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Document 32016R0467

    Regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2015/6588

    GU L 85 del 1.4.2016, p. 6–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/467/oj

    1.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 85/6


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/467 DELLA COMMISSIONE

    del 30 settembre 2015

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 75, paragrafi 2 e 3, l'articolo 92, paragrafo 1 bis, l'articolo 111, paragrafo 1, lettere b), c), e m), e l'articolo 308 ter, paragrafo 13,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il piano di investimenti per l'Europa adottato dalla Commissione nel novembre 2014 verte sulla rimozione degli ostacoli agli investimenti, sulla necessità di dare visibilità e di fornire assistenza tecnica ai progetti di investimento e su un uso più intelligente delle risorse finanziarie esistenti e nuove. Nel quadro del piano, l'istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), prevista dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), mira a colmare l'attuale carenza di investimenti nell'UE, mobilitando i finanziamenti privati a favore degli investimenti strategici, che il mercato da solo non può finanziare. Il FEIS sosterrà gli investimenti strategici nelle infrastrutture e i capitali di rischio per le piccole imprese. Contemporaneamente i lavori per realizzare l'Unione dei mercati dei capitali contribuiranno ad approfondire l'integrazione finanziaria, a promuovere la crescita e ad aumentare la competitività nell'UE.

    (2)

    Per contribuire alla realizzazione di questi obiettivi, oltre che dell'obiettivo che l'Unione si è data di una crescita sostenibile a lungo termine, è opportuno agevolare gli investimenti in infrastrutture da parte delle imprese di assicurazione, che sono grandi investitori istituzionali, o da parte del FEIS. Per facilitare tali investimenti, dovrebbe essere istituita una nuova classe di attività per gli investimenti infrastrutturali nell'ambito del quadro istituito dalla direttiva 2009/138/CE. L'attuazione parallela di iniziative di questo tipo, unitamente al FEIS, dovrebbe accrescere l'impatto complessivo sulla crescita e sull'occupazione nell'Unione.

    (3)

    La Commissione ha chiesto e ricevuto il parere tecnico dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per quanto riguarda i criteri e la calibrazione della nuova classe di attività per gli investimenti infrastrutturali.

    (4)

    In linea con l'obiettivo del piano di investimenti per l'Europa di sostenere gli investimenti che contribuiscono a rafforzare le infrastrutture europee, con un'attenzione particolare alla creazione di un mercato unico più interconnesso, la nuova classe di attività infrastrutturali non dovrebbe essere limitata a settori o a strutture fisiche specifici, ma dovrebbe includere tutti i sistemi e tutte le reti per la fornitura e il sostegno dei servizi pubblici essenziali.

    (5)

    Per assicurare che la classe delle attività infrastrutturali sia effettivamente limitata agli investimenti infrastrutturali, le attività infrastrutturali ammissibili dovrebbero essere possedute, finanziate, sviluppate e gestite da un'entità responsabile del progetto infrastrutturale che non svolta alcuna altra funzione.

    (6)

    La nuova classe di attività infrastrutturali dovrebbe essere definita sulla base di criteri che assicurino che gli investimenti infrastrutturali presentino un buon profilo di rischio per quanto riguarda la loro capacità di resilienza agli stress, la prevedibilità dei flussi di cassa e la protezione fornita dal quadro contrattuale. Dove può essere dimostrato che gli investimenti infrastrutturali presentano un profilo di rischio migliore rispetto ad altri investimenti delle imprese, dovrebbero essere ridotti i fattori di rischio nel sottomodulo del rischio di spread e in quello del rischio azionario della formula standard.

    (7)

    L'entità responsabile del progetto infrastrutturale dovrebbe fornire un quadro contrattuale che assicuri un elevato grado di tutela dei suoi investitori, tra cui disposizioni contro le perdite derivanti dalla cessazione del progetto ad opera della parte che si è impegnata ad acquistare beni o servizi, quali potrebbero essere causate dalla cessazione di un contratto di acquisto. Adeguati dispositivi finanziari dovrebbero essere messi in atto per coprire i finanziamenti di emergenza e il fabbisogno di capitale di esercizio.

    (8)

    Per ridurre il rischio per i prestatori, dovrebbero essere previsti controlli adeguati sull'entità responsabile del progetto infrastrutturale, comprese garanzie a protezione delle attività e degli strumenti di capitale e limiti all'uso dei flussi di cassa e delle attività.

    (9)

    Quando la calibrazione degli investimenti in obbligazioni e prestiti viene ridotta sulla base dell'ipotesi che la maggior parte degli investimenti infrastrutturali saranno posseduti fino alla scadenza, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe essere in grado di dimostrare che è in grado di farlo.

