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Document 32016R0300
Council Regulation (EU) 2016/300 of 29 February 2016 determining the emoluments of EU high-level public office holders
Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE
Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE
GU L 58 del 4.3.2016, p. 1–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/300 DEL CONSIGLIO
del 29 febbraio 2016
che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 243 e l'articolo 286, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Spetta al Consiglio fissare gli stipendi, le indennità e le pensioni dei titolari di alte cariche dell'UE («titolari di cariche») — compresi il presidente del Consiglio europeo (1), il presidente e i membri della Commissione (2), l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (3), i presidenti, i giudici, gli avvocati generali e i cancellieri della Corte di giustizia dell'Unione europea (4), il presidente e i membri della Corte dei conti (5) e il segretario generale del Consiglio (6) — nonché tutte le indennità sostitutive della retribuzione. |
(2) |
È opportuno che il trattamento economico e gli altri benefici dei titolari di cariche rispecchino le loro elevate responsabilità; tale trattamento economico e tali altri benefici possono pertanto differire da quelli indicati nello statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto»). |
(3) |
Alcuni adeguamenti dell'attuale trattamento economico e degli altri benefici dei titolari di cariche sono tuttavia necessari al fine di rispecchiare gli sviluppi istituzionali dell'Unione e di modernizzare la struttura del trattamento economico, in particolare tenendo conto, ove necessario, delle modifiche introdotte dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («statuto»). Alla luce delle riforme dello statuto, è necessario apportare varie modifiche al regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom. Analogamente, per tenere conto di tali riforme, occorre altresì aggiornare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 (8). In considerazione dell'elevato numero di modifiche sostanziali apportate sia al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 sia al regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, che disciplinano il trattamento economico dei titolari di varie cariche, è opportuno fondere i due regolamenti a fini di chiarezza, trasparenza e buona prassi legislativa. |
(4) |
Al fine di garantire un equilibrio tra i membri del personale dell'UE e i titolari di cariche per quanto riguarda il trattamento economico, è opportuno includere misure volte ad adeguare il trattamento dei titolari di cariche con quello dei membri del personale dell'UE nelle situazioni in cui questi ultimi abbiano beneficiato di una struttura attualizzata del trattamento economico, ad esempio per quanto riguarda l'aggiornamento automatico delle indennità e la possibilità di iscriversi al regime comune di assicurazione contro le malattie, anche dopo la cessazione di un mandato. |
(5) |
È inoltre opportuno adeguare l'aliquota di rendimento annuale e allineare l'età pensionabile alle modifiche dello statuto e all'aliquota di rendimento applicabile da determinare in funzione di quest'ultimo, al fine di garantire l'adeguamento automatico in relazione alle future modifiche dello statuto. |
(6) |
Altre modifiche dovrebbero garantire che la durata del diritto all'indennità transitoria mensile degli ex titolari di cariche corrisponda direttamente al periodo di servizio. Tale durata non dovrebbe tuttavia essere inferiore a sei mesi o superiore a due anni, fermo restando che l'indennità transitoria per i titolari di cariche mira a garantire un certo livello di sicurezza finanziaria per un periodo limitato immediatamente successivo al loro mandato, fino all'ottenimento della successiva occupazione retribuita con un livello di retribuzione analogo o di un'altra fonte di reddito, quale la pensione. |
(7) |
È altresì opportuno allineare le indennità e il rimborso delle spese dovuti al momento dell'entrata in servizio e della cessazione dalle funzioni a quelli corrisposti ai funzionari e agli altri agenti ai sensi dello statuto, prevedendo nel contempo una certa flessibilità laddove necessario, in particolare qualora il rimborso delle spese di trasloco tenga conto delle funzioni rappresentative dei titolari di cariche. |
(8) |
È necessario allineare le condizioni relative all'assicurazione contro le malattie per i titolari di cariche o per gli ex titolari di cariche alle condizioni assicurative applicabili ai funzionari e agli altri agenti ai sensi degli articoli 72 e 73 dello statuto. |
(9) |
Per gli stessi motivi, poiché le norme stabilite dal presente regolamento dovrebbero sostituire quelle di cui al regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 e alle decisioni 2009/909/UE, 2009/910/UE e 2009/912/UE, ad eccezione dell'articolo 5, detti atti dovrebbero essere abrogati, fermo restando che continueranno ad applicarsi a tutti i titolari di cariche cui si applicano uno o più di essi e i cui mandati sono in corso il giorno di entrata in vigore del presente regolamento o si sono conclusi prima di tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti titolari di alte cariche dell'UE («titolari di cariche»):
a) |
il presidente del Consiglio europeo; |
b) |
il presidente e i membri della Commissione europea, compreso l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; |
c) |
il presidente, i membri e il cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea, compresi quelli del Tribunale e dei tribunali specializzati; |
d) |
il segretario generale del Consiglio; |
e) |
il presidente e i membri della Corte dei conti. |
2. Il presente regolamento si applica a tutti i titolari di cariche pubbliche nominati o rinominati a una carica con effetto successivamente al 4 marzo 2016.
