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Document 32016D2079
Council Decision (EU) 2016/2079 of 29 September 2016 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Partnership Agreement on Relations and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and New Zealand, of the other part
Decisione (UE) 2016/2079 del Consiglio, del 29 settembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra
Decisione (UE) 2016/2079 del Consiglio, del 29 settembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra
GU L 321 del 29.11.2016, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2079/oj
29.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/1 |
DECISIONE (UE) 2016/2079 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2016
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo quadro destinato a sostituire la dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda del 21 settembre 2007. |
(2) |
I negoziati sull'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra («l'accordo») si sono conclusi con esito positivo il 30 luglio 2014. L'accordo riflette sia lo stretto legame storico sia i sempre più forti legami sviluppatisi tra le parti, nonché il loro desiderio di rafforzare e ampliare ulteriormente le relazioni in modo ambizioso e innovativo. |
(3) |
L'articolo 58 dell'accordo prevede che l'Unione e la Nuova Zelanda possano applicare in via provvisoria talune disposizioni dell'accordo, stabilite congiuntamente dalle due parti, in attesa della sua entrata in vigore. |
(4) |
È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione e applicarne talune disposizioni a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, a norma del suo articolo 58 e fatte salve le notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti disposizioni dell'accordo tra l'Unione e la Nuova Zelanda, ma solamente nella misura in cui esse riguardino materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse le materie che rientrano nella competenza dell'Unione di stabilire e attuare una politica estera e di sicurezza comune (1):
— |
Articolo 3 (Dialogo), |
— |
Articolo 4 (Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali), |
— |
Articolo 5 (Dialogo politico), |
— |
Articolo 53 (Comitato misto), ad eccezione del paragrafo 3, lettere g) e h), e |
— |
Titolo X (Disposizioni finali), ad eccezione dell'articolo 57 e dell'articolo 58, paragrafi 1 e 3, nella misura necessaria al fine di garantire l'applicazione provvisoria delle disposizioni dell'accordo di cui al presente articolo. |
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA
(1) La data, a decorrere dalla quale le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 2 saranno applicate in via provvisoria, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.