    (10)

    Per incentivare gli investimenti infrastrutturali a elevato tasso di recupero, quando non è disponibile una valutazione esterna la nuova classe di attività dovrebbe essere limitata al debito di categoria «investimento» (investment grade) e unicamente al debito di rango superiore (senior). Tuttavia, per rimanere in linea con il quadro relativo agli strumenti di capitale creato dalla direttiva 2009/138/CE, l'inclusione degli strumenti di capitale in infrastrutture in questa nuova classe di attività non dovrebbe dipendere dall'esistenza di una valutazione esterna dell'entità responsabile dell'infrastruttura o dal livello della valutazione stessa.

    (11)

    In assenza di una valutazione esterna emessa da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) prescelta per un investimento in infrastrutture ammissibili, dovrebbero applicarsi criteri aggiuntivi per assicurare che l'investimento sia soggetto a rischi limitati. Tali criteri dovrebbero prevedere la gestione professionale del progetto nella fase di costruzione, assicurare un'adeguata attenuazione del rischio di costruzione, limitare il rischio operativo e il rischio di rifinanziamento e vietare che il progetto assuma posizioni speculative su derivati.

    (12)

    In assenza di una valutazione esterna emessa da un'ECAI prescelta per un investimento in infrastrutture ammissibili, dovrebbe essere assicurato che il progetto infrastrutturale sia soggetto ad un contesto politico stabile.

    (13)

    I progetti basati su tecnologia o progettazione innovative dovrebbero essere ammissibili a essere inclusi nella nuova classe di attività, per assicurare che l'UE possa continuare ad essere all'avanguardia dell'evoluzione degli sviluppi tecnologici. Per assicurare che i progetti basati sulle innovazioni siano sicuri, le imprese di assicurazione dovrebbero svolgere un'adeguata diligenza dovuta per accertare che la tecnologia è stata collaudata. Ciò può includere collaudi su prototipo, collaudi pilota e altre forme di collaudi per dimostrare la solidità della tecnologia e della progettazione del progetto.

    (14)

    Nel complesso, la combinazione di questi criteri, secondo il parere tecnico dell'EIOPA, assicura la solidità del sistema prudenziale, in quanto le attività infrastrutturali che beneficiano di una riduzione dei requisiti patrimoniali sono più sicure e meno volatili rispetto ad investimenti analoghi delle imprese.

    (15)

    L'EIOPA ha analizzato i dati sugli indici relativi agli strumenti di capitale in infrastrutture, sugli strumenti di capitale in infrastrutture quotati e sulle imprese attive nelle iniziative di finanziamento privato. In conclusione, per lo stress infrastrutturale è stato consigliato un intervallo di 30 %-39 %. In linea con l'obiettivo del piano di investimenti per l'Europa di favorire gli investimenti nell'economia reale, è stata scelta una calibrazione del 30 % per la nuova classe di attività infrastrutturali, dato che una tale calibrazione fornisce gli incentivi più efficaci a investire in infrastrutture.

    (16)

    In linea con il parere dell'EIOPA, l'aggiustamento simmetrico del fabbisogno di capitale proprio dovrebbe essere applicato al fattore di stress sugli strumenti di capitale in infrastrutture su base pro rata.

    (17)

    La riduzione dei fattori di rischio nel sottomodulo del rischio di spread dovrebbe tenere conto del fatto che è dimostrato che gli investimenti infrastrutturali presentano tassi di recupero superiori rispetto al debito delle imprese e sono meno sensibili a fattori economici più generali. Di conseguenza, per la nuova classe di attività, lo stress sulla componente di credito dello spread dovrebbe essere ridotto in linea con la calibrazione indicata dall'EIOPA. Per tener conto del criterio di ammissibilità che prevede che gli investimenti infrastrutturali possano essere detenuti fino alla scadenza, dovrebbe essere ridotto anche lo stress sulla componente di liquidità dello spread.

    (18)

    Quando lo stress della componente di liquidità dello spread è ridotta per gli investimenti infrastrutturali ammissibili, la riduzione dovrebbe applicarsi anche alle attività nel portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, senza tuttavia doppio computo del rischio di liquidità ridotto. Per questo motivo, lo stress dello spread applicabile alle attività infrastrutturali ammissibili nel portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità dovrebbe essere o lo stress ridotto applicabile alle attività del portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità o lo stress dello spread per le attività infrastrutturali ammissibili, se inferiore.

    (19)

    Dovrebbe essere assicurato un trattamento più adeguato degli investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei fondi istituiti dal regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in linea con il trattamento degli investimenti nei fondi europei per il venture capital e nei fondi europei per l'imprenditoria sociale, già previsti all'articolo 168 del regolamento delegato (UE) 2015/35 (4).

