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Документ 32016R0818

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/818 della Commissione, del 17 maggio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/2818

GU L 136 del 25.5.2016г., стр. 4—7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Правен статус на документа Вече не е в сила, Дата на изтичане на валидността: 27/06/2021; abrog. impl. da 32021R1018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/818/oj

25.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/818 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2016

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 441, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione (2) specifica il modello uniforme per l'informativa sui valori degli indicatori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) a norma dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

I modelli di informativa utilizzati dagli enti individuati come G-SII ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE dovrebbero tenere conto delle norme internazionali, in particolare le norme emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Comitato di Basilea).

(3)

Il modello riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 ricalca quello utilizzato dal Comitato di Basilea per l'esercizio di raccolta dei dati 2015.

(4)

Ogni anno il Comitato di Basilea pubblica a gennaio un modello di informativa aggiornato. Per promuovere a livello mondiale l'uniformità dell'informativa e la trasparenza del processo di individuazione dei G-SII, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1030/2014.

(5)

Poiché la raccolta dei dati per il processo di individuazione 2016 inizia nel primo trimestre 2016 e visto che gli enti devono sapere esattamente quali dati devono essere comunicati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(7)

L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Formato uniforme

Gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) segnalano in formato elettronico all'autorità competente le informazioni utilizzate per individuarli come G-SII (indicatori, dati accessori e voci per memoria) usando il modello riportato nell'allegato, tenuto conto delle precisazioni dei dati sottostanti e delle istruzioni impartite ogni anno dall'autorità competente. Utilizzando tale modello e tenuto conto di dette precisazioni e istruzioni i G SII rendono pubblici i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del punteggio degli enti conformemente al metodo di individuazione previsto dal regolamento (UE) n. 1222/2014.

I G-SII non sono tenuti a rendere pubblici i dati accessori e le voci per memoria.»;

2)

all'articolo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Dopo l'informativa da parte dei G-SII le autorità competenti inviano, senza indebito ritardo, all'Autorità bancaria europea (ABE) i modelli compilati, comprensivi dei dati accessori e delle voci per memoria. L'ABE pubblica sul proprio sito web, a fini di centralizzazione, il modello compilato, ad esclusione dei dati accessori e delle voci per memoria.»;

3)

l'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14).

(3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO

«ALLEGATO

MODELLO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE (G-SII)

Dati bancari generali

Sezione 1 — Informazioni generali

 

a.

Informazioni generali fornite dall'autorità di vigilanza competente

 

(1)

Codice paese

 

(2)

Denominazione della banca

 

(3)

Data della segnalazione (aaaa-mm-gg)

 

(4)

Valuta della segnalazione

 

b.

Informazioni generali fornite dall'ente segnalante

 

(1)

Unità della segnalazione

 

(2)

Principio contabile

 

(3)

Data dell'informativa al pubblico (aaaa-mm-gg)

 

(4)

Lingua dell'informativa al pubblico

 

(5)

Indirizzo web dell'informativa al pubblico

 

Indicatore della dimensione

Sezione 2 — Esposizioni totali

Importo

 

 

Indicatori dell'interconnessione

Sezione 3 — Attività verso altri enti finanziari

Importo

 

 


Sezione 4 — Passività verso altri enti finanziari

Importo

 

 


Sezione 5 — Titoli in circolazione

Importo

 

 

Indicatori della sostituibilità/dell'infrastruttura dell'ente finanziario

Sezione 6 — Pagamenti effettuati nell'anno della segnalazione (esclusi i pagamenti infragruppo)

Importo

 

 


Sezione 7 — Attività in custodia

Importo

 

 


Sezione 8 — Operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari

Importo

 

 

Indicatori della complessità

Sezione 9 — Importo nozionale dei derivati OTC

Importo

 

 


Sezione 10 — Titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita

Importo

 

 


Sezione 11 — Attività di livello 3

Importo

 

 

Indicatori dell'attività transgiurisdizionale

Sezione 12 — Attività transgiurisdizionali

Importo

 

 


Sezione 13 — Passività transgiurisdizionali

Importo

 

 

Dati accessori

Sezione 14 — Indicatori accessori

Importo

 

 


Sezione 15 — Voci accessorie

Importo»

 

 


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