This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R0400
Regulation (EU) 2016/400 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 implementing the safeguard clause and the anti-circumvention mechanism provided for in the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part
Regolamento (UE) 2016/400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante attuazione della clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione di cui all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra
Regolamento (UE) 2016/400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante attuazione della clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione di cui all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra
GU L 77 del 23.3.2016, pp. 53–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
23.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 77/53 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/400 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2016
recante attuazione della clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione di cui all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Moldova per la conclusione di un accordo che stabilisce un’associazione tra l’Unione e la Repubblica di Moldova. |
|
(2) |
Tali negoziati si sono conclusi e l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (2) («l’accordo») è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è applicato in via provvisoria dal 1o settembre 2014. |
|
(3) |
È necessario stabilire le procedure atte a garantire l’effettiva applicazione della clausola di salvaguardia concordata con la Repubblica di Moldova. |
|
(4) |
L’accordo comprende anche un meccanismo antielusione per la sospensione temporanea dei dazi preferenziali su prodotti specifici. È inoltre necessario stabilire le procedure per l’applicazione effettiva di tale meccanismo. |
|
(5) |
Le misure di salvaguardia possono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell’Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione dell’Unione, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall’articolo 165, paragrafo 1, dell’accordo. |
|
(6) |
È opportuno definire alcuni termini tra cui «grave pregiudizio», «minaccia di grave pregiudizio» e «periodo transitorio» di cui all’articolo 169 dell’accordo. |
|
(7) |
Il compito di dare seguito all’accordo e di riesaminarlo, di condurre inchieste e, se necessario, di istituire misure di salvaguardia dovrebbe essere svolto nel modo più trasparente possibile. |
|
(8) |
La Commissione dovrebbe ricevere dagli Stati membri le informazioni, comprendenti gli elementi di prova disponibili, su ogni tendenza delle importazioni che possa rendere necessaria l’applicazione di misure di salvaguardia. |
|
(9) |
L’affidabilità delle statistiche relative a tutte le importazioni dalla Repubblica di Moldova nell’Unione è pertanto fondamentale per appurare se sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione delle misure di salvaguardia. |
|
(10) |
Se esistono elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione dovrebbe pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
|
(11) |
Dovrebbero essere previste disposizioni dettagliate sull’apertura delle inchieste, sull’accesso alle informazioni raccolte e sul loro esame da parte delle parti interessate, sulle audizioni delle parti interessate coinvolte nonché sulla possibilità per tali parti di presentare osservazioni. |
|
(12) |
La Commissione dovrebbe notificare per iscritto alla Repubblica di Moldova l’apertura delle inchieste e consultarla come disposto dall’articolo 166, paragrafo 1, dell’accordo. |
|
(13) |
È anche necessario fissare i termini per l’apertura di un’inchiesta e per le decisioni in merito all’opportunità di adottare misure di salvaguardia, affinché tali decisioni siano adottate rapidamente al fine di accrescere la certezza del diritto per gli operatori economici interessati. |
|
(14) |
L’applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia dovrebbe essere preceduta da un’inchiesta, fatta salva la possibilità per la Commissione di adottare misure di salvaguardia provvisorie nelle circostanze critiche di cui all’articolo 167 dell’accordo. |
|
(15) |
Le misure di salvaguardia dovrebbero essere applicate solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire o a porre rimedio a un grave pregiudizio e a facilitare l’adeguamento. È opportuno stabilire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche riguardanti la proroga e il riesame di tali misure. |
|
(16) |
L’articolo 148 dell’accordo prevede un meccanismo antielusione per determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati. Il presente regolamento prevede altresì la possibilità di sospendere i dazi preferenziali per un periodo massimo di sei mesi qualora le importazioni di detti prodotti raggiungano il volume d’importazione annuale definito nell’allegato XV-C dell’accordo. |
