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Document 32016R0959

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione, del 17 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/2854

GU L 160 del 17.6.2016, p. 23–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/959/oj

17.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/959 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 10, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni conservano registrazioni delle comunicazioni di informazioni intercorse tra essi e tutte le persone che hanno ricevuto sondaggi di mercato (gli «interpellati») ai fini dei sondaggi stessi. Tali registrazioni dovrebbero servire ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni per dimostrare alle autorità competenti di aver tenuto una condotta corretta, in particolare nei casi in cui la natura dell'informazione cambia dopo il sondaggio di mercato o in cui l'autorità competente deve riesaminare il processo di classificazione dell'informazione. A tal fine tutte queste registrazioni dovrebbero essere conservate in formato elettronico.

(2)

Ai fini della registrazione sistematica delle informazioni comunicate anche quando il sondaggio di mercato è tenuto nel corso di riunioni o di conversazioni telefoniche non registrate, è opportuno predisporre un modello uniforme per il verbale o il resoconto scritto di tali riunioni e conversazioni che deve redigere il partecipante al mercato che comunica le informazioni.

(3)

Ai fini della registrazione sistematica delle informazioni comunicate, i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero tenere registrazioni delle comunicazioni scritte con cui gli interpellati sono informati quando le informazioni comunicate nel corso del sondaggio di mercato cessano di essere privilegiate.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(5)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(6)

Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formato elettronico delle registrazioni

Tutte le registrazioni di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione (3) che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato sono conservate in formato elettronico.

Articolo 2

Formato per la registrazione dei verbali o resoconti scritti

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni redige il verbale o il resoconto scritto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2016/960 in formato elettronico usando:

a)

il modello dell'allegato I, qualora ritenga che il sondaggio di mercato comporti la comunicazione di informazioni privilegiate;

b)

il modello dell'allegato II, qualora ritenga che il sondaggio di mercato non comporti la comunicazione di informazioni privilegiate.

Articolo 3

Formato per la registrazione dei dati sui potenziali investitori

1.   Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/960 in elenchi distinti, uno per ciascun sondaggio di mercato.

2.   Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/960 in un elenco unico.

Articolo 4

Formato per comunicare e registrare che l'informazione non è più privilegiata

1.   Il partecipante al mercato che comunica le informazioni informa per iscritto la persona che ha ricevuto il sondaggio di mercato che le informazioni comunicate nel corso del sondaggio non sono più privilegiate.

2.   Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 secondo il modello dell'allegato III.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione, del 17 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato (cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Modello per il verbale e il resoconto scritto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2016/960 quando sono comunicate informazioni privilegiate

Voce

Testo

i.

Identità del partecipante al mercato che comunica le informazioni

Nome completo del partecipante al mercato che comunica le informazioni e della persona che al suo interno fornisce le informazioni e recapito utilizzato per la comunicazione.

ii.

Identità della persona che riceve la comunicazione («l'interpellato»)

Nome completo della persona che riceve la comunicazione e recapito utilizzato per la comunicazione.

iii.

Data e ora della comunicazione

Data e ora (o ore) della comunicazione indicando il fuso orario.

iv.

Precisazione della natura della conversazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/960

Registrazione della dichiarazione che precisa che la comunicazione è finalizzata a un sondaggio di mercato.

v.

Conferma dell'identità dell'interpellato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/960

Registrazione dell'informazione relativa alla conferma data dall'interpellato del fatto che il partecipante al mercato che comunica le informazioni sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore di ricevere il sondaggio di mercato.

vi.

Precisazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2016/960 del fatto che saranno comunicate informazioni privilegiate

Registrazione della dichiarazione che precisa che, se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, l'interpellato riceverà informazioni che, a parere del partecipante al mercato che le comunica, costituiscono informazioni privilegiate e del riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.

vii.

