This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016H0336
Commission Recommendation (EU) 2016/336 of 8 March 2016 on the application of Council Directive 2008/120/EC laying down minimum standards for the protection of pigs as regards measures to reduce the need for tail-docking
Raccomandazione (UE) 2016/336 della Commissione, dell'8 marzo 2016, relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda
Raccomandazione (UE) 2016/336 della Commissione, dell'8 marzo 2016, relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda
C/2016/1345
GU L 62 del 9.3.2016, pp. 20–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 62/20 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/336 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2016
relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2008/120/CE del Consiglio (1) dispone che gli Stati membri provvedano affinché il mozzamento della coda non costituisca un'operazione di routine ma sia praticato soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. |
|
(2) |
La pratica del mozzamento della coda dei suini è effettuata per prevenire la morsicatura della coda, un comportamento aberrante di origine multifattoriale. Tale pratica può causare dolore ai suini ed è quindi nociva al loro benessere. |
|
(3) |
La direttiva 2008/120/CE dispone che prima di effettuare il mozzamento della coda si devono adottare altre misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali, tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati. |
|
(4) |
La direttiva 2008/120/CE dispone inoltre che gli Stati membri provvedano affinché i suini abbiano accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione [paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi («materiale di arricchimento»)], senza comprometterne la salute. |
|
(5) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha fornito pareri scientifici sui rischi connessi con la morsicatura della coda nei suini e sui mezzi possibili per ridurre la necessità del mozzamento della coda (2) ed anche un parere scientifico riguardante un approccio multifattoriale sul ricorso a misure basate o non basate sugli animali per valutare il benessere dei suini (3). Le conclusioni di tali pareri scientifici dovrebbero essere prese in considerazione nelle migliori pratiche di cui alla presente raccomandazione. |
|
(6) |
I sistemi di allevamento variano da uno Stato membro all'altro. È pertanto necessario raccomandare a livello di Unione migliori pratiche atte a ridurre la necessità del mozzamento della coda e soluzioni ottimizzate per mettere a disposizione i materiali di arricchimento. |
|
(7) |
La presente raccomandazione dovrebbe essere applicata in conformità alle disposizioni della direttiva 2008/120/CE e ad altre norme pertinenti dell'Unione applicabili al benessere dei suini, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
|
1. |
Quando applicano le prescrizioni generali sulla prevenzione della morsicatura della coda e riducono quindi la frequenza del mozzamento della coda, come stabilito nell'allegato I della direttiva 2008/120/CE, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti sulle migliori pratiche basati sulle conoscenze scientifiche indicate nei paragrafi da 2 a 7. |
|
2. |
È opportuno che gli Stati membri:
|
|
3. |
Nella valutazione del rischio dovrebbero essere controllati i seguenti parametri:
In base ai risultati della valutazione del rischio dovrebbero essere prese in considerazione opportune modifiche nella gestione degli allevamenti, come la fornitura di materiali di arricchimento adeguati, condizioni ambientali confortevoli, la garanzia di un buono stato di salute e/o la fornitura di un'alimentazione equilibrata ai suini. |
|
4. |
I materiali di arricchimento dovrebbero permettere ai suini di soddisfare i loro bisogni fondamentali senza comprometterne la salute.
A tal fine i materiali di arricchimento dovrebbero essere sicuri e presentare le seguenti caratteristiche: a) essere commestibili— in modo che i suini possano mangiarli e annusarli, preferibilmente con benefici nutrizionali; b) essere masticabili— in modo che i suini possano morderli; c) essere esplorabili— in modo che i suini possano esplorarli; d) essere manipolabili— in modo che i suini possano modificarne la posizione, l'aspetto o la struttura. |
|
5. |
Oltre alle caratteristiche elencate al paragrafo 4, i materiali di arricchimento dovrebbero essere forniti in modo tale da essere:
|
|
6. |
Per soddisfare i bisogni fondamentali dei suini il materiale di arricchimento dovrebbe presentare tutte le caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 5.
A tal fine i materiali di arricchimento dovrebbero essere classificati come segue: a) materiali ottimali— materiali che presentano tutte le caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 5 e che quindi possono essere utilizzati da soli; b) materiali subottimali— materiali che presentano la maggior parte delle caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 5 e che quindi dovrebbero essere utilizzati in combinazione con altri materiali; c) materiali di interesse marginale— materiali che costituiscono una distrazione per i suini ma che non dovrebbero essere considerati tali da soddisfare i loro bisogni fondamentali, e quindi dovrebbero essere forniti anche materiali ottimali o subottimali. |
|
7. |
Per controllare se i suini abbiano accesso a materiali di arricchimento adeguati e in quantità sufficienti, gli Stati membri dovrebbero far sì che gli allevatori seguano le migliori pratiche per quanto riguarda gli indicatori appropriati per monitorare il benessere dei suini nei loro allevamenti.
Il metodo di valutazione per verificare l'accesso ai materiali di arricchimento dovrebbe comprendere controlli basati su:
|
|
8. |
È opportuno che la Commissione controlli l'applicazione della presente raccomandazione e pubblichi, su un sito web della Commissione, informazioni più dettagliate sulle migliori pratiche di cui ai paragrafi da 2 a 7, in linea con le conoscenze scientifiche più recenti e pertinenti. |
|
9. |
Gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli allevatori, dovrebbero provvedere a un'adeguata divulgazione delle migliori pratiche di cui ai paragrafi da 2 a 7. |
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).
(2) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/611.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3702.