3. Ai fini del presente regolamento, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello statuto. Tuttavia, il partner non sposato di un titolare di una carica o di un ex titolare di una carica è equiparato al coniuge di tale titolare nell'ambito del regime di assicurazione contro le malattie purché siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), di tale articolo.
CAPO II
RETRIBUZIONE
Articolo 2
Stipendi
A decorrere dalla data di entrata in funzione e fino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessano le funzioni, i titolari di cariche hanno diritto a uno stipendio base pari all'importo che risulta dall'applicazione delle seguenti percentuali allo stipendio base di un funzionario dell'Unione europea di grado 16, terzo scatto:
Stipendio |
||||||
Istituzione |
Presidente |
Vicepresidente |
Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza |
Membro |
Cancelliere |
Segretario generale |
Consiglio europeo |
138 % |
|
|
|
|
|
Consiglio |
|
|
|
|
|
100 % |
Commissione europea |
138 % |
125 % |
130 % |
112,5 % |
|
|
Corte di giustizia |
138 % |
125 % |
|
112,5 % |
101 % |
|
Tribunale |
112,5 % |
108 % |
|
104 % |
95 % |
|
Tribunali specializzati |
104 % |
|
|
100 % |
90 % |
|
Corte dei conti |
115 % |
|
|
108 % |
|
|
Articolo 3
Imposta a profitto dell'Unione — Prelievo di solidarietà
1. Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (9) si applica ai titolari di cariche.
2. Ai titolari di cariche si applica mutatis mutandis l'articolo 66 bis dello statuto.
CAPO III
INDENNITÀ
Articolo 4
Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione — Spese di trasloco e di viaggio
I titolari di cariche hanno diritto:
a) |
a un'indennità di prima sistemazione al momento dell'entrata in funzione, prevista dall'articolo 5 dell'allegato VII dello statuto, che si applica mutatis mutandis; |
b) |
a un'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dalle funzioni, prevista dall'articolo 24, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, che si applica mutatis mutandis; |
c) |
al rimborso delle spese di viaggio sostenute per se stessi e per i membri della loro famiglia; nonché |
d) |
al rimborso delle spese di trasloco degli effetti e dei mobili personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura dei rischi correnti quali furto, danni e incendio, entro i limiti del massimale previsto per i funzionari dell'istituzione presso cui i titolari di cariche sono nominati, ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato VII dello statuto. Dietro presentazione delle fatture, le istituzioni possono prevedere deroghe per il rimborso delle spese di trasloco effettive, che non possono in alcun caso superare di oltre il 50 % il massimale previsto dalle istituzioni corrispondenti per il proprio personale. |
In caso di rinnovo del mandato, i titolari di cariche non hanno diritto ad alcuna delle indennità previste dal presente articolo. Altrettanto avviene qualora siano nominati titolari di cariche o membri eletti di un'altra istituzione dell'Unione la cui sede si trovi nella stessa città dove essi erano precedentemente tenuti a risiedere, in ragione del proprio incarico, e sempreché prima della nuova nomina o elezione non abbiano proceduto ad una nuova sistemazione.
