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Document 32016R0659
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/659 of 27 April 2016 amending Council Regulation (EC) 329/2007 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/659 della Commissione, del 27 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/659 della Commissione, del 27 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
C/2016/2695
GU L 114 del 28.4.2016, p. 9–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. impl. da 32017R1509
28.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/659 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal Consiglio, sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(2) |
Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha deciso di aggiungere un'entità all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e di cancellare un'entità dall'elenco. Il Consiglio ha inoltre modificato le voci relative a sei persone dell'elenco. Occorre pertanto aggiornare l'allegato V. |
(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V al regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
il Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1) |
sono sostituite le voci relative alle seguenti persone dell'elenco «C. Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)»:
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2) |
la voce seguente è aggiunta all'elenco «D. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)»:
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3) |
è soppressa la voce seguente dell'elenco «D. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)»:
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