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Document 32016D2003
Commission Decision (EU) 2016/2003 of 14 November 2016 amending Decisions 2009/300/EC, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU and 2012/721/EU in order to prolong the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products (notified under document C(2016) 7218) (Text with EEA relevance )
Decisione (UE) 2016/2003 della Commissione, del 14 novembre 2016, recante modifica delle decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti [notificata con il numero C(2016) 7218] (Testo rilevante ai fini del SEE )
Decisione (UE) 2016/2003 della Commissione, del 14 novembre 2016, recante modifica delle decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti [notificata con il numero C(2016) 7218] (Testo rilevante ai fini del SEE )
C/2016/7218
GU L 308 del 16.11.2016, p. 59–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2020; abrog. impl. da 32020D1804 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
16.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/59 |
DECISIONE (UE) 2016/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2016
recante modifica delle decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti
[notificata con il numero C(2016) 7218]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),
sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/300/CE della Commissione (2) scade il 31 dicembre 2016. |
(2) |
La decisione 2011/263/UE (3) della Commissione scade il 31 dicembre 2016. |
(3) |
La decisione 2011/264/UE (4) della Commissione scade il 31 dicembre 2016. |
(4) |
La decisione 2011/382/UE (5) della Commissione scade il 31 dicembre 2016. |
(5) |
La decisione 2011/383/UE (6) della Commissione scade il 31 dicembre 2016. |
(6) |
La decisione 2012/720/UE (7) della Commissione scade il 14 novembre 2016. |
(7) |
La decisione 2012/721/UE (8) della Commissione scade il 14 novembre 2016. |
(8) |
È stata condotta una valutazione al fine di confermare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE. Poiché gli attuali criteri ecologici e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica fissati nelle decisioni di cui sopra sono ancora in fase di revisione, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2017 il periodo di validità di tali criteri e delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica. Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “televisori” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 2
L'articolo 4 della decisione 2011/263/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 3
L'articolo 4 della decisione 2011/264/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per bucato” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 4
L'articolo 4 della decisione 2011/382/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “detersivi per piatti” e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 5
L'articolo 4 della decisione 2011/383/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per il gruppo di prodotti “detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 6
L'articolo 3 della decisione 2012/720/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali” e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 7
L'articolo 3 della decisione 2012/721/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “detersivi per bucato per uso professionale” e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2016
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3).
(3) Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22).
(4) Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34).
(5) Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 40).
(6) Decisione 2011/383/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 52).
(7) Decisione 2012/720/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 25).
(8) Decisione 2012/721/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso professionale (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 38).