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Document 32016R0178

Regolamento (UE) 2016/178 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 35 del 11.2.2016, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/178/oj

11.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/6


REGOLAMENTO (UE) 2016/178 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione oppure a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) non ha completato la valutazione o ha richiesto, al fine di completarla, la presentazione di dati scientifici supplementari. I responsabili dell'immissione in commercio di queste sostanze aromatizzanti hanno recentemente ritirato la domanda per quattro di esse, vale a dire il vetiverolo (FL n. 02.214), l'acetato di vetiverile (FL n. 09.821), la 2-acetil-1,4,5,6-tetraidropiridina (FL n. 14.079) e la 2-propionil pirrolina 1 % soluzione in trigliceridi di olio vegetale (FL n. 14.168). Le sostanze aromatizzanti in questione dovrebbero quindi essere rimosse dall'elenco dell'Unione.

(5)

Per quanto riguarda la sostanza 2-mercaptopropionato di metile (FL n. 12.266), la persona responsabile dell'immissione in commercio ha indicato che non sostiene più la sua utilizzazione. La sostanza aromatizzante in questione dovrebbe quindi essere rimossa dall'elenco dell'Unione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(7)

L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione (4) stabilisce misure transitorie per gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 ottobre 2014 al fine di facilitare la transizione sul mercato. Per gli alimenti contenenti queste cinque sostanze aromatizzanti dovrebbe essere previsto un ulteriore periodo transitorio al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli alimenti che contengono le sostanze aromatizzanti vetiverolo (FL n. 02.214), acetato di vetiverile (FL n. 09.821), 2-mercaptopropionato di metile (FL n. 12.266), 2-acetil-1,4,5,6-tetraidropiridina (FL n. 14.079) e 2-propionil pirrolina 1 % soluzione in trigliceridi di olio vegetale (FL n. 14.168), che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ma che non sono conformi all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 162).


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 sono soppresse le voci seguenti:

«02.214

vetiverolo

89-88-3

1866

10321

 

 

2

EFSA

09.821

acetato di vetiverile

117-98-6

1867

11887

 

 

2

EFSA

12.266

2-mercaptopropionato di metile

53907-46-3

 

 

 

 

 

EFSA

14.079

2-acetil-1,4,5,6-tetraidropiridina

27300-27-2

 

 

 

 

2

EFSA

14.168

2-propionil pirrolina 1 % soluzione in trigliceridi di olio vegetale

133447-37-7

1605

 

 

 

2

EFSA»


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