Articolo 5
Indennità di residenza
A decorrere dalla data di entrata in funzione e fino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessano le funzioni, i titolari di cariche hanno diritto a un'indennità di residenza pari al 15 % del loro stipendio base.
Articolo 6
Assegni familiari
A decorrere dalla data di entrata in funzione e fino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessano le funzioni, i titolari di cariche hanno diritto ad assegni familiari fissati in analogia all'articolo 67 dello statuto e agli articoli da 1 a 3 dell'allegato VII a tale statuto.
Articolo 7
Indennità di rappresentanza
I titolari di cariche percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza, in euro, pari a:
Istituzione |
Presidente |
Vicepresidente |
Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza |
Membro |
Cancelliere |
Consiglio europeo |
1 418,07 |
|
|
|
|
Commissione europea |
1 418,07 |
911,38 |
911,38 |
607,71 |
|
Corte di giustizia |
1 418,07 |
911,38 |
|
607,71 |
554,17 |
Tribunale |
607,71 |
573,98 |
|
554,17 |
471,37 |
Tribunali specializzati |
554 |
|
|
500 |
400 |
Articolo 8
Indennità di funzione
Oltre alle indennità di cui agli articoli da 4 a 7, i presidenti di sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea e il primo avvocato generale percepiscono, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione mensile, in euro, come indicato nella seguente tabella:
Indennità di funzione |
||
Corte di giustizia |
Tribunale |
Tribunali specializzati |
Presidenti di sezione e primo avvocato generale |
Presidenti di sezione |
Presidenti di sezione |
810,74 |
739,47 |
500 |
Articolo 9
Spese di missione
I titolari di cariche che, nell'esercizio delle proprie funzioni, devono spostarsi fuori dalla sede della loro istituzione beneficiano:
a) |
del rimborso delle spese di viaggio; |
b) |
del rimborso delle spese d'albergo (camera, servizio e tasse, ad esclusione di ogni altra spesa); |
c) |
di un'indennità di missione giornaliera, per giornata intera di trasferta, pari al 105 % dell'indennità giornaliera prevista nello statuto. |
Articolo 10
Indennità transitoria
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dalle funzioni, al titolare di una carica è versata un'indennità transitoria mensile. Il diritto all'indennità transitoria mensile ha una durata pari al periodo di servizio. Tuttavia, tale durata non può essere inferiore a sei mesi o superiore a due anni.
L'ammontare dell'indennità è determinato sulla base dello stipendio base che il titolare di una carica percepiva alla cessazione dalle funzioni, come segue:
— |
40 % se il periodo di servizio è inferiore o pari a due anni, |
— |
45 % se detto periodo è superiore a due anni ma inferiore o pari a tre anni, |
— |
50 % se detto periodo è superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, |
— |
55 % se detto periodo è superiore a cinque anni ma inferiore o pari a dieci anni, |
— |
60 % se detto periodo è superiore a dieci anni ma inferiore o pari a quindici anni, |
— |
65 % se detto periodo è superiore a quindici anni. |
2. Il diritto all'indennità transitoria cessa se l'ex titolare di una carica è rinominato a una nuova carica nelle istituzioni dell'Unione, se è eletto al Parlamento europeo, se raggiunge l'età pensionabile di cui all'articolo 11 o in caso di decesso. In caso di nuova carica o di elezione al Parlamento europeo, tale indennità è corrisposta fino alla data dell'entrata in funzione, mentre in caso di decesso l'ultimo versamento è effettuato per il mese nel quale è avvenuto il decesso.