    (20)

    Negli ultimi anni gli strumenti finanziari sono stati negoziati con sempre maggior frequenza sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF). La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) assicura che gli MTF siano assoggettati agli stessi requisiti dei mercati regolamentati per quanto riguarda i soggetti ammissibili come membri o partecipanti. Il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) impone anch'esso requisiti di trasparenza simili agli MTF e ai mercati regolamentati. Per tener conto della crescente importanza degli MTF e della convergenza delle norme applicabili sia agli MTF che ai mercati regolamentati, le esposizioni negoziate negli MTF dovrebbero essere considerate come strumenti di capitale di tipo 1 nel sottomodulo del rischio azionario.

    (21)

    La direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha introdotto una misura transitoria applicabile agli investimenti negli strumenti di capitale acquistati prima del 1o gennaio 2016. Per evitare di creare incentivi alla vendita massiccia di strumenti di capitale non quotati prima che il quadro normativo istituito dalla direttiva 2009/138/CE diventi applicabile, l'ambito di applicazione della misura transitorio non dovrebbe essere limitato agli strumenti di capitale quotati.

    (22)

    Per consentire il trattamento proporzionato degli strumenti di capitale detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo o di investimenti in forma di fondi, quando non è possibile applicare il metodo look-through, il presente regolamento specifica inoltre che la misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE si applica alla quota degli strumenti di capitale detenuta nell'ambito dell'organismo di investimento collettivo o dell'investimento in forma di fondi, conformemente all'allocazione target dell'attività sottostante al 1o gennaio 2016, purché l'allocazione target sia disponibile per l'impresa. Ciò consente alle imprese di stimare la percentuale di strumenti di capitale acquistati dal gestore del fondo prima del 1o gennaio 2016, quando non è possibile rintracciare tali acquisti a causa di limitazioni imposte dalle norme in materia di informativa, o di costi proibitivi. Successivamente la quota di strumenti di capitale cui si applica la misura transitoria è ridotta annualmente in proporzione al tasso di rotazione delle attività dell'organismo di investimento collettivo o dell'investimento in forma di fondo.

    (23)

    Il regolamento delegato (UE) 2015/35 contiene diversi errori redazionali di lieve entità, che dovrebbero essere rettificati.

    (24)

    In particolare, il regolamento delegato (UE) 2015/35 stabilisce il metodo di valutazione delle partecipazioni in imprese partecipate che sono escluse dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo o sono dedotte dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo. Le conseguenze in termini di valutazione delle partecipazioni detenute in imprese partecipate dovrebbero essere le stesse, indipendentemente dal motivo di esclusione di una determinata impresa partecipata dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo e, di conseguenza, dovrebbero essere incluse tutte le situazioni in cui un'impresa partecipata può essere esclusa dal campo di applicazione della vigilanza di gruppo. Pertanto, l'articolo 13 dovrebbe essere modificato.

    (25)

    Per quanto riguarda le partecipazioni strategiche in enti finanziari e creditizi, il riferimento al metodo 1 della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) non dovrebbe significare che il gruppo deve anche presentare i requisiti per essere considerato un conglomerato ed essere soggetto a vigilanza supplementare ai sensi della stessa direttiva. Per applicare l'esenzione, è sufficiente che l'ente finanziario o creditizio venga incluso nel calcolo della solvibilità del gruppo ai sensi della direttiva 2009/138/CE. I metodi di consolidamento della direttiva 2002/87/CE e della direttiva 2009/138/CE sono considerati equivalenti, come previsto all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione (9). Pertanto, l'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe essere modificato.

    (26)

    Per quanto riguarda i dati statistici aggregati, sono allineati i termini per la comunicazione, e pertanto le informative anteriori al 31 dicembre 2020 dovranno includere i dati di tutti gli anni precedenti, a partire dal 1o gennaio 2016. Pertanto, l'articolo 316, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe essere modificato.

    (27)

    Il regolamento delegato (UE) 2015/35 contiene anche alcuni errori tipografici, nonché riferimenti interni errati, che dovrebbero essere rettificati.

    (28)

    Nell'applicare i requisiti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno tenere conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Gli oneri e la complessità imposti alle imprese di assicurazione dovrebbero essere proporzionati al loro profilo di rischio. Nell'applicare i requisiti stabiliti nel presente regolamento, le informazioni sono da considerarsi sostanziali se possono influenzare le decisioni o il giudizio degli utenti destinatari delle informazioni.

