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Document 32016R0355
Commission Regulation (EU) 2016/355 of 11 March 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the specific requirements for gelatine, collagen and highly refined products of animal origin intended for human consumption (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2016/355 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai requisiti specifici per la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di origine animale destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2016/355 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai requisiti specifici per la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di origine animale destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/1499
GU L 67 del 12.3.2016, p. 22–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/22 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/355 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2016
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai requisiti specifici per la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di origine animale destinati al consumo umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Tale regolamento prevede in particolare che gli operatori del settore alimentare assicurino il rispetto di requisiti specifici per le materie prime utilizzate nella produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano. |
(2) |
È necessario garantire che le materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano provengano da fonti che soddisfano i requisiti sanitari e di polizia sanitaria stabiliti nella legislazione dell'Unione. |
(3) |
L'Unione è fortemente dipendente dalle importazioni di materie prime per la produzione di gelatina e di collagene. Gli stabilimenti che producono tali materie prime applicano trattamenti specifici al fine di escludere rischi per la sanità pubblica e animale ad esse connessi. È pertanto opportuno autorizzare tali trattamenti prima dell'immissione sul mercato dell'Unione. |
(4) |
È opportuno adeguare i requisiti relativi al processo di produzione del collagene affinché siano consentite modifiche pratiche qualora una modifica non comporti un cambiamento del livello di protezione di sanità pubblica. |
(5) |
I metodi di analisi per la verifica dei limiti di residui nella gelatina e nel collagene devono essere adattati ai metodi convalidati più appropriati e più aggiornati. |
(6) |
Al fine di garantire la sicurezza di determinati prodotti altamente raffinati, di garantire l'applicazione delle disposizioni UE e di assicurare una concorrenza leale per quanto riguarda le materie prime provenienti dall'interno dell'Unione e da paesi terzi, è opportuno armonizzare le condizioni e stabilire requisiti specifici per la produzione di determinati prodotti altamente raffinati di origine animale destinati al consumo umano. L'importazione di altri prodotti di origine animale per i quali l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non prevede requisiti specifici, continua ad essere consentita in conformità al regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione (2). |
(7) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato come segue:
1) |
la sezione XIV è così modificata:
|
2) |
la sezione XV è modificata come segue:
|
3) |
è aggiunta la seguente sezione XVI: «SEZIONE XVI: SOLFATO DI CONDROITINA ALTAMENTE RAFFINATO, ACIDO IALURONICO, ALTRI PRODOTTI DI CARTILAGINE IDROLIZZATA, CHITOSANO, GLUCOSAMINA, CAGLIO, COLLA DI PESCE E AMMINOACIDI
(3) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).»" |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) Regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, che fissa disposizioni transitorie per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 10).