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Document 32016R0072

Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104

GU L 22 del 28.1.2016, p. 1–165 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/72/oj

28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/72 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2016

che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri di consigli consultivi.

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(4)

È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

(5)

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato in funzione delle varie attività di pesca. Nella regione coperta dal presente regolamento, quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A decorrere dal 1o gennaio 2016 l'obbligo di sbarco si applica alle specie che definiscono le attività di pesca. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo, per un periodo massimo di tre anni, in preparazione della piena attuazione dell'obbligo di sbarco.

(6)

Le possibilità di pesca per gli stock delle specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1o gennaio 2016 dovrebbero compensare i precedenti rigetti e dovrebbero essere basate su informazioni e consulenze scientifiche. Al fine di garantire un'equa compensazione per il pesce che era precedentemente rigettato e che dovrà essere sbarcato a decorrere dal 1o gennaio 2016, l'aumento complementare dovrebbe essere calcolato secondo la seguente metodologia: il nuovo importo relativo agli sbarchi dovrebbe essere calcolato sottraendo dall'importo del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) relativo alle catture totali gli importi che continueranno a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco; successivamente un aumento complementare applicato all'importo relativo al TAC dovrebbe essere proporzionale alla variazione tra il nuovo importo calcolato per gli sbarchi e il precedente importo del CIEM relativo agli sbarchi.

(7)

Secondo il parere scientifico, la spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM IVb, IVc e VIIa, VIId-VIIh) è gravemente minacciata e lo stock è in continuo declino. È opportuno mantenere le misure di conservazione intese a vietare la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk ed estenderle alle divisioni CIEM VIIa e VIIg, escluse le acque situate entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. È opportuno proteggere le aggregazioni riproduttive di spigola e non autorizzare alcuna cattura nell'intera zona di distribuzione dello stock per i primi sei mesi dell'anno. Le catture accessorie accidentali e inevitabili di spigola praticate da navi operanti con reti a strascico e sciabiche dovrebbero essere limitate all'1 % del peso delle catture complessive di organismi marini presenti a bordo. Sono necessarie ulteriori limitazioni delle catture per proteggere la spigola al di fuori dei periodi di riproduzione; è quindi opportuno applicare limiti di cattura mensili nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh, nonché nelle acque territoriali del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg. È opportuno limitare ulteriormente le catture praticate nell'ambito della pesca ricreativa.

(8)

Per alcuni anni determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a 0, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. La ragione di tale trattamento specifico è che lo stato di conservazione di tali stock è scarso e che, a motivo dei loro elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non determineranno un aumento dei loro tassi di mortalità per pesca, ma i rigetti sono ritenuti benefici per la conservazione di tali specie. A decorrere dal 1o gennaio 2015, tuttavia, le catture di tali specie nell'ambito di attività di pesca pelagica devono essere sbarcate, a meno che siano contemplate da una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della politica comune della pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.

(9)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque a ovest della Scozia, nel Mare d'Irlanda, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei regolamenti del Consiglio (CE) n. 509/2007 (2), (CE) n. 676/2007 (3), (CE) n. 1342/2008 (4) (il «piano per il merluzzo bianco») e (CE) n. 302/2009 (5). L'obiettivo per lo stock di nasello di cui al regolamento (CE) n 2166/2005 del Consiglio (6) è quello di ricostituire la biomassa degli stock interessati entro limiti di sicurezza biologica, mantenendoli in linea con i dati scientifici. Secondo il parere scientifico, in assenza di dati definitivi su un obiettivo di una biomassa dei riproduttori e tenendo conto dei cambiamenti nei limiti di sicurezza biologica, è opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca definiti nel regolamento (UE) 1380/2013, fissare il TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile, come previsto dal CIEM.

(10)

A seguito della recente definizione dei parametri di riferimento, per quanto riguarda gli stock combinati di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per lo stock di aringa nelle divisioni VIa e VIIb,c (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le zone VIaS, VIIb e VIIc e l'altro per le zone Vb, VIb e VIaN). Secondo il CIEM per questi stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Poiché, secondo il parere scientifico, il piano di gestione per lo stock settentrionale (7) non può essere applicato agli stock combinati, è opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca definiti nel regolamento (UE) 1380/2013, fissare i TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile.

(11)

Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

(12)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (8) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(13)

Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.

(14)

È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2016 conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio (9).

(15)

Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune delle zone TAC interessate dal medesimo stock biologico.

(16)

Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e conformemente agli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.

(17)

In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(18)

All'11a conferenza delle parti della convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, tenutasi a Quito dal 3 al 9 novembre 2014, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2015. Occorre pertanto adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

(19)

L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 (10) del Consiglio, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(20)

Per alcuni TAC è opportuno autorizzare gli Stati membri ad assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura in attività di pesca non ancora soggette all'obbligo di sbarco di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, ossia un sistema nell'ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di pesca. Ai fini di monitorare il rispetto delle condizioni cui sono soggette le prove su attività di pesca pienamente documentate, gli Stati membri dovrebbero garantire una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati quali osservatori, sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV) e altri. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio di efficacia e proporzionalità. Nell'utilizzare tali sistemi CCTV è opportuno rispettare le prescrizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(21)

Per garantire che le prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell'ambito di tali prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al quantitativo totale assegnato alla nave partecipante e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto quantitativo è stato completamente utilizzato da tale nave. È altresì opportuno autorizzare trasferimenti di quantitativi tra le navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate e quelle che non vi partecipano, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

(22)

Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2016, è opportuno fissare provvisoriamente i TAC e i contingenti a zero finché tale parere non sarà reso noto.

(23)

Secondo la procedura di cui agli accordi e ai protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (12) e le Isole Færøer (13), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia (14), la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2016. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.

(24)

Nella riunione annuale del 2015, la NEAFC ha adottato una misura di conservazione dello stock di scorfano nel Mare di Irminger che stabilisce, per il 2016, i TAC e contingenti per le parti contraenti, compresa l'Unione.

(25)

Nella riunione annuale del 2015, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato per il periodo 2016-2018 una diminuzione del TAC e dei contingenti per il tonno obeso e una proroga dei TAC e dei contingenti per il marlin blu e bianco. Ha inoltre confermato per il 2016 i TAC e i contingenti precedentemente stabiliti per il tonno rosso, il pesce spada dell'Atlantico settentrionale, il pesce spada dell'Atlantico meridionale, il tonno bianco dell'Atlantico meridionale e il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale. Come già avviene per lo stock di tonno rosso, è opportuno che le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT figuranti nell'allegato ID siano anch'esse soggette ai limiti di cattura adottati da tale organizzazione, al fine di garantire che l'Unione non superi i suoi contingenti. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione.

(26)

Nella 34a riunione annuale del 2015 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie per il 2015/2016 e 2016/2017. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2016 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento di tale contingente nel corso del 2015.

(27)

Nella riunione annuale del 2015, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha confermato le misure vigenti di conservazione e di gestione della capacità. La IOTC ha inoltre adottato una misura concernente la limitazione dei dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices — FAD). Poiché le attività delle navi di appoggio e l'uso di FAD sono parte integrante dello sforzo di pesca messo in atto dalla flotta operante con reti da circuizione, è opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

(28)

La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 25 al 29 gennaio 2016. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale. Tuttavia, lo stock di sugarello cileno non dovrebbe oggetto di pesca diretta prima che sia stato fissato un TAC a seguito di tale riunione annuale.

(29)

Nell'89a riunione annuale, tenutasi nel 2015, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha mantenuto le misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre mantenuto la risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(30)

Nella riunione annuale del 2015 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato una misura di conservazione relativa a TAC per l'austromerluzzo e il granchio rosso di fondale, mentre i TAC esistenti per i berici, il pesce specchio atlantico e lo Pseudopentaceros spp. restano in vigore. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO.

(31)

Nella dodicesima riunione annuale la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha confermato le misure di conservazione e di gestione in vigore. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.

(32)

Nella riunione annuale del 2013, le parti della Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le misure relative alle possibilità di pesca. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(33)

Nella 37a riunione annuale del 2015 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2016 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.

(34)

Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2015, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudicherà il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

(35)

Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (15), è necessario fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque dell'Unione.

(36)

A partire dal 2011, ogni anno il Portogallo ha stabilito il TAC per lo stock di merlano nelle sottozone CIEM IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. conformemente ai pertinenti regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca annue. Il Portogallo ha indicato che la specie pescata in tale zona è il merluzzo giallo e non il merlano e il CIEM ha confermato che il merlano è effettivamente raro nella zona interessata. Di conseguenza, non deve essere fissato alcun TAC relativo al merlano per questa zona.

(37)

I pareri scientifici ricevuti dallo CSTEP indicano che è conforme al principio di precauzione permettere un piccolo contingente di catture accessorie per la razza ondulata (Raja undulata) nella sottozona CIEM IX.

(38)

Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione dello sforzo di pesca a esso assegnato conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(39)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché alla definizione del formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro.

(40)

Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016, a eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2016, e di talune disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(41)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione.

(42)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, ogniqualvolta sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell'anno di applicazione oltre il 75 % di un TAC precauzionale, uno Stato membro cui sia stato assegnato un contingente può chiedere un aumento del TAC. La Commissione ha ricevuto una richiesta di aumento del 10 % del TAC del 2015 per le razze nella Manica orientale (divisione CIEM VIId). I pertinenti dati biologici giustificativi trasmessi a corredo della richiesta sono stati verificati e convalidati da esperti presso il Centro comune di ricerca della Commissione.

(43)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (17).

(44)

Il TAC per le razze nella Manica orientale (divisione CIEM VIId) di cui al regolamento (UE) 2015/104 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015. Le disposizioni di modifica di cui al presente regolamento dovrebbero parimenti applicarsi a partire da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione sono aumentate rispetto a quelle fissate nel regolamento (UE) 2015/104,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

i limiti di cattura per il 2016 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2017;

b)

i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2016 al 31 gennaio 2017, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 9, 31 e 32 e all'allegato IIE;

c)

le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2015 al 30 novembre 2016 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;

d)

le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 28 per i periodi del 2016 e del 2017 indicati in tale disposizione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

a)

pescherecci dell'Unione;

b)

navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)   «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b)   «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c)   «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

d)   «totale ammissibile di cattura» (TAC):

i)

nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;

e)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)   «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

g)   «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata a norma del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (18);

h)   «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i)   «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a)

«zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (19);

b)

«Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)

«Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d)

«unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

53° 30′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 15° 00′ O;

e)

«unità funzionale 26 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

43° 00′ N 8° 00′ O,

43° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 8° 00′ O;

f)

«unità funzionale 27 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

42° 00′ N 8° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 8° 00′ O;

g)

«Golfo di Cadice»: la parte geografica della divisione CIEM IXa a est della longitudine 7° 23′ 48″ O;

h)

«zone COPACE» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

i)

«zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale) le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

j)

«zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (22);

k)

«zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (23);

l)

«zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico) la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 (24);

m)

«zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali) la zona geografica specificata nella Convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica («convenzione di Antigua») (25);

n)

«zona della convenzione IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano) la zona geografica specificata nell'Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (26);

o)

«zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale) la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (27) e a ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

p)

«zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (28);

q)

«acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

r)

«zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

longitudine 150° O,

longitudine 130° O,

latitudine 4° S,

latitudine 50° S.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1.   I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

2.   I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 15 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 (29) e nelle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1.   I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

2.   I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a)

sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock;

b)

consentono:

i)

se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2016 in poi;

ii)

se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

3.   Entro il 15 marzo 2016 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

i TAC adottati;

b)

i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

c)

informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:

a)

sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

b)

sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

2.   Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca

Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

a)

allegato IIA per la gestione di taluni stock di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM VIa, VIIa e VIId e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb;

b)

allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, a esclusione del Golfo di Cadice;

c)

allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

Articolo 9

Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

1.   All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 (30) che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso di pesca per acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.

2.   Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

Gli Stati membri garantiscono che per il 2016 i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento.

Articolo 10

Misure relative alla pesca della spigola

1.   Ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk, nonché nelle acque delle divisioni CIEM VIIa e VIIg situate oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

2.   Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, dal 1o gennaio al 30 giugno 2016, la pesca della spigola, nonché la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco di catture di spigola effettuate nelle seguenti zone:

a)

divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh;

b)

acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.

In deroga al primo comma, nelle zone di cui al medesimo comma si applicano le seguenti misure:

a)

i pescherecci dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche (31) possono detenere a bordo catture di spigola non superiori all'1 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo;

b)

nel mese di gennaio 2016 e dal 1o aprile al 30 giugno 2016, ai pescherecci dell'Unione che utilizzano ami e palangari nonché reti da posta fisse (32) è consentita la pesca della spigola ed è consentito loro di conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di spigola effettuate nella suddetta zona e non superiori a 1 300 chilogrammi per nave e per mese.

3.   Dal 1o luglio al 31 dicembre 2016 per i pescherecci dell'Unione che utilizzano ami, palangari e reti da posta fisse è vietato pescare quantitativi di spigola superiori a 1 300 chilogrammi per nave e per mese e per i pescherecci dell'Unione che utilizzano altri attrezzi è vietato pescare quantitativi di spigola superiori a 1 000 chilogrammi per nave e per mese nelle zone seguenti:

a)

divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh;

b)

acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.

Nel corso di tale periodo è inoltre vietato per i pescherecci dell'Unione conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare quantitativi di spigola superiori a quelli fissati al primo comma catturati nelle zone suddette.

4.   I limiti di cattura di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono essere trasferiti da un mese all'altro o tra pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola per tipo di attrezzo.

Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, il limite di cattura più basso di cui al paragrafo 3 si applica per tutti gli attrezzi.

5.   Dal 1o gennaio al 30 giugno 2016, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIh, per quanto concerne la spigola sono consentite solo attività di pesca di cattura e rilascio, ivi compreso dalla riva. Nel corso di tale periodo sono vietati la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

6.   Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, non può essere conservato più di un esemplare di spigola per pescatore al giorno nei periodi e nelle zone seguenti:

a)

dal 1o luglio al 31 dicembre 2016 nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIh;

b)

dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016 nelle divisioni CIEM VIIj e VIIk.

Articolo 11

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

d)

gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g)

i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 21 del presente regolamento;

h)

le assegnazioni supplementari a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.

2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

3.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 12

Periodi di divieto della pesca

1.   Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1o maggio al 31 maggio 2016: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo.

Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

52° 27′ N

12° 19′ O

2

52° 40′ N

12° 30′ O

3

52° 47′ N

12° 39.600′ O

4

52° 47′ N

12° 56′ O

5

52° 13,5′ N

13° 53.830′ O

6

51° 22′ N

14° 24′ O

7

51° 22′ N

14° 03′ O

8

52° 10′ N

13° 25′ O

9

52° 32′ N

13° 07.500′ O

10

52° 43′ N

12° 55′ O

11

52° 43′ N

12° 43′ O

12

52° 38.800′ N

12° 37′ O

13

52° 27′ N

12° 23′ O

14

52° 27′ N

12° 19′ O

In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2016.

Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV.

Articolo 13

Divieti

1.   A pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

a)

razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;

b)

pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;

c)

sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

d)

squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

e)

squalo elefante (Cetorhinus maximus) in tutte le acque;

f)

zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

g)

squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

h)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

i)

sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

j)

sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

k)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

l)

smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

m)

manta della barriera corallina (Manta alfredi) in tutte le acque;

n)

manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque;

o)

le seguenti specie di mobule in tutte le acque:

i)

diavolo di mare (Mobula mobular);

ii)

Mobula rochebrunei;

iii)

Mobula japanica;

iv)

Mobula thurstoni;

v)

Mobula eregoodootenkee;

vi)

razza di Munk (Mobula munkiana);

vii)

diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

viii)

Mobula kuhlii;

ix)

diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

p)

le seguenti specie di pesce sega (Pristidae) in tutte le acque:

i)

pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

ii)

pesce sega nano (Pristis clavata);

iii)

pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

iv)

pesce sega comune (Pristis pristis);

v)

pesce sega verde (Pristis zijsron);

q)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;

r)

razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;

s)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI e X;

t)

razza bianca (Raja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

u)

pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

v)

squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 14

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

Articolo 15

Assegnazione di quantitativi supplementari

1.   Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

2.   Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell'allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.

Articolo 16

Condizioni per l'assegnazione di quantitativi supplementari

1.   L'assegnazione di quantitativi supplementari di cui all'articolo 15 è subordinata al rispetto delle condizioni seguenti:

a)

gli Stati membri garantiscono una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati quali osservatori, sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV) e altri. In tale contesto gli Stati membri rispettano il principio di efficacia e proporzionalità;

b)

il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:

i)

il 75 % dei rigetti dello stock, quali stimati dallo Stato membro interessato, prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare;

ii)

il 30 % del quantitativo individuale assegnato alla nave prima che partecipasse alle prove;

c)

tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (33), sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall'attribuzione di quantitativi supplementari concessi a norma dell'articolo 15 del presente regolamento;

d)

una volta esaurito il quantitativo individuale assegnatole per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente;

e)

con riguardo agli stock cui può essere applicato il presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:

a)

il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10 %;

b)

l'inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità dei mezzi di controllo utilizzati conformemente al paragrafo 1, lettera a);

c)

non sia superato il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi partecipanti alle prove.

3.   Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 15, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;

b)

specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo di tali navi partecipanti;

c)

capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;

d)

rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante alle prove;

e)

quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2015 dalle navi partecipanti alle prove.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

Ogniqualvolta le registrazioni ottenute conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento implichino il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.

Articolo 18

Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare

Se uno Stato membro constata che una nave partecipante a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui all'articolo 16, esso revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e esclude tale nave dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2016.

Articolo 19

Esame scientifico della valutazione dei rigetti

La Commissione può chiedere a ogni Stato membro che si avvalga del presente capo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l'applicazione del requisito fissato all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.

CAPO III

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 20

Autorizzazioni di pesca

1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.

CAPO IV

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Articolo 21

Trasferimenti e scambi di contingenti

1.   Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

2.   Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione procede senza indugio allo scambio del consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

4.   Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Sezione 1

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 22

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

1.   Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.

2.   Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.

3.   Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.

4.   Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.

5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.

6.   La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.

Articolo 23

Pesca ricreativa

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico per la pesca ricreativa.

Articolo 24

Squali

1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

3.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5.   È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 2

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 25

Divieti e limiti di cattura

1.   La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.

2.   Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 26

Pesca sperimentale

1.   Nel 2016 solo gli Stati membri che sono membri della CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1o giugno 2016.

2.   Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

3.   Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 m.

Articolo 27

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2016/2017

1.   Gli Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2016/2017, notificano alla Commissione entro il 1o maggio 2016, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento, l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2016.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

3.   Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

4.   Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a)

dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio;

b)

un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 3

Zona della convenzione IOTC

Articolo 28

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC

1.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

2.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

3.   Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN (navi INN) adottato da una ORGP.

5.   Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 29

Dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (FAD)

Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 550 dispositivi derivanti attivi di concentrazione del pesce.

Articolo 30

Squali

1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Sezione 4

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 31

Pesca pelagica

1.   Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2016 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione in tale zona.

2.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

3.   Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, affinché comunichi tale informazione al segretariato della SPRFMO.

Articolo 32

Pesca di fondo

1.   Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2016 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.

2.   Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

Sezione 5

Zona della convenzione IATTC

Articolo 33

Pesca con reti da circuizione

1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

a)

dal 29 luglio al 28 settembre 2016 o dal 18 novembre 2016 al 18 gennaio 2017 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

le coste americane del Pacifico,

longitudine 150° O,

latitudine 40° N,

latitudine 40° S;

b)

dal 29 settembre al 29 ottobre 2016 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

longitudine 96° O,

longitudine 110° O,

latitudine 4° N,

latitudine 3° S.

2.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2016, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3.   Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4.   Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:

a)

se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure

b)

nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 34

Divieto di pesca di squali alalunga

1.   Sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.

3.   Gli operatori delle navi:

a)

registrano il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);

b)

comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 35

Divieto di pesca delle Mobulidae

A pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (che comprendono le mante e le mobule). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di Mobulidae, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

Sezione 6

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 36

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

gattuccio spettro (Apristurus manis),

squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),

sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),

sagrì atlantico (Etmopterus princeps),

sagrì nano (Etmopterus pusillus),

razze (Rajidae),

squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),

squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,

spinarolo (Squalus acanthias).

Sezione 7

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 37

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale

1.   Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2.   i pescherecci dell'Unione non praticano la pesca del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3.   Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2016.

Articolo 38

Zona di divieto per la pesca con dispositivi FAD

1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) tra le ore 00:00 del 1o luglio 2016 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2016. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun momento essa:

a)

utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;

b)

peschi su banchi avvalendosi di FAD.

2.   Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

3.   Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

a)

nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

b)

se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure

c)

in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 39

Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

Articolo 40

Squali seta e squali alalunga

1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:

a)

squali seta (Carcharhinus falciformis),

b)

squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 41

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1.   Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera r), applicano le misure di cui agli articoli della presente sezione.

2.   Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera r), applicano le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 33, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 34.

Sezione 8

Mare di Bering

Articolo 42

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 43

TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Færøer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Articolo 44

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.

Articolo 45

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 44.

Articolo 46

Divieti

1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:

a)

razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;

b)

le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:

pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

pesce sega nano (Pristis clavata);

pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

pesce sega comune (Pristis pristis);

pesce sega verde (Pristis zijsron);

c)

squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione;

d)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

e)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

f)

sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

g)

zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV e XIV;

h)

smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;

i)

manta della barriera corallina (Manta alfredi) nelle acque dell'Unione;

j)

manta gigante (Manta birostris) nelle acque dell'Unione;

k)

le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:

i)

diavolo di mare (Mobula mobular);

ii)

Mobula rochebrunei;

iii)

Mobula japanica;

iv)

Mobula thurstoni;

v)

Mobula eregoodootenkee;

vi)

razza di Munk (Mobula munkiana);

vii)

diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

viii)

Mobula kuhlii;

ix)

diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

l)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;

m)

razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;

n)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (Raja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

o)

pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

p)

squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

POSSIBILITÀ DI PESCA PER IL 2015

Articolo 47

Modifica del regolamento (UE) 2015/104

I TAC per le razze nelle acque dell'Unione della zona VIId di cui all'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104 sono sostituiti dalla tabelle seguente:

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIId

(SRX/07D.)

Belgio

79 (34)  (35)  (36)

 

 

Francia

663 (34)  (35)  (36)

 

 

Paesi Bassi

4 (34)  (35)  (36)

 

 

Regno Unito

132 (34)  (35)  (36)

 

 

Unione

878 (34)  (35)  (36)

 

 

TAC

878 (36)

 

TAC precauzionale

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 49

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2016.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 25, 26 e 27 e negli allegati IE e V per la zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dalle date ivi specificate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

(3)  Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

(5)  Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

(7)  Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

(8)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(9)  Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16).

(10)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(11)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(12)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

(13)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

(14)  Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

(15)  GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.

(16)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(17)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

(18)  Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

(19)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(20)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

(22)  Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

(23)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

(24)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

(25)  Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

(26)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

(27)  Conclusa con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

(28)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

(29)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

(30)  Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

(31)  Tutti i tipi di reti a strascico comprese la sciabica danese e la sciabica scozzese, inclusi OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS e TB.

(32)  Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne, inclusi LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS; tutte le attività di pesca con reti da posta fisse e trappole, inclusi GTR, GNS, FYK, FPN e FIX.

(33)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

(34)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) e razza ondulata (Raja undulata) (RJU/07D.) sono comunicate separatamente.

(35)  Condizione speciale: fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

(36)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIId

(RJU/07D.)

Belgio

1

 

 

Francia

8

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

2

 

 

Unione

11

 

 

TAC

11

 

TAC precauzionale

fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIe e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*67AKD). Questa condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:

TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA:

Skagerrak, Kattegat, Sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque dell'Unione), acque della Guyana Francese

ALLEGATO IB:

Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO 1

ALLEGATO IC:

Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID:

Specie altamente migratorie — Tutte le zone

ALLEGATO IE:

Antartico — Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO IF:

Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IG:

Tonno rosso del sud — Tutte le zone

ALLEGATO IH:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IJ:

Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IIA:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIIa e VIId, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb

ALLEGATO IIB:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice

ALLEGATO IIC:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe

ALLEGATO IID:

Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV

ALLEGATO III:

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi

ALLEGATO IV:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO V:

Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VI:

Zona della convenzione IOTC

ALLEGATO VII:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO VIII:

Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione


ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e IJ figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Amblyraja radiata

RJR

Razza stellata

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosmio

Caproidae

BOR

Pesce tamburo

Centrophorus squamosus

GUQ

Sagrì

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Chaceon spp.

GER

Granchi rossi di fondale

Chaenocephalus aceratus

SSI

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

Pesce del ghiaccio

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere

Dalatias licha

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Squalo becco d'uccello

Dicentrarchus labrax

BSS

Spigola

Dipturus batis (Dipturus cf.flossada and Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complesso di specie della razza bavosa

Dissostichus eleginoides

TOP

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

TOA

Austromerluzzo

Dissostichus spp.

TOT

Austromerluzzi

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus pusillus

ETP

Sagrì nano

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Galeorhinus galeus

GAG

Canesca

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Nototenia

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ippoglosso atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lamna nasus

POR

Smeriglio

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Nototenia

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja naevus

RJN

Razza fiorita

Limanda ferruginea

YEL

Limanda

Limanda limanda

DAB

Limanda

Lophiidae

ANF

Rana pescatrice

Macrourus spp.

GRV

Granatieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Manta birostris

RMB

Manta gigante

Martialia hyadesi

SQS

Calamaro

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Notothenia rossii

NOR

Nototenia

Pandalus borealis

PRA

Gamberello boreale

Paralomis spp.

PAI

Granchi

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Platichthys flesus

FLE

Passera pianuzza

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pesce piatto

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Pesce del ghiaccio

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pseudopentaceros spp.

Raja alba

RJA

Razza bianca

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Raja circularis

RJI

Razza rotonda

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja fullonica

RJF

Razza spinosa

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Razza norvegese

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja undulata

RJU

Razza ondulata

Rajiformes

SRX

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOO

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo/gattuccio

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno rosso del sud

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus murphyi

CJM

Sugarello cileno

Trachurus spp.

JAX

Suri/sugarelli

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

Argentina

ARU

Argentina silus

Aringa

HER

Clupea harengus

Austromerluzzi

TOT

Dissostichus spp.

Austromerluzzo

TOA

Dissostichus mawsoni

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Berici

ALF

Beryx spp.

Brosmio

USK

Brosme brosme

Busbana norvegese

NOP

Trisopterus esmarkii

Calamaro

SQS

Martialia hyadesi

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Cicerelli

SAN

Ammodytes spp.

Complesso di specie della razza bavosa

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf.flossada and Dipturus cf.intermedia)

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Gamberello boreale

PRA

Pandalus borealis

Granatiere

RNG

Coryphaenoides rupestris

Granatieri

GRV

Macrourus spp.

Grancevole artiche

PCR

Chionoecetes spp.

Granchi

PAI

Paralomis spp.

Granchi rossi di fondale

GER

Chaceon spp.

Ippoglosso atlantico

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso nero

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Krill antartico

KRI

Euphausia superba

Lepidorombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Limanda

DAB

Limanda limanda

Limanda

LEM

Microstomus kitt

Limanda

YEL

Limanda ferruginea

Manta gigante

RMB

Manta birostris

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus albidus

Mazzancolle

PEN

Penaeus spp.

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Merluzzo bianco

COD

Gadus morhua

Merluzzo carbonaro

POK

Pollachius virens

Merluzzo giallo

POL

Pollachius pollachius

Molva

LIN

Molva molva

Molva azzurra

BLI

Molva dypterygia

Musdea americana

HKW

Urophycis tenuis

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

Nototenia

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Nototenia

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Nototenia

NOR

Notothenia rossii

Passera canadese

PLA

Hippoglossoides platessoides

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Passera pianuzza

FLE

Platichthys flesus

Pesce del ghiaccio

SSI

Chaenocephalus aceratus

Pesce del ghiaccio

ANI

Champsocephalus gunnari

Pesce del ghiaccio

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Pesce del ghiaccio

LIC

Channichthys rhinoceratus

Pesce piatto

FLX

Pleuronectiformes

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

Pesce tamburo

BOR

Caproidae

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pseudopentaceros spp.

Rana pescatrice

ANF

Lophiidae

Razza a coda corta

RJH

Raja brachyura

Razza bianca

RJA

Raja alba

Razza chiodata

RJC

Raja clavata

Razza dagli occhi piccoli

RJE

Raja microocellata

Razza fiorita

RJN

Leucoraja naevus

Razza maculata

RJM

Raja montagui

Razza norvegese

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Razza ondulata

RJU

Raja undulata

Razza rotonda

RJI

Raja circularis

Razza spinosa

RJF

Raja fullonica

Razza stellata

RJR

Amblyraja radiata

Razze

SRX

Rajiformes

Rombo chiodato

TUR

Psetta maxima

Rombo liscio

BLL

Scophthalmus rhombus

Sagrì

GUQ

Centrophorus squamosus

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Sagrì nano

ETP

Etmopterus pusillus

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Scorfani

RED

Sebastes spp.