    (29)

    Ai fini di una maggiore certezza del diritto relativamente al regime di vigilanza prima che il quadro previsto da solvibilità II diventi pienamente applicabile il 1o gennaio 2016, è importante assicurare che il presente regolamento entri in vigore quanto prima possibile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Disposizioni modificative

    Il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione è così modificato:

    1.

    all'articolo 1, sono inseriti i seguenti punti 55 bis e 55 ter:

    «55 bis   “attività infrastrutturali”: strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali;

    55 ter   “entità responsabile del progetto infrastrutturale”: entità che può svolgere solo le funzioni di possedere, finanziare, sviluppare o gestire attività infrastrutturali, la cui fonte primaria di pagamento ai detentori del debito e agli investitori in strumenti di capitale è costituita dal reddito generato dalle attività finanziate;»

    2.

    l'articolo 13 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    imprese che sono escluse dall'ambito della vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 214, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;»

    b)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Quando sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento e l'uso dei metodi di valutazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non è possibile, le partecipazioni in imprese partecipate possono essere valutate in base al metodo di valutazione che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza per la preparazione del bilancio d'esercizio o consolidato. In tali casi l'impresa partecipante deduce dal valore dell'impresa partecipata il valore dell'avviamento e di altre attività immateriali che sarebbero valutate pari a zero conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

    3.

    all'articolo 68, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non deducono partecipazioni di tipo strategico di cui all'articolo 171 e incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo sulla base del metodo 1 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE o sulla base del metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE.»;

    4.

    al titolo I, capo V, sezione 5, è inserita la seguente sottosezione 1 bis:

    «Sottosezione 1 bis

    Investimenti infrastrutturali ammissibili

    Articolo 164 bis

    Investimenti infrastrutturali ammissibili

    1.   Ai fini del presente regolamento, gli investimenti infrastrutturali ammissibili comprendono gli investimenti in un'entità responsabile del progetto infrastrutturale che soddisfa i seguenti criteri:

    a)

    l'entità responsabile del progetto infrastrutturale è in grado di adempiere le proprie obbligazioni finanziarie sotto stress continui, pertinenti per il rischio inerente al progetto;

    b)

    i flussi di cassa generati dall'entità responsabile del progetto infrastrutturale per i detentori del debito e gli investitori in strumenti di capitale sono prevedibili;

    c)

    le attività infrastrutturali e l'entità responsabile del progetto infrastrutturale sono disciplinate da un quadro contrattuale che assicura ai detentori del debito e agli investitori in strumenti di capitale un elevato grado di protezione, che comprende le tutele seguenti:

    a)

    se le entrate dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, il quadro contrattuale include disposizioni che tutelino in modo efficace i detentori del debito e gli investitori in strumenti di capitale contro le perdite derivanti dalla cessazione del progetto ad opera della parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dall'entità responsabile del progetto infrastrutturale;

    b)

    l'entità responsabile del progetto infrastrutturale dispone di sufficienti riserve o di altri dispositivi finanziari per coprire i finanziamenti di emergenza e il fabbisogno di capitale di esercizio del progetto.

    Se gli investimenti consistono in obbligazioni o prestiti, il quadro contrattuale comprende anche quanto segue:

    i)

    i detentori del debito beneficiano nella misura consentita dalla legge applicabile di garanzie in tutte le attività e in tutti i contratti necessari per realizzare il progetto;

    ii)

    ai detentori del debito sono concessi in garanzia strumenti di capitale tali che essi siano in grado di assumere il controllo dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale prima dell'inadempimento;

    iii)

    è limitato l'uso dei flussi di cassa operativi netti dopo i pagamenti obbligatori generati dal progetto a fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni debitorie;

    iv)

    restrizioni contrattuali sulla capacità dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale di svolgere attività che possono ledere gli interessi dei detentori del debito, che prevedano tra l'altro che non può essere emesso nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti;

    d)

    nel caso di investimenti in forma di obbligazioni o prestiti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può dimostrare all'autorità di vigilanza che essa è in grado di mantenere l'investimento fino alla scadenza;

    e)

    nel caso di investimenti in forma di obbligazioni per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta, lo strumento di investimento è di rango superiore (senior) rispetto a tutti gli altri crediti diversi da quelli di legge e dai crediti delle controparti in derivati;

    f)

    nel caso di investimenti in forma di strumenti di capitale, obbligazioni o prestiti per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta, sono soddisfatti i seguenti criteri:

    i)

    le attività infrastrutturali e l'entità responsabile del progetto infrastrutturale sono ubicate in paesi membri del SEE o dell'OCSE;

    ii)

