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Document 32016R0895
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/895 of 8 June 2016 amending Regulation (EC) No 1290/2008 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) and Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/895 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/895 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/3369
GU L 152 del 9.6.2016, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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9.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/895 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, Danisco (UK) Ltd ha presentato una domanda in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione con riferimento al regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (2). |
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(2) |
Il richiedente sostiene di aver trasferito i diritti di commercializzazione del preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) a STI Biotechnologie con effetto a decorrere dal 12 novembre 2015. |
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(3) |
Le modifiche proposte dei termini dell'autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata in merito alla presentazione della domanda. |
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(4) |
Per consentire che l'additivo per mangimi sia commercializzato con il nome di STI Biotechnologie è necessario modificare i termini dell'autorizzazione. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1290/2008. |
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(6) |
Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata della modifica apportata dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 1290/2008 è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1290/2008, seconda colonna, le parole «Danisco (UK) Ltd» sono sostituite da «STI Biotechnologie».
Articolo 2
Le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 20).