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Document 32016D1837

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/1837 del Consiglio, dell'11 ottobre 2016, che autorizza la Repubblica di Polonia a continuare ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    GU L 280 del 18.10.2016, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1837/oj

    18.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 280/28


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1837 DEL CONSIGLIO

    dell'11 ottobre 2016

    che autorizza la Repubblica di Polonia a continuare ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) addebitata su beni e servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei all'impresa.

    (2)

    Con la decisione di esecuzione 2013/805/UE (2) la Polonia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2016, a limitare al 50 % il diritto di detrarre l'IVA sull'acquisto, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, il noleggio o il leasing di taluni veicoli stradali a motore e sulle spese correlate, ove tale veicolo non sia esclusivamente utilizzato per scopi professionali, nonché a esonerare il soggetto passivo dall'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'uso non professionale dei veicoli oggetto della limitazione («misure di deroga»).

    (3)

    Con lettera protocollata dalla Commissione l'8 febbraio 2016 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare misure di deroga

    (4)

    Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 6 giugno 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Polonia. Con lettera dell'8 giugno 2016 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

    (5)

    Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2013/805/UE, insieme alla domanda di proroga la Polonia ha presentato alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale decisione comprendente un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Polonia ritiene che la percentuale del 50 % continui a essere giustificata. Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'uso non professionale di un veicolo a motore dovrebbe essere sospeso quando è soggetto a detta limitazione. Tali misure di deroga possono essere giustificate dall'esigenza di semplificare la procedura per l'imposizione dell'IVA e di evitare l'evasione tramite contabilità scorretta e falsa dichiarazione fiscale.

    (6)

    La proroga di tali misure di deroga dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della percentuale; è pertanto opportuno autorizzare la Polonia a continuare ad applicare le misure di deroga fino al 31 dicembre 2019.

    (7)

    La Polonia, qualora considerasse necessaria un'ulteriore proroga delle misure di deroga oltre il 2019, dovrebbe presentare alla Commissione entro il 1o aprile 2019, insieme alla domanda di proroga, una relazione sull'applicazione delle misure di deroga che comprenda un esame della percentuale applicata.

    (8)

    La proroga delle misure di deroga influirà solo in misura trascurabile sull'importo complessivo delle entrate fiscali riscosso allo stadio del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

    (9)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/805/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 3 della decisione di esecuzione 2013/805/UE è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    1.   La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2019.

    2.   Eventuali richieste di proroga delle misure di deroga stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 1o aprile 2019. Le richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.»

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

    Articolo 3

    La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. KAŽIMÍR


    (1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

    (2)  Decisione di esecuzione 2013/805/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 51).


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