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Document 32016R0166

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 della Commissione, dell'8 febbraio 2016, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) dall'India e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 32 del 9.2.2016, p. 143–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/02/2017; abrogato da 32017R0186

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/166/oj

    9.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 32/143


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/166 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 febbraio 2016

    che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) dall'India e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

    visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) prevede un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale figuranti nell'allegato I del medesimo regolamento. Dal 1o aprile 2014 le foglie di betel (Piper betle L.) originarie dell'India sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza di numerosi ceppi di Salmonella.

    (3)

    I risultati di tali controlli più frequenti effettuati dagli Stati membri nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009 sugli anzidetti prodotti alimentari indicano il persistere di numerosi casi di non conformità ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e stabiliti nella legislazione dell'Unione. Dal 2011 sono state trasmesse al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi circa 90 notifiche (4) relative alla presenza di un'ampia varietà di ceppi patogeni di Salmonella in prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel originarie o provenienti dall'India.

    (4)

    Questi risultati dimostrano che l'importazione degli anzidetti prodotti alimentari costituisce un rischio per la salute umana. Nonostante l'attuale livello accresciuto di controlli alle frontiere dell'Unione la situazione non è migliorata. Le autorità indiane non hanno peraltro presentato alcun piano d'azione concreto e soddisfacente per porre rimedio alle carenze e alle mancanze nei sistemi di produzione e controllo, nonostante la richiesta esplicita della Commissione europea.

    (5)

    Per tutelare la salute umana nell'Unione è necessario prevedere garanzie supplementari in relazione agli anzidetti prodotti alimentari originari dell'India. Tutte le partite di foglie di betel dall'India dovrebbero pertanto essere accompagnate da un certificato sanitario attestante che gli anzidetti prodotti alimentari sono stati prodotti in conformità ai requisiti generali in materia di igiene stabiliti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), campionati e analizzati per rilevare la presenza di Salmonella e risultati conformi alla legislazione dell'Unione, e dovrebbero inoltre essere corredate dei risultati degli esami analitici.

    (6)

    È opportuno escludere dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento le partite non commerciali.

    (7)

    Il campionamento e l'analisi delle partite dovrebbero essere effettuati in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (6) fissa sia i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari che le disposizioni relative al campionamento per i controlli ufficiali dei criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari nell'Unione.

    (8)

    Le autorità indiane hanno notificato alla Commissione la denominazione dell'autorità competente il cui rappresentante autorizzato è abilitato a firmare il certificato sanitario.

    (9)

    È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 669/2009.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica alle partite di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle L., comunemente note come «foglie di paan» o «betel quid»), comprese quelle dichiarate con i codici NC 1404 90 00, originarie o provenienti dall'India, di cui all'allegato I del presente regolamento.

    2.   Il presente regolamento non si applica alle partite di prodotti alimentari di cui al paragrafo 1 destinate ad un privato solo per consumo e uso personali. In caso di dubbio l'onere della prova incombe al destinatario della partita.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 669/2009.

    Articolo 3

    Importazione nell'Unione

    Le partite di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere importate nell'Unione unicamente nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento.

    Le partite degli anzidetti prodotti alimentari possono essere introdotte nell'Unione solo attraverso il punto di entrata designato (PED), quale definito nel regolamento (CE) n. 669/2009.

    Articolo 4

    Risultati del campionamento e delle analisi

    1.   Le partite di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dalle autorità competenti dell'India al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in materia di criteri microbiologici per la Salmonella per quanto riguarda i prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

    2.   Il campionamento di cui al paragrafo 1 è effettuato in conformità al regolamento (CE) n. 2073/2005.

    Articolo 5

    Certificato sanitario

    1.   Le partite sono inoltre accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato II.

    2.   Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente dell'India.

    3.   Il certificato sanitario è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è ubicato il PED. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

    Articolo 6

    Identificazione

    Ciascuna partita di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è identificata da un codice di identificazione che corrisponde al codice di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e sul certificato sanitario di cui all'articolo 5. Ciascun singolo sacchetto o altro tipo di confezione della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.

    Articolo 7

    Notifica preventiva delle partite

    1.   Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano preventivamente alle autorità competenti del PED la data e l'ora previste dell'arrivo fisico delle partite di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nonché la natura della partita.

    2.   Ai fini di tale notifica preventiva gli operatori del settore alimentare compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) definito all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009, e trasmettono tale documento all'autorità competente del PED almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.

