritenute necessarie alla luce dei risultati ottenuti.»;

8)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Cooperazione con altri comitati

In merito a tutte le questioni che rientrano nella competenza del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio (*****), la Commissione chiede il parere di tale comitato conformemente a detta decisione.

(*****)  Decisione 2006/856/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21).»;"

9)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  GU C 31 del 30.1.2015, pag. 3.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2016.

(3)  Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

(6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(7)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(8)  Decisione 2006/856/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21).

(9)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 è così modificato:

1)

il testo introduttivo della tavola 2 è sostituito dal seguente:

«Periodicità: trimestrale

Primo periodo di riferimento: primo trimestre 2014

Termine di trasmissione: T+85 dal 2014 al 2016; T+82 dal 2017 (2)

(2)  La transizione verso T+82 non è obbligatoria per gli Stati membri non aderenti all'Unione monetaria»;"

2)

alla tabella 2, parte E. «Posizione patrimoniale sull'estero», la voce «Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti» è sostituita dalla seguente:

«Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti

Per settore residente (Sec 2)

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1

3)

la tavola 4.1 è così modificata:

a)

la voce «Investimenti diretti all'estero (IDE) — Operazioni» è sostituita dalla seguente:

«Investimenti diretti all'estero (IDE) — Operazioni

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

b)

la voce «Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) — Operazioni» è sostituita dalla seguente:

«Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) — Operazioni

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

c)

è aggiunta la seguente nota a piè pagina:

«(*)

Geo 6: Geo 6 in grassetto, obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.»

4)

la tavola 4.2 è così modificata:

a)

la voce «Investimenti diretti all'estero (IDE) — Redditi» è sostituita dalla seguente:

«Investimenti diretti all'estero (IDE) — Redditi

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

b)

la voce «Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) — Redditi» è sostituita dalla seguente:

«Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) — Redditi

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

c)

è aggiunta la nota a piè pagina seguente:

«(*)

Geo 6: Geo 6 in grassetto, obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.»

5)

la tavola 5.1 è così modificata:

a)

la voce «Investimenti diretti all'estero (IDA)» è sostituita dalla seguente:

«Investimenti diretti all'estero (IDA)

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

b)

la voce «Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)» è sostituita dalla seguente:

«Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

c)

è aggiunta la nota a piè pagina seguente:

«(*)

Geo 6: Geo 6 in grassetto, obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.».



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