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Sogliola

SOL

Solea solea

Sogliole

SOO

Solea spp.

Spigola

BSS

Dicentrarchus labrax

Spinarolo/gattuccio

DGS

Squalus acanthias

Spratto

SPR

Sprattus sprattus

Squalo becco d'uccello

DCA

Deania calcea

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Sugarello cileno

CJM

Trachurus murphyi

Suri/sugarelli

JAX

Trachurus spp.

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Tonno rosso del sud

SBF

Thunnus maccoyii

Totano

SQI

Illex illecebrosus

Zigrino

SCK

Dalatias licha

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, COPACE (ACQUE DELL'UNIONE), ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

Specie:

Cicerello

Ammodytes spp.

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(SAN/04-N.)

Danimarca

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Cicerello

Ammodytes spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (1)

Danimarca

0 (2)

 

 

Regno Unito

0 (2)

 

 

Germania

0 (2)

 

 

Svezia

0 (2)

 

 

Unione

0

 

 

TAC

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

(ARU/1/2.)

Germania

24

 

 

Francia

8

 

 

Paesi Bassi

19

 

 

Regno Unito

39

 

 

Unione

90

 

 

TAC

90

 

TAC analitico


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone III e IV

(ARU/34-C)

Danimarca

911

 

 

Germania

9

 

 

Francia

7

 

 

Irlanda

7

 

 

Paesi Bassi

43

 

 

Svezia

35

 

 

Regno Unito

16

 

 

Unione

1 028

 

 

TAC

1 028

 

TAC analitico


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

(ARU/567.)

Germania

329

 

 

Francia

7

 

 

Irlanda

305

 

 

Paesi Bassi

3 434

 

 

Regno Unito

241

 

 

Unione

4 316

 

 

TAC

4 316

 

TAC analitico


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV

(USK/1214EI)

Germania

6 (3)

 

 

Francia

6 (3)

 

 

Regno Unito

6 (3)

 

 

Altri

3 (3)

 

 

Unione

21 (3)

 

 

TAC

21

 

TAC analitico


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(USK/3A/BCD)

Danimarca

15

 

 

Svezia

7

 

 

Germania

7

 

 

Unione

29

 

 

TAC

29

 

TAC analitico


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque dell'Unione della zona IV

(USK/04-C.)

Danimarca

64

 

 

Germania

19

 

 

Francia

44

 

 

Svezia

6

 

 

Regno Unito

96

 

 

Altri

6 (4)

 

 

Unione

235

 

 

TAC

235

 

TAC analitico


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

(USK/567EI.)

Germania

13

 

 

Spagna

46

 

 

Francia

548

 

 

Irlanda

53

 

 

Regno Unito

264

 

 

Altri

13 (5)

 

 

Unione

937

 

 

Norvegia

2 923 (6)  (7)  (8)  (9)

 

 

TAC

3 860

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(USK/04-N.)

Belgio

0

 

 

Danimarca

165

 

 

Germania

1

 

 

Francia

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

4

 

 

Unione

170

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce tamburo

Caproidae

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

(BOR/678-)

Danimarca

10 463

 

 

Irlanda

29 464

 

 

Regno Unito

2 710

 

 

Unione

42 637

 

 

TAC

42 637

 

TAC precauzionale


Specie:

Aringa (10)

Clupea harengus

Zona:

IIIa

(HER/03A.)

Danimarca

21 178 (11)

 

 

Germania

339 (11)

 

 

Svezia

22 154 (11)

 

 

Unione

43 671 (11)

 

 

Norvegia

6 813

 

 

Isole Færøer

600 (12)

 

 

TAC

51 084

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa (13)

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danimarca

91 628

 

 

Germania

55 471

 

 

Francia

24 669

 

 

Paesi Bassi

63 556

 

 

Svezia

5 273

 

 

Regno Unito

70 348

 

 

Unione

310 945

 

 

Norvegia

150 290 (14)

 

 

TAC

518 242

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa (16)

Clupea harengus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/04-N.)

Svezia

1 184 (16)

 

 

Unione

1 184

 

 

TAC

518 242

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa (17)

Clupea harengus

Zona:

IIIa

(HER/03A-BC)

Danimarca

5 692

 

 

Germania

51

 

 

Svezia

916

 

 

Unione

6 659

 

 

TAC

6 659

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa (18)

Clupea harengus

Zona:

IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa

(HER/2A47DX)

Belgio

65

 

 

Danimarca

12 601

 

 

Germania

65

 

 

Francia

65

 

 

Paesi Bassi

65

 

 

Svezia

62

 

 

Regno Unito

239

 

 

Unione

13 162

 

 

Isole Færøer

220

 

 

TAC

13 382

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa (19)

Clupea harengus

Zona:

IVc e VIId (20)

(HER/4CXB7D)

Belgio

9 567 (21)

 

 

Danimarca

1 359 (21)

 

 

Germania

823 (21)

 

 

Francia

14 224 (21)

 

 

Paesi Bassi

25 488 (21)

 

 

Regno Unito

5 546 (21)

 

 

Unione

57 007

 

 

TAC

518 242

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (22)

(HER/5B6ANB)

Germania

0 (23)

 

 

Francia

0 (23)

 

 

Irlanda

0 (23)

 

 

Paesi Bassi

0 (23)

 

 

Regno Unito

0 (23)

 

 

Unione

0 (23)

 

 

TAC

0

 

TAC analitico


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIaS (24), VIIb, VIIc

(HER/6AS7BC)

Irlanda

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VI Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Regno Unito

da fissare (26)

 

 

Unione

da fissare (27)

 

 

TAC

da fissare (27)

 

TAC precauzionale


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIa (28)

(HER/07A/MM)

Irlanda

1 191

 

 

Regno Unito

3 384

 

 

Unione

4 575

 

 

TAC

4 575

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIe e VIIf

(HER/7EF.)

Francia

465

 

 

Regno Unito

465

 

 

Unione

930

 

 

TAC

930

 

TAC precauzionale


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIg (29), VIIh (29), VIIj (29) e VIIk (29)

(HER/7G-K.)

Germania

172

 

 

Francia

953

 

 

Irlanda

13 345

 

 

Paesi Bassi

953

 

 

Regno Unito

19

 

 

Unione

15 442

 

 

TAC

15 442

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

VIII

(ANE/08.)

Spagna

22 500

 

 

Francia

2 500

 

 

Unione

25 000

 

 

TAC

25 000

 

TAC analitico


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

5 080

 

 

Portogallo

5 542

 

 

Unione

10 622

 

 

TAC

10 622

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgio

12 (30)

 

 

Danimarca

3 846 (30)

 

 

Germania

96 (30)

 

 

Paesi Bassi

24 (30)

 

 

Svezia

673 (30)

 

 

Unione

4 651

 

 

TAC

4 807

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danimarca

228 (31)

 

 

Germania

5 (31)

 

 

Svezia

137 (31)

 

 

Unione

370 (31)

 

 

TAC

370 (31)

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

994 (32)

 

 

Danimarca

5 713 (32)

 

 

Germania

3 622 (32)

 

 

Francia

1 228 (32)

 

 

Paesi Bassi

3 228 (32)

 

 

Svezia

38 (32)

 

 

Regno Unito

13 107 (32)

 

 

Unione

27 930

 

 

Norvegia

5 721 (33)

 

 

TAC

33 651

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(COD/04-N.)

Svezia

382 (34)

 

 

Unione

382

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIb; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00′ O e delle zone XII e XIV

(COD/5W6-14)

Belgio

0

 

 

Germania

1

 

 

Francia

12

 

 

Irlanda

16

 

 

Regno Unito

45

 

 

Unione

74

 

 

TAC

74

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIa; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00′ O

(COD/5BE6A)

Belgio

0

 

 

Germania

0

 

 

Francia

0

 

 

Irlanda

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

0 (35)

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIIa

(COD/07A.)

Belgio

2

 

 

Francia

5

 

 

Irlanda

97

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

42

 

 

Unione

146

 

 

TAC

146

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgio

193

 

 

Francia

3 166

 

 

Irlanda

864

 

 

Paesi Bassi

1

 

 

Regno Unito

341

 

 

Unione

4 565

 

 

TAC

4 565

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIId

(COD/07D.)

Belgio

84

 

 

Francia

1 647

 

 

Paesi Bassi

49

 

 

Regno Unito

181

 

 

Unione

1 961

 

 

TAC

1 961

 

TAC analitico


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgio

8

 

 

Danimarca

7

 

 

Germania

7

 

 

Francia

43

 

 

Paesi Bassi

34

 

 

Regno Unito

2 540

 

 

Unione

2 639

 

 

TAC

2 639

 

TAC analitico


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV

(LEZ/56-14)

Spagna

592

 

 

Francia

2 312

 

 

Irlanda

675

 

 

Regno Unito

1 635

 

 

Unione

5 214

 

 

TAC

5 214

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VII

(LEZ/07.)

Belgio

493 (36)

 

 

Spagna

5 476 (37)

 

 

Francia

6 647 (37)

 

 

Irlanda

3 021 (36)

 

 

Regno Unito

2 617 (36)

 

 

Unione

18 254

 

 

TAC

18 254

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Spagna

997

 

 

Francia

805

 

 

Unione

1 802

 

 

TAC

1 802

 

TAC analitico


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spagna

1 258

 

 

Francia

63

 

 

Portogallo

42

 

 

Unione

1 363

 

 

TAC

1 363

 

TAC analitico


Specie:

Limanda e passera pianuzza

Limanda limanda e Euphausia superba

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(DAB/2AC4-C) per la limanda;

(FLE/2AC4-C) per la passera pianuzza

Belgio

503

 

 

Danimarca

1 888

 

 

Germania

2 832

 

 

Francia

196

 

 

Paesi Bassi

11 421

 

 

Svezia

6

 

 

Regno Unito

1 588

 

 

Unione

18 434

 

 

TAC

18 434

 

TAC precauzionale


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(ANF/2AC4-C)

Belgio

398 (38)

 

 

Danimarca

878 (38)

 

 

Germania

429 (38)

 

 

Francia

82 (38)

 

 

Paesi Bassi

301 (38)

 

 

Svezia

10 (38)

 

 

Regno Unito

9 169 (38)

 

 

Unione

11 267 (38)

 

 

TAC

11 267

 

TAC analitico


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(ANF/04-N.)

Belgio

45

 

 

Danimarca

1 152

 

 

Germania

18

 

 

Paesi Bassi

16

 

 

Regno Unito

269

 

 

Unione

1 500

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(ANF/56-14)

Belgio

229

 

 

Germania

262

 

 

Spagna

245

 

 

Francia

2 818

 

 

Irlanda

638

 

 

Paesi Bassi

221

 

 

Regno Unito

1 962

 

 

Unione

6 375

 

 

TAC

6 375

 

TAC precauzionale


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VII

(ANF/07.)

Belgio

3 097 (39)

 

 

Germania

345 (39)

 

 

Spagna

1 231 (39)

 

 

Francia

19 875 (39)

 

 

Irlanda

2 540 (39)

 

 

Paesi Bassi

401 (39)

 

 

Regno Unito

6 027 (39)

 

 

Unione

33 516 (39)

 

 

TAC

33 516 (39)

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Spagna

1 368

 

 

Francia

7 612

 

 

Unione

8 980

 

 

TAC

8 980

 

TAC analitico


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spagna

2 141

 

 

Francia

2

 

 

Portogallo

426

 

 

Unione

2 569

 

 

TAC

2 569

 

TAC analitico


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(HAD/3A/BCD)

Belgio

19

 

 

Danimarca

3 163

 

 

Germania

201

 

 

Paesi Bassi

4

 

 

Svezia

374

 

 

Unione

3 761

 

 

TAC

3 926

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa

(HAD/2AC4.)

Belgio

354

 

 

Danimarca

2 434

 

 

Germania

1 549

 

 

Francia

2 699

 

 

Paesi Bassi

266

 

 

Svezia

245

 

 

Regno Unito

40 141

 

 

Unione

47 688

 

 

Norvegia

14 245

 

 

TAC

61 933

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zone seguenti:

 

Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-)

Unione

35 473


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HAD/04-N.)

Svezia

707 (40)

 

 

Unione

707

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

(HAD/6B1214)

Belgio

7

 

 

Germania

24

 

 

Francia

332

 

 

Irlanda

353

 

 

Regno Unito

2 509

 

 

Unione

3 225

 

 

TAC

3 225

 

TAC analitico


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgio

11

 

 

Germania

13

 

 

Francia

549

 

 

Irlanda

1 008

 

 

Regno Unito

4 881

 

 

Unione

6 462

 

 

TAC

6 462

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgio

81

 

 

Francia

4 838

 

 

Irlanda

1 613

 

 

Regno Unito

726

 

 

Unione

7 258

 

 

TAC

7 258

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgio

26

 

 

Francia

120

 

 

Irlanda

716

 

 

Regno Unito

792

 

 

Unione

1 654

 

 

TAC

1 654

 

TAC analitico


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IIIa

(WHG/03A.)

Danimarca

929

 

 

Paesi Bassi

3

 

 

Svezia

99

 

 

Unione

1 031

 

 

TAC

1 050

 

TAC precauzionale


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa

(WHG/2AC4.)

Belgio

270

 

 

Danimarca

1 167

 

 

Germania

304

 

 

Francia

1 754

 

 

Paesi Bassi

675

 

 

Svezia

2

 

 

Regno Unito

8 438

 

 

Unione

12 610

 

 

Norvegia

1 068 (41)

 

 

TAC

13 678

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(WHG/56-14)

Germania

1

 

 

Francia

26

 

 

Irlanda

64

 

 

Regno Unito

122

 

 

Unione

213

 

 

TAC

213

 

TAC analitico


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgio

0

 

 

Francia

3

 

 

Irlanda

46

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

31

 

 

Unione

80

 

 

TAC

80

 

TAC analitico


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

(WHG/7X7A-C)

Belgio

222

 

 

Francia

13 668

 

 

Irlanda

6 333

 

 

Paesi Bassi

111

 

 

Regno Unito

2 444

 

 

Unione

22 778

 

 

TAC

22 778

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIII

(WHG/08.)

