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Document 32016R0812
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/812 of 18 March 2016 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2195 supplementing Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund, regarding the definition of standard scales of unit costs and lump sums for reimbursement of expenditure by the Commission to Member States
Regolamento delegato (UE) 2016/812 della Commissione, del 18 marzo 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
Regolamento delegato (UE) 2016/812 della Commissione, del 18 marzo 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
C/2016/1612
OJ L 133, 24.5.2016, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 133/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/812 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2016
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari da usare per i rimborsi agli Stati membri dovrebbero essere stabiliti in base a metodi proposti dagli Stati membri e valutati dalla Commissione, compresi i metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013. |
(2) |
In considerazione delle notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello dei costi per tipo di operazione, è opportuno che la definizione e la quantificazione delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari differiscano in base al tipo di operazione e allo Stato membro per rifletterne le specificità. |
(3) |
La Repubblica ceca e il Belgio hanno proposto metodi per la definizione di tabelle standard di costi unitari per il rimborso delle spese da parte della Commissione; la Commissione ha ritenuto tali metodi adatti per il rimborso delle spese sostenute a questi Stati membri. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III e allegato IV del regolamento delegato (UE) 2015/2195.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
(2) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 22).
ALLEGATO
ALLEGATO III
Condizioni relative al rimborso alla Repubblica ceca delle spese in base a tabelle standard di costi unitari
1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari
Tipo di operazioni |
Denominazione dell'indicatore |
Categoria di costo (1) |
Unità di misura dell'indicatore |
Valori (in moneta nazionale CZK) |
||||||||
|
Nuovo posto creato in una nuova struttura per l'infanzia |
|
Numero di nuovi posti creati in una nuova struttura per l'infanzia (2) |
20 053 IVA inclusa, o 16 992 IVA esclusa |
||||||||
|
Posto trasformato in un «gruppo di bambini» (3) |
|
Numero di posti trasformati in un «gruppo di bambini» (4) |
9 518 IVA inclusa, o 8 279 IVA esclusa |
||||||||
|
Occupazione per posto in una struttura per l'infanzia |
|
Tasso di occupazione (5) |
628 (6) |
||||||||
|
Ottenimento di una qualifica di assistente in una struttura per l'infanzia |
|
Numero di persone che ottengono un certificato di qualifica professionale di assistente in una struttura per l'infanzia |
14 178 |
||||||||
|
Occupazione per posto in una struttura per l'infanzia |
|
Tasso di occupazione (5) |
56 (6) |
2. Adeguamento degli importi
Non pertinente.
ALLEGATO IV
Condizioni relative al rimborso al Belgio delle spese in base a tabelle standard di costi unitari
1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari
Tipo di operazioni |
Denominazione degli indicatori |
Categoria di costo |
Unità di misura degli indicatori |
Valori (in EUR) |
||||||||
|
Partecipanti che completano con successo la formazione professionale individuale |
Tutte le categorie di costi ammissibili per il processo IBO |
Numero di partecipanti con una o più formazioni professionali individuali (registrate con un numero di contratto unico nell'applicazione online IBO)
|
1 439,55 (7) |
||||||||
|
Partecipanti che completano con successo la formazione professionale |
Tutte le categorie di costi ammissibili per il processo della formazione professionale VDAB |
Numero di partecipanti con una o più formazioni professionali (registrate con un numero di serie unico nel fascicolo cliente MLP)
|
8 465,80 (7) |
2. Adeguamento degli importi
Non pertinente
(1) In tutti i casi sottoelencati le categorie di costi indicate comprendono tutti i costi connessi all'operazione, ad eccezione dei tipi di operazioni 1 e 2, che possono includere anche altre categorie di costi.
(2) Ossia i nuovi posti contabilizzati nella capacità della nuova struttura per l'infanzia, così come registrata dalla normativa nazionale, e per ognuno dei quali è disponibile un giustificativo relativo alle attrezzature distinto.
(3) Il «gruppo di bambini» si intende registrato come tale a norma della legislazione nazionale sull'erogazione dei servizi per l'infanzia in un «gruppo di bambini».
(4) Ossia i posti in una struttura esistente ri-registrata come «gruppo di bambini» in conformità alla legislazione nazionale compresi nella capacità ufficiale di tale gruppo, e per ognuno dei quali è disponibile un giustificativo relativo alle attrezzature distinto.
(5) Il tasso di occupazione è definito come il numero di bambini che frequentano la struttura per l'infanzia per mezza giornata durante 6 mesi diviso per la capacità massima della struttura per mezza giornata durante 6 mesi, moltiplicato per 100.
(6) L'importo è versato per ogni punto percentuale di occupazione per posto fino a un massimo del 75 % per un periodo di 6 mesi. Se il tasso di occupazione è inferiore al 20 % non è erogato alcun rimborso.
(7) Ove applicabile, dall'importo è sottratto il sostegno di altri fondi SIE e di altri strumenti dell'Unione.
(8) Le attività di formazione delle sezioni «percorsi di sviluppo specifici per il gruppo di destinatari» e «sostegno linguistico» non sono considerate pertinenti.