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Document 32016H0924(01)

Raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull’istituzione di comitati nazionali per la produttività

GU C 349 del 24.9.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 349/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2016

sull’istituzione di comitati nazionali per la produttività

(2016/C 349/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, in combinato disposto con l’articolo 121, paragrafo 2, e l’articolo 136,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La crescita potenziale nella zona euro e nell’Unione nel suo insieme ha subito un notevole rallentamento dal 2000. Questo andamento negativo della crescita del prodotto potenziale è dovuta essenzialmente a una costante diminuzione del contributo della produttività totale dei fattori. Dal 2008 la crescita economica è stata ulteriormente indebolita da un calo degli investimenti. Guardando al futuro, la crescita economica dipenderà in ultima analisi da un incremento della produttività. Aumentare la produttività è una sfida complessa che richiede un insieme di politiche ben equilibrate intese, in particolare, a sostenere l’innovazione, rafforzare le competenze, ridurre le rigidità dei mercati del lavoro e dei prodotti, oltre che a consentire una migliore assegnazione delle risorse. Per quanto sia necessario migliorare la resa produttiva e competitiva in tutta l’Unione, dalla recente crisi è emerso che gli Stati membri la cui moneta è l’euro («Stati membri della zona euro») possono essere particolarmente soggetti a un eventuale aumento e a un’improvvisa correzione degli squilibri macroeconomici che rischiano di ripercuotersi su altri Stati membri della zona euro e Stati membri non appartenenti alla zona euro. Vista l’assenza di tassi di cambio nominali flessibili, essi hanno bisogno di adeguati meccanismi di adeguamento agli shock specifici per paese. Le dinamiche della produttività e della competitività sono importanti sia per l’accumulo e la correzione degli squilibri macroeconomici (ad esempio, disavanzi commerciali e delle partite correnti, stock di passività interne ed esterne) sia per l’efficace adeguamento agli shock asimmetrici. La ricerca e l’analisi delle politiche che incidono sulle dinamiche della produttività e della competitività dovrebbero fornire una base per consentire sviluppi compatibili con l’obiettivo di un corretto funzionamento dell’Unione economica e monetaria.

(2)

Sebbene la presente raccomandazione sia indirizzata agli Stati membri della zona euro, gli Stati membri non appartenenti alla zona euro sono incoraggiati a individuare o istituire organismi analoghi. Gli Stati membri non appartenenti alla zona euro che manifestassero l’intenzione di dare seguito alla presente raccomandazione dovrebbero poter partecipare su base paritaria a tutti gli aspetti della cooperazione riguardanti i comitati per la produttività.

(3)

Il semestre europeo, in particolare la procedura per gli squilibri macroeconomici stabilita dal regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e dal regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), fornisce un quadro per il coordinamento e la sorveglianza integrati delle politiche economiche. Al fine di promuovere il progresso con riforme strutturali, questi meccanismi in atto dovrebbero beneficiare di una forte titolarità a livello nazionale. A tal fine appare lecito assicurare analisi indipendenti a livello nazionale e rafforzare il dialogo politico negli Stati membri.

(4)

L’istituzione di comitati nazionali per la produttività che monitorino gli sviluppi e informino il dibattito nazionale nel settore della produttività e della competitività dovrebbe contribuire a rafforzare la titolarità delle politiche e delle riforme necessarie a livello nazionale e a migliorare la base di conoscenze per il coordinamento delle politiche economiche dell’Unione. Tali comitati dovrebbero analizzare gli sviluppi in materia di produttività e competitività, anche rispetto alla concorrenza internazionale, tenendo conto delle specificità nazionali e delle prassi consolidate.

(5)

L’ambito di diagnosi e di analisi dei comitati per la produttività si estende al senso più ampio del concetto di produttività e competitività. Essi dovrebbero tenere conto dei fattori di stimolo e di sviluppo a lungo termine della produttività e della competitività, fra cui l’innovazione, e della capacità di attrarre investimenti, imprese e capitale umano, nonché di affrontare i fattori di costo e non di costo che possono incidere a breve termine sui prezzi e sulla qualità di beni e servizi, anche rispetto alla concorrenza internazionale.

(6)

Inoltre, analisi economiche indipendenti di alta qualità sulle sfide politiche aumentano la trasparenza dei dibattiti strategici. La valutazione delle sfide politiche potrebbe aumentare la consapevolezza di tutte le parti interessate. Questo può avere un impatto positivo sul sostegno pubblico e sulla titolarità per le necessarie riforme. Inoltre, se e nella misura in cui sia previsto dai mandati nazionali, i comitati per la produttività potrebbero valutare gli effetti delle opzioni politiche, rendendo espliciti i compromessi politici.

