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Document 32016D2323
Commission Implementing Decision (EU) 2016/2323 of 19 December 2016 establishing the European List of ship recycling facilities pursuant to Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council on ship recycling (Text with EEA relevance )
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (Testo rilevante ai fini del SEE )
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (Testo rilevante ai fini del SEE )
C/2016/8507
GU L 345 del 20.12.2016, p. 119–128
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/07/2024
20.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/119 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2323 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2016
che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione per istituire un elenco europeo sia degli impianti di riciclaggio delle navi che sono situati nell'Unione e sono stati notificati dagli Stati membri conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 di detto regolamento sia degli impianti di riciclaggio delle navi che sono situati in un paese terzo e il cui inserimento è basato su una valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all'articolo 15 dello stesso regolamento. |
(2) |
Gli Stati membri hanno notificato complessivamente 18 impianti di riciclaggio delle navi ubicati nell'Unione conformi alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, tali impianti dovrebbero essere inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi. |
(3) |
Per quanto attiene agli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo per i quali è stata presentata alla Commissione una domanda di inserimento nell'elenco europeo a norma dell'articolo 15 del regolamento UE) n. 1257/2013, la valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti è tuttora in corso. La Commissione adotterà atti di esecuzione afferenti agli impianti di riciclaggio delle navi ubicati al di fuori dell'Unione una volta conclusa la valutazione. |
(4) |
Le informazioni da includere nell'elenco europeo sono elencate nell'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al fine di rispecchiare tali prescrizioni, l'elenco europeo dovrebbe essere strutturato conformemente a tale disposizione. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento, l'elenco europeo dovrebbe altresì indicare la data di scadenza dell'inserimento dell'impianto di riciclaggio delle navi. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 è istituito conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.
ALLEGATO
ELENCO EUROPEO DEGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI A NORMA DELL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013
Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro dell'Unione
Nome dell'impianto |
Metodo di riciclaggio |
Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate |
Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi |
Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1) |
Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2) |
Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3) |
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BELGIO |
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Laterale (ormeggio in acqua), squero |
Tutti i tipi di navi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni |
34 000 (4) |
31 marzo 2020 |
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DANIMARCA |
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Demolizione al molo e successiva rottamazione su suoli impermeabili con sistemi di drenaggio efficaci |
Tutti i tipi di navi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Il comune di Norddjurs ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti riceventi approvati sotto il profilo ambientale. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 2 settimane |
30 000 (5) |
30 giugno 2021 |
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Demolizione al molo e successiva rottamazione su suoli impermeabili con sistemi di drenaggio efficaci |
Tutti i tipi di navi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 2 settimane |
20 000 (6) |
15 settembre 2021 |
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FRANCIA |
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Galleggiante e scalo di alaggio |
Tutti i tipi di unità definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura. |
Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente. |
16 000 (7) |
30 dicembre 2021 |
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Laterale, bacino di carenaggio |
Tutti i tipi di unità definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio):
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Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura. |
Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente. |
18 000 (8) |
21 ottobre 2021 |
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Laterale, bacino di carenaggio |
Tutti i tipi di unità definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio):
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Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura |
Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente. |
5 500 (9) |
24 maggio 2021 |
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LETTONIA |
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Demolizione di navi (ormeggio in acqua e bacino di carenaggio) |
Tutti i tipi di navi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Cfr. autorizzazione nazionale n. LI-10-IB-0024. |
Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi |
0 (10) |
11 giugno 2020 |
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LITUANIA |
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Laterale (ormeggio in acqua) |
Tutti i tipi di navi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-15/2015 |
Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi |
1 500 (11) |
17 marzo 2020 |
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Laterale (ormeggio in acqua) |
Tutti i tipi di navi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-16/2015 |
Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi |
3 910 (12) |
17 marzo 2020 |
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Laterale (ormeggio in acqua) |
Tutti i tipi di navi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Cfr. permesso nazionale n. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015 |
Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi |
20 140 (13) |
21 maggio 2020 |
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PAESI BASSI |
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Demolizione navale |
Dimensioni massime della nave:
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Il sito dispone di un permesso operativo che contiene limitazioni e condizioni onde operare secondo modalità compatibili con l'ambiente. |