3. Se durante il periodo in cui hanno diritto all'indennità transitoria mensile gli ex titolari di cariche interessati esercitano un'attività retribuita, la retribuzione mensile lorda (vale a dire prima della deduzione delle imposte) che percepiscono nelle nuove funzioni è dedotta dall'indennità prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tale retribuzione, cumulata con detta indennità, superi gli importi, prima della deduzione delle imposte, che gli interessati percepivano nell'esercizio delle funzioni di titolari di cariche a norma degli articoli 2, 5 e 6. Per la determinazione dell'ammontare della retribuzione percepita nelle nuove funzioni devono essere conteggiati tutti gli elementi di retribuzione, tranne quelli corrispondenti a rimborsi spese.
4. All'atto della cessazione dalle funzioni e, in seguito, il 1o gennaio di ogni anno e ogni volta che si verifichino modifiche nella loro situazione economica, gli ex titolari di cariche indirizzano al presidente dell'istituzione a cui appartenevano una dichiarazione relativa a tutti gli elementi di retribuzione di origine professionale che percepiscono, esclusi quelli derivanti da rimborsi spese.
Tale dichiarazione, che è resa sull'onore, ha carattere riservato. Le indicazioni che sono contenute nella dichiarazione non possono essere utilizzate per uno scopo diverso da quello previsto dal presente regolamento, né essere comunicate a terzi.
Non sono deducibili dall'indennità transitoria i redditi che erano legittimamente cumulati dagli ex titolari di cariche nell'esercizio delle funzioni di titolari di cariche.
5. Gli ex titolari di cariche che hanno diritto all'indennità transitoria beneficiano anche degli assegni familiari previsti all'articolo 6 se soddisfano le condizioni di cui a tale articolo.
CAPO IV
PENSIONI
Articolo 11
Età pensionabile
1. Successivamente alla cessazione dalle funzioni, gli ex titolari di cariche hanno diritto a una pensione vitalizia a decorrere dal giorno in cui raggiungono l'età pensionabile definita dall'articolo 77 dello statuto, che si applica mutatis mutandis.
2. Tuttavia, gli ex titolari di cariche possono chiedere il godimento della pensione al più presto sei anni prima del raggiungimento dell'età di cui al paragrafo 1. In tale caso, al momento della richiesta si applica alla pensione un coefficiente di riduzione determinato conformemente alla seguente tabella:
Tra 6 e 4 anni prima |
0,70 |
Tra meno di 4 e 3 anni prima |
0,75 |
Tra meno di 3 e 2 anni prima |
0,80 |
Tra meno di 2 e 1 anni prima |
0,87 |
Meno di 1 anno prima |
0,95 |
Articolo 12
Pensione
L'articolo 77, secondo comma, prima frase, dello statuto, si applica mutatis mutandis. La pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al doppio dell'aliquota di cui all'articolo 77, secondo comma, seconda frase, dello statuto, applicata all'ultimo stipendio base percepito e, per ogni mese intero, a 1/12 di tale ammontare.
Quando i titolari di cariche interessati hanno svolto varie funzioni nell'ambito delle istituzioni dell'Unione, lo stipendio da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è direttamente proporzionale al periodo trascorso rispettivamente nell'esercizio di ogni funzione.
Articolo 13
Copertura di bilancio
Il pagamento delle prestazioni nell'ambito del regime pensionistico previsto dal presente regolamento è a carico del bilancio generale dell'Unione. Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni secondo il criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di tali spese.