|
(17) |
Per motivi di trasparenza, la Commissione dovrebbe presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione dell’accordo e sull’applicazione delle misure di salvaguardia e del meccanismo antielusione. |
|
(18) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l’adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, per l’istituzione di misure di vigilanza preventiva, per la chiusura di un’inchiesta senza l’adozione delle misure e per l’attuazione del meccanismo antielusione previsto dall’accordo. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
|
(19) |
Per l’adozione di misure di vigilanza preventive e di misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti di dette misure e loro sequenzialità rispetto all’adozione di misure di salvaguardia definitive, è opportuno fare ricorso alla procedura consultiva. Dovrebbero essere adottate misure di salvaguardia provvisorie qualora un ritardo nell’istituzione di tali misure provochi un danno difficilmente riparabile oppure al fine di evitare un impatto negativo sul mercato dell’Unione derivante da un aumento delle importazioni. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili per istituire misure di salvaguardia.. |
|
(20) |
La procedura di consultazione dovrebbe essere utilizzata anche per l’adozione di atti di esecuzione per la decisione sulla sospensione dei dazi preferenziali a norma del meccanismo antielusione, dato che tali atti devono essere attuati rapidamente una volta che sia sta raggiunta la soglia stabilita per le categorie dei prodotti elencati nell’allegato XV-C dell’accordo in quanto hanno soltanto un periodo molto limitato di applicazione. Al fine di evitare un impatto negativo sul mercato dell’Unione a seguito di un aumento delle importazioni, ove sussistano, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili. |
|
(21) |
Per l’adozione di misure di salvaguardia definitive e per il riesame di tali misure è opportuno fare ricorso alla procedura d’esame, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni per l’attuazione della clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione di cui all’accordo.
2. Il presente regolamento si applica ai prodotti originari della Repubblica di Moldova.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
|
1) |
«prodotto»: una merce originaria dell’Unione o della Repubblica di Moldova; un prodotto oggetto di un’inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o un loro sottosegmento, a seconda delle circostanze specifiche del mercato, oppure una segmentazione del prodotto comunemente applicata nell’industria dell’Unione; |
|
2) |
«parti interessate»: le parti colpite dalle importazioni del prodotto in questione; |
|
3) |
«industria dell’Unione»: il complesso dei produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, operanti nel territorio dell’Unione, o i produttori dell’Unione la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti rappresenta una quota rilevante della produzione totale dell’Unione di tali prodotti, o, qualora un prodotto simile o direttamente concorrente sia solo uno tra i vari prodotti fabbricati dai produttori dell’Unione, l’industria dell’Unione è intesa in relazione alle attività specifiche volte alla produzione del prodotto simile o direttamente concorrente; |
|
4) |
«grave pregiudizio»: un danno generale significativo alla posizione dell’industria dell’Unione; |
|
5) |
«minaccia di grave pregiudizio» alla situazione dell’industria dell’Unione: un grave pregiudizio che sia chiaramente imminente; |
|
6) |
«periodo transitorio»: un periodo di dieci anni dal giorno di entrata in vigore dell’accordo. |
CAPO II
MISURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 3
Principi
1. Una misura di salvaguardia può essere istituita conformemente al presente regolamento qualora un prodotto originario della Repubblica di Moldova, per effetto della riduzione o della soppressione dei dazi doganali su tale prodotto, sia importato nell’Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione dell’Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.
2. Una misura di salvaguardia può assumere una delle forme seguenti:
|
a) |
una sospensione di un’ulteriore riduzione nell’aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato, prevista dall’accordo; |
|
b) |
un aumento dell’aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote:
|
Articolo 4
Apertura dei procedimenti
1. I procedimenti sono aperti dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell’industria dell’Unione, o su iniziativa della Commissione stessa, se quest’ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all’articolo 5, paragrafo 5, che giustifichino l’apertura di tale procedimento.