    se l'entità responsabile del progetto infrastrutturale è in fase di costruzione, l'investitore in strumenti di capitale soddisfa i criteri indicati di seguito, o qualora vi sia più di un investitore in strumenti di capitale, i criteri indicati di seguito sono soddisfatti dal gruppo di investitori in strumenti di capitale nel suo complesso:

    gli investitori in strumenti di capitale dispongono di una notevole esperienza nella supervisione efficace di progetti infrastrutturali e le competenze pertinenti;

    gli investitori in strumenti di capitale presentano un basso rischio di inadempimento, oppure sussiste un basso rischio di perdite significative per l'entità responsabile del progetto infrastrutturale a seguito del loro inadempimento;

    gli investitori in strumenti di capitale sono incentivati a tutelare gli interessi degli investitori;

    iii)

    l'entità responsabile del progetto infrastrutturale ha preso misure di salvaguardia per assicurare il completamento del progetto secondo le specifiche, nei limiti del bilancio o alla data di completamento concordati;

    iv)

    i rischi operativi, se rilevanti, sono gestiti adeguatamente;

    v)

    l'entità responsabile del progetto infrastrutturale utilizza una tecnologia e una progettazione collaudate;

    vi)

    la struttura del capitale dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale le consente di far fronte ai propri debiti;

    vii)

    il rischio di rifinanziamento dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale è ridotto;

    viii)

    l'entità responsabile del progetto infrastrutturale utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i flussi di cassa generati per i detentori del debito e gli investitori in strumenti di capitale non sono considerati prevedibili, a meno che tutte le entrate, tranne una parte irrilevante, soddisfino le condizioni seguenti:

    a)

    è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

    i)

    le entrate sono basate sulla disponibilità;

    ii)

    le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;

    iii)

    le entrate sono soggette a contratto prendi o paghi (take-or-pay);

    iv)

    il livello della produzione o l'uso e il prezzo soddisfano individualmente uno dei seguenti criteri:

    sono regolamentati;

    sono fissati contrattualmente;

    sono sufficientemente prevedibili in ragione del basso rischio legato alla domanda;

    b)

    se le entrate dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, la parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dall'entità responsabile del progetto infrastrutturale deve essere uno dei seguenti soggetti:

    i)

    uno dei soggetti di cui all'articolo 180, paragrafo 2, del presente regolamento;

    ii)

    le amministrazioni regionali o le autorità locali elencate nel regolamento adottato a norma dell'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;

    iii)

    un'entità avente un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;

    iv)

    un'entità che è sostituibile senza variazioni significative del livello e della tempistica delle entrate.»;

    5.

    l'articolo 168 è così modificato:

    a)

    i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Il sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE comprende un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale di tipo 1, un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale di tipo 2 e un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili.

    2.   Gli strumenti di capitale di tipo 1 comprendono gli strumenti di capitale quotati in mercati regolamentati dei paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE) o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), o negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE, che abbiano la sede legale o la sede centrale negli Stati membri dell'UE.

    3.   Gli strumenti di capitale di tipo 2 comprendono strumenti di capitale diversi da quelli indicati al paragrafo 2, merci e altri investimenti alternativi. Essi comprendono altresì tutte le attività diverse da quelle comprese nel sottomodulo del rischio di tasso di interesse, nel sottomodulo del rischio immobiliare o nel sottomodulo del rischio di spread, incluse le attività e le esposizioni indirette di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2, quando non è possibile applicare il metodo look-through e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 84, paragrafo 3.»;

    b)

    è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

    «3 bis   Gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili comprendono gli investimenti in strumenti di capitale in entità responsabili di progetti infrastrutturali che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 164 bis.»;

    c)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Il requisito patrimoniale per il rischio azionario è uguale a:

    Formula

    dove:

    a)

    SCRtype1equities è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1;

    b)

    SCRtype2equities è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2;

    c)

    SCRquinf è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili.»;

    d)

    il paragrafo 6 è così modificato:

    i)

    le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi qualificati per l'imprenditoria sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo;

    b)

    gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi per il venture capital qualificati ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo;

    (*)  Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18)."

