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Document 32016R0074
Council Implementing Regulation (EU) 2016/74 of 22 January 2016 implementing Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/74 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/74 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 16 del 23.1.2016, pp. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
23.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/74 DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2016
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 46,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. |
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(2) |
Il 17 gennaio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha cancellato due entità dall'elenco delle persone soggette alle misure stabilite dall'allegato B, punto 6, lettere c) e d), dell'UNSCR 2231 (2015). Tali entità dovrebbero altresì essere cancellate dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono cancellate dall'elenco delle entità riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
ALLEGATO
1.
Bank Sepah e Bank Sepah International.