Spagna

1 016

 

 

Francia

1 524

 

 

Unione

2 540

 

 

TAC

2 540

 

TAC precauzionale


Specie:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(WHG/04-N.) per il merlano;

(POL/04-N.) per il merluzzo giallo

Svezia

190 (42)

 

 

Unione

190

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(HKE/3A/BCD)

Danimarca

2 762 (44)

 

 

Svezia

235 (44)

 

 

Unione

2 997

 

 

TAC

2 997 (43)

 

TAC analitico


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(HKE/2AC4-C)

Belgio

50 (45)

 

 

Danimarca

2 018 (45)

 

 

Germania

232 (45)

 

 

Francia

447 (45)

 

 

Paesi Bassi

116 (45)

 

 

Regno Unito

629 (45)

 

 

Unione

3 492 (45)

 

 

TAC

3 492 (46)

 

TAC analitico


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VI e VII; nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona Vb;

acque internazionali delle zone XII e XIV

(HKE/571214)

Belgio

569 (47)

 

 

Spagna

18 248

 

 

Francia

28 178 (47)

 

 

Irlanda

3 415

 

 

Paesi Bassi

367 (47)

 

 

Regno Unito

11 125 (47)

 

 

Unione

61 902

 

 

TAC

61 902 (48)

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgio

18 (49)

 

 

Spagna

12 429

 

 

Francia

27 910

 

 

Paesi Bassi

36 (49)

 

 

Unione

40 393

 

 

TAC

40 393 (50)

 

TAC analitico


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spagna

6 830

 

 

Francia

656

 

 

Portogallo

3 188

 

 

Unione

10 674

 

 

TAC

10 674

 

TAC analitico


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque norvegesi delle zone II e IV

(WHB/24-N.)

Danimarca

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

(WHB/1X14)

Danimarca

31 704 (53)

 

 

Germania

12 327 (53)

 

 

Spagna

26 878 (52)  (53)

 

 

Francia

22 063 (53)

 

 

Irlanda

24 550 (53)

 

 

Paesi Bassi

38 659 (53)

 

 

Portogallo

2 497 (52)  (53)

 

 

Svezia

7 842 (53)

 

 

Regno Unito

41 137 (53)

 

 

Unione

207 657 (51)  (53)

 

 

Norvegia

50 000

 

 

Isole Færøer

9 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spagna

23 931

 

 

Portogallo

5 983

 

 

Unione

29 914 (54)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII a ovest di 12° O

(WHB/24A567)

Norvegia

149 506 (55)  (56)

 

 

Isole Færøer

21 500 (57)  (58)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(LEM/2AC4-C) per la limanda;

(WIT/2AC4-C) per la passera lingua di cane

Belgio

346

 

 

Danimarca

953

 

 

Germania

122

 

 

Francia

261

 

 

Paesi Bassi

794

 

 

Svezia

11

 

 

Regno Unito

3 904

 

 

Unione

6 391

 

 

TAC

6 391

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

(BLI/5B67-)

Germania

50

 

 

Estonia

8

 

 

Spagna

157

 

 

Francia

3 586

 

 

Irlanda

14

 

 

Lituania

3

 

 

Polonia

2

 

 

Regno Unito

912

 

 

Altri

14 (59)

 

 

Unione

4 746

 

 

Norvegia

150 (60)

 

 

Isole Færøer

150 (61)

 

 

TAC

5 046

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque internazionali della zona XII

(BLI/12INT-)

Estonia

1 (62)

 

 

Spagna

426 (62)

 

 

Francia

10 (62)

 

 

Lituania

4 (62)

 

 

Regno Unito

4 (62)

 

 

Altri

1 (62)

 

 

Unione

446 (62)

 

 

TAC

446 (62)

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone II e IV

(BLI/24-)

Danimarca

4

 

 

Germania

4

 

 

Irlanda

4

 

 

Francia

23

 

 

Regno Unito

14

 

 

Altri

4 (63)

 

 

Unione

53

 

 

TAC

53

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III

(BLI/03-)

Danimarca

3

 

 

Germania

2

 

 

Svezia

3

 

 

Unione

8

 

 

TAC

8

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

(LIN/1/2.)

Danimarca

8

 

 

Germania

8

 

 

Francia

8

 

 

Regno Unito

8

 

 

Altri

4 (64)

 

 

Unione

36

 

 

TAC

36

 

TAC analitico


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd

(LIN/3A/BCD)

Belgio

6 (65)

 

 

Danimarca

50

 

 

Germania

6 (65)

 

 

Svezia

19

 

 

Regno Unito

6 (65)

 

 

Unione

87

 

 

TAC

87

 

TAC analitico


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione della zona IV

(LIN/04-C.)

Belgio

19

 

 

Danimarca

291

 

 

Germania

180

 

 

Francia

162

 

 

Paesi Bassi

6

 

 

Svezia

12

 

 

Regno Unito

2 242

 

 

Unione

2 912

 

 

TAC

2 912

 

TAC analitico


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V

(LIN/05EI.)

Belgio

9

 

 

Danimarca

6

 

 

Germania

6

 

 

Francia

6

 

 

Regno Unito

6

 

 

Unione

33

 

 

TAC

33

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

(LIN/6X14.)

Belgio

39

 

 

Danimarca

7

 

 

Germania

140

 

 

Spagna

2 837

 

 

Francia

3 025

 

 

Irlanda

758

 

 

Portogallo

7

 

 

Regno Unito

3 484

 

 

Unione

10 297

 

 

Norvegia

6 500 (66)  (67)  (68)

 

 

Isole Færøer

200 (69)  (70)

 

 

TAC

16 997

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(LIN/04-N.)

Belgio

7

 

 

Danimarca

835

 

 

Germania

23

 

 

Francia

9

 

 

Paesi Bassi

1

 

 

Regno Unito

75

 

 

Unione

950

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(NEP/3A/BCD)

Danimarca

8 085

 

 

Germania

23

 

 

Svezia

2 893

 

 

Unione

11 001

 

 

TAC

11 001

 

TAC analitico


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(NEP/2AC4-C)

Belgio

717

 

 

Danimarca

717

 

 

Germania

11

 

 

Francia

21

 

 

Paesi Bassi

369

 

 

Regno Unito

11 865

 

 

Unione

13 700

 

 

TAC

13 700

 

TAC analitico


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(NEP/04-N.)

Danimarca

947

 

 

Germania

0

 

 

Regno Unito

53

 

 

Unione

1 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb

(NEP/5BC6.)

Spagna

33

 

 

Francia

134

 

 

Irlanda

223

 

 

Regno Unito

16 134

 

 

Unione

16 524

 

 

TAC

16 524

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VII

(NEP/07.)

Spagna

1 401

 

 

Francia

5 678

 

 

Irlanda

8 610

 

 

Regno Unito

7 659

 

 

Unione

23 348

 

 

TAC

23 348

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

 

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (NEP/*07U16):

Spagna

558

Francia

349

Irlanda

671

Regno Unito

272

Unione

1 850


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Spagna

234

 

 

Francia

3 665

 

 

Unione

3 899

 

 

TAC

3 899

 

TAC analitico


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIc

(NEP/08C.)

Spagna

46

 

 

Francia

2

 

 

Unione

48

 

 

TAC

48

 

TAC analitico


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spagna

80 (71)

 

 

Portogallo

240 (71)

 

 

Unione

320 (71)

 

 

TAC

320

 

TAC analitico


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

IIIa

(PRA/03A.)

Danimarca

4 237

 

 

Svezia

2 282

 

 

Unione

6 519

 

 

TAC

12 208

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(PRA/2AC4-C)

Danimarca

1 818

 

 

Paesi Bassi

17

 

 

Svezia

73

 

 

Regno Unito

538

 

 

Unione

2 446

 

 

TAC

2 446

 

TAC analitico


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(PRA/04-N.)

Danimarca

357

 

 

Svezia

172 (72)

 

 

Unione

529

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Mazzancolle

Penaeus spp.

Zona:

Acque della Guyana francese

(PEN/FGU.)

Francia

da fissare (73)  (74)

 

 

Unione

da fissare (73)  (75)

 

 

TAC

da fissare (73)  (75)

 

TAC precauzionale


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgio

70

 

 

Danimarca

9 161

 

 

Germania

47

 

 

Paesi Bassi

1 762

 

 

Svezia

491

 

 

Unione

11 531

 

 

TAC

11 766

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danimarca

2 089

 

 

Germania

23

 

 

Svezia

235

 

 

Unione

2 347

 

 

TAC

2 347

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

7 538

 

 

Danimarca

24 499

 

 

Germania

7 067

 

 

Francia

1 414

 

 

Paesi Bassi

47 112

 

 

Regno Unito

34 864

 

 

Unione

122 494

 

 

Norvegia

9 220

 

 

TAC

131 714

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

 

Acque norvegesi della zona IV (PLE/*04N-)

Unione

50 264


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(PLE/56-14)

Francia

9

 

 

Irlanda

261

 

 

Regno Unito

388

 

 

Unione

658

 

 

TAC

658

 

TAC precauzionale


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgio

28

 

 

Francia

12

 

 

Irlanda

768

 

 

Paesi Bassi

9

 

 

Regno Unito

281

 

 

Unione

1 098

 

 

TAC

1 098

 

TAC analitico


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIb e VIIc

(PLE/7BC.)

Francia

11

 

 

Irlanda

63

 

 

Unione

74

 

 

TAC

74

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIId e VIIe

(PLE/7DE.)

Belgio

2 037

 

 

Francia

6 788

 

 

Regno Unito

3 621

 

 

Unione

12 446

 

 

TAC

12 446

 

TAC analitico


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIf e VIIg

(PLE/7FG.)

Belgio

59

 

 

Francia

106

 

 

Irlanda

200

 

 

Regno Unito

55

 

 

Unione

420

 

 

TAC

420

 

TAC analitico


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIh, VIIj e VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgio

8

 

 

Francia

17

 

 

Irlanda

59

 

 

Paesi Bassi

34

 

 

Regno Unito

17

 

 

Unione

135

 

 

TAC

135

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spagna

66

 

 

Francia

263

 

 

Portogallo

66

 

 

Unione

395

 

 

TAC

395

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(POL/56-14)

Spagna

6

 

 

Francia

190

 

 

Irlanda

56

 

 

Regno Unito

145

 

 

Unione

397

 

 

TAC

397

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VII

(POL/07.)

Belgio

420 (76)

 

 

Spagna

25 (76)

 

 

Francia

9 667 (76)

 

 

Irlanda

1 030 (76)

 

 

Regno Unito

2 353 (76)

 

 

Unione

13 495 (76)

 

 

TAC

13 495

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(POL/8ABDE.)

Spagna

252

 

 

Francia

1 230

 

 

Unione

1 482

 

 

TAC

1 482

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIc

(POL/08C.)

Spagna

208

 

 

Francia

23

 

 

Unione

231

 

 

TAC

231

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(POL/9/3411)

Spagna

273 (77)

 

 

Portogallo

9 (77)

 

 

Unione

282 (77)

 

 

TAC

282

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

(POK/2A34.)

Belgio

23

 

 

Danimarca

2 703

 

 

Germania

6 825

 

 

Francia

16 062

 

 

Paesi Bassi

68

 

 

Svezia

371

 

 

Regno Unito

5 232

 

 

Unione

31 284

 

 

Norvegia

34 412 (78)

 

 

TAC

65 696

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

(POK/56-14)

Germania

236

 

 

Francia

2 341

 

 

Irlanda

384

 

 

Regno Unito

2 987

 

 

Unione

5 948

 

 

Norvegia

500 (79)

 

 

TAC

6 448

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(POK/04-N.)

Svezia

880 (80)

 

 

Unione

880

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

VII, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgio

6

 

 

Francia

1 245

 

 

Irlanda

1 491

 

 

Regno Unito

434

 

 

Unione

3 176

 

 

TAC

3 176

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(TUR/2AC4-C) per il rombo chiodato;

(BLL/2AC4-C) per il rombo liscio

Belgio

329

 

 

Danimarca

703

 

 

Germania

180

 

 

Francia

85

 

 

Paesi Bassi

2 493

 

 

Svezia

5

 

 

Regno Unito

693

 

 

Unione

4 488

 

 

TAC

4 488

 

TAC precauzionale


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(SRX/2AC4-C)

Belgio

221 (81)  (82)  (83)

 

 

Danimarca

9 (81)  (82)  (83)

 

 

Germania

11 (81)  (82)  (83)

 

 

Francia

35 (81)  (82)  (83)

 

 

Paesi Bassi

188 (81)  (82)  (83)

 

 

Regno Unito

849 (81)  (82)  (83)

 

 

Unione

1 313 (81)  (83)

 

 

TAC

1 313 (83)

 

TAC precauzionale


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione della zona IIIa

(SRX/03A-C.)

Danimarca

37 (84)

 

 

Svezia

10 (84)

 

 

Unione

47 (84)

 

 

TAC

47

 

TAC precauzionale


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

725 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Estonia

4 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Francia

3 255 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Germania

10 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Irlanda

1 048 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Lituania

17 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Paesi Bassi

3 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Portogallo

18 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Spagna

876 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Regno Unito

2 076 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Unione

8 032 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

TAC

8 032 (87)  (88)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIId

(SRX/07D.)

Belgio

87 (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

Francia

729 (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

Paesi Bassi

5 (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

Regno Unito

145 (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

Unione

966 (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

TAC

966 (91)  (92)

 

TAC precauzionale


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

(SRX/89-C.)

Belgio

7 (93)  (94)

 

 

Francia

1 298 (93)  (94)

 

 

Portogallo

1 051 (93)  (94)

 

 

Spagna

1 057 (93)  (94)

 

 

Regno Unito

7 (93)  (94)

 

 

Unione

3 420 (93)  (94)

 

 

TAC

3 420 (94)

 

TAC precauzionale


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI

(GHL/2A-C46)

Danimarca

16

 

 

Germania

28

 

 

Estonia

16

 

 

Spagna

16

 

 

Francia

259

 

 

Irlanda

16

 

 

Lituania

16

 

 

Polonia

16

 

 

Regno Unito

1 017

 

 

Unione

1 400

 

 

Norvegia

1 100 (95)

 

 

TAC

2 500

 

TAC analitico


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

(MAC/2A34.)