    (**)  Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).»"

    ii)

    alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

    «i)

    gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di detti fondi quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nel fondo di investimento alternativo;»

    iii)

    è aggiunta la seguente lettera d):

    «d)

    gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo autorizzati come fondi di investimento europei a lungo termine ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo.»;

    6.

    all'articolo 169, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:

    a)

    un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;

    b)

    un calo istantaneo pari alla somma del 30 % e del 77 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera a).»;

    7.

    all'articolo 170, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo:

    a)

    pari al 22 % del valore dello strumento di capitale in infrastrutture ammissibili corrispondente alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;

    b)

    pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;

    c)

    pari alla somma del 30 % e del 77 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera a) o b).»;

    8.

    all'articolo 171, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Ai fini dell'articolo 169, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera a), nonché dell'articolo 170, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), per investimenti in strumenti di capitale di natura strategica si intendono gli investimenti in strumenti di capitale riguardo ai quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante dimostra che:»;

    9.

    l'articolo 173 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 173

    Criteri per l'applicazione della misura transitoria al rischio azionario standard

    1.   La misura transitoria per il rischio azionario standard di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE si applica soltanto agli strumenti di capitale acquistati il 1o gennaio 2016 o anteriormente a tale data e non sottoposti al rischio azionario basato sulla durata ai sensi dell'articolo 304 della stessa direttiva.

    2.   Quando gli strumenti di capitale sono detenuti nell'ambito di un organismo di investimento collettivo o di altri investimenti in forma di fondi e non è possibile applicare il metodo look-through, la misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE si applica alla quota degli strumenti di capitale detenuta nell'ambito dell'organismo di investimento collettivo o investimento in forma di fondo in base all'allocazione target delle attività sottostanti al 1o gennaio 2016, purché l'allocazione target sia disponibile per l'impresa. La quota di strumenti di capitale cui si applica la misura transitoria deve essere ridotta annualmente in proporzione al tasso di rotazione delle attività dell'organismo di investimento collettivo o investimento in forma di fondo. Se l'allocazione target degli investimenti in strumenti di capitale dell'organismo di investimento collettivo o investimento in forma di fondo aumenta, la quota degli strumenti di capitale cui si applica la misura transitoria non aumenta.»;

    10.

    all'articolo 180 sono aggiunti i paragrafi 11, 12 e 13 seguenti:

    «11.   Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 12 si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata dell'esposizione conformemente alla seguente tabella:

    Classe di merito di credito

    0

    1

    2

    3

    Durata

    (dur i)

    stressi

    ai

    bi

    ai

    bi

    ai

    bi

    ai

    bi

    Fino a 5

    bi · duri

    0,64 %

    0,78 %

    1,0 %

    1,67 %

    Più di 5 e fino a 10

    ai + bi · (duri – 5)

    3,2 %

    0,36 %

    3,9 %

    0,43 %

    5,0 %

    0,5 %

    8,35 %

    1,0 %

    Più di 10 e fino a 15

    ai + bi · (duri – 10)

    5,0 %

    0,36 %

    6,05 %

    0,36 %

    7,5 %

    0,36 %

    13,35 %

    0,67 %

    Più di 15 e fino a 20

    ai + bi · (duri – 15)

    6,8 %

    0,36 %

    7,85 %

    0,36 %

    9,3 %

    0,36 %

    16,7 %

    0,67 %

    Più di 20

    min[ai + bi · (duri – 20);1]

    8,6 %

    0,36 %

    9,65 %

    0,36 %

    11,1 %

    0,36 %

    20,05 %

    0,36 %

    12.   I criteri per le esposizioni cui si attribuisce un fattore di rischio ai sensi del paragrafo 11 sono i seguenti:

    a)

    l'esposizione si riferisce a un investimento infrastrutturale ammissibile che soddisfa i criteri di cui all'articolo 164 bis;

    b)

    l'esposizione non è un'attività che soddisfa le seguenti condizioni:

    è attribuita ad un portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità conformemente all'articolo 77 ter, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;

    è stata attribuita una classe di merito di credito tra 0 e 2;

    c)

    l'esposizione dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta;

    d)

    all'esposizione è stata attribuita una classe di merito di credito tra 0 e 3.

    13.   Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 12, lettere a) e b), ma che non soddisfano il criterio di cui al paragrafo 12, lettera c), si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla classe di merito di credito 3 e che dipende dalla durata dell'esposizione conformemente alla tabella di cui al paragrafo 11.»;

    11.

    all'articolo 181, lettera b), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

    «Per le attività comprese nel portafoglio dedicato per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta e per le attività infrastrutturali ammissibili alle quali è stata attribuita la classe di merito di credito 3, il fattore di riduzione è uguale al 100 %.»

    12.

    è inserito il seguente articolo 261 bis:

    «Articolo 261 bis

    Gestione del rischio per gli investimenti infrastrutturali ammissibili

    1.   Prima dell'investimento infrastrutturale ammissibile le imprese di assicurazione e di riassicurazione svolgono un'adeguata diligenza dovuta, che include tutti gli elementi che seguono:

    a)

    una valutazione documentata del modo in cui il progetto soddisfa i criteri di cui all'articolo 164 bis, convalidata da persone non soggette all'influenza dei responsabili della valutazione dei criteri e che non hanno potenziali conflitti di interesse con detti responsabili;

    b)

    la conferma che il modello finanziario per i flussi di cassa del progetto è stato convalidato da persone non soggette all'influenza dei responsabili dello sviluppo del modello finanziario e che non hanno potenziali conflitti di interesse con detti responsabili.