2. In generale, la richiesta contiene le seguenti informazioni: il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento nonché le variazioni intervenute a livello di vendite, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti e perdite e di occupazione per quanto riguarda l’industria dell’Unione.
3. I procedimenti possono essere inoltre aperti qualora si verifichi un aumento improvviso delle importazioni concentrato in uno o più Stati membri, purché esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all’articolo 5, paragrafo 5, che giustifichino l’apertura di tale procedimento.
4. Uno Stato membro informa la Commissione se l’andamento delle importazioni dalla Repubblica di Moldova sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia. Tale informazione comprende gli elementi di prova di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se applicabile, al paragrafo 3.
5. La Commissione informa gli Stati membri quando riceve una richiesta di apertura di un procedimento o quando ritiene opportuno aprire procedimenti di propria iniziativa a norma del paragrafo 1.
6. Se esistono elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di procedimenti, la Commissione li avvia e pubblica un avviso di avvio delle indagini nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’apertura dei procedimenti avviene entro un mese dal ricevimento da parte della Commissione della richiesta ai sensi del paragrafo 1.
7. L’avviso di cui al paragrafo 6:
|
a) |
riassume le informazioni ricevute e richiede che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione; |
|
b) |
stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le proprie osservazioni e presentare informazioni alla Commissione, perché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione durante il procedimento; |
|
c) |
stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 9. |
Articolo 5
Inchieste
1. In seguito alla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 4, paragrafo 6, la Commissione conduce un’inchiesta.
2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per dar seguito a questo tipo di richiesta. Qualora si tratti di informazioni di interesse generale e non riservate ai sensi dell’articolo 11, esse sono aggiunte al fascicolo non riservato secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente articolo.
3. Per quanto possibile, l’inchiesta è conclusa entro sei mesi dall’apertura. Tale termine può essere prorogato di altri tre mesi in circostanze eccezionali, quali un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica ogni proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi.
4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per stabilire se sussistono le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e, se del caso, procede alla loro verifica.
5. Nell’inchiesta intesa a stabilire se l’aumento delle importazioni ha causato o minaccia di causare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione, esaminando in particolare il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato interno assorbita da tale incremento nonché le variazioni intervenute a livello di vendite, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti e perdite e di occupazione. Tale elenco non è esaustivo e anche altri fattori pertinenti, quali scorte, prezzi, rendimento del capitale investito e flusso di cassa, possono essere presi in considerazione dalla Commissione nello stabilire l’esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio.
6. Le parti interessate che hanno presentato informazioni a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, lettera b), e i rappresentanti della Repubblica di Moldova possono esaminare, previa richiesta scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell’inchiesta, eccetto i documenti interni elaborati dalle autorità dell’Unione o quelli degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione del loro caso, non siano riservate ai sensi dell’articolo 11 e siano utilizzate dalla Commissione nell’ambito dell’inchiesta. Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sulle informazioni messe a disposizione della Commissione. La Commissione prende in considerazione tali osservazioni se esse sono suffragate da sufficienti elementi di prova prima facie.
7. La Commissione assicura che tutte le statistiche e tutti i dati utilizzati ai fini dell’inchiesta siano rappresentativi, disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.
8. La Commissione garantisce, non appena posti in essere i necessari presupposti tecnici, l’accesso online protetto da password al fascicolo non riservato mediante la piattaforma online che essa gestisce e attraverso la quale sono diffuse tutte le informazioni pertinenti e non riservate ai sensi dell’articolo 11. Al Parlamento europeo, agli Stati membri e alle parti interessate è garantito l’accesso a tale piattaforma.
9. La Commissione sente le parti interessate, in particolare qualora ne abbiano fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e abbiano dimostrato che i risultati dell’inchiesta potrebbero avere un’incidenza su di esse e che esistono motivi particolari per una loro audizione. La Commissione sente nuovamente le parti interessate se sussistono particolari motivi.