Informazione sulla stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere informazioni privilegiate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2016/960

Registrazione dell'eventuale informazione fornita sulla stima del momento in cui le informazioni saranno rese pubbliche o l'operazione sarà avviata, con spiegazione dei motivi per cui la stima potrà variare e del modo in cui l'interpellato sarà informato se i tempi stimati non saranno più validi.

viii.

Dichiarazione sugli obblighi dell'interpellato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2016/960

Registrazione della dichiarazione che informa l'interpellato degli obblighi che si applicano al possesso di informazioni privilegiate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 596/2014.

ix.

Conferma del consenso a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2016/960

Registrazione dell'informazione relativa al consenso dato dall'interpellato a ricevere informazioni privilegiate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 (domanda e risposta).

x.

Comunicazione delle informazioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2016/960

Descrizione delle informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato, con indicazione di quelle considerate informazioni privilegiate.


ALLEGATO II

Modello per il verbale e il resoconto scritto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2016/960 quando non sono comunicate informazioni privilegiate

Voce

Testo

i.

Identità del partecipante al mercato che comunica le informazioni

Nome completo del partecipante al mercato che comunica le informazioni e della persona che al suo interno fornisce le informazioni e recapito utilizzato per la comunicazione.

ii.

Identità della persona che riceve la comunicazione («l'interpellato»)

Nome completo della persona che riceve la comunicazione e recapito utilizzato per la comunicazione.

iii.

Data e ora della comunicazione

Data e ora (o ore) della comunicazione indicando il fuso orario.

iv.

Precisazione della natura della conversazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/960

Registrazione della dichiarazione che precisa che la comunicazione è finalizzata a un sondaggio di mercato.

v.

Conferma dell'identità a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/960

Registrazione dell'informazione relativa alla conferma data dall'interpellato del fatto che il partecipante al mercato che comunica le informazioni sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore di ricevere il sondaggio di mercato.

vi.

Precisazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2016/960 del fatto che non saranno comunicate informazioni privilegiate

Registrazione della dichiarazione che precisa che, se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, l'interpellato riceverà informazioni che, a parere del partecipante al mercato che le comunica, non costituiscono informazioni privilegiate e del riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.

vii.

Conferma del consenso a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2016/960

Registrazione dell'informazione relativa al consenso dato dall'interpellato a procedere al sondaggio di mercato (domanda e risposta).

viii.

Comunicazione delle informazioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2016/960

Descrizione delle informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato.


ALLEGATO III

Modello per la registrazione della comunicazione effettuata a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 per informare la persona che ha ricevuto il sondaggio di mercato del fatto che le informazioni comunicate non sono più informazioni privilegiate

Voce

Testo

i.

Identità del partecipante al mercato che comunica le informazioni

Nome completo del partecipante al mercato che comunica le informazioni e della persona che al suo interno fornisce le informazioni e recapito utilizzato per la comunicazione.

ii.

Identità della persona che riceve la comunicazione («l'interpellato»)

Nome completo della persona che riceve la comunicazione e recapito utilizzato per la comunicazione.

iii.

Data e ora della comunicazione

Data e ora (o ore) della comunicazione indicando il fuso orario.

iv.

Indicazione dell'operazione

Informazioni per individuare l'operazione oggetto del sondaggio di mercato.

Possono essere informazioni sul tipo di operazione, ad esempio IPO, offerta secondaria, acquisizione, compravendita per blocchi, collocamento privato, aumento di capitale azionario.

v.

Data e ora del sondaggio di mercato

Informazioni sulla data e l'ora in cui l'informazione privilegiata è stata comunicata nel quadro del sondaggio di mercato.

vi.

Comunicazione del fatto che le informazioni non sono più informazioni privilegiate

Dichiarazione per informare l'interpellato del fatto che le informazioni comunicate non sono più informazioni privilegiate.

vii.

Data in cui le informazioni hanno cessato di essere informazioni privilegiate

Data in cui le informazioni comunicate nel quadro del sondaggio di mercato hanno cessato di essere informazioni privilegiate.


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