    2.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con un investimento infrastrutturale ammissibile sorvegliano regolarmente i flussi di cassa e i valori delle garanzie collaterali dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale ed effettuano prove di stress su di essi. Le prove di stress sono proporzionate alla natura, alla portata e alla complessità del rischio inerente al progetto infrastrutturale.

    3.   Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione detengono investimenti infrastrutturali ammissibili sostanziali, nello stabilire le politiche scritte previste all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE includono disposizioni in materia di monitoraggio attivo degli investimenti nella fase di costruzione e di ottimizzazione dell'importo recuperato dagli investimenti in uno scenario di inadempimento o rinegoziazione.

    4.   Le imprese di assicurazione o di riassicurazione con un investimento infrastrutturale ammissibile in forma di obbligazioni o prestiti istituiscono il proprio sistema di gestione delle attività e delle passività per assicurare di essere in grado, su base continuativa, di mantenere l'investimento fino alla scadenza.»;

    13.

    all'articolo 316, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   A decorrere dal 31 dicembre 2020 tra i dati da pubblicare figurano i dati relativi ai quattro precedenti esercizi. Le informazioni da pubblicare prima del 31 dicembre 2020 includono i dati di tutti i precedenti esercizi che iniziano dal 1o gennaio 2016.».

    Articolo 2

    Disposizioni di rettifica

    Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così rettificato:

    1.

    all'articolo 73, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «Gli aspetti di cui all'articolo 72 sono quelli di cui alle lettere da a) a i) o quelli di cui alla lettera j):»;

    2.

    l'articolo 170 è così rettificato:

    a)

    al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale di tipo 1 corrispondenti alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, punto i), della direttiva 2009/138/CE;»;

    b)

    al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale di tipo 2 corrispondenti alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, punto i), della direttiva 2009/138/CE;»;

    3.

    l'articolo 176 è così rettificato:

    a)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Alle obbligazioni o ai prestiti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata duri dell'obbligazione o del prestito i conformemente alla seguente tabella:

    Classe di merito di credito

    0

    1

    2

    3

    4

    5 e 6

    Durata

    (dur i)

    stressi

    ai

    bi

    ai

    bi

    ai

    bi

    ai

    bi

    ai

    bi

    ai

    bi

    Fino a 5

    bi · duri

    -

    0,9 %

    1,1 %

    1,4 %

    2,5 %

    4,5 %

    7,5 %

    Più di 5 e fino a 10

    ai + bi · (duri – 5)

    4,5 %

    0,5 %

    5,5 %

    0,6 %

    7,0 %

    0,7 %

    12,5 %

    1,5 %

    22,5 %

    2,5 %

    37,5 %

    4,2 %

    Più di 10 e fino a 15

    ai + bi · (duri – 10)

    7,0 %

    0,5 %

    8,5 %

    0,5 %

    10,5 %

    0,5 %

    20,0 %

    1,0 %

    35,0 %

    1,8 %

    58,5 %

    0,5 %

    Più di 15 e fino a 20

    ai + bi · (duri – 15)

    9,5 %

    0,5 %

    11 %

    0,5 %

    13,0 %

    0,5 %

    25,0 %

    1,0 %

    44,0 %

    0,5 %

    61,0 %

    0,5 %

    Più di 20

    min[ai + bi · (duri – 20);1]

    12,0 %

    0,5 %

    13,5 %

    0,5 %

    15,5 %

    0,5 %

    30,0 %

    0,5 %

    46,6 %

    0,5 %

    63,5 %

    0,5 %»

    b)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Alle obbligazioni e ai prestiti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta e per i quali i debitori non hanno costituito una garanzia collaterale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 214 si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla durata duri dell'obbligazione o del prestito i conformemente alla seguente tabella:

    Durata (dur i)

    stressi

    Fino a 5

    3 % · duri

    Più di 5 e fino a 10

    15 % + 1,7 % · (duri – 5)

    Più di 10 e fino a 20

    23,5 % + 1,2 % · (duri – 10)

    Più di 20

    min(35,5 % + 0,5 % · (duri – 20);1)»

    4.

    all'articolo 179, il paragrafo 1 è così rettificato:

    a)

    la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Il requisito patrimoniale SCRcd per il rischio di spread relativo a derivati su crediti diversi da quelli di cui al paragrafo 3 è uguale al più elevato tra i seguenti requisiti patrimoniali:»;

    b)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    la perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un incremento istantaneo in termini assoluti dello spread di credito degli strumenti sottostanti ai derivati su crediti;»;

    5.

    all'articolo 192, la formula di cui al paragrafo 2, comma 5, è sostituita dalla seguente:

    «LGD = max(90 % · (Recoverables + 50 % · RMre ) – F′ · Collateral;0)»;.