10. Qualora le informazioni non siano fornite nei termini stabiliti dalla Commissione o qualora lo svolgimento dell’inchiesta sia gravemente ostacolato, la Commissione può formulare conclusioni basate sui dati disponibili. Qualora rilevi che una parte interessata o un terzo le ha fornito informazioni false o ingannevoli, la Commissione non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati disponibili.
11. La Commissione comunica per iscritto alla Repubblica di Moldova l’apertura di un’inchiesta.
Articolo 6
Misure di vigilanza preventiva
1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure di vigilanza preventiva per quanto riguarda le importazioni dalla Repubblica di Moldova quando l’andamento delle importazioni di un prodotto è tale da poter determinare una delle situazioni di cui agli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafi 1 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 13, paragrafo 3.
2. Le misure di vigilanza preventiva hanno un periodo limitato di validità. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.
Articolo 7
Istituzione di misure di salvaguardia provvisorie
1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche nelle quali un ritardo nell’istituzione di misure di salvaguardia causerebbe un danno difficilmente riparabile, se accerta preliminarmente, sulla base dei fattori di cui all’articolo 5, paragrafo 5, l’esistenza di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che le importazioni di un prodotto originario della Repubblica di Moldova sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale conformemente alle tabelle incluse nell’allegato XV a norma dell’articolo 147 dell’accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare grave pregiudizio all’industria dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento.
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, incluso il caso di cui al paragrafo 3, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili per istituire misure di salvaguardia provvisorie secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 5.
3. Qualora uno Stato membro chieda l’intervento immediato della Commissione e siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
4. Le misure di salvaguardia provvisorie non si applicano per più di 200 giorni di calendario.
5. Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché dall’inchiesta risulta che non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, i dazi doganali riscossi in applicazione di tali misure di salvaguardia provvisorie sono automaticamente rimborsati.
6. Le misure di salvaguardia provvisorie si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dalla data di entrata in vigore di tali misure.
Articolo 8
Chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure
1. Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione di chiusura dell’inchiesta e dei procedimenti e pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 4.
2. Tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni riservate ai sensi dell’articolo 11, la Commissione rende pubblica una relazione in cui illustra i risultati e le conclusioni motivate cui è pervenuta in merito a tutte le questioni pertinenti di fatto e di diritto.
Articolo 9
Istituzione di misure di salvaguardia definitive
1. Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione invita le autorità della Repubblica di Moldova a tenere consultazioni in conformità dell’articolo 160, paragrafo 2, dell’accordo. Se non si raggiunge una soluzione soddisfacente entro 30 giorni, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure di salvaguardia definitive. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento.
2. Tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni riservate in conformità dell’articolo 11, la Commissione rende pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e delle considerazioni pertinenti ai fini della decisione.
Articolo 10
Durata e riesame delle misure di salvaguardia
1. Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il periodo necessario a prevenire o a porre rimedio ad un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione e a facilitare l’adeguamento. Tale periodo non supera i due anni, salvo che non sia prorogato a norma del paragrafo 3.
2. Una misura di salvaguardia resta in vigore in attesa dell’esito del riesame di cui al paragrafo 3.
3. La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata fino a due anni, purché la Commissione stabilisca in un riesame che la misura di salvaguardia continui a essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione e purché esistano elementi di prova del fatto che l’adeguamento dell’industria dell’Unione è in corso.
4. Ogni proroga a norma del paragrafo 3 è preceduta da un’inchiesta avviata su richiesta di uno Stato membro o di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell’industria dell’Unione, o su iniziativa della Commissione stessa, se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, in base ai fattori di cui all’articolo 5, paragrafo 5.
5. Un avviso dell’apertura di un’inchiesta è pubblicata mutatis mutandis nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 4, paragrafi 6 e 7. L’inchiesta è condotta e tutte le decisioni relative a una proroga a norma del paragrafo 3 del presente articolo sono disciplinate mutatis mutandis dagli articoli 5, 8 e 9.