CAPO V
DISPOSIZIONI SOCIALI
Articolo 14
Invalidità
I titolari di cariche colpiti da invalidità considerata totale, che li ponga nell'incapacità di esercitare le loro funzioni e che, per tale motivo, diano le dimissioni o siano dichiarati dimissionari d'ufficio, beneficiano, a decorrere dal giorno delle dimissioni, del trattamento seguente:
a) |
se l'invalidità è riconosciuta come permanente, una pensione vitalizia, calcolata ai sensi dell'articolo 12, con un minimo del 30 % dell'ultimo stipendio base percepito. Hanno diritto alla pensione massima se l'incapacità risulta da un'invalidità insorta, o da una malattia contratta, nell'esercizio delle loro funzioni; |
b) |
se l'invalidità è temporanea, per la durata della disabilità, a una rendita pari al 60 % dell'ultimo stipendio base percepito, ove l'invalidità sia insorta, o la malattia sia stata contratta, nell'esercizio delle funzioni, e al 30 % negli altri casi. La rendita è sostituita da una pensione vitalizia, calcolata ai sensi dell'articolo 12, quando il beneficiario di tale rendita abbia raggiunto l'età pensionabile definita all'articolo 11 o siano trascorsi sette anni dalla data di decorrenza della rendita stessa. |
Articolo 15
Assicurazione contro le malattie e di altro tipo, e prestazioni
1. Ai titolari di cariche si applicano mutatis mutandis gli articoli 72 e 73 dello statuto. I titolari di cariche che hanno diritto alle prestazioni di cui all'articolo 72 dello statuto sono tenuti a dichiarare i rimborsi spese riscossi o cui possono pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per loro stessi o per le persone assicurate per il loro tramite. Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti all'articolo 72, paragrafo 1, dello statuto, la differenza è dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, dello statuto, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime di assicurazione contro le malattie dell'Unione.
2. Gli ex titolari di cariche che beneficiano del regime pensionistico previsto dall'articolo 12 del presente regolamento, dell'indennità transitoria di cui all'articolo 10 del presente regolamento o del regime di pensione di invalidità di cui all'articolo 14 del presente regolamento possono chiedere che si applichi anche a loro la copertura di cui all'articolo 72 dello statuto, come definita nel paragrafo 1 del presente articolo.
3. Gli ex titolari di cariche che non beneficiano del regime pensionistico previsto dall'articolo 12 del presente regolamento, dell'indennità transitoria di cui all'articolo 10 del presente regolamento o del regime di pensione di invalidità di cui all'articolo 14 del presente regolamento possono chiedere di beneficiare della copertura di cui all'articolo 72 dello statuto, come definita nel paragrafo 1 del presente articolo, a condizione di non esercitare un'attività retribuita. In tal caso, è posta a loro carico la totalità dei contributi necessari alla copertura. Tali contributi sono calcolati sulla base dell'ammontare dell'indennità transitoria mensile di cui all'articolo 10 del presente regolamento, tenendo debitamente conto delle successive attualizzazioni di tale ammontare.
4. Gli articoli 74 e 75 dello statuto, che prevedono, tra l'altro, prestazioni per le nascite e in caso di decesso, si applicano mutatis mutandis ai titolari di cariche.
Articolo 16
Decesso in servizio
Qualora il titolare di una carica deceda prima dello scadere del suo mandato, il coniuge superstite o i figli a carico beneficiano, fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, della retribuzione cui il titolare di una carica avrebbe avuto diritto a norma degli articoli 2, 5 e 6.
Articolo 17
Surrogazione
Qualora la causa dell'invalidità o del decesso sia imputabile ad un terzo, l'Unione è, nei limiti delle obbligazioni che le incombono ai sensi del presente regime pensionistico, surrogata di pieno diritto al titolare di una carica o agli aventi diritto, nell'azione contro il terzo responsabile.
Articolo 18
Pensione di riversibilità
1. Il coniuge superstite e i figli a carico al momento del decesso del titolare o dell'ex titolare di una carica che abbia maturato diritti alla pensione al momento del decesso beneficiano di una pensione di riversibilità.
Tale pensione è pari a una percentuale della pensione maturata a norma dell'articolo 12 dal titolare di una carica al giorno del suo decesso, vale a dire:
Per il coniuge superstite |
60 % |
Per ciascun orfano di uno dei genitori |
10 % |
Per ciascun orfano di entrambi i genitori |
20 % |
Tuttavia, se i titolari di cariche decedono in corso di mandato:
— |
la pensione di riversibilità per il coniuge superstite è pari al 36 % dello stipendio base percepito al momento del decesso, |
— |
la pensione di riversibilità del primo orfano di entrambi i genitori non può essere inferiore al 12 % dello stipendio base percepito al momento del decesso. Nel caso in cui coesistano più orfani di entrambi i genitori, l'importo totale della pensione di riversibilità è ripartito in parti uguali tra tali orfani. |
2. Complessivamente, le pensioni di riversibilità in tal modo accordate non possono superare l'importo della pensione del titolare o dell'ex titolare di una carica sulla base della quale sono determinate. All'occorrenza, l'ammontare massimo delle pensioni di riversibilità da assegnarsi viene ripartito tra gli interessati proporzionalmente alle percentuali di cui al paragrafo 1.
