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Документ 32016R0818
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/818 of 17 May 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 1030/2014 laying down implementing technical standards with regard to the uniform formats and date for the disclosure of the values used to identify global systemically important institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/818 della Commissione, del 17 maggio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/818 della Commissione, del 17 maggio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/2818
GU L 136 del 25.5.2016г., стр. 4—7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Вече не е в сила, Дата на изтичане на валидността: 27/06/2021; abrog. impl. da 32021R1018
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25.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/818 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2016
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 441, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione (2) specifica il modello uniforme per l'informativa sui valori degli indicatori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) a norma dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(2) |
I modelli di informativa utilizzati dagli enti individuati come G-SII ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE dovrebbero tenere conto delle norme internazionali, in particolare le norme emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Comitato di Basilea). |
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(3) |
Il modello riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 ricalca quello utilizzato dal Comitato di Basilea per l'esercizio di raccolta dei dati 2015. |
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(4) |
Ogni anno il Comitato di Basilea pubblica a gennaio un modello di informativa aggiornato. Per promuovere a livello mondiale l'uniformità dell'informativa e la trasparenza del processo di individuazione dei G-SII, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1030/2014. |
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(5) |
Poiché la raccolta dei dati per il processo di individuazione 2016 inizia nel primo trimestre 2016 e visto che gli enti devono sapere esattamente quali dati devono essere comunicati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente. |
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(6) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. |
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(7) |
L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 è così modificato:
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1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Formato uniforme Gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) segnalano in formato elettronico all'autorità competente le informazioni utilizzate per individuarli come G-SII (indicatori, dati accessori e voci per memoria) usando il modello riportato nell'allegato, tenuto conto delle precisazioni dei dati sottostanti e delle istruzioni impartite ogni anno dall'autorità competente. Utilizzando tale modello e tenuto conto di dette precisazioni e istruzioni i G SII rendono pubblici i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del punteggio degli enti conformemente al metodo di individuazione previsto dal regolamento (UE) n. 1222/2014. I G-SII non sono tenuti a rendere pubblici i dati accessori e le voci per memoria.»; |
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2) |
all'articolo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Dopo l'informativa da parte dei G-SII le autorità competenti inviano, senza indebito ritardo, all'Autorità bancaria europea (ABE) i modelli compilati, comprensivi dei dati accessori e delle voci per memoria. L'ABE pubblica sul proprio sito web, a fini di centralizzazione, il modello compilato, ad esclusione dei dati accessori e delle voci per memoria.»; |
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3) |
l'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14).
(3) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO
«ALLEGATO
MODELLO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE (G-SII)
Dati bancari generali
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Sezione 1 — Informazioni generali |
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Indicatore della dimensione
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Sezione 2 — Esposizioni totali |
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Indicatori dell'interconnessione
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Sezione 3 — Attività verso altri enti finanziari |
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Sezione 4 — Passività verso altri enti finanziari |
Importo |
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Sezione 5 — Titoli in circolazione |
Importo |
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Indicatori della sostituibilità/dell'infrastruttura dell'ente finanziario
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Sezione 6 — Pagamenti effettuati nell'anno della segnalazione (esclusi i pagamenti infragruppo) |
Importo |
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Sezione 7 — Attività in custodia |
Importo |
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Sezione 8 — Operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari |
Importo |
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Indicatori della complessità
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Sezione 9 — Importo nozionale dei derivati OTC |
Importo |
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Sezione 10 — Titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita |
Importo |
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Sezione 11 — Attività di livello 3 |
Importo |
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Indicatori dell'attività transgiurisdizionale
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Sezione 12 — Attività transgiurisdizionali |
Importo |
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Sezione 13 — Passività transgiurisdizionali |
Importo |
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Dati accessori
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Sezione 14 — Indicatori accessori |
Importo |
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Sezione 15 — Voci accessorie |
Importo» |
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