Belgio

566 (97)  (99)

 

 

Danimarca

19 461 (97)  (99)

 

 

Germania

590 (97)  (99)

 

 

Francia

1 781 (97)  (99)

 

 

Paesi Bassi

1 793 (97)  (99)

 

 

Svezia

5 389 (96)  (97)  (99)

 

 

Regno Unito

1 661 (97)  (99)

 

 

Unione

31 241 (96)  (97)  (99)

 

 

Norvegia

185 639 (98)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

(MAC/2CX14-)

Germania

22 751

 

 

Spagna

24

 

 

Estonia

189

 

 

Francia

15 169

 

 

Irlanda

75 837

 

 

Lettonia

140

 

 

Lituania

140

 

 

Paesi Bassi

33 178

 

 

Polonia

1 602

 

 

Regno Unito

208 557

 

 

Unione

357 587

 

 

Norvegia

16 024 (100)  (101)

 

 

Isole Færøer

32 446 (102)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spagna

33 723 (103)

 

 

Francia

224 (103)

 

 

Portogallo

6 971 (103)

 

 

Unione

40 918

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

(MAC/2A4A-N)

Danimarca

14 043 (104)

 

 

Unione

14 043 (104)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(SOL/3A/BCD)

Danimarca

328

 

 

Germania

19 (105)

 

 

Paesi Bassi

32 (105)

 

 

Svezia

12

 

 

Unione

391

 

 

TAC

391

 

TAC analitico


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(SOL/24-C.)

Belgio

1 104

 

 

Danimarca

505

 

 

Germania

883

 

 

Francia

221

 

 

Paesi Bassi

9 971

 

 

Regno Unito

568

 

 

Unione

13 252

 

 

Norvegia

10 (106)

 

 

TAC

13 262

 

TAC analitico


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(SOL/56-14)

Irlanda

46

 

 

Regno Unito

11

 

 

Unione

57

 

 

TAC

57

 

TAC precauzionale


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIa

(SOL/07A.)

Belgio

10 (107)

 

 

Francia

0 (107)

 

 

Irlanda

17 (107)

 

 

Paesi Bassi

3 (107)

 

 

Regno Unito

10 (107)

 

 

Unione

40 (107)

 

 

TAC

40 (107)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIb e VIIc

(SOL/7BC.)

Francia

6

 

 

Irlanda

36

 

 

Unione

42

 

 

TAC

42

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIId

(SOL/07D.)

Belgio

877

 

 

Francia

1 754

 

 

Regno Unito

627

 

 

Unione

3 258

 

 

TAC

3 258

 

TAC analitico


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIe

(SOL/07E.)

Belgio

35

 

 

Francia

369

 

 

Regno Unito

575

 

 

Unione

979

 

 

TAC

979

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIf e VIIg

(SOL/7FG.)

Belgio

487

 

 

Francia

49

 

 

Irlanda

24

 

 

Regno Unito

219

 

 

Unione

779

 

 

TAC

779

 

TAC analitico


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIh, VIIj e VIIk

(SOL/7HJK.)

Belgio

32

 

 

Francia

64

 

 

Irlanda

171

 

 

Paesi Bassi

51

 

 

Regno Unito

64

 

 

Unione

382

 

 

TAC

382

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIIa e VIIIb

(SOL/8AB.)

Belgio

42

 

 

Spagna

8

 

 

Francia

3 135

 

 

Paesi Bassi

235

 

 

Unione

3 420

 

 

TAC

3 420

 

TAC analitico


Specie:

Sogliole

Solea spp.

Zona:

VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Spagna

403

 

 

Portogallo

669

 

 

Unione

1 072

 

 

TAC

1 072

 

TAC precauzionale


Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

IIIa

(SPR/03A.)

Danimarca

22 300 (108)

 

 

Germania

47 (108)

 

 

Svezia

8 437 (108)

 

 

Unione

30 784

 

 

TAC

33 280

 

TAC precauzionale


Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(SPR/2AC4-C)

Belgio

3 802 (109)

 

 

Danimarca

300 915 (109)

 

 

Germania

3 802 (109)

 

 

Francia

3 802 (109)

 

 

Paesi Bassi

3 802 (109)

 

 

Svezia

1 330 (109)  (110)

 

 

Regno Unito

12 547 (109)

 

 

Unione

330 000

 

 

Norvegia

20 000

 

 

Isole Færøer

5 500 (111)

 

 

TAC

355 500

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

VIId e VIIe

(SPR/7DE.)

Belgio

26

 

 

Danimarca

1 674

 

 

Germania

26

 

 

Francia

361

 

 

Paesi Bassi

361

 

 

Regno Unito

2 702

 

 

Unione

5 150

 

 

TAC

5 150

 

TAC precauzionale


Specie:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona:

Acque dell'Unione della zona IIIa

(DGS/03A-C.)

Danimarca

0 (112)

 

 

Svezia

0 (112)

 

 

Unione

0 (112)

 

 

TAC

0 (112)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(DGS/2AC4-C)

Belgio

0 (113)

 

 

Danimarca

0 (113)

 

 

Germania

0 (113)

 

 

Francia

0 (113)

 

 

Paesi Bassi

0 (113)

 

 

Svezia

0 (113)

 

 

Regno Unito

0 (113)

 

 

Unione

0 (113)

 

 

TAC

0 (113)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

(DGS/15X14)

Belgio

0 (114)

 

 

Germania

0 (114)

 

 

Spagna

0 (114)

 

 

Francia

0 (114)

 

 

Irlanda

0 (114)

 

 

Paesi Bassi

0 (114)

 

 

Portogallo

0 (114)

 

 

Regno Unito

0 (114)

 

 

Unione

0 (114)

 

 

TAC

0 (114)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId

(JAX/4BC7D)

Belgio

13 (117)

 

 

Danimarca

5 519 (117)

 

 

Germania

487 (115)  (117)

 

 

Spagna

102 (117)

 

 

Francia

458 (115)  (117)

 

 

Irlanda

347 (117)

 

 

Paesi Bassi

3 323 (115)  (117)

 

 

Portogallo

12 (117)

 

 

Svezia

75 (117)

 

 

Regno Unito

1 314 (115)  (117)

 

 

Unione

11 650

 

 

Norvegia

3 550 (116)

 

 

TAC

15 200

 

TAC precauzionale


Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(JAX/2A-14)

Danimarca

10 415 (118)  (120)

 

 

Germania

8 126 (118)  (119)  (120)

 

 

Spagna

11 084 (120)  (122)

 

 

Francia

4 183 (118)  (119)  (120)  (122)

 

 

Irlanda

27 064 (118)  (120)

 

 

Paesi Bassi

32 606 (118)  (119)  (120)

 

 

Portogallo

1 068 (120)  (122)

 

 

Svezia

675 (118)  (120)

 

 

Regno Unito

9 800 (118)  (119)  (120)

 

 

Unione

105 021

 

 

Isole Færøer

1 700 (121)

 

 

TAC

106 721

 

TAC analitico


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

VIIIc

(JAX/08C.)

Spagna

15 441 (123)  (124)

 

 

Francia

268 (124)

 

 

Portogallo

1 526 (123)  (124)

 

 

Unione

17 235

 

 

TAC

17 235

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

IX

(JAX/09.)

Spagna

17 744 (125)  (126)

 

 

Portogallo

50 839 (125)  (126)

 

 

Unione

68 583

 

 

TAC

68 583

 

TAC analitico


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

X; acque dell'Unione della zona COPACE (127)

(JAX/X34PRT)

Portogallo

da fissare (128)  (130)

 

 

Unione

da fissare (129)

 

 

TAC

da fissare (129)

 

TAC precauzionale


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

acque dell'Unione della zona COPACE (131)

(JAX/341PRT)

Portogallo

da fissare (132)  (134)

 

 

Unione

da fissare (133)

 

 

TAC

da fissare (133)

 

TAC precauzionale


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

acque dell'Unione della zona COPACE (135)

(JAX/341SPN)

Spagna

da fissare (136)

 

 

Unione

da fissare (137)

 

 

TAC

da fissare (137)

 

TAC precauzionale


Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarki

Zona:

IIIa; Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(NOP/2A3A4.)

Danimarca

128 880 (138)

 

 

Germania

25 (138)  (139)

 

 

Paesi Bassi

95 (138)  (139)

 

 

Unione

129 000 (138)  (140)

 

 

Norvegia

15 000 (141)

 

 

Isole Færøer

6 000 (142)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarki

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(NOP/04-N.)

Danimarca

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce industriale

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(I/F/04-N.)

Svezia

800 (143)  (144)

 

 

Unione

800

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII

(OTH/5B67-C)

Unione

Non pertinente

 

 

Norvegia

140 (145)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(OTH/04-N.)

Belgio

44

 

 

Danimarca

4 000

 

 

Germania

451

 

 

Francia

185

 

 

Paesi Bassi

320

 

 

Svezia

Non pertinente (146)

 

 

Regno Unito

3 000

 

 

Unione

8 000 (147)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Unione

Non pertinente

 

 

Norvegia

4 750 (148)  (149)

 

 

Isole Færøer

150 (150)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

(1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per i cicerelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona

:

Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danimarca

0

0

0

0

0

0

0

Regno Unito

0

0

0

0

0

0

0

Germania

0

0

0

0

0

0

0

Svezia

0

0

0

0

0

0

0

Unione

0

0

0

0

0

0

0

Totale

0

0

0

0

0

0

0

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(5)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(6)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

(7)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-): 3 000

(8)  Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII:

Molva (LIN/*5B67-)

6 500

Brosmio (USK/*5B67-)

2 923

(9)  I contingenti di brosmio e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in t 2 000

(10)  Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(11)  Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).

(12)  Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

(13)  Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente le proprie catture di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).

(14)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone IVa e IVb (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso. 50 000

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

 

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) ()

Unione

50 000

()  Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente le proprie catture di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).

(15)  Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente le proprie catture di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).

(16)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(17)  Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

(18)  Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

(19)  Esclusivamente per le catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(20)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(21)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.).

(22)  Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

(23)  È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

(24)  Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

(25)  Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

il Mull of Kintyre (55° 17,9′ N, 05° 47,8′ O);

un punto con le coordinate (55° 04′ N, 05° 23′ O) e

Corsewall Point (55° 00,5′ N, 05° 09,4′ O).

(26)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(27)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

(28)  Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30′ N,

a sud dalla latitudine 52° 00′ N,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(29)  La zona è aumentata dell'area delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30′ N,

a sud dalla latitudine 52° 00′ N,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(30)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

(31)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(32)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

(33)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

 

Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-)

Unione

24 276

(34)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(35)  Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

(36)  Il 5 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(37)  Il 5 % di questo contingente può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/*8ABDE).

(38)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato: nella zona VI; nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).

(39)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).

(40)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(41)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zone seguenti:

 

Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-)

Unione

8 543

(42)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

(43)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 108 784

(44)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(45)  Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona IIIa (HKE/*03A.).

(46)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 105 750

(47)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(48)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:108 784

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zone seguenti:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/*8ABDE)

Belgio

74

Spagna

2 943

Francia

2 943

Irlanda

368

Paesi Bassi

37

Regno Unito

1 656

Unione

8 022

(49)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque dell'Unione della zona IIa. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(50)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 108 784

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zone seguenti:

 

VI e VII; nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/*57-14).

Belgio

4

Spagna

3 600

Francia

6 480

Paesi Bassi

11

Unione

10 095

(51)  Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X; nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 149 506

(52)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(53)  Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 21 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 9,2 %

(54)  Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X; nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 149 506

(55)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

(56)  Condizione speciale: le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C): 37 377

Tale limite di cattura nella zona IVa corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia: 25 %

(57)  Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Færøer.

(58)  Condizioni speciali: possono essere pescate nella zona VIb (WHB/*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C): 5 375

(59)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(60)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).

(61)  Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona VIa a nord di 56° 30′ N e della zona VIb. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

(62)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(63)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(64)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(65)  Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd.

(66)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*6X14.): 3 000

(67)  Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e sono pari a:

Molva (LIN/*5B67-)

6 500

Brosmio (USK/*5B67-)

2 923

(68)  I contingenti di molva e di brosmio per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in t: 2 000

(69)  Compreso il brosmio. Da pescare nelle zone VIb e VIa a nord di 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).

(70)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VIa e VIb non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*6AB.): 75

(71)  Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM IXa (NEP/*9U267).

(72)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(73)  La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

(74)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(75)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

(76)  Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone: VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (POL/*8ABDE)

(77)  Condizione speciale; di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona VIIIc (POL/*08C.).

(78)  Possono essere prelevate unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(79)  Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).

(80)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

(81)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(82)  Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(83)  Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(84)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja clavata) (RJC/03A-C.) sono comunicate separatamente.

(85)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(86)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.) fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.),.razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

(87)  Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata). Tali esemplari catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(88)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIIe possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIIe

(RJU/67AKXD)

Belgio

9

 

 

Estonia

0

 

 

Francia

41

 

 

Germania

0

 

 

Irlanda

13

 

 

Lituania

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Portogallo

0

 

 

Spagna

11

 

 

Regno Unito

26

 

 

Unione

100

 

 

TAC

100

 

TAC precauzionale

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(89)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(90)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

(91)  Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di questa specie.

(92)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIIe possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 40 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/*07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIId

(RJU/07D.)

Belgio

1

 

 

Francia

9

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

2

 

 

Unione

12

 

 

TAC

12

 

TAC precauzionale

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*67AKD). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(93)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(94)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone VIII e IX possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca nella sottozona VIII e di 40 kg in peso vivo per bordata di pesca nella sottozona IX. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIII

(RJU/8-C.)

Belgio

0

 

 

Francia

9

 

 

Portogallo

8

 

 

Spagna

8

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

25

 

 

TAC

25

 

TAC precauzionale


Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona IX

(RJU/9-C.)

Belgio

0

 

 

Francia

16

 

 

Portogallo

12

 

 

Spagna

12

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

40

 

 

TAC

40

 

TAC precauzionale

(95)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

(96)  Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-): 338

Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(97)  Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

(98)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord: 53 826

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03A.): 3 000

(99)  Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle due zone seguenti:

 

Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*02AN-)

Acque delle Isole Færøer MAC/*FRO1)

Belgio

76

91

Danimarca

2 624

3 131

Germania

80

95

Francia

240

286

Paesi Bassi

242

288

Svezia

726

854

Regno Unito

224

267

Unione

4 212

5 012

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

IIIa

IIIa e IVbc

IVb

Ivc

VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 15 febbraio 2016 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2016

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danimarca

0

4 130

0

0

11 677

Francia

0

490

0

0

0

Paesi Bassi

0

490

0

0

0

Svezia

0

0

390

10

3 031

Regno Unito

0

490

0

0

0

Norvegia

3 000

0

0

0

0

(100)  Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

(101)  Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630): 37 128

(102)  Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Færøer. Può essere pescato solo nella zona VIa a nord di 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone IIa e IVa a nord di 59° (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zone Ee nei periodi seguenti:

 

Acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2016 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2016

Acque norvegesi della zona Iia

Acque delle Isole Færøer

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Germania

13 731

1 851

1 813

Francia

9 154

1 233

1 208

Irlanda

45 770

6 170

6 042

Paesi Bassi

20 024

2 698

2 643

Regno Unito

125 873

16 971

16 616

Unione

214 552

28 923

28 322

(103)  Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

 

VIIIb (MAC/*08B.)