3. Le pensioni di riversibilità sono concesse a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso. Tuttavia, in caso di applicazione dell'articolo 16, il godimento di tali pensioni non decorre sino al primo giorno del quarto mese successivo a quello del decesso.
4. In caso di decesso dell'avente diritto, il diritto alla pensione di riversibilità si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso. Inoltre, il diritto alla pensione d'orfano si estingue alla fine del mese in cui l'orfano compie i 21 anni. Tuttavia, tale diritto è prorogato per la durata della formazione scolastica o professionale dell'orfano e, al massimo, fino al termine del mese di compimento dei 25 anni.
La pensione si mantiene all'orfano che, per una malattia o invalidità, non possa provvedere al proprio sostentamento.
5. Nessun diritto a pensione di riversibilità è riconosciuto alla persona che abbia sposato un ex titolare di una carica che al momento del matrimonio abbia maturato i diritti alla pensione a norma del presente regolamento, né ai figli nati da tale unione, salvo che il decesso dell'ex titolare di una carica avvenga dopo cinque anni di matrimonio.
6. Il coniuge superstite che contrae un nuovo matrimonio cessa d'aver diritto alla pensione di riversibilità. Esso beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della pensione di riversibilità.
7. Nel caso in cui coesistano un coniuge superstite e orfani nati da un precedente matrimonio o altri aventi diritto, oppure nel caso in cui coesistano orfani di diversi letti, la ripartizione della pensione totale è effettuata applicando per analogia gli articoli 22, 27 e 28 dell'allegato VIII dello statuto.
8. Il coniuge superstite e i figli a carico del titolare di una carica beneficiano del regime previsto dallo statuto per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia.
Sono tenuti a dichiarare i rimborsi spese riscossi o cui possono pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per loro stessi o per le persone assicurate per il loro tramite. Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti all'articolo 72, paragrafo 1, dello statuto, la differenza è dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, dello statuto, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime di assicurazione contro le malattie dell'Unione.
CAPO VI
ATTUALIZZAZIONI E METODI DI CALCOLO
Articolo 19
Attualizzazione delle prestazioni e delle pensioni e rendite
Le indennità di cui agli articoli 7 e 8 e le prestazioni pensionistiche di cui agli articoli 12, 14 e 18 del presente regolamento sono attualizzate sulla base del valore dell'attualizzazione risultante dall'applicazione dell'articolo 65 dello statuto e dell'allegato XI, che si applicano mutatis mutandis.
Tali disposizioni si applicano alle prestazioni pensionistiche dei titolari di cariche i cui mandati sono in corso il 4 marzo 2016 o si sono conclusi prima di tale data.
Articolo 20
Coefficienti correttori
Agli stipendi base di cui all'articolo 2, alle indennità di cui all'articolo 5, nonché agli assegni familiari di cui all'articolo 6 del presente regolamento è applicato, se del caso, il coefficiente correttore fissato ai sensi dell'articolo 64 dello statuto.
Articolo 21
Non cumulabilità
L'indennità transitoria prevista dall'articolo 10, la pensione prevista dall'articolo 12, le pensioni e rendite previste dall'articolo 14 non possono essere cumulate. Al titolare di una carica che possa chiedere contemporaneamente il beneficio di due o più tra tali disposizioni è applicata solamente la disposizione più favorevole. Tuttavia, quando il titolare di una carica raggiunge l'età pensionabile di cui all'articolo 11, il diritto all'indennità transitoria cessa.