Approvazione esplicita |
52 000 (14) |
21 luglio 2021 |
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Scheepsrecycling Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel Paesi Bassi Tel. +31 78 673 60 55 Indirizzo e-mail: info@sloperij-nederland.nl |
Demolizione navale |
Dimensioni massime della nave:
Le operazioni di riciclaggio iniziano in acqua per alleggerire lo scafo; la gru per tirare in secco le navi può trainare 2 000 tonnellate. |
Il sito dispone di un permesso operativo che contiene limitazioni e condizioni onde operare secondo modalità compatibili con l'ambiente. |
Approvazione esplicita |
9 300 (15) |
27 settembre 2021 |
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POLONIA |
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Moli e aree di riciclaggio su interfaccia mare-terra |
Qualsiasi tipo di unità. Dimensioni massime della nave:
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Cfr. autorizzazione WOŚ.II.7243.7.4.2014.IB |
Approvazione esplicita (Dettagli da fornire all'inizio del 12017, all'entrata in vigore della nuova legislazione nazionale) |
4 000 (16) |
30 giugno 2017 |
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PORTOGALLO |
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Demolizione in bacino di carenaggio Decontaminazione e smantellamento su piano orizzontale e inclinato, secondo le dimensioni della nave |
Capacità nominale del piano orizzontale: 700 tonnellate Capacità nominale del piano inclinato: 900 tonnellate |
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Le condizioni applicate all'attività sono definite nelle specifiche allegate al titolo (AL n. 5/2015/CCDRC del 26 gennaio 2016. |
1 900 tonnellate (17) |
26 gennaio 2020 |
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SPAGNA |
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Rampa di demolizione |
Tutti i tipi di unità, tranne nucleare Dimensioni massime della nave:
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Le limitazioni sono incluse nell'autorizzazione ambientali integrata. |
Procedura rapida non ancora definita. |
0 (18) |
28 luglio 2020 |
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REGNO UNITO |
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Demolizione di navi e trattamenti associati in bacino di carenaggio e in acqua |
Qualsiasi unità entro le dimensioni contemplate nell'autorizzazione. Dimensioni massime della nave:
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L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti dei regolamenti UE. Al sito è rilasciato un permesso (rif. EPR/VP3296ZM) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto. |
Il meccanismo di approvazione necessita dell'accordo di un'autorità competente congiunta (Environment Agency e Health and Safety Executive) in merito al piano dell'impianto di riciclaggio delle navi formalmente autorizzato mediante una variazione di un'autorizzazione ambientale esistente. |
66 340 (19) |
6 ottobre 2020 |
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Demolizione di navi e trattamenti associati in bacino di carenaggio e in acqua |
Qualsiasi unità avente le dimensioni precisate nel piano di lavoro concordato. Dimensioni massime della nave: il molo principale (il più ampio) misura 556 m × 93 m × 1,2 m DWT e può accettare unità fino a queste dimensioni. Il bacino di carenaggio più ampio è pari a 1,2 milioni DWT. |
L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti dei regolamenti UE. Al sito è rilasciata un'autorizzazione (n. LN/07/21/V2) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto. |
Il meccanismo di approvazione necessita dell'accordo di un'autorità competente congiunta (Environment Agency e Health and Safety Executive) in merito al piano dell'impianto di riciclaggio delle navi formalmente autorizzato mediante una variazione di un'autorizzazione esistente in materia di gestione dei rifiuti (WML). |
13 200 (20) |
3 agosto 2020 |
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Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e in acqua |
Qualsiasi unità entro le dimensioni contemplate nell'autorizzazione. Dimensioni massime della nave:
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Il sito possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti dei regolamenti UE. Al sito è rilasciato un permesso (rif. EPR/UP3298VL) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto. |
Il meccanismo di approvazione necessita dell'accordo di un'autorità competente congiunta (Natural Resources Wales e Health and Safety Executive) in merito al piano dell'impianto di riciclaggio delle navi formalmente autorizzato mediante variazione di un permesso ambientale esistente. |
7 275 (21) |
2 luglio 2020 |
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(1) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 sul riciclaggio delle navi.
(2) A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 sul riciclaggio delle navi, «il volume annuo massimo di riciclaggio delle navi è determinato selezionando il valore più elevato registrato nei dieci anni precedenti per ciascun impianto di riciclaggio delle navi o, nel caso di un impianto di riciclaggio delle navi autorizzato di recente, il valore annuo più elevato conseguito in tale impianto».
(3) La data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo corrisponde alla data di scadenza del permesso o dell'autorizzazione concessa all'impianto nello Stato membro.
(4) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
(5) Cfr. nota a piè di pagina 4.
(6) Cfr. nota a piè di pagina 4.
(7) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 18 000 LDT/anno.
(8) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 23 000 LDT/anno.
(9) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 10 000 LDT/anno.
(10) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.
(11) In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
(12) In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 6 000 LDT/anno.
(13) In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 45 000 LDT/anno.
(14) In base al permesso, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 tonnellate/anno.
(15) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 45 000 LDT/anno.
(16) Cfr. nota a piè di pagina 9.
(17) Non sono state comunicate informazioni relative alla capacità massima teorica di riciclaggio delle navi.
(18) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
(19) In base all'autorizzazione, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 230 000 tonnellate/anno.
(20) In base all'autorizzazione, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 300 000 tonnellate/anno.
(21) In base all'autorizzazione, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 74 999 tonnellate/anno.
Abbreviazioni:
DWT |
Tonnellate di portata lorda |
Stazza lorda |
Stazza lorda |
LDT |
Tonnellate di dislocamento a vuoto |