    6.

    all'articolo 218, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione hanno concluso numerosi contratti di riassicurazione dell'eccesso di perdite che singolarmente soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera d), e collettivamente soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la combinazione di tali contratti è considerata un unico contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite riconoscibile.»;

    7.

    all'articolo 296, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende informazioni sulle aree di cui all'articolo 263 in osservanza degli obblighi di comunicazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.»;

    8.

    all'articolo 317, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   I dati statistici annuali aggregati riguardanti le imprese e i gruppi vigilati di cui all'articolo 316 sono pubblicati per ogni anno civile entro tre mesi dalla data alla quale le imprese con esercizio finanziario che termina il 31 dicembre sono tenute ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 1, lettera c), a trasmettere modelli quantitativi annuali. Le informazioni riguardanti le autorità di vigilanza sono messe a disposizione entro quattro mesi dopo il 31 dicembre di ogni anno civile.»;

    9.

    all'articolo 330, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Per valutare se determinati fondi propri ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista non possono essere resi effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, le autorità di vigilanza prendono in considerazione tutti i seguenti elementi:

    a)

    se l'elemento dei fondi propri è soggetto a obblighi legali o regolamentari che ne limitano la capacità di assorbire tutti i tipi di perdite ovunque esse insorgano all'interno del gruppo;

    b)

    se sussistono obblighi legali o regolamentari che limitano la trasferibilità di attività a un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione;

    c)

    se non sarebbe possibile rendere disponibili tali fondi propri per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo entro un termine massimo di 9 mesi;

    d)

    se, in caso di applicazione del metodo 2, l'elemento dei fondi propri non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 71, 73 e 77; ai fini di detti articoli, per «requisito patrimoniale di solvibilità» si intendono sia il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipata che ha emesso l'elemento dei fondi propri, sia il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.»

    10.

    all'articolo 375, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista trasmettono all'autorità di vigilanza del gruppo le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 26 settimane dalla data di riferimento del bilancio di apertura di cui all'articolo 314, paragrafo 1, lettera a).»;

    11.

    l'allegato XVII è rettificato come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

    12.

    l'allegato XVIII è rettificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento;

    13.

    l'allegato XXI è rettificato come indicato nell'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

    (5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

    (6)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

    (7)  Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).

    (8)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

    (9)  Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1).


    ALLEGATO I

    L'allegato XVII del regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:

    1)

    la parte B è modificata come segue:

    a)

    al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    se si applica il metodo del rischio di tariffazione per sostituire i parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera c), punto ii), le perdite aggregate e i premi acquisiti non sono aggiustati in base agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo o da premi di riassicurazione;»;

    b)

    al punto 2), lettera d), la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «se si applica il metodo del rischio di tariffazione per sostituire i parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera c), punto i):»;

    2)

    nella parte D, punto 5), la prima frase e la prima formula sono sostituite dalle seguenti:

    «Lo scarto quadratico medio della previsione è uguale a:

    Image»;

    (3)

    nella parte F, punto 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f)

    se il contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite riconoscibile di cui all'articolo 218, paragrafo 2, prevede la compensazione solo fino a un determinato limite, b2 è l'importo di detto limite.».


    ALLEGATO II

    L'allegato XVIII del regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:

    1)

    nella parte C, punto 2), lettera b), la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «includono ciascuno dei seguenti sottomoduli della formula standard tranne quelli che non rientrano nell'ambito di applicazione del modello interno parziale:»;

    2)

    nella parte C, punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    includono il modulo del rischio di inadempimento della controparte della formula standard a meno che rientri nell'ambito di applicazione del modello interno parziale.».


    ALLEGATO III

    L'allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:

    1)

    nella parte A, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

    «Le informazioni di cui ai punti da 1 a 32 sono riferite alla fine dell'ultimo anno civile. Relativamente ai punti da 12 a 21, 23, 24, 29 e 31 le informazioni sono riferite alla fine degli esercizi finanziari delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e dei gruppi assicurativi che si sono conclusi nell'ultimo anno civile.»;

    2)

    nella parte B, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

    «Le informazioni di cui ai punti da 2 a 18 sono riferite all'ultimo anno civile.»


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