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Document 32016R0636

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/636 della Commissione, del 22 aprile 2016, che revoca l'approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/2253

GU L 108 del 23.4.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/636/oj

23.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/636 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2016

che revoca l'approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) ha iscritto lo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/308 della Commissione (4) chiedeva al notificante di presentare, entro il 30 giugno 2015, informazioni di conferma per quanto riguarda le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni su eventuali impurità pertinenti.

(2)

Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(3)

Il notificante non ha presentato le informazioni di conferma richieste entro il termine del 30 giugno 2015. Dopo essere stato informato dalla Commissione delle conseguenze della mancanza presentazione, il richiedente non ha espresso l'intenzione di presentare le informazioni di conferma richieste.

(4)

È pertanto opportuno revocare l'approvazione dello Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato.

(5)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(6)

È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato.

(7)

Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato, tale periodo dovrebbe scadere al più tardi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Revoca dell'approvazione

L'approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato è revocata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga 259, corrispondente allo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato, è soppressa.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato entro il 13 novembre 2016.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade al più tardi il 13 novembre 2017.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(3)  Direttiva del Consiglio 91/414/CEE, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/308 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 9).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


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