Spagna

2 832

Francia

19

Portogallo

585

(104)  Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.

(105)  Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona IIIa, nelle sottodivisioni 22-32.

(106)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (SOL/*04-C.).

(107)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(108)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OTH/*03A.) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per lo spratto sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(109)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda e merlano possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OTH/*2AC4C) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per lo spratto sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(110)  Inclusi i cicerelli.

(111)  Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.

(112)  Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(113)  Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(114)  Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(115)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).

(116)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IVa, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (JAX/*04-C.).

(117)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di pesce tamburo, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OTH/*4BC7D) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per i suri/sugarelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(118)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2016 può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).

(119)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

(120)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di pesce tamburo, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OTH/*2A-14) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per i suri/sugarelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(121)  Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf e VIIh.

(122)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

(123)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.).

(124)  Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 (1), fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tali disposizioni non si applicano alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

(125)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C).

(126)  Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 (1), fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tali disposizioni non si applicano alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

(127)  Acque circostanti le Isole Azzorre.

(128)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(129)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

(130)  Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 (1), fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tali disposizioni non si applicano alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

(131)  Acque circostanti Madera.

(132)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(133)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

(134)  Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 (1), fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tali disposizioni non si applicano alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

(135)  Acque circostanti le Isole Canarie.

(136)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(137)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

(138)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OT2/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per la busbana norvegese sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(139)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

(140)  Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1o gennaio al 31 ottobre 2016.

(141)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

(142)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(143)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(144)  Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.): 400

(145)  Da pescare esclusivamente con palangari.

(146)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(147)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(148)  Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).

(149)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(150)  Da pescare nelle zone IV e VIa a nord di 56°30′ N (OTH/*46AN).

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione, acque delle Isole Færøer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II

(HER/1/2-)

Belgio

7 (1)

 

 

Danimarca

7 069 (1)

 

 

Germania

1 238 (1)

 

 

Spagna

23 (1)

 

 

Francia

305 (1)

 

 

Irlanda

1 830 (1)

 

 

Paesi Bassi

2 529 (1)

 

 

Polonia

358 (1)

 

 

Portogallo

23 (1)

 

 

Finlandia

109 (1)

 

 

Svezia

2 619 (1)

 

 

Regno Unito

4 519 (1)

 

 

Unione

20 629 (1)

 

 

Isole Færøer

6 000 (2)  (3)

 

 

Norvegia

18 566 (2)  (4)

 

 

TAC

316 876

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(COD/1N2AB.)

Germania

2 120

 

 

Grecia

263

 

 

Spagna

2 365

 

 

Irlanda

263

 

 

Francia

1 946

 

 

Portogallo

2 365

 

 

Regno Unito

8 225

 

 

Unione

17 547

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi della zona XIV

(COD/N1GL14)

Germania

1 718 (5)

 

 

Regno Unito

382 (5)

 

 

Unione

2 100 (5)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

I e IIb

(COD/1/2B.)

Germania

6 450 (8)

 

 

Spagna

13 082 (8)

 

 

Francia

3 039 (8)

 

 

Polonia

2 728 (8)

 

 

Portogallo

2 630 (8)

 

 

Regno Unito

4 298 (8)

 

 

Altri Stati membri

949 (6)  (8)

 

 

Unione

33 176 (7)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua eMelanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(COD/05B-F.) per il merluzzo bianco; (HAD/05B-F.) per l'eglefino

Germania

19

 

 

Francia

114

 

 

Regno Unito

817

 

 

Unione

950

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(GRV/514GRN)

Unione

100 (9)

 

 

TAC

Non pertinente (10)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unione

100 (11)

 

 

TAC

Non pertinente (12)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

IIb

(CAP/02B.)

Unione

0

 

 

TAC

0

 

TAC analitico


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(CAP/514GRN)

Danimarca

0

 

 

Germania

0

 

 

Svezia

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Tutti gli Stati membri

0 (13)

 

 

Unione

0 (14)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(HAD/1N2AB.)

Germania

236

 

 

Francia

142

 

 

Regno Unito

722

 

 

Unione

1 100

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque delle Isole Færøer

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

1 100

 

 

Germania

75

 

 

Francia

120

 

 

Paesi Bassi

105

 

 

Regno Unito

1 100

 

 

Unione

2 500 (15)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva e molva azzurra

Molva molva e molva dypterygia

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(LIN/05B-F.) per la molva

(BLI/05B-F.) per la molva azzurra

Germania

615

 

 

Francia

1 365

 

 

Regno Unito

120

 

 

Unione

2 100 (16)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(PRA/514GRN)

Danimarca

687

 

 

Francia

687

 

 

Unione

1 375

 

 

Norvegia

2 000

 

 

Isole Færøer

1 300

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(PRA/N1GRN.)

Danimarca

1 300

 

 

Francia

1 300

 

 

Unione

2 600

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(POK/1N2AB.)

Germania

2 040

 

 

Francia

328

 

 

Regno Unito

182

 

 

Unione

2 550

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque internazionali delle zone I e II

(POK/1/2INT)

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(POK/05B-F.)

Belgio

60

 

 

Germania

372

 

 

Francia

1 812

 

 

Paesi Bassi

60

 

 

Regno Unito

696

 

 

Unione

3 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(GHL/1N2AB.)

Germania

25 (17)

 

 

Regno Unito

25 (17)

 

 

Unione

50 (17)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque internazionali delle zone I e II

(GHL/1/2INT)

Unione

2 000 (18)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GHL/N1GRN.)

Germania

1 925 (19)

 

 

Unione

1 925 (19)

 

 

Norvegia

575 (19)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(GHL/514GRN)

Germania

4 289

 

 

Regno Unito

226

 

 

Unione

4 515 (20)

 

 

Norvegia

575

 

 

Isole Færøer

110

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani (pelagici di acque superficiali)

Sebastes spp.

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

(RED/51214S)

Estonia

0

 

 

Germania

0

 

 

Spagna

0

 

 

Francia

0

 

 

Irlanda

0

 

 

Lettonia

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Polonia

0

 

 

Portogallo

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani (pelagici di acque profonde)

Sebastes spp.

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

(RED/51214D)

Estonia

39 (21)  (22)

 

 

Germania

802 (21)  (22)

 

 

Spagna

141 (21)  (22)

 

 

Francia

75 (21)  (22)

 

 

Irlanda

0 (21)  (22)

 

 

Lettonia

14 (21)  (22)

 

 

Paesi Bassi

0 (21)  (22)

 

 

Polonia

72 (21)  (22)

 

 

Portogallo

168 (21)  (22)

 

 

Regno Unito

2 (21)  (22)

 

 

Unione

1 313 (21)  (22)

 

 

TAC

0 (21)  (22)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(RED/1N2AB.)

Germania

766

 

 

Spagna

95

 

 

Francia

84

 

 

Portogallo

405

 

 

Regno Unito

150

 

 

Unione

1 500

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque internazionali delle zone I e II

(RED/1/2INT)

Unione

da fissare (23)  (24)

 

 

TAC

8 000 (25)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani (pelagici)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

(RED/N1G14P)

Germania

1 038 (26)  (27)  (28)

 

 

Francia

5 (26)  (27)  (28)

 

 

Regno Unito

7 (26)  (27)  (28)

 

 

Unione

1 050 (26)  (27)  (28)

 

 

Norvegia

800 (26)  (27)

 

 

Isole Færøer

50 (26)  (27)  (29)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani (demersali)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

(RED/N1G14D)

Germania

1 679 (30)

 

 

Francia

9 (30)

 

 

Regno Unito

12 (30)

 

 

Unione

1 700 (30)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque islandesi della zona Va

(RED/05A-IS)

Belgio

0 (31)  (32)

 

 

Germania

0 (31)  (32)

 

 

Francia

0 (31)  (32)

 

 

Regno Unito

0 (31)  (32)

 

 

Unione

0 (31)  (32)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(RED/05B-F.)

Belgio

4

 

 

Germania

460

 

 

Francia

31

 

 

Regno Unito

5

 

 

Unione

500

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(OTH/1N2AB.)

Germania

117 (33)

 

 

Francia

47 (33)

 

 

Regno Unito

186 (33)

 

 

Unione

350 (33)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altre specie (34)

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(OTH/05B-F.)

Germania

322

 

 

Francia

289

 

 

Regno Unito

189

 

 

Unione

800

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce piatto

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(FLX/05B-F.)

Germania

18

 

 

Francia

14

 

 

Regno Unito

68

 

 

Unione

100

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altro (catture accessorie)

Zona:

Acque groenlandesi

(RED/1/2INT)

Unione

1 126 (35)  (36)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

(2)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

(3)  Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Færøer.

(4)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN) 18 566

II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer) (HER/*25B-F)

Belgio

2

Danimarca

2 055

Germania

360

Spagna

7

Francia

89

Irlanda

532

Paesi Bassi

736

Polonia

104

Portogallo

7

Finlandia

32

Svezia

762

Regno Unito

1 314

(5)  Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:

1.

non possono essere pescati tra il 1o aprile e il 31 maggio 2016;

2.

possono essere pescati esclusivamente in almeno 2 delle 4 aree seguenti:

Codici di dichiarazione

Limiti geografici

COD/GRL1

La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45′N e a sud di 67° 00′ N e ad est di 35° 15′O.

COD/GRL2

La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 62° 30′N e 63° 45′ N ad est di 44° 00′ O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63° 45′ N e tra 44° 00′ O e 35° 15′ O.

COD/GRL3

La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00′N e a est di 42° 00′ O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 59° 00′ N e 62° 30′ N ad est di 44° 00′ O.

COD/GRL3

La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 60°45′N e 59° 00′ N ad ovest di 44° 00′ O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59° 00′ N e ad ovest di 42° 00′ O.

(6)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(7)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(8)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

(9)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514GRN) e Macrourus berglax (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(10)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente. 90

(11)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/N1GRN.) e Macrourus berglax (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(12)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente. 90

(13)  Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

(14)  Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno e il 30 aprile dell'anno successivo.

(15)  Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

(16)  Le catture accessorie di granatieri e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): 500

(17)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(18)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(19)  Da pescare a sud di 68° N.

(20)  La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.

(21)  Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64°45′N

28°30′O

2

62°50′N

25°45′O

3

61°55′N

26°45′O

4

61°00′N

26°30′O

5

59°00′N

30°00′O

6

59°00′N

34°00′O

7

61°00′N

34°00′O

8

62°50′N

36°00′O

9

64°45′N

28°30′O

(22)  Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 1o luglio 2016.

(23)  La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2016 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(24)  I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

(25)  Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC

(26)  Può essere pescato solo come scorfano pelagico di acque profonde con reti da traino pelagiche dal 10 maggio al 1o luglio 2016.

(27)  Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64°45′N

28°30′O

2

62°50′N

25°45′O

3

61°55′N

26°45′O

4

61°00′N

26°30′O

5

59°00′N

30°00′O

6

59°00′N

34°00′O

7

61°00′N

34°00′O

8

62°50′N

36°00′O

9

64°45′N

28°30′O

(28)  Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(29)  Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/*514GN).

(30)  Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

59°15′N

54°26′O

2

59°15′N

44°00′O

3

59°30′N

42°45′O

4

60°00′N

42°00′O

5

62°00′N

40°30′O

6

62°00′N

40°00′O

7

62°40′N

40°15′O

8

63°09′N

39°40′O

9

63°30′N

37°15′O

10

64°20′N

35°00′O

11

65°15′N

32°30′O

12

65°15′N

29°50′O

(31)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(32)  Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2016.

(33)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(34)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

(35)  Catture accessorie di merluzzo bianco, scorfano e ippoglosso nero

(36)  Le catture accessorie nella pesca diretta del merluzzo bianco (B-C/GRLCOD), nella pesca diretta dello scorfano (B-C/GRLRED), nella pesca diretta dell'ippoglosso nero (B-C/GRLGHL) e nella pesca diretta del gamberello boreale (B-C/GRLPRA) sono comunicate separatamente.

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

Unione

0 (1)

 

 

TAC

0 (1)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3NO

(COD/N3NO.)

Unione

0 (2)

 

 

TAC

0 (2)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3M

(COD/N3M.)

Estonia

155

 

 

Germania

649

 

 

Lettonia

155

 

 

Lituania

155

 

 

Polonia

528

 

 

Spagna

1 993

 

 

Francia

278

 

 

Portogallo

2 734

 

 

Regno Unito

1 298

 

 

Unione

7 945

 

 

TAC

13 931

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3L

(WIT/N3L.)

Unione

0 (3)

 

 

TAC

0 (3)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3NO

(WIT/N3NO.)

Estonia

96

 

 

Lettonia

96

 

 

Lituania

96

 

 

Unione

288

 

 

TAC

2 172

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3M

(PLA/N3M.)

Unione

0 (4)

 

 

TAC

0 (4)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

Unione

0 (5)

 

 

TAC

0 (5)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Totano

Illex illecebrosus

Zona:

Sottozone NAFO 3 e 4

(SQI/N34.)

Estonia

128 (6)

 

 

Lettonia

128 (6)

 

 

Lituania

128 (6)

 

 

Polonia

227 (6)

 

 

Unione

Non pertinente (6)  (7)

 

 

TAC

34 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Limanda

Limanda ferruginea

Zona:

NAFO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

Unione

0 (8)

 

 

TAC

17 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

NAFO 3NO

(CAP/N3NO.)

Unione

0 (9)

 

 

TAC

0 (9)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3L (10)  (11)

(PRA/N3L.)

Estonia

0 (12)

 

 

Lettonia

0 (12)

 

 

Lituania

0 (12)

 

 

Polonia

0 (12)

 

 

Spagna

0 (12)

 

 

Portogallo

0 (12)

 

 

Unione

0 (12)

 

 

TAC

0 (12)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3M (13)

(PRA/*N3M.)

TAC

Non pertinente (14)  (15)

 

TAC analitico


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonia

297

 

 

Germania

303

 

 

Lettonia

42

 

 

Lituania

21

 

 

Spagna

4 067

 

 

Portogallo

1 700

 

 

Unione

6 430

 

 

TAC

10 966

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razza

Rajidae

Zona:

NAFO 3LNO

(SKA/N3LNO.)

