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Document 32016D1988

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

GU L 306 del 15.11.2016, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1988/oj

15.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/11


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1988 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2016

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2008/737/CE del Consiglio (2) l'Italia è stata autorizzata, come misura di deroga, a esentare dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 30 000 EUR fino al 31 dicembre 2010 («misura di deroga»). L'applicazione della misura di deroga è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio (3) e fino al 31 dicembre 2016 dalla decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio (4), che ha inoltre aumentato la soglia massima di esenzione autorizzata fino a un volume di affari annuo di 65 000 EUR.

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 aprile 2016 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare la misura di deroga.

(3)

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 21 giugno 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 22 giugno 2016 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(4)

A norma dell'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi dell'articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio (5) possono esentare soggetti il cui volume d'affari annuo non superi 5 000 EUR. La misura di deroga reca una deroga all'articolo 285 nella sua applicazione all'Italia, solo nella misura in cui la soglia del volume d'affari annuo superi 5 000 EUR.

(5)

La misura di deroga è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) – Uno «Small Business Act» per l'Europa del 25 giugno 2008.

(6)

Poiché la misura di deroga ha comportato una riduzione degli obblighi in materia di IVA per dette imprese più piccole che non abbiano optato per il regime normale di applicazione dell'IVA a norma dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare l'Italia a continuare ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo limitato. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di optare per il regime IVA normale.

(7)

La misura di deroga dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da poter valutare se resta idonea ed efficace. Inoltre, gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione. La misura di deroga dovrebbe pertanto essere altresì soggetta a una clausola di cessazione dell'efficacia,

(8)

Secondo i dati forniti dall'Italia, la misura di deroga avrà un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.

(9)

La misura di deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/678/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2013/678/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.

La presente decisione si applica fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese o fino al 31 dicembre 2019, se questa data è anteriore.».

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/737/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 13).

(3)  Decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio, del 15 ottobre 2010, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 294 del 12.11.2010, pag. 12).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 35).

(5)  Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67).


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