(7)

I comitati per la produttività dovrebbero avere autonomia funzionale nei confronti di qualsiasi autorità pubblica incaricata di definire e attuare le politiche nel settore della produttività e della competitività negli Stati membri o a livello europeo. In particolare, dovrebbero poter elaborare analisi indipendenti nella sfera delle rispettive competenze. La composizione dei comitati per la produttività, seppure a discrezione dei singoli paesi, dovrebbe essere stabilita in modo imparziale, in quanto i comitati non dovrebbero trasmettere soltanto o principalmente pareri di specifici gruppi di parti interessate. Questi requisiti di indipendenza e imparzialità sono intesi a far sì che i comitati per la produttività siano abilitati a fornire analisi di esperti formulate nell’interesse generale.

(8)

Le caratteristiche dei comitati per la produttività dovrebbero osservare pienamente l’articolo 152 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dovrebbero rispettare le prassi e le istituzioni nazionali legate alla determinazione salariale. Conformemente all’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il funzionamento dei comitati per la produttività non dovrebbe pregiudicare il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro, o delle rispettive organizzazioni, di negoziare e concludere contrati collettivi, a livelli appropriati, o di ricorrere ad azioni collettive conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

(9)

I comitati per la produttività dovrebbero essere in contatto con i comitati per la produttività degli altri Stati membri partecipanti al fine di scambiare opinioni e migliori prassi, anche tenendo conto della dimensione più ampia della zona euro e dell’Unione. La Commissione potrebbe facilitare lo scambio di opinioni tra i comitati per la produttività di tutti gli Stati membri partecipanti. Dovrebbero inoltre essere intavolate discussioni regolari tra i comitati per la produttività e il comitato di politica economica sulle questioni di sua competenza che coinvolgano pertinenti esperti degli Stati membri non partecipanti.

(10)

I comitati per la produttività dovrebbero esercitare le proprie attività su base continua. Dovrebbero rendere le loro analisi accessibili al pubblico e pubblicare una relazione annuale, che potrebbe essere integrata in una relazione già esistente. Le competenze specialistiche indipendenti apportate da tali comitati, anche attraverso le relazioni annuali, potrebbero essere sfruttate dagli Stati membri e dalla Commissione nel contesto del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici.

(11)

Per agevolare lo scambio di opinioni a livello sovranazionale ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di un comitato per la produttività individuabile. È importante avvalersi delle strutture esistenti al fine di preservare quello che già funziona e ridurre al minimo i costi amministrativi. Se del caso, i comitati per la produttività potrebbero poggiare su strutture nazionali già consolidate e rispettate, anche per quanto riguarda la partecipazione e la consultazione delle parti interessate. Tuttavia, per svolgere correttamente le loro attività, i comitati per la produttività potrebbero a loro volta avvalersi di vari organismi esistenti e distinti, a condizione che le loro analisi siano di qualità altrettanto elevata.

(12)

La presente raccomandazione non modifica i compiti assegnati per il semestre europeo, compresi la formulazione e il monitoraggio delle raccomandazioni specifiche per paese, o per l’applicazione della procedura per gli squilibri macroeconomici stabilita dal regolamento (UE) n. 1176/2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.   Obiettivi e ambito di applicazione

1.

La presente raccomandazione ha come obiettivo l’individuazione o l’istituzione di comitati nazionali per la produttività volti ad analizzare gli sviluppi e le politiche nel campo della produttività e della competitività, contribuendo in tal modo a promuovere la titolarità e l’attuazione delle riforme necessarie a livello nazionale, e di conseguenza a promuovere una crescita e una convergenza economica duratura.

2.

Gli Stati membri della zona euro sono destinatari della presente raccomandazione. Gli Stati membri non appartenenti alla zona euro sono altresì incoraggiati a individuare o istituire organismi analoghi.

3.

Nell’applicazione della presente raccomandazione è opportuno osservare pienamente l’articolo 152 TFUE e rispettare le prassi e le istituzioni nazionali legate alla determinazione salariale. La presente raccomandazione tiene conto dell’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, pertanto, non pregiudica il diritto di negoziare, concludere o applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni collettive conformemente ai diritti e alle prassi nazionali.

II.   I comitati per la produttività

4.