Estonia

283

 

 

Lituania

62

 

 

Spagna

3 403

 

 

Portogallo

660

 

 

Unione

4 408

 

 

TAC

7 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonia

514

 

 

Germania

354

 

 

Lettonia

514

 

 

Lituania

514

 

 

Unione

1 896

 

 

TAC

10 400

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3M

(RED/N3M.)

Estonia

1 571 (16)

 

 

Germania

513 (16)

 

 

Lettonia

1 571 (16)

 

 

Lituania

1 571 (16)

 

 

Spagna

233 (16)

 

 

Portogallo

2 354 (16)

 

 

Unione

7 813 (16)

 

 

TAC

7 000 (16)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3O

(RED/N3O.)

Spagna

1 771

 

 

Portogallo

5 229

 

 

Unione

7 000

 

 

TAC

20 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO

(RED/N1F3K.)

Lettonia

0 (17)

 

 

Lituania

0 (17)

 

 

Unione

0 (17)

 

 

TAC

0 (17)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Spagna

255

 

 

Portogallo

333

 

 

Unione

588 (18)

 

 

TAC

1 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(2)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

(3)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(4)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(5)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(6)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2016.

(7)  Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in t, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia: 29 467

(8)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore.

(9)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(10)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47°20′0

46°40′0

2

47°20′0

46°30′0

3

46°00′0

46°30′0

4

46°00′0

46°40′0

(11)  La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a est di una linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

46°00′0

47°49′0

2

46°25′0

47°27′0

3

46°42′0

47°25′0

4

46°48′0

47°25′50

5

47°16′50

47°43′50

(12)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(13)  Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47°20′0

46°40′0

2

47°20′0

46°30′0

3

46°00′0

46°30′0

4

46°00′0

46°40′0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2016 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47°55′0

45°00′0

2

47°30′0

44°15′0

3

46°55′0

44°15′0

4

46°35′0

44°30′0

5

46°35′0

45°40′0

6

47°30′0

45°40′0

7

47°55′0

45°00′0

(14)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro

Numero massimo di navi

Numero massimo di giorni di pesca

Danimarca

0

0

Estonia

0

0

Spagna

0

0

Lettonia

0

0

Lituania

0

0

Polonia

0

0

Portogallo

0

0

(15)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(16)  Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1o luglio 2016 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio: 3 500

(17)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(18)  Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 t, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

Spagna

509

Portogallo

667

Unione

1 176

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — TUTTE LE ZONE

I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.

Specie:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona:

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

(BFT/AE45WM)

Cipro

98,00 (4)

 

 

Grecia

182,15

 

 

Spagna

3 534,43 (2)  (4)

 

 

Francia

3 487,57 (2)  (3)  (4)

 

 

Croazia

551,23 (6)

 

 

Italia

2 752,56 (4)  (5)

 

 

Malta

225,83 (4)

 

 

Portogallo

332,36

 

 

Altri Stati membri

39,41 (1)

 

 

Unione

11 203,54 (2)  (3)  (4)  (5)

 

 

TAC

18 911

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(SWO/AN05N)

Spagna

6 393,02 (8)

 

 

Portogallo

1 161,95 (8)

 

 

Altri Stati membri

130,74 (7)  (8)

 

 

Unione

7 685,70

 

 

TAC

13 700

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(SWO/AS05N)

Spagna

5 112,05 (9)

 

 

Portogallo

489,01 (9)

 

 

Unione

5 601,06

 

 

TAC

15 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Alalunga del nord

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

2 584,64 (11)

 

 

Spagna

14 917,37 (11)

 

 

Francia

4 511,52 (11)

 

 

Regno Unito

349,24 (11)

 

 

Portogallo

2 178,93 (11)

 

 

Unione

24 541,70 (10)

 

 

TAC

28 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Alalunga australe

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(ALB/AS05N)

Spagna

905,86

 

 

Francia

297,70

 

 

Portogallo

633,94

 

 

Unione

1 837,50

 

 

TAC

24 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Oceano Atlantico

(BET/ATLANT)

Spagna

13 396,57

 

 

Francia

5 877,89

 

 

Portogallo

4 514,54

 

 

Unione

23 789

 

 

TAC

65 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Zona:

Oceano Atlantico

(BUM/ATLANT)

Spagna

0

 

 

Francia

358,05

 

 

Portogallo

49,55

 

 

Unione

407,60

 

 

TAC

1 985

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

Zona:

Oceano Atlantico

(WHM/ATLANT)

Spagna

2,46

 

 

Portogallo

21,45

 

 

Unione

23,91

 

 

TAC

355

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria,

(2)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

540,42

Francia

251,00

Unione

791,43

(3)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

100,00

Unione

100,00

(4)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

70,69

Francia

69,75

Italia

55,06

Cipro

4,52

Malta

6,65

Unione

206,66

(5)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

55,06

Unione

55,06

(6)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

496,10

Unione

496,10

(7)  Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(8)  Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

(9)  Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

(10)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007[1], il numero di pescherecci dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 253

(1)

Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

(11)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Regno Unito

12

Portogallo

310

ALLEGATO IE

ANTARTICO

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1o dicembre 2015 al 30 novembre 2016.

Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(ANI/F483.)

TAC

3 461

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico (1)

(ANI/F5852.)

TAC

482

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce del ghiaccio

Chaenocephalus aceratus

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(SSI/F483.)

TAC

2 200 (2)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(LIC/F5852.)

TAC

1 663 (3)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(TOP/F483.)

TAC

2 750 (4)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483A):

0

Zona di gestione B: da 43° 30′ O a 40° O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483B):

825

Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483C):

1 925


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48.4 Antartico settentrionale

(TOP/F484N.)

TAC

47 (5)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(TOP/F5852.)

TAC

3 405 (6)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

Zona:

FAO 48.4 Antartico meridionale

(TOA/F484S.)

TAC

39 (7)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 48

(KRI/F48.)

TAC

5 610 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti di un totale di 620 000 t di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.):

155 000

Divisione 48.2 (KRI/*F482.):

279 000

Divisione 48.3 (KRI/*F483.):

279 000

Divisione 48.4 (KRI/*F484.):

93 000


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.1 Antartico

(KRI/F5841.)

TAC

440 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W):

277 000

Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E):

163 000


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.2 Antartico

(KRI/F5842.)

TAC

2 645 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E (KRI/*F-42W):

260 000

Divisione 58.4.2 a est di 55° E (KRI/*F-42E):

192 000


Specie:

Nototenia

Gobionotothen gibberifrons

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(NOG/F483.)

TAC

1 470 (8)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nototenia

Lepidonotothen squamifrons

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(NOG/F483.)

TAC

300 (9)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nototenia

Lepidonotothen squamifrons

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(NOS/F5852.)

TAC

80 (10)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Macrourus holotrachys e Macrourus carinatus

Macrourus holotrachys e Macrourus carinatus

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(GR1/F5852.)

TAC

360 (11)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Macrourus caml e Macrourus whitsoni

Macrourus caml e Macrourus whitsoni

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(GR2/F5852.)

TAC

409 (12)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(GRV/F483.)

TAC

138 (13)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

FAO 48.4 Antartico

(GRV/F484.)

TAC

13 (14)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nototenia

Notothenia rossii

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(NOR/F483.)

TAC

300 (15)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granchi

Paralomis spp.

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(PAI/F483.)

TAC

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce del ghiaccio

Pseudochaenichthys georgianus

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(SGI/F483.)

TAC

300 (16)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(SRX/F483.)

TAC

138 (17)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

FAO 48.4 Antartico

(SRX/F484.)

TAC

4 (18)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(SRX/F5852.)

TAC

120 (19)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altre specie

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(OTH/F5852.)

TAC

50 (20)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72° 15′ E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53° 25′ S;

procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,

da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52° 40′ S e del meridiano di longitudine 76° E;

procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;

prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30′ E; e

procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

(2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(4)  TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 31 agosto 2016 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1o dicembre 2015 al 30 novembre 2016.

(5)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55°30′ S e 57°20′S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O.

(6)  TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79° 20′ E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

(7)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57° 20′ S e 60° 00′ S e dalle longitudini 24° 30′ O e 29° 00′ O.

(8)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(9)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(10)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(11)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(12)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(13)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(14)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(15)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(16)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(17)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(18)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(19)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(20)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE

ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

200 (1)

 

TAC precauzionale


Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (2)

(GER/F47NAM)

TAC

190 (2)

 

TAC precauzionale


Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(GER/F47X)

TAC

200

 

TAC precauzionale


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

Sottozona SEAFO D

(TOP/F47D)

TAC

264

 

TAC precauzionale


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

SEAFO, esclusa la sottozona D

(TOP/F47-D)

TAC

0

 

TAC precauzionale


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (3)

(ORY/F47NAM)

TAC

0 (4)

 

TAC precauzionale


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(ORY/F47X)

TAC

50

 

TAC precauzionale


Specie:

Pseudopentaceros spp.

Pseudopentaceros spp

Zona:

SEAFO

(EDW/SEAFO)

TAC

143

 

TAC precauzionale

(1)  Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

(2)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(3)  Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(4)  Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate.

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD — TUTTE LE ZONE

Specie:

Tonno rosso del sud

Thunnus maccoyii

Zona:

Tutte le zone

(SBF/F41-81)

Unione

10 (1)

 

 

TAC

14 647

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(SWO/F7120S)

Unione

3 170,36

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

da fissare (1)

 

 

Paesi Bassi

da fissare (1)

 

 

Lituania

da fissare (1)

 

 

Polonia

da fissare (1)

 

 

Unione

da fissare (1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Da modificare a seguito della riunione annuale della Commissione SPRFMO, che si terrà dal 25 al 29 gennaio 2016.


ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO, PASSERA DI MARE E SOGLIOLA NELLE DIVISIONI CIEM IIIa, VIa, VIIa E VIId, NELLA SOTTOZONA CIEM IV E NELLE ACQUE DELL'UNIONE DELLE DIVISIONI CIEM IIa E Vb

1.   Ambito di applicazione

1.1.

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate al punto 2 del presente allegato.

1.2.

Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Durante il periodo di gestione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione richiederà pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2.   Attrezzi regolamentati e zone geografiche

Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 («attrezzi regolamentati») e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.

3.   Autorizzazioni

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.   Sforzo di pesca massimo consentito

4.1.

Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.

4.2.

I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 (1) del Consiglio non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

5.   Gestione

5.1.

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.2.

Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

5.3.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6.   Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

7.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati applicato in futuro dalla Commissione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

Allegato IIA, appendice 1

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

a)

Kattegat

Attrezzo regolamentato

DK

DE

SE

TR1

197 929

4 212

16 610

TR2

830 041

5 240

327 506

TR3

441 872

0

490

BT1

0

0

0

BT2

0

0

0

GN

115 456

26 534

13 102

GT

22 645

0

22 060

LL

1 100

0

25 339

b)

Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque dell'Unione della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIId:

Attrezzo regolamentato

BE

DK

DE

ES

FR

IE

NL

SE

UK

TR1/TR2

194 571

6 227 834

1 311 583

1 409

8 002 165

11 133

1 005 293

776 135

11 222 792

TR3

0

2 545 009

257

0

101 316

0

36 617

1 024

8 482

BT1

1 427 574

1 157 265

29 271

0

0

0

99 808

0

1 739 759

BT2

5 401 395

79 212

1 375 400

0

1 202 818

0

28 307 876

0

6 116 437

GN

163 531

2 307 977

224 484

0

342 579

0

438 664

74 925

546 303

GT

0

224 124

467

0

4 338 315

0

0

48 968

14 004

LL

0

56 312

0

245

125 141

0

0

110 468

134 880

c)

Divisione CIEM VIIa:

Attrezzo regolamentato

BE

FR

IE

NL

UK

TR1

0

48 193

33 539

0

339 592

TR2

10 166

744

475 649

0

1 086 399

TR3

0

0

1 422

0

0

BT1

0

0

0

0

0

BT2

843 782

0

514 584

200 000

111 693

GN

0

471

18 255

0

5 970

GT

0

0

0

0

158

LL

0

0

0

0

70 614

d)

Divisione CIEM VIa e acque dell'Unione della divisione CIEM Vb:

Attrezzo regolamentato

BE

DE

ES

FR

IE

UK

TR1

0

9 320

186 864

1 324 002

428 820

1 033 273

TR2

0

0

0

34 926

14 371

2 203 071

TR3

0

0

0

0

273

16 027

BT1

0

0

0

0

0

117 544

BT2

0

0

0

0

3 801

4 626

GN

0

35 442

13 836

302 917

5 697

213 454

GT

0

0

0

0

1 953

145

LL

0

0

1 402 142

184 354

4 250

630 040


ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

CAPO I

Disposizioni generali

1.   Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

«gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)

reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;

ii)

reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;

b)

«attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)

«zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;

d)

«periodo di gestione in corso», il periodo di cui all'articolo 8;

e)

«condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3.   Limitazioni dell'attività

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4.   Navi autorizzate

4.1.

Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2.

Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci UE

5.   Numero massimo di giorni

5.1.

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

5.2.

Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6.   Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

6.1.

Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui un peschereccio dell'Unione può essere autorizzato dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

a)

gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata in ciascuno dei due anni civili 2013 e 2014 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo;

b)

gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.

6.2.

Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di scampo.

6.3.

Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

6.4.

L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

Condizioni speciali

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

 

Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

ES

117

FR

109

PT

113

6.1.a) e 6.1.b)

Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

Illimitato

7.   Sistema di chilowatt-giorni

7.1.

Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.

7.2.

Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

7.3.

Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)

l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

c)

il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.

7.4.

Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

8.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 (1) del Consiglio o al regolamento (CE) n. 744/2008 (2) del Consiglio. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

8.2.

Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

8.3.

I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

8.4.

Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)

gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, in base alle condizioni speciali.

8.5.

Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

8.6.

Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

8.7.

Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

9.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

9.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 (3) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

9.2.

Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

9.3.

Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

9.4.

Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

9.5.

Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

10.   Obbligo generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11.   Periodi di gestione

11.1.

Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

11.2.

Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

11.3.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro

12.1.

Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

12.2.

Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

12.3.

Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

12.4.

Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

12.5.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

13.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

14.   Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15.   Raccolta dei dati

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

16.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione in corso e precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (4) S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

Attrezzo

2

 

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

TR

=

reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

GN

=

reti da imbrocco ≥ 60 mm

LL

=

palangari di fondo

(3)

Periodo di gestione

4

 

Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)

Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzi notificati

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (5) S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

CFR

12

 

Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di una nave

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

(3)

Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione (6)

(4)

Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)

Attrezzi notificati

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

TR

=

reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

GN

=

reti da imbrocco ≥ 60 mm

LL

=

palangari di fondo

(6)

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

2

S

Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB

(7)

Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

(8)

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(9)

Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


(1)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

(4)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(5)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(6)  Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).


ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

CAPO I

Disposizioni generali

1.   Ambito di applicazione

1.1.

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe.

1.2.

Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a)

nel periodo di gestione 2015 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b)

non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c)

ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2016 e il 31 gennaio 2017, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2016.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a)

«gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)

sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e

ii)

reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b)

«attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)

«zona», la divisione CIEM VIIe;

d)

«periodo di gestione in corso», il periodo dal 1o febbraio 2016 al 31 gennaio 2017.

3.   Limitazioni dell'attività

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4.   Navi autorizzate

4.1

Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2

Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

4.3

Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati alle navi UE

5.   Numero massimo di giorni

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm

BE

164

FR

175

UK

207

Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm

BE

164

FR

178

UK

164

6.   Sistema di chilowatt-giorni

6.1.

Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2.

Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3.

Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)

l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4.

Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

7.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

7.2.

Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3.

I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4.

Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)

gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5.

Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

7.6.

Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.7.

Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

8.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2016 e il 31 gennaio 2017) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

8.2.

Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

8.3.

Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4.

Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

8.5.

Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

9.   Obbligo generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10.   Periodi di gestione

10.1.

Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

10.2.

Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

11.1.

Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2.

Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

11.3.

Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

13.   Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14.   Raccolta dei dati

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2014 e 2015, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (1) S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

Attrezzo

2

 

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT

=

sfogliare ≥ 80 mm

GN

=

reti da imbrocco < 220 mm

TN

=

tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(3)

Periodo di gestione

4

 

Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)

Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzi notificati

Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (2) S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

CFR

12

 

Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di una nave

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

(3)

Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87

(4)

Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)

Attrezzi notificati

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT

=

sfogliare ≥ 80 mm

GN

=

reti da imbrocco < 220 mm

TN

=

tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(6)

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

(7)

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(8)

Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


(1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(2)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


ALLEGATO IID

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa E IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello

Riquadri statistici CIEM

1

31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6

2

31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8

3

41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0

4

38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0

5

47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5

6

41-43 G0-G3; 44 G1

7

47-51 E7-E9

Allegato IID, appendice 1

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO

Image

ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00′ N

77

DK

25

57

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SV

10

UK

18

Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

80

DE

16

50

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

UK

14

Non assegnate

2

Sgombro (1)

Non pertinente

Non pertinente

70

Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

480

DK

450

150

UK

30

Acque delle Isole Færøer

Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer

26

BE

0

13

DE

4

FR

4

UK

18

Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O

8 (2)

Non pertinente

4

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

BE

0

26

DE

10

FR

40

UK

20

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O

70

DE (3)

8

20 (4)

FR (3)

12

Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

70

Non pertinente

22 (4)

Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»

34

DE

2

20

DK

5

FR

4

NL

6

UK

7

SE

1

ES

4

IE

4

PT

1

Pesca con palangari

10

UK

10

6

Sgombro

12

DK

1

12

BE

0

DE

1

FR

1

IE

2

NL

1

SE

1

UK

5

Aringa, a nord di 62° 00′ N

20

DK

5

20

DE

2

IE

2

FR

1

NL

2

PL

1

SE

3

UK

4


(1)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(2)  Questi dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.

(3)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(4)  Questi dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».


ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT  (1)

1.   Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna

60

Francia

37

Unione

97

2.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna

119

Francia

101

Italia

30

Cipro

9 (2)

Malta

35 (2)

Unione

291

3.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia

13

Italia

12

Unione

25

4.   Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci (3)

 

Cipro (4)

Grecia (5)

Croazia

Italia

Francia

Spagna

Malta (6)

Pescherecci con reti da circuizione

1

1

13

12

17

6

1

Pescherecci con palangari

9 (7)

0

0

30

8

31

35

Pescherecci con lenze e canne

0

0

0

0

37

60

0

Pescherecci con lenze a mano

0

0

12

0

29 (8)

2

0

Pescherecci da traino

0

0

0

0

57

0

0

Altri pescherecci artigianali (9)

0

27

0

0

101

32

0


Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda

 

Cipro

Croazia

Grecia

Italia

Francia

Spagna

Malta

Pescherecci con reti da circuizione

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con palangari

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze e canne

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze a mano

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci da traino

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Altri pescherecci artigianali

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

5.   Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

 

Numero di tonnare (10)

Spagna

5

Italia

6

Portogallo

3

6.   Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

 

Numero di allevamenti

Capacità (in t)

Spagna

14

11 852

Italia

15

13 000

Grecia

2

2 100

Cipro

3

3 000

Croazia

7

7 880

Malta

8

12 300


Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)

Spagna

5 855

Italia

3 764

Grecia

785

Cipro

2 195

Croazia

2 947

Malta

8 768


(1)  Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

(2)  Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito con 10 pescherecci con palangari.

(3)  I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

(4)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(5)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

(6)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(7)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

(8)  Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico

(9)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

(10)  Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.


ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio

Zona

Periodo di divieto

Squali (tutte le specie)

Zona della convenzione

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016

Notothenia rossii

FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare

FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali

FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016

Pesci a pinne

FAO 48.1. Antartico (1)

FAO 48.2. Antartico (1)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi  (1)

FAO 48.3.

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016

Dissostichus spp.

FAO 48.5. Antartico

Dal 1o dicembre 2015 al 30 novembre 2016

Dissostichus spp.

FAO 88.3. Antartico (1)

FAO 58.5.1. Antartico (1)  (2)

FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20′ E (1)

FAO 58.4.4. Antartico (1)  (2)

FAO 58.6. Antartico (1)  (2)

FAO 58.7. Antartico (1)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4. (1)  (2)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016

Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2. Antartico

Dal 1o dicembre 2015 al 30 novembre 2016

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4. Antartico (1) nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016

PARTE B

TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2015/2016

Sottozona/Divisione

Regione

Campagna

SSRU

Dissostichus spp. limiti di cattura (t)

Limite applicabile alle catture accessorie (t)

SSRU

Limite

Razze

Macrourus spp.

Altre specie

58.4.1.

Tutta la divisione

dal 1o dicembre 2015 al 30 novembre 2016

A, B, F

0

660

50

105

100

C (incluse 58.4.1_1, 58.4. 1_2)

203 (3)

D

42 (3)

A, B, F

0

C

20

E (58.4.1_3, 58.4.1_4)

246

D

20

E

20

G (inclusa 58.4.1_5)

127 (3)

G

20

H

20

H

42 (3)

58.4.2.

Tutta la divisione

dal 1o dicembre 2015 al 30 novembre 2016

A

30 (4)

35

50

20

20

B, C, D

0

E (inclusa 58.4.2_1)

35

58.4.3a.

Tutta la divisione 58.4.3a._1

dal 1o dicembre 2015 al 30 novembre 2016

 

 

32

50

26

20

Non pertinente

 

 

 

88.1.

Tutta la sottozona

dal 1o dicembre 2015 al 31 agosto 2016

A, D, E, F, M

0

2 870 (5)

143

430

160

B, C, G

360

A, D, E, F, M

0

A, D, E, F, M

0

A, D, E, F, M

0

H, I, K

2 050

B, C, G

50

B, C, G

40

B, C, G

60

J, L

320

H, I, K

105

H, I, K

320

H, I, K

60

 

 

J, L

50

J, L

70

J, L

40

88.2.

 

dal 1o dicembre 2015 al 31 agosto 2016

A, B, I

0

619

50

99

120

C, D, E, F, G (88.2_1 a 88.2_4)

419 (6)

A, B, I

0

A, B, I

0

A, B, I

0

H

200

C, D, E, F, G

50

C, D, E, F, G

67

C, D, E, F, G

100

H

50

H

32

H

20

Allegato V, parte B, appendice

ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS — SSRU)

Regione

SSRU

Confine

48.6

A

Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.

 

B

Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.

 

E

Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.

 

F

Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.

 

G

Da 50° S 1°30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30′ E, verso nord fino a 50° S.

58.4.1

A

Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.

 

B

Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.

 

E

Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.

 

F

Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.

 

G

Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.

 

H

Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.

58.4.2

A

Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.

 

B

Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.

 

C

Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.

 

D

Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.

 

E

Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.

58.4.3a

A

Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.

58.4.3b

A

Da 56° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 56° S.

 

B

Da 60° S 73°10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 59° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 59° S.

 

D

Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.

 

E

Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.

58.4.4

A

Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.

 

B

Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.

 

C

Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.

 

D

Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.

58.6

A

Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.

 

B

Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.

 

C

Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.

 

D

Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.

58.7

A

Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.

88.1

A

Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

 

B

Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

 

E

Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68°30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

 

F

Da 68°30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30′ S.

 

G

Da 66°40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40′ S.

 

H

Da 70°50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50′ S.

 

I

Da 70° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 70° S.

 

J

Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

 

K

Da 73° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 73° S.

 

L

Da 76° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 76° S.

 

M

Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

88.2

A

Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

 

B

Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 70°50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50′ S.

 

D

Da 70°50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50′ S.

 

E

Da 70°50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50′ S.

 

F

Da 70°50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50′ S.

 

G

Da 70°50′ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

 

H

Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.

 

I

Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.

88.3

A

Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.

 

B

Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

PARTE C

ALLEGATO 21-03/A

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

Informazioni generali

Membro: …

Campagna di pesca: …

Nome della nave: …

Livello di catture previsto (in tonnellate): …

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo): …

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 21-02.

Sottozona/Divisione

Selezionare la casella corrispondente

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2


Tecnica di pesca:

Selezionare la casella corrispondente

 

Rete da traino convenzionale

 

Sistema di pesca continua

 

Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

 

Altri metodi: precisare

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto

Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (7)

Congelato intero

 

Bollito

 

Farina

 

Olio

 

Altro prodotto, precisare

 

Configurazione delle reti

Misure delle reti

Rete 1

Rete 2

Altra(e) rete(i)

Apertura della rete (bocca)

 

 

 

Apertura verticale massima (m)

 

 

 

Apertura orizzontale massima (m)

 

 

 

Circonferenza dell'apertura della rete (8) (m)

 

 

 

Area dell'apertura (m2)

 

 

 

Dimensione media delle maglie nella rete (10) (mm)

Esterna (9)

Interna (9)

Esterna (9)

Interna (9)

Esterna (9)

Interna (9)

1a parte della rete

 

 

 

 

 

 

2a parte della rete

 

 

 

 

 

 

3a parte della rete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte finale della rete (sacco)

 

 

 

 

 

 

Schema(i) delle reti: …

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

1.

lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);

2.

la dimensione della maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad es. losanga) e materiale (ad es. polipropilene);

3.

la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);

4.

i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema(i) del dispositivo: …

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)

 

 

 

Fabbricante

 

 

 

Modello

 

 

 

Frequenze del trasduttore (kHz)

 

 

 

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata): …

Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).

ALLEGATO 21-03/B

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo

Equazione (kg)

Parametro

Descrizione

Tipo

Metodo di stima

Unità di misura

Volume del serbatoio

W*L*H*ρ*1 000

W= larghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

L= lunghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ= fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

H= profondità del krill antartico nel serbatoio

Per cala

Osservazione diretta

m

Flussometro (11)

V*Fkrill

V= volume di krill antartico e acqua combinati

Per cala (11)

Osservazione diretta

litro

Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione

Per cala (11)

Correzione volume flussometro

ρ= fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

Flussometro (12)

(V*ρ)–M

V= volume della pasta di krill antartico

Per cala (11)

Osservazione diretta

litro

M= quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

Per cala (11)

Osservazione diretta

kg

ρ= densità della pasta di krill antartico

Variabile

Osservazione diretta

kg/litro

Bilancia di flusso

M*(1–F)

M= peso di krill antartico e acqua combinati

Per cala (12)

Osservazione diretta

kg

F= proporzione di acqua nel campione

Variabile

Correzione peso bilancia di flusso

Vassoio

(M–Mtray)*N

Mtray = peso del vassoio vuoto

Costante

Osservazione diretta prima della pesca

kg

M= peso medio di krill antartico e vassoio combinati

Variabile

Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

kg

N= numero di vassoi

Per cala

Osservazione diretta

-

Conversione in farina

Mmeal*MCF

Mmeal = peso di farina prodotta

Per cala

Osservazione diretta

kg

MCF= coefficiente di conversione in farina

Variabile

Conversione della farina in krill antartico intero

Volume del sacco

W*H*L*ρ*π/ 4*1 000

W= larghezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

H= altezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ= fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

L= lunghezza del sacco

Per cala

Osservazione diretta

m

Altro

precisare

 

 

 

 

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

Ogni mese (13)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala

Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m).

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro (13)

Prima della pesca

Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Più di una volta al mese (13)

Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala (14)

Ottenere un campione dal flussometro e:

misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro (14)

Prima della pesca

Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

Ogni settimana (13)

Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

Ogni cala (14)

Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca

Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Ogni cala (14)

Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio

Prima della pesca

Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

Ogni cala

Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Conversione in farina

Ogni mese (13)

Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala

Misurare il peso di farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Volume del sacco

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

Ogni mese (13)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala

Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)


(1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica.

(2)  Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

(3)  Include un limite di cattura di 42 tonnellate per permettere alla Spagna di effettuare un esperimento di depauperamento nel 2015/2016.

(4)  Nel 2015/2016 non avrà luogo alcuna pesca nella SSRU A.

(5)  Incluse 140 tonnellate per l'indagine nel mare di Ross; 40 tonnellate; indagine invernale: 100 tonnellate.

(6)  Limite complessivo con al massimo 200 tonnellate per ciascun capitolo di ricerca.

(7)  Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio

(8)  Prevista in condizioni operative.

(9)  Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

(10)  Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

(11)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(12)  Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(13)  Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

(14)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.


ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

1.

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

22

61 364

Francia

27

45 383

Portogallo

5

1 627

Italia

1

2 137

Unione

55

110 511

2.

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41 (1)

7 882

Portogallo

15

6 925

Regno Unito

4

1 400

Unione

87

27 797

3.

Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC.

4.

Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC.


(1)  Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.


ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

14

Unione

14


ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62° 00′ N

da fissare

da fissare

Isole Færøer

Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), IIa, IVa (a nord di 59° N)

Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh

14

14

Aringa, a nord di 62° 00′ N

20

da fissare

Aringa, IIIa

4

4

Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

14

14

Molva e brosmio

20

10

Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)

20

20

Molva azzurra

16

16

Venezuela (1)

Lutiani (acque della Guyana francese)

da fissare

da fissare


(1)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.


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