    3.   Nel compilare il DCE a norma del presente regolamento, gli operatori del settore alimentare tengono conto, per i prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, delle note orientative per la compilazione del DCE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.

    Articolo 8

    Controlli ufficiali

    1.   L'autorità competente del PED effettua i controlli documentari su ogni partita di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per verificarne la conformità ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

    2.   I controlli fisici e di identità dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento sono effettuati in conformità agli articoli 8, 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009, secondo la frequenza indicata nell'allegato I del presente regolamento.

    3.   Al termine dei controlli, le autorità competenti:

    a)

    compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE;

    b)

    allegano i risultati del campionamento e delle analisi effettuati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

    c)

    forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento dello stesso;

    d)

    timbrano e firmano l'originale del DCE;

    e)

    effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.

    4.   L'originale del DCE e del certificato sanitario corredato dei risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 accompagnano la partita durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica. Per i prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in caso di autorizzazione al trasporto successivo delle partite in attesa dei risultati dei controlli fisici, viene rilasciata a tal fine una copia certificata del DCE originale.

    Articolo 9

    Frazionamento delle partite

    1.   Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'articolo 8.

    2.   In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica.

    Articolo 10

    Immissione in libera pratica

    L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte degli operatori del settore alimentare o del loro rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e siano noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 e firmata nella casella II.21 del DCE.

    Articolo 11

    Non conformità

    Se i controlli ufficiali accertano una non conformità alla pertinente legislazione dell'Unione, l'autorità competente completa la parte III del DCE e vengono intraprese le azioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

    Articolo 12

    Relazioni

    Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti alimentari a norma del presente regolamento. La relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

    La relazione contiene le seguenti informazioni:

    il numero di partite importate,

    il numero di partite sottoposte al campionamento per l'analisi,

    i risultati dei controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

    Articolo 13

    Spese

    Tutte le spese connesse ai controlli ufficiali nonché al campionamento, all'analisi, all'immagazzinamento ed a eventuali misure adottate in seguito a non conformità, sono a carico degli operatori del settore alimentare.

    Articolo 14

    Misure transitorie

    In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni delle partite di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che abbiano lasciato il paese di origine anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.

    Articolo 15

    Modifica del regolamento (CE) n. 669/2009

    Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNKER


    (1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    (3)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

    (4)  Dal 2011 al 15 ottobre 2015 (12 nel 2011, 6 nel 2012, 13 nel 2013, 17 nel 2014 e 43 il 15.10.2015).

    (5)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Alimenti di origine non animale oggetto delle misure di cui al presente regolamento:

    Mangimi e alimenti

    (uso previsto)

    Codice NC (1)

    Suddivisione TARIC

    Paese di origine o di spedizione

    Rischio

    Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%) all'importazione

    Foglie di betel (Piper betle L.) — (Alimenti)

    ex 1404 90 00

    10

    India (IN)

    Salmonella (2)

    10


    (1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».

    (2)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).


    ALLEGATO II

    Certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di

     (1)

    Codice partita …Numero del certificato…

    A norma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 della Commissione che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di foglie di betel (Piper betle) dall'India, il/la

    …[autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/166]

    CERTIFICA che…

    …[inserire gli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/166]

    della presente partita così composta:…

    …(descrizione della partita, prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo)

    imbarcata a…(luogo di imbarco)

    da…(identificazione del trasportatore)

    diretta a…(località e paese di destinazione)

    proveniente dallo stabilimento…

    …(denominazione e indirizzo dello stabilimento)

    sono stati prodotti in condizioni che rispettano il regolamento (CE) n. 852/2004.

    Da questa partita sono stati prelevati campioni conformemente al regolamento (CE) n. 2073/2005 al fine di verificare la presenza di ceppi di salmonella

    il…(data), sottoposti ad analisi di laboratorio il…

    (data) presso…

    (denominazione del laboratorio). Si allegano dettagli relativi al campionamento, ai metodi di analisi utilizzati e tutti i risultati.

    Fatto a …il…

    Timbro e firma del rappresentante autorizzato dell'autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/166


    (1)  Prodotto e paese di origine.


    ALLEGATO III

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, è soppressa la seguente voce:

    Mangimi e alimenti

    (uso previsto)

    Codice NC (1)

    Suddivisione TARIC

    Paese di origine

    Rischio

    Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)

    «Foglie di betel (Piper betle L.) — (Alimenti)

    ex 1404 90 00

    10

    India (IN)

    Salmonella (2)

    50»


    (1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».

    (2)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).


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