CAPO VII
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Articolo 22
Luogo ed esecuzione del pagamento
1. Le somme dovute in applicazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 15 e 16 sono versate nel paese in cui i titolari di cariche svolgono le proprie funzioni e nella relativa valuta o, su loro richiesta, in euro su un conto bancario nell'Unione.
2. L'articolo 17, paragrafi da 2 a 4, dell'allegato VII dello statuto, si applica mutatis mutandis ai titolari di cariche.
3. Alle somme dovute a norma degli articoli 10, 12, 14 e 18 non si applica alcun coefficiente correttore. Agli interessati residenti all'interno dell'Unione tali somme sono pagate in euro su un conto bancario nell'Unione.
Per gli interessati residenti al di fuori dell'Unione, la pensione è pagata in euro su un conto bancario nell'Unione o nel paese di residenza. A titolo di deroga, essa può essere pagata nella moneta locale del paese di residenza mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più attuali utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
Interdizione
In caso di dimissioni d'ufficio per colpa grave, a norma delle disposizioni pertinenti del trattato, i titolari di cariche possono decadere di conseguenza da ogni diritto all'indennità transitoria o alla pensione, senza che gli effetti di tale misura possano peraltro estendersi ai loro aventi diritto.
Articolo 24
Clausola di partecipazione — Disposizioni transitorie
1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, i titolari di cariche che esercitano le proprie funzioni prima del 4 marzo 2016, nonché gli ex titolari che hanno esercitato le proprie funzioni prima di tale data, possono chiedere l'applicazione dell'articolo 15. La richiesta deve essere presentata entro il termine di sei mesi a decorrere dal 4 marzo 2016.
2. Gli articoli 20, 24, 25 e l'articolo 24 bis, prima frase, dell'allegato XIII dello statuto, si applicano mutatis mutandis ai beneficiari delle somme dovute a norma degli articoli 10, 11, 12, 14 e 18 del presente regolamento. Per la data del 1o gennaio 2014 di cui all'allegato XIII, articolo 24 bis, dello statuto, si intende tuttavia la data del 4 marzo 2016.
Articolo 25
Abrogazione e disposizioni che rimangono in vigore
1. Sono abrogati i seguenti atti, fermo restando che continueranno ad applicarsi a tutti i titolari di cariche i cui mandati sono in corso il 4 marzo 2016 o si sono conclusi prima di tale data:
a) |
regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom; |
b) |
regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77; |
c) |
decisione 2009/909/UE; |
d) |
decisione 2009/910/UE; |
e) |
decisione 2009/912/UE, fatta eccezione per l'articolo 5. |
2. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
3. Sono abrogati i regolamenti n. 63 (CEE) (10) e n. 14 (CECA) (11) del Consiglio, la decisione del Consiglio speciale dei Ministri della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio del 22 maggio 1962 (12) e il regolamento n. 62 (CEE), n. 13 (CEEA) (13) dei Consigli, eccezion fatta per i rispettivi articoli 20.
4. Resta in vigore la decisione del Consiglio speciale dei Ministri della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio del 13 e 14 ottobre 1958.
Articolo 26
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
H.G.J. KAMP
(1) Decisione 2009/909/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 35).
(2) Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1).
(3) Decisione 2009/910/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 36).
(4) Cfr. la precedente nota 2.
(5) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).
(6) Decisione 2009/912/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 38).
(7) Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).
(8) Cfr. la precedente nota 5.
(9) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).
(10) Regolamento n. 63 del Consiglio relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Commissione (GU 62 del 19.7.1962, pag. 1724/62).
(11) Regolamento n. 14 del Consiglio relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Commissione (GU 62 del 19.7.1962, pag. 1730/62).
(12) Decisione relativa alla fissazione del trattamento economico dei membri dell'Alta Autorità (GU 62 del 19.7.1962, pag. 1734/62).
(13) Regolamento n. 62/CEE, n. 13/CEEA relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di giustizia (GU 62 del 19.7.1962, pag. 1713/62).