6. La durata totale di una misura di salvaguardia non supera i quattro anni, compresi il periodo di applicazione di eventuali misure di salvaguardia provvisorie e il periodo iniziale di applicazione e la relativa proroga.
7. Una misura di salvaguardia non è applicata oltre la scadenza del periodo transitorio, se non con il consenso della Repubblica di Moldova.
Articolo 11
Riservatezza
1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
2. Né le informazioni a carattere riservato né quelle fornite in via riservata, ricevute a norma del presente regolamento, sono divulgate senza l’espresso consenso di chi le ha fornite.
3. Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali le informazioni sono riservate. Tuttavia se chi ha fornito le informazioni chiede che esse non siano rese pubbliche o divulgate, in versione integrale o sintetica, e tale richiesta è ingiustificata, le informazioni in questione possono non essere prese in considerazione.
4. Le informazioni sono in ogni caso considerate riservate se la loro divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per chi le ha fornite o ne è la fonte.
5. I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell’Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Tali autorità tengono tuttavia conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche interessate alla non divulgazione dei loro segreti aziendali.
CAPO III
MECCANISMO ANTIELUSIONE
Articolo 12
Meccanismo antielusione per determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli transformati
1. Per le importazioni dei prodotti elencati nell’allegato XV-C all’accordo, soggetti al meccanismo antielusione di cui all’articolo 148, è fissato un volume medio annuale delle importazioni. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi al volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti che raggiungano il volume indicato nell’allegato XV-C dell’accordo a decorrere dal 1o gennaio di qualsiasi anno e in assenza di una valida giustificazione da parte della Repubblica di Moldova, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 5, del presente regolamento. Con tale atto la Commissione può decidere di sospendere temporaneamente il dazio preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati oppure stabilire che tale sospensione non è appropriata.
2. La sospensione temporanea del dazio preferenziale è applicabile per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di sospendere il dazio preferenziale. Prima della scadenza di tale periodo di sei mesi e per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati concernenti la sospensione dei dazi preferenziali, la Commissione può adottare un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 5, al fine di revocare la sospensione temporanea del dazio preferenziale se ritiene che il volume della categoria pertinente di prodotti importati in eccesso rispetto al volume di cui all’allegato XV-C dell’accordo deriva da un cambiamento del livello di capacità di produzione ed esportazione della Repubblica di Moldova per il prodotto o i prodotti interessati.
3. L’applicazione del meccanismo di cui al presente capo non pregiudica l’applicazione delle misure definite al capo II. Le misure adottate a norma delle disposizioni di entrambi i capi non sono tuttavia applicate contemporaneamente allo stesso prodotto o agli stessi prodotti.
CAPO IV
PROCEDURA DI COMITATO E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Procedura di comitato
1. Ai sensi degli articoli da 6 a 10, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Ai fini dell’articolo 12, la Commissione è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, essa è assistita dal comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I, istituito dall’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 4.
6. A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta per l’adozione di misure a norma dell’articolo 3 del presente articolo, tale procedura si conclude senza esito quando, entro il termine da lui fissato, il presidente decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 14
Relazione
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’applicazione e sull’attuazione del presente regolamento e del titolo V dell’accordo e sul rispetto degli obblighi ivi contenuti.
2. La relazione comprende, fra l’altro, informazioni sull’applicazione delle misure di salvaguardia provvisorie e definitive, e delle misure di vigilanza preventiva, sulla chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure nonché sull’applicazione del meccanismo antielusione.
3. La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell’andamento degli scambi con la Repubblica di Moldova.
4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest’ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente a presentare e illustrare eventuali questioni connesse all’attuazione del presente regolamento.
5. La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
J. A. HENNIS-PLASSCHAERT
(1) Posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 febbraio 2016.
(2) Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(4) Regolamento (UE) 2015/478, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).
(5) Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(6) Regolamento (UE) n 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150, del 20.5.2014, pag. 1).