Ogni Stato membro dovrebbe disporre di un comitato per la produttività incaricato di:

a)

sottoporre a diagnosi e analisi gli sviluppi in materia di produttività e competitività nello Stato membro interessato. Nell’analisi si dovrebbe tenere conto degli aspetti relativi alla zona euro e all’Unione e affrontare i fattori di stimolo e di sviluppo a lungo termine della produttività e della competitività, fra cui l’innovazione, e la capacità di attrarre investimenti, imprese e capitale umano, nonché di affrontare i fattori di costo e non di costo che possono incidere a breve termine sui prezzi e sulla qualità di beni e servizi, anche rispetto alla concorrenza internazionale. L’analisi dovrebbe essere basata su indicatori trasparenti e comparabili; e

b)

analizzare in maniera indipendente le sfide politiche nel campo della produttività e della competitività e, se e nella misura in cui sia previsto dai mandati nazionali, valutare gli effetti delle opzioni politiche, rendendo espliciti i compromessi politici.

5.

Ciascuno Stato membro dovrebbe individuare un comitato per la produttività che, a sua volta, potrebbe avvalersi o essere costituito da altri organismi esistenti.

6.

I comitati per la competitività dovrebbero esercitare le proprie attività su base continua. Dovrebbero rendere le loro analisi accessibili al pubblico e pubblicare una relazione annuale. Dovrebbero essere in contatto con i comitati per la produttività degli Stati membri non appartenenti alla zona euro al fine di scambiare opinioni e migliori prassi e, ove opportuno, elaborare analisi congiunte, anche tenendo conto della dimensione più ampia della zona euro e dell’Unione. La Commissione procederà periodicamente a scambi di opinioni con tutti i comitati per la produttività partecipanti, anche nel corso di missioni di accertamento negli Stati membri, e potrebbe facilitare lo scambio di opinioni tra i comitati per la produttività.

III.   Caratteristiche dei comitati per la produttività

7.

I comitati per la produttività dovrebbero avere autonomia funzionale nei confronti di qualsiasi autorità pubblica incaricata di definire e attuare le politiche nel settore della produttività e della competitività negli Stati membri o a livello europeo. Per svolgere i compiti definiti nella presente raccomandazione, essi dovrebbero essere basati su disposizioni nazionali che garantiscano un elevato grado di autonomia funzionale e responsabilità, tra cui:

a)

la capacità di comunicare pubblicamente in maniera tempestiva;

b)

procedure di nomina dei membri in base alla loro esperienza e competenza;

c)

opportuno accesso alle informazioni necessarie per l’assolvimento del loro mandato.

8.

I comitati per la produttività dovrebbero essere oggettivi, neutrali e pienamente indipendenti per quanto concerne analisi e contenuti. Possono consultare le pertinenti parti interessate, ma non dovrebbero trasmettere soltanto o principalmente pareri e interessi di specifici gruppi di parti interessate.

9.

I comitati per la produttività dovrebbero disporre delle capacità per effettuare analisi economiche e statistiche che evidenzino un elevato grado di qualità, riconosciuto anche dalla comunità accademica. L’analisi potrebbe essere elaborata da organismi esistenti e distinti, a condizione che il grado di qualità sia altrettanto elevato.

IV.   Interazione con il semestre europeo

10.

Le competenze specialistiche indipendenti apportate da tali comitati, anche attraverso le relazioni annuali, potrebbero essere sfruttate dagli Stati membri e dalla Commissione nel contesto del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici. La presente raccomandazione non modifica i compiti assegnati per il semestre europeo, compresi l’elaborazione e il monitoraggio delle raccomandazioni specifiche per paese, o per l’applicazione della procedura per gli squilibri macroeconomici stabilita dal regolamento (UE) n. 1176/2011.

V.   Responsabilità e trasparenza

11.

Di norma, le analisi prodotte da tali comitati dovrebbero essere rese pubbliche.

VI.   Disposizioni finali

12.

Gli Stati membri della zona euro sono invitati ad attuare i principi di cui alla presente raccomandazione entro il 20 marzo 2018.

13.

Entro il 20 marzo 2019, la Commissione è invitata a preparare, in base alle informazioni in merito fornite da tutti gli Stati membri, una relazione sui progressi compiuti in materia di attuazione e sull’idoneità della presente raccomandazione, esprimendosi anche in relazione alla necessità o meno di adottare ulteriori disposizioni. Ove ciò sia giustificato, tale relazione è corredata di proposte di adeguamento della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(2)  Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8).


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